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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/12/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 19-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL. dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE nel procedimento n. 19-1/2025 P.U. per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Pimpini e Parte_1 dall'Avv. Antonella Taraborrelli
RICORRENTE nei confronti di
con sede in VIA DI RIENZO/VIA F.LLI CERVI 27 SAN CP_1
BENEDETTO DEL TRONTO P.Iva/C.F. , AP-196239 rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Fabio Aquili.
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 3 marzo 2025 con il quale Parte_1
ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o,
[...] successivamente con memoria del 27 novembre 2025, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti della (di seguito anche solo ); CP_1 CP_1
Letta la comparsa di costituzione depositata nell'interesse della società resistente;
1 Lette le memorie delle parti;
Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
PREMESSO CHE
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 chiedeva la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della educendo CP_1 di essere creditore nei confronti della stessa di una somma complessivamente pari a circa
€ 113.000,00 e derivante
i) quanto ad € 57.704,36, “in forza dell'ordinanza esecutiva ex art. 663 c.p.c., emessa il 15/10/2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1346/2024, di convalida di sfratto per morosità uso diverso proposto dal sig. nei confronti di Parte_1 CP_1 relativamente all'immobile sito in San Benedetto del Tronto (AP) Via Di Rienzo/Fratelli Cervi, 27 e, dell'ingiunzione rivolta alla di pagare in favore della parte intimante, senza dilazione CP_1 alcuna, la somma complessiva di € 54.000,00 fino alla mensilità di Settembre 2024, quale data di riconsegna dell'immobile, oltre alle spese e ai compensi professionali relativi alla procedura di sfratto e alla presente, che liquidava in € 2166,00 di cui € 2000,00 per onorari ed € 166,00 per spese non imponibili, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e successive occorrende e spese dell'atto di precetto notificato il 21/10/2024” (all. 2 del ricorso);
ii) quanto ad € 15.721,77, in parte “in forza del decreto ingiuntivo n. 182/2022 (RG 509/2022) emesso il 7/4/2022, nell'ambito della procedura monitoria n. RG 509/2022, con il quale il Tribunale di Ascoli condannava la a pagare in favore dell'esponente la somma CP_1 di € 10.800,00 oltre interessi e spese del procedimento pari ad € 800,00 per competenze, € 145,50 per spese, oltre 15% IVA e CAP come per legge, divenuto definitivamente esecutivo il 10/10/2022” (all. 3 del ricorso); per la restante parte a titolo di spese legali giusta la sentenza 452/2024 dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione a precetto,
“sentenza notificata a mezzo pec il 12/07/2024 unitamente all'atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 15.721,77, comprensiva sia della sorte capitale del decreto ingiuntivo n. 182/2022 (confermato nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto n. 712/2022), sia delle spese legali liquidate nel richiamato procedimento n. RG 712/2022” (v. all. 3
“sentenza” del ricorso);
iii) quanto ad € 39.989,2 “in forza della sentenza n. 451/2024 pronunciata il 1/06/2024, pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento n. 7/2019 RGC, notificata al debitore unitamente all'atto di precetto il 12/7/2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno condannava la al pagamento in favore di della somma di € 22.912,00, oltre CP_1 Parte_1
2 interessi, € 3.809,00 oltre accessori a titolo di spese legali relative al giudizio iscritto al n. RG 7/2019,€ 3.809,00 oltre accessori a titolo di spese legali relative al giudizio iscritto al n. RG 1128/2021 € 2.540,00 oltre accessori a titolo di spese legali relative al giudizio n. RG 1083/2021” (all. 4 del ricorso).
Con successiva memoria del 27 novembre 2025 il ricorrente formulava, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata della resistente. Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza il ricorrente deduceva l'incapacità della di far fronte a debiti, anche di modesta entità, come confermato dalle risultanze delle ricerche effettuate ex art. 492 bis c.p.c. nonché alla luce del pignoramento presso terzi negativo eseguito presso Intesa San Paolo S.p.a. (all. 5 e 7 del ricorso).
Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 CCII, quanto alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, l'inammissibilità della stessa perché tardiva e in ogni caso incompleta nonché l'insussistenza dello stato di insolvenza. A tal fine, la società resistente rappresentava come il ricorso fosse da considerarsi “privo del necessario substrato probatorio” (v. memoria dell'1 dicembre 2025) e, nel merito, insussistente lo stato di decozione in ragione di due argomenti: la contestazione dei crediti vantati dal ricorrente (nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “I crediti invocati sono/erano oggetto di contestazione. I crediti su cui si fonda l'istanza: sono in parte contestati nel quantum e in ogni caso, nei presupposti fattuali;
sono privi di contestualizzazione nella situazione complessiva della società; non costituiscono prova idonea dell'insolvenza. Giurisprudenza Cass. 03.11.2016, n. 22209: “Un credito controverso non può integrare requisito sufficiente per la dichiarazione d'insolvenza.”); il difetto assoluto di prova sulla
“decozione” (ancora, nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “Come la stessa ricorrente ha evidenziato, difetta documentazione rilevante ai fini processuali che l' territorialmente competente, avrebbe dovuto acquisire ed assumere all'interno della procedura: bilancio dell'anno 2024; documentazione fiscale;
situazione contabile aggiornata;
estratti conto;
quadro completo dei debiti verso terzi o verso l'Erario. La giurisprudenza è ferma nel richiedere un accertamento complessivo e documentato: Cass. 13.09.2019, n. 22890: “Il giudice deve valutare l'intera situazione economico-finanziaria dell'impresa, non potendo basarsi su elementi parziali.” Il ricorso è dunque privo del necessario substrato probatorio”).
Tanto debitamente premesso,
OSSERVA
1) Sulla insussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3 Ebbene, avuto riguardo agli atti di parte e a quanto emerso a seguito della istruttoria condotta ex officio, deve ritenersi che non sussistono i presupposti per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2
, sebbene risulti dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice,
[...] la quale ha ad oggetto attività di bar, gelateria, yogurteria, pasticceria, catering, preparazione e vendita di cibi d'asporto, si ritiene che la stessa non sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, risultando provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
È noto, infatti, che l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII. Nel caso di specie, la C.P.R. ha provato la circostanza producendo i bilanci degli ultimi due esercizi (manca infatti il bilancio 2024). Tuttavia, in assenza di elementi idonei a mettere in dubbio l'attendibilità dei documenti contabili prodotti, per il vero neppure specificamente contestata dalla ricorrente, quanto dedotto trova riscontro nelle informazioni acquisite in sede di istruttoria d'ufficio condotta ai sensi dell'articolo 42 CCII (si vedano, in particolare, le comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate in atti, i dati trasmessi dalle cancellerie delle esecuzioni mobiliare e immobiliari dell'intestato Tribunale nonché la situazione debitoria della società resistente per come riscontrata all'esito degli accertamenti condotti d'ufficio). Conseguentemente, la resistente non appare assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando il superamento dei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII (nello specifico nessuna delle tre soglie dimensionali risulta superata e l'ammontare complessivo dei debiti, considerando anche quello vantato dalla ricorrente, si pone comunque al di sotto del limite dei € 500.000,00).
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve pertanto essere respinta.
2) Sulla ammissibilità della domanda subordinata di apertura della liquidazione giudiziale.
Con memoria successiva al deposito del ricorso, in via subordinata il ricorrente ha chiesto disporsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente poiché insolvente.
La domanda deve ritenersi ammissibile oltre che fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Da un punto di vista processuale non si ritiene sussistano ragioni per concludere diversamente né le contestazioni mosse dalla resistente colgono nel segno. Basti sul punto ricordare come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sia stato introdotto il c.d. procedimento unitario vale a dire il principio di carattere generale secondo il quale le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sono trattate in unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è
4 riunita a quella già pendente. Se da una parte ciò impone che le domande - anche sopravvenute - siano trattate unitariamente anche per ragioni di economia processuale non vi è d'altra parte alcuna preclusione di sorta a che il creditore formuli in via subordinata e anche in un secondo momento domanda di apertura della liquidazione controllata, salva chiaramente la necessità di garantire il più ampio contraddittorio tra le parti e salvo che la decisione sia già stata riservata (si noti che nei casi in cui sono previste delle preclusioni, comunque con riferimento alla prima udienza, queste riguardano di norma la domanda del debitore in un procedimento incardinato su iniziativa del creditore, v. artt. 40, co. 10, o 271 CCII).
In disparte queste considerazioni, in assenza di termini perentori, ogni altra considerazione svolta dalla debitrice circa presunte incompletezze documentali confonde evidentemente la domanda di apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore (art. 268, co. 2, CCII) con quella avanzata su istanza del debitore poiché solo per quest'ultima è logicamente richiesto a pena di inammissibilità il corredo documentale di cui all'art. 269 CCII. Parimenti, se è vero che il creditore istante deve allegare gli elementi volti a comprovare lo stato di insolvenza, resta fermo il potere del Giudice Delegato di svolgere un'istruttoria d'ufficio ai sensi dell'art. 42 CCII istruttoria che, tuttavia, non alleggerisce l'onere della prova del debitore.
Nel caso di specie, la domanda è ammissibile (risulta peraltro pervenuta entro la prima udienza) e sulla stessa è stato ampiamente integrato il contraddittorio.
Parimenti ammissibili sono i documenti prodotti o le memorie depositate poiché in generale volte a precisare quanto già indicato nel ricorso introduttivo o nella memoria successiva essendo i termini indicati nel decreto di fissazione dell'udienza ordinatori e risultando in ogni caso anche sul punto ampiamente integrato il contraddittorio.
3) Sulla sussistenza dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione controllata.
Venendo quindi alla domanda svolta dal ricorrente in via subordinata, occorre ricordare che, a mente dell'art. 268 CCII, “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”.
La resistente ha dedotto l'insussistenza dello stato di insolvenza in ragione di due argomenti: la contestazione dei crediti vantati dal ricorrente (nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “I crediti invocati sono/erano oggetto di contestazione. I crediti su cui si fonda l'istanza: sono in parte contestati nel quantum e in ogni caso, nei presupposti fattuali;
sono privi di contestualizzazione nella situazione complessiva della società; non costituiscono prova idonea dell'insolvenza. Giurisprudenza Cass. 03.11.2016, n. 22209: “Un credito controverso non può integrare requisito sufficiente per la dichiarazione d'insolvenza.”; il difetto assoluto di prova sulla
5 “decozione” (ancora, nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “Come la stessa ricorrente ha evidenziato, difetta documentazione rilevante ai fini processuali che l' territorialmente competente, avrebbe dovuto acquisire ed assumere all'interno della procedura: bilancio dell'anno 2024; documentazione fiscale;
situazione contabile aggiornata;
estratti conto;
quadro completo dei debiti verso terzi o verso l'Erario. La giurisprudenza è ferma nel richiedere un accertamento complessivo e documentato: Cass. 13.09.2019, n. 22890: “Il giudice deve valutare l'intera situazione economico-finanziaria dell'impresa, non potendo basarsi su elementi parziali.” Il ricorso è dunque privo del necessario substrato probatorio”).
Tuttavia, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, la stessa risulta non più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento del credito vantato dal creditore istante e infruttuosità del tentativo di pignoramento presso terzi dallo stesso eseguito;
presenza di un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari a circa € 15.000,00; mancato pagamento delle somme oggetto di ingiunzione e mancata opposizione al precetto.
Deve aggiungersi che lo stato di insolvenza è reso manifesto anche dall'incapacità della resistente di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo relativamente modesto di quello vantato dall'odierno ricorrente come ricostruito in premessa.
Sul punto, deve darsi atto che la contestazione mossa dalla resistente è sul punto meramente teorica e per niente puntuale atteso che a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente, nel merito la resistente non ha dedotto nulla salvo limitarsi a enunciare che i crediti “sono/erano” “contestati nel quantum e in ogni caso, nei presupposti fattuali;
sono privi di contestualizzazione nella situazione complessiva della società; non costituiscono prova idonea dell'insolvenza”. Invece, risulta che ciascuna delle tre voci che compongono il credito complessivamente vantato dal ricorrente deriva da titolo giudiziale definitivo se non anche esecutivo. Così è a dirsi per il credito portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo nonché per la somma portata da ordinanza esecutiva oggetto di precetto non opposto nonché, infine, per le somme derivanti dalla sentenza n. 452/2024 emessa dall'intestato Tribunale e confermata in appello (CdA Ancona n. 900/2025) e, per quanto consta, non ulteriormente impugnata.
Anche sul punto giova segnalare che le carenze documentali “denunciate” dalla resistente finiscono esse stesse per essere indice di insolvenza. Valga sul punto rilevare che non risulta depositato il bilancio 2024 e che, in disparte l'assurda pretesa che possa produrlo il creditore istante, tale circostanza è essa sola preoccupante non avendo la resistente inteso in alcun modo sopperire a tale mancanza (in termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul debitore, l'avvenuto deposito dei bilanci relativamente all'ultimo triennio non sia in sé
6 sufficiente, potendo il Tribunale ravvisarne l'inattendibilità ove riscontri circostanze significative in tal senso: la mancata tempestività del loro deposito costituisce di per sé sola ragione sufficiente a fondare il giudizio di inattendibilità, cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/02/2023, n. 3454. Si legge poi nella pronuncia citata che “il suddetto adempimento (il deposito del bilancio) assolve a una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15 l.f. sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 c.c., giacché ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali”).
Deve darsi atto poi che la resistente non ha in alcun modo giustificato l'inadempimento del credito vantato dal ricorrente né dimostrato di potervi far fronte regolarmente pur non volendo per eventuali ragioni di fatto o di diritto comunque non puntualmente dedotte.
Giova ricordare come, resta valida, pur dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, la tradizionale ricostruzione che vede nell'inadempimento un indice dell'insolvenza così come nello squilibrio patrimoniale. Vale a dire che, per ipotesi, potrebbe aversi una società insolvente anche se adempie i propri debiti ma in modo non regolare o anomalo come pure un'impresa che registri un disavanzo senza che vi sia quell'impotenza strutturale tipica dell'insolvenza. In altre parole, l'insolvenza è concetto dalle molte sfaccettature e può ricostruirsi a partire da diversi indici, nessuno dei quali isolatamente considerato ne esaurisce l'essenza ma che tutti globalmente valutati la denotano. Così è a dirsi sia rispetto alla regolarità o meno dei pagamenti sia rispetto ai dati contabili, da valutarsi tenuto conto tanto delle voci che compongono attivo e passivo quanto di eventuali indici di inattendibilità.
Neppure possono dirsi sufficientemente idonee a smentire quanto sin qui rilevato le poste dei bilanci prodotti singolarmente considerate. Infatti, fermo restando che non risulta prodotto il bilancio 2024, “Lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 c.c.i.i., si manifesta in inadempimenti che dimostrano l'impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel caso di società in esercizio, lo stato di insolvenza sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari” (così Trib. Siena 17 settembre 2024 n. 38. Si veda anche cfr. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087).
7 Infine, neppure smentiscono la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza le deduzioni della resistente circa le iniziative asseritamente insufficienti intraprese dal ricorrente per recuperare il proprio credito. Anche in questo caso, al contrario, deve darsi atto che il ricorrente abbia ingiunto il pagamento delle relative somme con precetto senza successo (così per il decreto ingiuntivo e per l'ordinanza esecutiva) e abbia tentato un pignoramento presso terzi anch'esso negativo dopo avere effettuato le indagini ex art. 492 bis c.p.c. Tuttavia deve altresì ricordarsi come, già nella vigenza della vecchia legge Fallimentare, la giurisprudenza di legittimità fosse granitica nell'affermare che “Com'è noto, secondo le sezioni unite di questa Corte, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. s.u. 23/01/2013, n. 1521; Cass. 22/05/2014, n. 11421).” (cfr. Cass., 6.2.2018, n. 2810).
Più recentemente la Cassazione ha affermato che “Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione”. (cfr. Cass. 19 febbraio 2025 n. 4406).
Nel caso di specie, il credito vantato dal ricorrente deriva da pronunce a cognizione piena e/o deriva da provvedimenti definitivi non essendovi ragioni - né la resistente ha fornito alcun elemento utile in tal senso - per discostarsene o per trarle in dubbio ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
Conclusivamente, si ritiene che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico- finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni dovendosi quindi tenere conto, oltre che dell'inadempimento nei confronti del ricorrente, anche degli altri indici sopra ricordati e sintomatici della decozione (l'indebitamento nei confronti della Agenzia delle Entrate di per sé rilevante dato l'importo “modesto”; il tentativo infruttuoso di eseguire un pignoramento presso terzi).
8 Si osserva, infine, che l'ammontare dei debiti complessivamente esigibili supera la soglia di cui all'art. 268, c. 2, CCII e che, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
Nella nomina del Liquidatore deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 270, c. 2, lett. b), CCII (“Con la sentenza il tribunale […] b) nomina il liquidatore, […] scegliendo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”).
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 270 CCII,
RIGETTA la domanda di dichiarazione della liquidazione giudiziale nei confronti della con sede in VIA DI RIENZO/VIA F.LLI CERVI 27 SAN BENEDETTO CP_1
DEL TRONTO P.Iva/C.F. AP-196239 e, per l'effetto, P.IVA_1
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti della
con sede in VIA DI RIENZO/VIA F.LLI CERVI 27 SAN CP_1
BENEDETTO DEL TRONTO P.Iva/C.F. , AP-196239 e, per l'effetto, P.IVA_1
1) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
2) nomina liquidatore la dott.ssa Persona_1
3) ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili, mobili registrati e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati;
6) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata
9 o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della
[...]
CP_3
7) dispone che il liquidatore,
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- si attenga alle disposizioni di cui all'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato “personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
10 8) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stanno cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
9) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore, nonché nei registri immobiliari in relazione agli immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.
Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Ascoli Piceno, camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Calagna dott.ssa Alessandra Panichi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL. dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE nel procedimento n. 19-1/2025 P.U. per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Pimpini e Parte_1 dall'Avv. Antonella Taraborrelli
RICORRENTE nei confronti di
con sede in VIA DI RIENZO/VIA F.LLI CERVI 27 SAN CP_1
BENEDETTO DEL TRONTO P.Iva/C.F. , AP-196239 rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Fabio Aquili.
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 3 marzo 2025 con il quale Parte_1
ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o,
[...] successivamente con memoria del 27 novembre 2025, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti della (di seguito anche solo ); CP_1 CP_1
Letta la comparsa di costituzione depositata nell'interesse della società resistente;
1 Lette le memorie delle parti;
Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
PREMESSO CHE
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 chiedeva la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della educendo CP_1 di essere creditore nei confronti della stessa di una somma complessivamente pari a circa
€ 113.000,00 e derivante
i) quanto ad € 57.704,36, “in forza dell'ordinanza esecutiva ex art. 663 c.p.c., emessa il 15/10/2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1346/2024, di convalida di sfratto per morosità uso diverso proposto dal sig. nei confronti di Parte_1 CP_1 relativamente all'immobile sito in San Benedetto del Tronto (AP) Via Di Rienzo/Fratelli Cervi, 27 e, dell'ingiunzione rivolta alla di pagare in favore della parte intimante, senza dilazione CP_1 alcuna, la somma complessiva di € 54.000,00 fino alla mensilità di Settembre 2024, quale data di riconsegna dell'immobile, oltre alle spese e ai compensi professionali relativi alla procedura di sfratto e alla presente, che liquidava in € 2166,00 di cui € 2000,00 per onorari ed € 166,00 per spese non imponibili, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e successive occorrende e spese dell'atto di precetto notificato il 21/10/2024” (all. 2 del ricorso);
ii) quanto ad € 15.721,77, in parte “in forza del decreto ingiuntivo n. 182/2022 (RG 509/2022) emesso il 7/4/2022, nell'ambito della procedura monitoria n. RG 509/2022, con il quale il Tribunale di Ascoli condannava la a pagare in favore dell'esponente la somma CP_1 di € 10.800,00 oltre interessi e spese del procedimento pari ad € 800,00 per competenze, € 145,50 per spese, oltre 15% IVA e CAP come per legge, divenuto definitivamente esecutivo il 10/10/2022” (all. 3 del ricorso); per la restante parte a titolo di spese legali giusta la sentenza 452/2024 dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione a precetto,
“sentenza notificata a mezzo pec il 12/07/2024 unitamente all'atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 15.721,77, comprensiva sia della sorte capitale del decreto ingiuntivo n. 182/2022 (confermato nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto n. 712/2022), sia delle spese legali liquidate nel richiamato procedimento n. RG 712/2022” (v. all. 3
“sentenza” del ricorso);
iii) quanto ad € 39.989,2 “in forza della sentenza n. 451/2024 pronunciata il 1/06/2024, pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento n. 7/2019 RGC, notificata al debitore unitamente all'atto di precetto il 12/7/2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno condannava la al pagamento in favore di della somma di € 22.912,00, oltre CP_1 Parte_1
2 interessi, € 3.809,00 oltre accessori a titolo di spese legali relative al giudizio iscritto al n. RG 7/2019,€ 3.809,00 oltre accessori a titolo di spese legali relative al giudizio iscritto al n. RG 1128/2021 € 2.540,00 oltre accessori a titolo di spese legali relative al giudizio n. RG 1083/2021” (all. 4 del ricorso).
Con successiva memoria del 27 novembre 2025 il ricorrente formulava, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata della resistente. Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza il ricorrente deduceva l'incapacità della di far fronte a debiti, anche di modesta entità, come confermato dalle risultanze delle ricerche effettuate ex art. 492 bis c.p.c. nonché alla luce del pignoramento presso terzi negativo eseguito presso Intesa San Paolo S.p.a. (all. 5 e 7 del ricorso).
Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 CCII, quanto alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, l'inammissibilità della stessa perché tardiva e in ogni caso incompleta nonché l'insussistenza dello stato di insolvenza. A tal fine, la società resistente rappresentava come il ricorso fosse da considerarsi “privo del necessario substrato probatorio” (v. memoria dell'1 dicembre 2025) e, nel merito, insussistente lo stato di decozione in ragione di due argomenti: la contestazione dei crediti vantati dal ricorrente (nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “I crediti invocati sono/erano oggetto di contestazione. I crediti su cui si fonda l'istanza: sono in parte contestati nel quantum e in ogni caso, nei presupposti fattuali;
sono privi di contestualizzazione nella situazione complessiva della società; non costituiscono prova idonea dell'insolvenza. Giurisprudenza Cass. 03.11.2016, n. 22209: “Un credito controverso non può integrare requisito sufficiente per la dichiarazione d'insolvenza.”); il difetto assoluto di prova sulla
“decozione” (ancora, nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “Come la stessa ricorrente ha evidenziato, difetta documentazione rilevante ai fini processuali che l' territorialmente competente, avrebbe dovuto acquisire ed assumere all'interno della procedura: bilancio dell'anno 2024; documentazione fiscale;
situazione contabile aggiornata;
estratti conto;
quadro completo dei debiti verso terzi o verso l'Erario. La giurisprudenza è ferma nel richiedere un accertamento complessivo e documentato: Cass. 13.09.2019, n. 22890: “Il giudice deve valutare l'intera situazione economico-finanziaria dell'impresa, non potendo basarsi su elementi parziali.” Il ricorso è dunque privo del necessario substrato probatorio”).
Tanto debitamente premesso,
OSSERVA
1) Sulla insussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3 Ebbene, avuto riguardo agli atti di parte e a quanto emerso a seguito della istruttoria condotta ex officio, deve ritenersi che non sussistono i presupposti per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2
, sebbene risulti dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice,
[...] la quale ha ad oggetto attività di bar, gelateria, yogurteria, pasticceria, catering, preparazione e vendita di cibi d'asporto, si ritiene che la stessa non sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, risultando provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
È noto, infatti, che l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII. Nel caso di specie, la C.P.R. ha provato la circostanza producendo i bilanci degli ultimi due esercizi (manca infatti il bilancio 2024). Tuttavia, in assenza di elementi idonei a mettere in dubbio l'attendibilità dei documenti contabili prodotti, per il vero neppure specificamente contestata dalla ricorrente, quanto dedotto trova riscontro nelle informazioni acquisite in sede di istruttoria d'ufficio condotta ai sensi dell'articolo 42 CCII (si vedano, in particolare, le comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate in atti, i dati trasmessi dalle cancellerie delle esecuzioni mobiliare e immobiliari dell'intestato Tribunale nonché la situazione debitoria della società resistente per come riscontrata all'esito degli accertamenti condotti d'ufficio). Conseguentemente, la resistente non appare assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando il superamento dei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII (nello specifico nessuna delle tre soglie dimensionali risulta superata e l'ammontare complessivo dei debiti, considerando anche quello vantato dalla ricorrente, si pone comunque al di sotto del limite dei € 500.000,00).
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve pertanto essere respinta.
2) Sulla ammissibilità della domanda subordinata di apertura della liquidazione giudiziale.
Con memoria successiva al deposito del ricorso, in via subordinata il ricorrente ha chiesto disporsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente poiché insolvente.
La domanda deve ritenersi ammissibile oltre che fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Da un punto di vista processuale non si ritiene sussistano ragioni per concludere diversamente né le contestazioni mosse dalla resistente colgono nel segno. Basti sul punto ricordare come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sia stato introdotto il c.d. procedimento unitario vale a dire il principio di carattere generale secondo il quale le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sono trattate in unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è
4 riunita a quella già pendente. Se da una parte ciò impone che le domande - anche sopravvenute - siano trattate unitariamente anche per ragioni di economia processuale non vi è d'altra parte alcuna preclusione di sorta a che il creditore formuli in via subordinata e anche in un secondo momento domanda di apertura della liquidazione controllata, salva chiaramente la necessità di garantire il più ampio contraddittorio tra le parti e salvo che la decisione sia già stata riservata (si noti che nei casi in cui sono previste delle preclusioni, comunque con riferimento alla prima udienza, queste riguardano di norma la domanda del debitore in un procedimento incardinato su iniziativa del creditore, v. artt. 40, co. 10, o 271 CCII).
In disparte queste considerazioni, in assenza di termini perentori, ogni altra considerazione svolta dalla debitrice circa presunte incompletezze documentali confonde evidentemente la domanda di apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore (art. 268, co. 2, CCII) con quella avanzata su istanza del debitore poiché solo per quest'ultima è logicamente richiesto a pena di inammissibilità il corredo documentale di cui all'art. 269 CCII. Parimenti, se è vero che il creditore istante deve allegare gli elementi volti a comprovare lo stato di insolvenza, resta fermo il potere del Giudice Delegato di svolgere un'istruttoria d'ufficio ai sensi dell'art. 42 CCII istruttoria che, tuttavia, non alleggerisce l'onere della prova del debitore.
Nel caso di specie, la domanda è ammissibile (risulta peraltro pervenuta entro la prima udienza) e sulla stessa è stato ampiamente integrato il contraddittorio.
Parimenti ammissibili sono i documenti prodotti o le memorie depositate poiché in generale volte a precisare quanto già indicato nel ricorso introduttivo o nella memoria successiva essendo i termini indicati nel decreto di fissazione dell'udienza ordinatori e risultando in ogni caso anche sul punto ampiamente integrato il contraddittorio.
3) Sulla sussistenza dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione controllata.
Venendo quindi alla domanda svolta dal ricorrente in via subordinata, occorre ricordare che, a mente dell'art. 268 CCII, “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”.
La resistente ha dedotto l'insussistenza dello stato di insolvenza in ragione di due argomenti: la contestazione dei crediti vantati dal ricorrente (nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “I crediti invocati sono/erano oggetto di contestazione. I crediti su cui si fonda l'istanza: sono in parte contestati nel quantum e in ogni caso, nei presupposti fattuali;
sono privi di contestualizzazione nella situazione complessiva della società; non costituiscono prova idonea dell'insolvenza. Giurisprudenza Cass. 03.11.2016, n. 22209: “Un credito controverso non può integrare requisito sufficiente per la dichiarazione d'insolvenza.”; il difetto assoluto di prova sulla
5 “decozione” (ancora, nella memoria dell'1 dicembre 2025 si legge “Come la stessa ricorrente ha evidenziato, difetta documentazione rilevante ai fini processuali che l' territorialmente competente, avrebbe dovuto acquisire ed assumere all'interno della procedura: bilancio dell'anno 2024; documentazione fiscale;
situazione contabile aggiornata;
estratti conto;
quadro completo dei debiti verso terzi o verso l'Erario. La giurisprudenza è ferma nel richiedere un accertamento complessivo e documentato: Cass. 13.09.2019, n. 22890: “Il giudice deve valutare l'intera situazione economico-finanziaria dell'impresa, non potendo basarsi su elementi parziali.” Il ricorso è dunque privo del necessario substrato probatorio”).
Tuttavia, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, la stessa risulta non più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento del credito vantato dal creditore istante e infruttuosità del tentativo di pignoramento presso terzi dallo stesso eseguito;
presenza di un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari a circa € 15.000,00; mancato pagamento delle somme oggetto di ingiunzione e mancata opposizione al precetto.
Deve aggiungersi che lo stato di insolvenza è reso manifesto anche dall'incapacità della resistente di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo relativamente modesto di quello vantato dall'odierno ricorrente come ricostruito in premessa.
Sul punto, deve darsi atto che la contestazione mossa dalla resistente è sul punto meramente teorica e per niente puntuale atteso che a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente, nel merito la resistente non ha dedotto nulla salvo limitarsi a enunciare che i crediti “sono/erano” “contestati nel quantum e in ogni caso, nei presupposti fattuali;
sono privi di contestualizzazione nella situazione complessiva della società; non costituiscono prova idonea dell'insolvenza”. Invece, risulta che ciascuna delle tre voci che compongono il credito complessivamente vantato dal ricorrente deriva da titolo giudiziale definitivo se non anche esecutivo. Così è a dirsi per il credito portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo nonché per la somma portata da ordinanza esecutiva oggetto di precetto non opposto nonché, infine, per le somme derivanti dalla sentenza n. 452/2024 emessa dall'intestato Tribunale e confermata in appello (CdA Ancona n. 900/2025) e, per quanto consta, non ulteriormente impugnata.
Anche sul punto giova segnalare che le carenze documentali “denunciate” dalla resistente finiscono esse stesse per essere indice di insolvenza. Valga sul punto rilevare che non risulta depositato il bilancio 2024 e che, in disparte l'assurda pretesa che possa produrlo il creditore istante, tale circostanza è essa sola preoccupante non avendo la resistente inteso in alcun modo sopperire a tale mancanza (in termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul debitore, l'avvenuto deposito dei bilanci relativamente all'ultimo triennio non sia in sé
6 sufficiente, potendo il Tribunale ravvisarne l'inattendibilità ove riscontri circostanze significative in tal senso: la mancata tempestività del loro deposito costituisce di per sé sola ragione sufficiente a fondare il giudizio di inattendibilità, cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/02/2023, n. 3454. Si legge poi nella pronuncia citata che “il suddetto adempimento (il deposito del bilancio) assolve a una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15 l.f. sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 c.c., giacché ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali”).
Deve darsi atto poi che la resistente non ha in alcun modo giustificato l'inadempimento del credito vantato dal ricorrente né dimostrato di potervi far fronte regolarmente pur non volendo per eventuali ragioni di fatto o di diritto comunque non puntualmente dedotte.
Giova ricordare come, resta valida, pur dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, la tradizionale ricostruzione che vede nell'inadempimento un indice dell'insolvenza così come nello squilibrio patrimoniale. Vale a dire che, per ipotesi, potrebbe aversi una società insolvente anche se adempie i propri debiti ma in modo non regolare o anomalo come pure un'impresa che registri un disavanzo senza che vi sia quell'impotenza strutturale tipica dell'insolvenza. In altre parole, l'insolvenza è concetto dalle molte sfaccettature e può ricostruirsi a partire da diversi indici, nessuno dei quali isolatamente considerato ne esaurisce l'essenza ma che tutti globalmente valutati la denotano. Così è a dirsi sia rispetto alla regolarità o meno dei pagamenti sia rispetto ai dati contabili, da valutarsi tenuto conto tanto delle voci che compongono attivo e passivo quanto di eventuali indici di inattendibilità.
Neppure possono dirsi sufficientemente idonee a smentire quanto sin qui rilevato le poste dei bilanci prodotti singolarmente considerate. Infatti, fermo restando che non risulta prodotto il bilancio 2024, “Lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 c.c.i.i., si manifesta in inadempimenti che dimostrano l'impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel caso di società in esercizio, lo stato di insolvenza sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari” (così Trib. Siena 17 settembre 2024 n. 38. Si veda anche cfr. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087).
7 Infine, neppure smentiscono la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza le deduzioni della resistente circa le iniziative asseritamente insufficienti intraprese dal ricorrente per recuperare il proprio credito. Anche in questo caso, al contrario, deve darsi atto che il ricorrente abbia ingiunto il pagamento delle relative somme con precetto senza successo (così per il decreto ingiuntivo e per l'ordinanza esecutiva) e abbia tentato un pignoramento presso terzi anch'esso negativo dopo avere effettuato le indagini ex art. 492 bis c.p.c. Tuttavia deve altresì ricordarsi come, già nella vigenza della vecchia legge Fallimentare, la giurisprudenza di legittimità fosse granitica nell'affermare che “Com'è noto, secondo le sezioni unite di questa Corte, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. s.u. 23/01/2013, n. 1521; Cass. 22/05/2014, n. 11421).” (cfr. Cass., 6.2.2018, n. 2810).
Più recentemente la Cassazione ha affermato che “Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione”. (cfr. Cass. 19 febbraio 2025 n. 4406).
Nel caso di specie, il credito vantato dal ricorrente deriva da pronunce a cognizione piena e/o deriva da provvedimenti definitivi non essendovi ragioni - né la resistente ha fornito alcun elemento utile in tal senso - per discostarsene o per trarle in dubbio ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
Conclusivamente, si ritiene che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico- finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni dovendosi quindi tenere conto, oltre che dell'inadempimento nei confronti del ricorrente, anche degli altri indici sopra ricordati e sintomatici della decozione (l'indebitamento nei confronti della Agenzia delle Entrate di per sé rilevante dato l'importo “modesto”; il tentativo infruttuoso di eseguire un pignoramento presso terzi).
8 Si osserva, infine, che l'ammontare dei debiti complessivamente esigibili supera la soglia di cui all'art. 268, c. 2, CCII e che, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
Nella nomina del Liquidatore deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 270, c. 2, lett. b), CCII (“Con la sentenza il tribunale […] b) nomina il liquidatore, […] scegliendo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”).
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 270 CCII,
RIGETTA la domanda di dichiarazione della liquidazione giudiziale nei confronti della con sede in VIA DI RIENZO/VIA F.LLI CERVI 27 SAN BENEDETTO CP_1
DEL TRONTO P.Iva/C.F. AP-196239 e, per l'effetto, P.IVA_1
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti della
con sede in VIA DI RIENZO/VIA F.LLI CERVI 27 SAN CP_1
BENEDETTO DEL TRONTO P.Iva/C.F. , AP-196239 e, per l'effetto, P.IVA_1
1) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
2) nomina liquidatore la dott.ssa Persona_1
3) ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili, mobili registrati e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati;
6) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata
9 o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della
[...]
CP_3
7) dispone che il liquidatore,
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- si attenga alle disposizioni di cui all'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato “personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
10 8) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stanno cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
9) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore, nonché nei registri immobiliari in relazione agli immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.
Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Ascoli Piceno, camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Calagna dott.ssa Alessandra Panichi
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