Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18062/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Elena Teresa Zavanella, Daniele Riccardo
Carlo Crosti e Charles Poletto tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Porlezza n. 8;
attrice contro
(P.IVA in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Pizzo del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Milano in via Panizzi n. 6; convenuta
Oggetto: appalto;
pagina 1 di 9
Per parte attrice:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: GIUDICARE In via principale, nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto sottoscritto tra la Sig.ra
e in data 19 aprile 2022, a causa Parte_1 CP_1 nto e, per l'effetto condannare CP_1 CP_1 a: restituire alla Sig.ra gli importi dalla stessa versati in esecuzione del Pt_1 Contratto risolto, pari a complessivi Euro 48.190,00, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo;
e risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra
in conseguenza degli inadempimenti di e della risoluzione Pt_1 CP_1 ontratto, quantificati fin d'ora in Eur a titolo di danno emergente, ovvero nella diversa - maggiore o minor - misura che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia e fatta salva la quantificazione del lucro cessante. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: accertare l'inadempimento contrattuale della Signora;
nel Pt_1 merito: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa riserva di precisare e modificare le conclusioni. Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui in narrativa (punti 1-17), da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalle parole “vero che”, espunto ogni elemento valutativo ed ogni giudizio. Si indicano a testi i seguenti Signori:
, via Mameli n. 2 (c.a.p. 70020) NO GE (BA), Signor Testimone_1
, via Leonardo da Vinci n. 33 (c.a.p. 20024) Garbagnate Testimone_2 Milanese (MI).Si chiede ammettersi CTU, allo scopo di accertare il lavoro svolto da .” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, da , la quale, sul presupposto dell'avvenuto Parte_1 conferimento alla società dell'incarico di realizzare “un'app CP_1 nativa per dispositivi iOS e Android in grado di realizzare dirette streaming da
pagina 2 di 9 uno a molti e da più persone a molte persone” dietro pagamento della somma di € 48.000,00 oltre iva, e dell'asserito inadempimento della convenuta, ha domandato a questo Tribunale di risolvere il contratto inter partes e di condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €
48.190,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni in tesi patiti.
In particolare, parte attrice, ha dedotto: a) che nel contratto stipulato tra le parti in data 19.4.2022 era stata prevista la consegna dell'applicativo con relativo codice sorgente, avente le caratteristiche tecniche e le funzionalità descritte nel contratto, entro il termine essenziale di sessanta giorni lavorativi;
b) di aver provveduto al pagamento, in favore della convenuta, alle relative scadenze, delle rate di prezzo pattuite, per un importo complessivo di € 48.190,00, pari a € 39.500,00 oltre iva;
c) che la convenuta non aveva mai consegnato l'applicativo promesso;
d) che, pertanto, essa attrice aveva omesso di saldare l'ultima tranche del prezzo, la quale avrebbe dovuto essere pagata alla consegna del software; e) che essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni per la consegna, previsto nel contratto – termine da considerarsi essenziale – sussistevano i presupposti per dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del 14.7.2022, ai sensi dell'art. 1457 c.c.; f) che, in subordine, sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. stante il grave inadempimento della convenuta come contestato a quest'ultima con missiva del 23.1.2023; g) che a causa dell'inadempimento della convenuta essa attrice aveva subito i danni patrimoniali descritti in citazione, avendo dovuto assumere, dal 1 settembre del 2022, una lavoratrice dipendente per eseguire le attività che sarebbero state demandate all'applicativo, con conseguente esborso della somma di € 12.168,48 ed avendo altresì subito un lucro cessante in relazione al “grave intralcio e ritardo nello sviluppo della [sua] attività”.
pagina 3 di 9 Effettuate le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, con provvedimento del 27.6.2023
è stata dichiarata la contumacia della convenuta non costituita in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2023 si è, infine, costituita in giudizio la quale, senza contestare CP_1
l'omessa consegna dell'applicativo e del relativo codice sorgente, ha resistito alle domande attoree deducendo l'inadempimento dell'attrice per non avere
“portato a termine il collaudo”, non aver “richiesto di effettuarne un altro” e non aver saldato il prezzo pattuito.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti all'udienza dell'11.12.2024 e, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso, va, innanzitutto, revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, stante la sua costituzione in giudizio in data
13.10.2023.
Venendo, ora, al merito della controversia, deve poi osservarsi che costituiscono circostanze pacifiche tra le parti, oltre che risultanti documentalmente, sia l'avvenuta stipulazione in data 19.4.2022 del contratto inter partes prodotto dall'attrice sub doc. 3, con il contenuto riportato in citazione, sia l'avvenuto pagamento, a titolo di prezzo, da parte dell'attrice, della somma di € 39.500,00 oltre iva alle scadenze pattuite
(docc. da 8 a 11), sia, infine, l'omessa consegna da parte della convenuta dell'applicativo promesso.
Ora, premesso che, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
pagina 4 di 9 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c.” (Cass. n. 13353/2001), ritiene il Tribunale che l'attrice, stante quanto sopra appena detto, abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A fronte di ciò, parte convenuta, la quale, come detto, non ha contestato di aver omesso di consegnare all'attrice l'applicativo descritto nel contratto, si è limitata ad attribuire, in modo invero del tutto generico, la responsabilità del fallimento del collaudo dell'opera all'attrice, senza tuttavia minimamente allegare qualsivoglia specifico elemento fattuale idoneo, per un verso, ad individuare le specifiche obbligazioni contrattuali in tesi assunte dall'attrice e sempre in tesi da quest'ultima violate, ovvero i concreti comportamenti di quest'ultima integranti, secondo la prospettazione, un illecito contrattuale ovvero ostativi dell'adempimento della convenuta, e, per altro verso, a far ritenere che l'applicativo – come detto mai consegnato - nonostante l'esito pacificamente negativo del primo collaudo effettuato, funzionasse invero correttamente e corrispondesse alle specifiche tecniche allegate al contratto inter partes. Né invero risulta allegato dalla convenuta che quest'ultima abbia comunque richiesto all'attrice di riprovare il collaudo né ha prodotto in giudizio il software di cui si tratta, di guisa da impedire, in radice, qualsivoglia verosimile verifica in ordine al corretto adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
Né in tale carente contesto allegativo parte convenuta può dolersi della mancata ammissione delle istanze di prova orale avanzate nella comparsa di costituzione e risposta, attesa l'irrimediabile genericità delle circostanze fattuali ivi dedotte e in relazione alle quali è stata richiesta la prova orale in parola. Parimenti inammissibile, in relazione alla su riscontrata genericità
pagina 5 di 9 degli asserti della convenuta, risulta la pure invocata consulenza tecnica d'ufficio, avendo essa finalità spiccatamente esplorativa e risultando comunque superflua vista la già rilevata omessa produzione in giudizio, da parte della convenuta, del software oggetto del contratto.
Né, infine, le carenze allegative della convenuta possono dirsi colmate per effetto della documentazione prodotta in giudizio, atteso che i documenti svolgono la funzione di provare fatti già ritualmente allegati dalla parte, non potendo essi supplire all'onere assertivo della medesima parte e che, in ogni caso, la portata chiarificatrice dei documenti -ove peraltro compiutamente richiamati nell'atto introduttivo- attiene ad un quadro allegatorio già compiutamente delineato.
Quanto, poi, al mancato pagamento da parte dell'attrice dell'ultima tranche di prezzo, risulta dall'art. 4.1, lett. d) del contratto che il pagamento sarebbe dovuto avvenire “a consegna delle due app funzionanti installate sui rispettivi store Apple Store e Google Play”, circostanza questa che, come più volte detto, pacificamente non si è verificata, di guisa che tale mancato pagamento risulta invero del tutto giustificato.
Pertanto, per tutto quanto detto, deve accertarsi l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto inter partes del 19.4.2022, inadempimento che per la sua consistenza rispetto al sinallagma contrattuale (omessa consegna dell'opus pattuito) va reputato, ai sensi dell'art. 1455 c.c., di gravità tale da giustificare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto inter partes.
Non sussistono invece ad avviso del Tribunale i presupposti per accogliere la domanda di accertamento della risoluzione di diritto avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 1457 c.c., non reputandosi sufficiente a qualificare il termine di consegna indicato nel contratto come effettivamente essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. su citato il mero utilizzo nel contratto dell'espressione
“termine perentorio ed essenziale”, non avendo invero la parte attrice addotto pagina 6 di 9 alcun elemento dal quale desumere in modo inequivocabile che le parti avessero inteso considerare perduta, decorso quel termine, l'utilità prefissata, è ciò considerata la natura della prestazione della convenuta
(realizzazione di un applicativo software), il fatto che secondo le stesse difese attoree l'applicativo dovesse essere utilizzato per favorire la fruizione da parte della clientela di un programma di allenamento a decorrere dal mese di settembre, e del fatto che, effettivamente, il primo sollecito per la consegna del software trasmesso alla convenuta e documentato in atti risale al gennaio del 2023, ossia a sei mesi dopo la scadenza del termine in parola.
Dalla risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta discende il diritto dell'attrice di ripetere quanto pagato a titolo di prezzo, essendo pacifica, come sopra detto, l'omessa consegna del software e non avendo, la convenuta, offerto alcun elemento idoneo in base al quale presumere che l'attrice abbia conseguito una qualche utilità economica dal contratto de quo.
Pertanto, in assenza di contestazioni in ordine all'ammontare della somma pagata dall'attrice in esecuzione del contratto, va condannata CP_1 alla restituzione in favore di della somma di € 48.190,00 (pari Parte_1
a € 39.500,00 oltre iva), oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale di risoluzione sino al soddisfo.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria pure avanzata dall'attrice non avendo quest'ultima dimostrato l'effettiva verificazione di un danno patrimoniale causalmente riconducibile in via immediata e diretta all'inadempimento della convenuta.
Ed infatti, per quanto attiene al danno emergente, in tesi costituito dagli esborsi sostenuti per l'assunzione di una nuova dipendente, non può dirsi fornita la prova dell'effettiva riconducibilità causale di tali esborsi all'omessa consegna del software, non avendo l'attrice offerto elementi sufficienti in base ai quali individuare le mansioni in concreto affidate alla dipendente, di pagina 7 di 9 guisa che non può effettivamente verificarsi l'esistenza di una esatta coincidenza tra le attività realizzate da quest'ultima e quelle che sarebbero state eseguite dal software e né può escludersi lo svolgimento da parte della stessa dipendente di ulteriori e diverse mansioni che avrebbe comunque svolto e che giustificano, sotto il profilo economico, la sua assunzione da parte dell'attrice. Completamente generico risulta, infine, l'asserito danno da lucro cessante, avendo al riguardo parte attrice fatto soltanto riferimento (in modo invero del tutto vago) all'impossibilità di “consentire alla propria clientela di fruire direttamente del programma intensive21 tramite la suddetta
App”, risultando “le sessioni” di tale programma “disponibili solo tramite il social media Instagram”, senza alcunché di compiuto allegare in ordine alle effettive conseguenze che, in termini di fatturato, tale circostanza avrebbe determinato e senza neppure spiegare in che cosa sarebbe in concreto consistito il “grave intralcio e ritardo nello sviluppo” della sua attività.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore delle domande accolte e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza, assolutamente prevalente, della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta, risolve il contratto inter partes ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 48.190,00, a titolo di restituzione del prezzo, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo;
- rigetta tutte le altre domande attoree;
- condanna alla refusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 3.950,00 per compensi pagina 8 di 9 professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 4 Gennaio 2025. la Giudice
Francesca Avancini
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