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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1698/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raffadali - Via Nazionale 92015 Raffadali AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1243 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1698/2024 depositato il 03/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.50; n.1243; n.48; emessi dal Comune di Raffadali, a titolo di IMU/TASI, anni d'imposta
2019/2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per insussistenza del presupposto d'imposta ed errato ammontare della pretesa impositiva
Il Comune di Raffadali non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
La controversia ha per oggetto n.3 avvisi di accertamento relativi all'IMU e alla TASI, anni d'imposta
2019/2020, adottati quale conseguenza di omesso/ insufficiente pagamento di locali assoggettabili a tassazione.
Parte ricorrente eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento, deducendo che l'immobile identificato nella categoria catastale C2 al foglio 13 particella 348 sub 2 ubicato nella contrada Ribecchi del Comune di
Raffadali sia pertinenza dell'abitazione principale e, pertanto esente dal pagamento dell'imposta.
L'art. 13 del D.L. N° 201/2011, conv. in legge N. 214/2011, prevede l'esenzione dell'imposta IMU per i possessori dell'abitazione principale e della pertinenza della stessa, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, agevolazione applicabile per un solo immobile.
L'art. 817 cc, non contiene alcuna specifica classificazione ma indica, come indispensabili, due requisiti, soggettivo e oggettivo, che devono necessariamente ricorrere affinché un bene possa qualificarsi pertinenza di un altro, ovvero: le destinazione durevole al servizio del bene principale e la volontà del titolare del diritto reale sul bene principale di effettuare tale destinazione. Quindi, riassumendo, possono definirsi, e qualificarsi, come pertinenze, quelle cose (beni) destinate in modo durevole e a ornamento della cosa principale
(fabbricato) pur senza costituirne parte integrante, in grado di accrescerne I'utilità ed il pregio. Necessita precisare, sul punto, che la destinazione non deve essere occasionale e temporanea e/o puramente ambigua.
Tra i requisiti richiesta dalla norma civilistica emerge che, per definirsi pertinenza un bene deve sussistere un rapporto di complementarità e strumentalità tra il bene principale e quello, per così dire, accessorio.
Nella fattispecie, tuttavia, l'assunto di parte ricorrente è rimasto allo stato labiale, non avendo fornito alcuna prova documentale della sussistenza dei richiamati requisiti, per cui non è possibile riscontrare che l'immobile censito in catasto al foglio al foglio 13 particella 348 sub 2 sia pertinenza dell'abitazione principale.
Ne consegue che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente (art.2697 cc.).
Tenuto conto che il Comune di Raffadali non si è costituito in giudizio, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Agrigento, 08/10/2025
Il Giudice Monocratico IU TO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1698/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raffadali - Via Nazionale 92015 Raffadali AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1243 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1698/2024 depositato il 03/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.50; n.1243; n.48; emessi dal Comune di Raffadali, a titolo di IMU/TASI, anni d'imposta
2019/2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per insussistenza del presupposto d'imposta ed errato ammontare della pretesa impositiva
Il Comune di Raffadali non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
La controversia ha per oggetto n.3 avvisi di accertamento relativi all'IMU e alla TASI, anni d'imposta
2019/2020, adottati quale conseguenza di omesso/ insufficiente pagamento di locali assoggettabili a tassazione.
Parte ricorrente eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento, deducendo che l'immobile identificato nella categoria catastale C2 al foglio 13 particella 348 sub 2 ubicato nella contrada Ribecchi del Comune di
Raffadali sia pertinenza dell'abitazione principale e, pertanto esente dal pagamento dell'imposta.
L'art. 13 del D.L. N° 201/2011, conv. in legge N. 214/2011, prevede l'esenzione dell'imposta IMU per i possessori dell'abitazione principale e della pertinenza della stessa, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, agevolazione applicabile per un solo immobile.
L'art. 817 cc, non contiene alcuna specifica classificazione ma indica, come indispensabili, due requisiti, soggettivo e oggettivo, che devono necessariamente ricorrere affinché un bene possa qualificarsi pertinenza di un altro, ovvero: le destinazione durevole al servizio del bene principale e la volontà del titolare del diritto reale sul bene principale di effettuare tale destinazione. Quindi, riassumendo, possono definirsi, e qualificarsi, come pertinenze, quelle cose (beni) destinate in modo durevole e a ornamento della cosa principale
(fabbricato) pur senza costituirne parte integrante, in grado di accrescerne I'utilità ed il pregio. Necessita precisare, sul punto, che la destinazione non deve essere occasionale e temporanea e/o puramente ambigua.
Tra i requisiti richiesta dalla norma civilistica emerge che, per definirsi pertinenza un bene deve sussistere un rapporto di complementarità e strumentalità tra il bene principale e quello, per così dire, accessorio.
Nella fattispecie, tuttavia, l'assunto di parte ricorrente è rimasto allo stato labiale, non avendo fornito alcuna prova documentale della sussistenza dei richiamati requisiti, per cui non è possibile riscontrare che l'immobile censito in catasto al foglio al foglio 13 particella 348 sub 2 sia pertinenza dell'abitazione principale.
Ne consegue che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente (art.2697 cc.).
Tenuto conto che il Comune di Raffadali non si è costituito in giudizio, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Agrigento, 08/10/2025
Il Giudice Monocratico IU TO