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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Ugo Maria Di Blasio (C.F. – PEC: C.F._1
, elettivamente domiciliata, anche digitalmente, Email_1 presso il suo studio in Napoli, Via Ferdinando del Carretto n. 26;
APPELLANTE
CONTRO
(già , soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 Controparte_2 coordinamento di (C.F. ), in persona dell'avv. Claudio Sverzellati, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Desalvi (C.F. – PEC C.F._2
, elettivamente domiciliata, anche Email_2 digitalmente presso il suo studio in Milano, v.le Piave n. 21.
APPELLATA, APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
OGGETTO: concessione di vendita.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“l'adita Corte, a integrale riforma della sentenza impugnata n. 3456/2025 emessa dal Tribunale di Milano, voglia così provvedere:
pagina 1 di 7 - rigettare integralmente l'opposizione promossa dalla per cui è causa, in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 686 emesso dal Tribunale di Milano in data 9.1.2024 e depositato in data 17.1.2024, dichiarandolo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condannare parte appellata alla integrale refusione delle spese del giudizio di opposizione, sia di primo che di secondo grado, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..”
PER L'APPELLATA
“voglia la Corte d'Appello adita:
- in via preliminare: dichiarare l'appello principale inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi;
- nel merito: in ogni caso, rigettare integralmente l'appello principale perché infondato in fatto
e in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
- in via incidentale: accogliere l'appello incidentale di e, per l'effetto, Controparte_1 riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese di lite, con condanna di
a rifondere a le spese del giudizio Parte_1 Controparte_1 di primo grado;
- per il presente grado di giudizio Condannare parte appellante principale a rifondere a
[...] anche le spese e i compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi CP_1 del DM 55/2014, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato (già Controparte_1 Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 686/2024, emesso il
[...]
17/01/2024 dal Tribunale di Milano a favore di e Pt_1 Parte_1 notificato in pari data, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.368,15, oltre a interessi e spese, a restituzione dei depositi cauzionali corrisposti alla società opponente in adempimento dei contratti stipulati dall'agenzia sita in Quarto (NA), portante matricola
“Zona Rice NA9678”. Con l'opposizione ha eccepito l'avvenuta compensazione del diritto vantato Controparte_1 dall'opposta con un proprio controcredito, precisando innanzitutto che tra le parti erano stati stipulati plurimi contratti.
In particolare:
- Il 3/6/1999 era stato stipulato (con il sig. a cui è subentrato il figlio Parte_2
) un contratto per la raccolta delle scommesse;
Pt_1
- Il 29/10/2013 era stato stipulato un contratto di comodato e connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. B), (c.d. VLT - Video CP_3
Lottery Terminal);
- Il 02/07/2014 era stato stipulato un contratto di comodato e connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. A), (c.d. AWP CP_3
Amusement With Prices), rinnovato in data 25/9/2020;
- Il 2/12/2014 era stato stipulato un contratto per la raccolta dei giochi a totalizzatore nazionale (cd. GNTN - Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale), nonché, successivamente, un contratto per servizi generali. A sostegno dell'opposizione ha quindi dedotto: che in esecuzione di detti contratti, CP_1 la raccolta delle somme del gioco era effettuata da quale gestore della sala;
che Parte_1 quest'ultima, sulla base dei rendiconti contabili riportanti la divisione tra le parti delle somme raccolte, era tenuta a versare a quanto di sua spettanza, comprensivo del PREU (prelievo CP_1
pagina 2 di 7 erariale unico) e del canone ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); che i rendiconti erano predisposti e inviati settimanalmente da e potevano essere contestati entro i CP_1 successivi 5 giorni, come da disposizioni contrattuali, intendendosi in mancanza approvati e validi come ricognizione del debito;
che i rendiconti non erano mai stati contestati dalla controparte e che, tuttavia, questa non aveva provveduto a pagare puntualmente quanto dovuto per gli importi meglio indicati in atti. L'opponente ha dedotto che, per tale ragione, aveva operato la compensazione cd. impropria (o atecnica), per l'importo di € 21.368,15, tra i crediti vantati a tale titolo nei confronti di Parte_1 ed il credito da quest'ultima azionato in via monitoria, sorto a seguito della richiesta di
[...] parte opposta, formulata in via stragiudiziale nel dicembre 2022, di sostituire i depositi cauzionali versati all'atto della conclusione dei contratti con polizze fideiussorie.
Si è costituita in giudizio insistendo per la restituzione Parte_1 del deposito cauzionale e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposta ha eccepito: che per rifiutare legittimamente la restituzione del deposito Controparte_1 cauzionale, avrebbe dovuto preliminarmente vedere accertata in sede giudiziaria la fondatezza delle proprie pretese creditorie;
che i crediti rivendicati da controparte sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., in quanto derivanti da plurime mancate rimesse di danaro che l'opposta avrebbe dovuto pagare con cadenza settimanale a tra il CP_1
2015 e 2016; che, dunque, nel dicembre 2022 (momento in cui è divenuto esigibile il credito vantato dall'opposta per la restituzione del deposito cauzionale de quo) i crediti rivendicati da controparte risultavano prescritti. Ulteriormente, l'opposta ha contestato il carattere della certezza e della liquidità dei crediti vantati dalla società opponente e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la compensazione.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3456/2025, pubblicata il 27/04/2025, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto ha revocato il D.I. n. 686/2024 emesso dallo stesso Tribunale. Anzitutto il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti portati in compensazione statuendo che, nella fattispecie in esame, “trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, così come previsto e disciplinato dall'art. 2946 codice civile, non sussistendo elementi che giustifichino l'applicazione di termini prescrizionali di diversa durata”. Quanto all'invocata eccezione di compensazione di parte opponente, il Tribunale ne ha riconosciuto la fondatezza sub specie di compensazione c.d. impropria.
Il primo Giudice ha accertato la legittimità, in astratto e in concreto, della compensazione ed ha, quanto al primo profilo, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le conseguenze applicative della compensazione impropria “si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione ed, in particolare, del divieto previsto dai n. 3 dell'art. 1246 c.c., con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile…L'operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (p. 7 della sentenza impugnata). Quanto alla sussistenza in concreto delle condizioni di legittimità dell'operata compensazione, il Tribunale ha ritenuto che i crediti opposti in compensazione da per Controparte_1 l'importo di € 21.368,15, possiedano i requisiti legali di esigibilità, liquidità e certezza, trattandosi di obbligazioni scadute derivanti dai contratti stipulati tra le parti, agevolmente determinabili nell'ammontare e, peraltro, provati dai rendiconti (o borderò) settimanalmente inviati da e non contestati da . CP_1 Parte_1 Sul punto, ha rilevato il Tribunale che “detti borderò consistono in resoconti che vengono generati automaticamente dal terminale, che registra le operazioni compiute dal ricevitore e pagina 3 di 7 ne riporta i dettagli (tipo di operazione, data e importo). Ai borderò non contestati deve attribuirsi valore di prova documentale ex art 2712 c.c., trattandosi di documentazione redatta meccanicamente sulla base delle indicazioni fornite dal ricevitore e da questi poi verificati e accettati per fatti concludenti. Non risulta fornita prova dell'esistenza di tempestive contestazioni da parte dell'opponente. La generica contestazione alle risultanze contabili operata da parte opposta nella comparsa di risposta deve essere ritenuta tardiva in quanto non formulata secondo le precise disposizioni contrattuali”. Infine, il Giudice di prime cure ha compensato integralmente le spese di lite così motivando:
“Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito della controversia e della integrale compensazione delle rispettive posizioni a credito e a debito, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili data la revoca del decreto ingiuntivo”.
3. ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado con atto d'appello fondato su un unico motivo contenente plurime censure. Anzitutto, l'appellante contesta che il Tribunale abbia violato la disciplina codicistica in materia di prescrizione breve quinquennale, in particolare l'art. 2948 c.c., per aver erroneamente ritenuto applicabile ai crediti oggetto di causa il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto, deduce che, ai fini della qualificazione del rapporto quale contratto di Parte_1 durata con prestazioni periodiche, avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza che tra le parti “intercorreva un unitario rapporto commerciale avente ad oggetto la raccolta di scommesse sportive e di gioco di vario genere che, detratte le vincite e i compensi spettanti alla società appellante, dovevano essere rimesse alla con cadenza settimanale a Controparte_1 mezzo RID bancario o, comunque, a mezzo bonifico bancario”. Successivamente, nell'esaminando atto di appello, insiste per l'irrilevanza ai fini Parte_1 decisori della deduzione avversaria secondo cui sarebbe stata contrattualmente legittimata CP_1
a trattenere in costanza di rapporto il deposito cauzionale a tacitazione di eventuali esposizioni debitorie di quest'ultima. Secondo l'appellante, infatti, “sussiste l'obbligo per la parte beneficiaria della cauzione che intenda definitivamente incamerarla (sia in costanza di rapporto che successivamente) di promuovere, in via autonoma o in via riconvenzionale, un'azione giudiziaria volta al preliminare accertamento del proprio credito (risarcitorio o da inadempimento contrattuale) e del conseguenziale suo buon diritto a trattenere la cauzione in suo possesso a tacitazione totale o parziale delle proprie pretese creditorie”. Infine, parte appellante censura la decisione impugnata, per violazione dell'art. 2712 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto decisive le mancate tempestive contestazioni dei rendiconti settimanalmente predisposti e inviati da nonché laddove ha ritenuto CP_1 generica e tardiva (in quanto non formulata secondo le precise disposizioni contrattuali) la contestazione alle risultanze contabili operata dall'opposta nella comparsa di risposta. Sul punto, l'appellante deduce che “All'uopo questa difesa in primo grado ha tempestivamente contestato espressamente, anche ai sensi dell'art. 2712 c.c., le risultanze dei rendiconti contabili settimanali prodotti da controparte relativamente al periodo 2015-2016 (affoliati all'indice atti avversario come allegati nn. 7, 9 e 10) in quanto non riportanti gli importi (maggiori di quelli dichiarati da controparte) effettivamente erogati a titolo di vincite, la qual cosa precludeva al primo Giudice di avvalersi dei suddetti documenti contabili ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno delle pretese creditorie vantate dalla società appellata ed eccepite in compensazione impropria”.
4. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio di appello chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione proposta da e proponendo appello incidentale Parte_1 fondato su un unico motivo attinente al capo relativo alle spese di lite. pagina 4 di 7 L'appellante in via incidentale invoca la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure integralmente compensato le spese di lite in assenza dei presupposti di legge, in quanto, “pur avendo rigettato integralmente la domanda proposta da non ha Parte_1 posto le spese di lite a carico della parte soccombente, compensandole di fatto senza indicarne compiutamente le ragioni”. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 02.12.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello principale è infondato e va rigettato. Nessuna violazione della disciplina codicistica in materia di prescrizione breve quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c., è riscontrabile nella sentenza impugnata. Invero, correttamente il Giudice ha affermato che i diritti oggetto di controversia sono soggetti, ai sensi dell'art. 2946 c.c., all'ordinario termine di prescrizione decennale. Non è condivisibile quanto dedotto sul punto dall'appellante, secondo cui i contratti stipulati dalle parti avrebbero dato vita a rapporti giuridici di durata aventi a oggetto reciproche prestazioni periodiche, soggette a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in base al quale “si prescrivono in cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale
(Cfr. Cass., sent. n. 26161 del 6/12/2006, nonché, più di recente, sent. n. 30546/2017). In relazione ai crediti portati in compensazione da occorre evidenziare che questi CP_1 nascono dall'esecuzione dei plurimi contratti stipulati tra le parti per la raccolta del gioco lecito e che, in esecuzione di tali contratti, la raccolta delle somme del gioco era effettuata da Parte_1
quale gestore della sala. Sempre in base ai contratti de quo, predisponeva e
[...] CP_1 inviava settimanalmente a i rendiconti in cui esponeva la ripartizione tra le parti Parte_1 delle somme raccolte e sulla base dei quali (in assenza di tempestiva contestazione entro 5 giorni) era tenuta a versare a quanto di sua spettanza, comprensivo del Parte_1 CP_1
PREU (prelievo erariale unico) e del canone ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Emerge, dunque, che non vi era, né per fonte negoziale né per fonte legale, un obbligo di pagamento periodico a data fissa delle prestazioni dedotte in contratto, ma vi era esclusivamente una rendicontazione periodica delle somme raccolte dal gestore di sala, a scopo meramente contabile, con successiva ripartizione delle somme stesse tra la Concessionaria e il Gestore.
Ne consegue che correttamente il Giudice di prime cure ha applicato il termine ordinario di prescrizione decennale, così come previsto e disciplinato dall'art. 2946 codice civile, non rinvenendo elementi che giustifichino l'applicazione di termini prescrizionali di diversa durata quale quello quinquennale invocato dall'appellante.
La seconda doglianza proposta nell'ambito dell'unico motivo di appello è assorbita dalle considerazioni che precedono in punto di ritenuta applicabilità del termine ordinario di prescrizione.
Quanto alle doglianze dell'appellante sulla presunta violazione dell'art. 2712 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accertato la mancata tempestiva contestazione dei rendiconti settimanalmente predisposti e inviati da nonché, laddove ha ritenuto generica e tardiva la CP_1
pagina 5 di 7 contestazione alle risultanze contabili operata dall'opposta nella comparsa di risposta, anch'esse sono infondate. Nessuna prova ha fornito parte appellante in merito alle tempestive contestazioni che avrebbe mosso ai “borderò” predisposti periodicamente da controparte. Sul punto, questa Corte condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce fondamento probatorio ai c.d. borderò, i quali riassumono il dovuto settimanale del Ricevitore sulla base dei dati forniti a proprio dal medesimo ricevitore con riferimento al periodo indicato e devono essere CP_1 contestati nel termine contrattualmente prescritto. Inoltre, con specifico riferimento alle “ricostruzioni contabili” prodotte da in sede CP_1 di opposizione, queste sono state solo genericamente contestate dall'opposta, senza che sia stata fornita alcuna prova degli eventuali periodici pagamenti e, quindi, dell'avvenuta estinzione dei crediti portati in compensazione dall'opponente. Ne discende che correttamente il Tribunale ha accertato la legittimità della compensazione impropria, in quanto i crediti opposti in compensazione da per l'importo di € Controparte_1
21.368,15 possiedono, per quanto appena esposto, i requisiti legali di esigibilità, liquidità e certezza, né l'opposta ha provato, come detto, di aver saldato tale importo nel corso degli anni.
6. È, invece, fondato l'appello incidentale di Controparte_1
La ripartizione delle spese di lite effettuata dal Tribunale non è motivata con riguardo ad eventuali ragioni che potessero giustificarne l'integrale compensazione tra le parti.
A pagina 9 della sentenza impugnata il Giudice, nel regolamentare le spese di lite afferma che:
“Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito della controversia e della integrale compensazione delle rispettive posizioni a credito e a debito, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili data la revoca del decreto ingiuntivo”. Tale affermazione non può condividersi in quanto, valorizzando dal punto di vista processuale il c.d. principio di causalità del processo, nonché, dal punto di vista sostanziale, l'esito del giudizio di primo grado, che si è concluso con l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta da deve applicarsi l'ordinario principio di soccombenza nella Controparte_1 ripartizione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado va quindi riformata limitatamente alla pronuncia in materia di spese di lite.
7. L'appellante va pertanto condannata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione in grado di appello in assenza di attività istruttoria. La fase decisionale del giudizio di primo grado viene liquidata con applicazione dei valori minimi stante la discussione solo orale della causa.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
3456/2025, pubblicata in data 27/04/2025, così provvede: 1) RIGETTA l'appello principale;
pagina 6 di 7 2) ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, NN
[...]
al rimborso delle spese processuali del giudizio Parte_1 di primo grado, in favore dell'appellata, che liquida una sola volta in complessivi euro 4.227,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) NN al rimborso Parte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, che liquida una sola volta in complessivi euro € 4.888,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore Avv. Massimiliano Desalvi dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante in via principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano in data 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO DOTT. RAFFAELE SERO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Ugo Maria Di Blasio (C.F. – PEC: C.F._1
, elettivamente domiciliata, anche digitalmente, Email_1 presso il suo studio in Napoli, Via Ferdinando del Carretto n. 26;
APPELLANTE
CONTRO
(già , soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 Controparte_2 coordinamento di (C.F. ), in persona dell'avv. Claudio Sverzellati, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Desalvi (C.F. – PEC C.F._2
, elettivamente domiciliata, anche Email_2 digitalmente presso il suo studio in Milano, v.le Piave n. 21.
APPELLATA, APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
OGGETTO: concessione di vendita.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“l'adita Corte, a integrale riforma della sentenza impugnata n. 3456/2025 emessa dal Tribunale di Milano, voglia così provvedere:
pagina 1 di 7 - rigettare integralmente l'opposizione promossa dalla per cui è causa, in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 686 emesso dal Tribunale di Milano in data 9.1.2024 e depositato in data 17.1.2024, dichiarandolo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condannare parte appellata alla integrale refusione delle spese del giudizio di opposizione, sia di primo che di secondo grado, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..”
PER L'APPELLATA
“voglia la Corte d'Appello adita:
- in via preliminare: dichiarare l'appello principale inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi;
- nel merito: in ogni caso, rigettare integralmente l'appello principale perché infondato in fatto
e in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
- in via incidentale: accogliere l'appello incidentale di e, per l'effetto, Controparte_1 riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese di lite, con condanna di
a rifondere a le spese del giudizio Parte_1 Controparte_1 di primo grado;
- per il presente grado di giudizio Condannare parte appellante principale a rifondere a
[...] anche le spese e i compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi CP_1 del DM 55/2014, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato (già Controparte_1 Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 686/2024, emesso il
[...]
17/01/2024 dal Tribunale di Milano a favore di e Pt_1 Parte_1 notificato in pari data, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.368,15, oltre a interessi e spese, a restituzione dei depositi cauzionali corrisposti alla società opponente in adempimento dei contratti stipulati dall'agenzia sita in Quarto (NA), portante matricola
“Zona Rice NA9678”. Con l'opposizione ha eccepito l'avvenuta compensazione del diritto vantato Controparte_1 dall'opposta con un proprio controcredito, precisando innanzitutto che tra le parti erano stati stipulati plurimi contratti.
In particolare:
- Il 3/6/1999 era stato stipulato (con il sig. a cui è subentrato il figlio Parte_2
) un contratto per la raccolta delle scommesse;
Pt_1
- Il 29/10/2013 era stato stipulato un contratto di comodato e connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. B), (c.d. VLT - Video CP_3
Lottery Terminal);
- Il 02/07/2014 era stato stipulato un contratto di comodato e connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. A), (c.d. AWP CP_3
Amusement With Prices), rinnovato in data 25/9/2020;
- Il 2/12/2014 era stato stipulato un contratto per la raccolta dei giochi a totalizzatore nazionale (cd. GNTN - Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale), nonché, successivamente, un contratto per servizi generali. A sostegno dell'opposizione ha quindi dedotto: che in esecuzione di detti contratti, CP_1 la raccolta delle somme del gioco era effettuata da quale gestore della sala;
che Parte_1 quest'ultima, sulla base dei rendiconti contabili riportanti la divisione tra le parti delle somme raccolte, era tenuta a versare a quanto di sua spettanza, comprensivo del PREU (prelievo CP_1
pagina 2 di 7 erariale unico) e del canone ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); che i rendiconti erano predisposti e inviati settimanalmente da e potevano essere contestati entro i CP_1 successivi 5 giorni, come da disposizioni contrattuali, intendendosi in mancanza approvati e validi come ricognizione del debito;
che i rendiconti non erano mai stati contestati dalla controparte e che, tuttavia, questa non aveva provveduto a pagare puntualmente quanto dovuto per gli importi meglio indicati in atti. L'opponente ha dedotto che, per tale ragione, aveva operato la compensazione cd. impropria (o atecnica), per l'importo di € 21.368,15, tra i crediti vantati a tale titolo nei confronti di Parte_1 ed il credito da quest'ultima azionato in via monitoria, sorto a seguito della richiesta di
[...] parte opposta, formulata in via stragiudiziale nel dicembre 2022, di sostituire i depositi cauzionali versati all'atto della conclusione dei contratti con polizze fideiussorie.
Si è costituita in giudizio insistendo per la restituzione Parte_1 del deposito cauzionale e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposta ha eccepito: che per rifiutare legittimamente la restituzione del deposito Controparte_1 cauzionale, avrebbe dovuto preliminarmente vedere accertata in sede giudiziaria la fondatezza delle proprie pretese creditorie;
che i crediti rivendicati da controparte sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., in quanto derivanti da plurime mancate rimesse di danaro che l'opposta avrebbe dovuto pagare con cadenza settimanale a tra il CP_1
2015 e 2016; che, dunque, nel dicembre 2022 (momento in cui è divenuto esigibile il credito vantato dall'opposta per la restituzione del deposito cauzionale de quo) i crediti rivendicati da controparte risultavano prescritti. Ulteriormente, l'opposta ha contestato il carattere della certezza e della liquidità dei crediti vantati dalla società opponente e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la compensazione.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3456/2025, pubblicata il 27/04/2025, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto ha revocato il D.I. n. 686/2024 emesso dallo stesso Tribunale. Anzitutto il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti portati in compensazione statuendo che, nella fattispecie in esame, “trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, così come previsto e disciplinato dall'art. 2946 codice civile, non sussistendo elementi che giustifichino l'applicazione di termini prescrizionali di diversa durata”. Quanto all'invocata eccezione di compensazione di parte opponente, il Tribunale ne ha riconosciuto la fondatezza sub specie di compensazione c.d. impropria.
Il primo Giudice ha accertato la legittimità, in astratto e in concreto, della compensazione ed ha, quanto al primo profilo, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le conseguenze applicative della compensazione impropria “si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione ed, in particolare, del divieto previsto dai n. 3 dell'art. 1246 c.c., con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile…L'operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (p. 7 della sentenza impugnata). Quanto alla sussistenza in concreto delle condizioni di legittimità dell'operata compensazione, il Tribunale ha ritenuto che i crediti opposti in compensazione da per Controparte_1 l'importo di € 21.368,15, possiedano i requisiti legali di esigibilità, liquidità e certezza, trattandosi di obbligazioni scadute derivanti dai contratti stipulati tra le parti, agevolmente determinabili nell'ammontare e, peraltro, provati dai rendiconti (o borderò) settimanalmente inviati da e non contestati da . CP_1 Parte_1 Sul punto, ha rilevato il Tribunale che “detti borderò consistono in resoconti che vengono generati automaticamente dal terminale, che registra le operazioni compiute dal ricevitore e pagina 3 di 7 ne riporta i dettagli (tipo di operazione, data e importo). Ai borderò non contestati deve attribuirsi valore di prova documentale ex art 2712 c.c., trattandosi di documentazione redatta meccanicamente sulla base delle indicazioni fornite dal ricevitore e da questi poi verificati e accettati per fatti concludenti. Non risulta fornita prova dell'esistenza di tempestive contestazioni da parte dell'opponente. La generica contestazione alle risultanze contabili operata da parte opposta nella comparsa di risposta deve essere ritenuta tardiva in quanto non formulata secondo le precise disposizioni contrattuali”. Infine, il Giudice di prime cure ha compensato integralmente le spese di lite così motivando:
“Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito della controversia e della integrale compensazione delle rispettive posizioni a credito e a debito, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili data la revoca del decreto ingiuntivo”.
3. ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado con atto d'appello fondato su un unico motivo contenente plurime censure. Anzitutto, l'appellante contesta che il Tribunale abbia violato la disciplina codicistica in materia di prescrizione breve quinquennale, in particolare l'art. 2948 c.c., per aver erroneamente ritenuto applicabile ai crediti oggetto di causa il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto, deduce che, ai fini della qualificazione del rapporto quale contratto di Parte_1 durata con prestazioni periodiche, avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza che tra le parti “intercorreva un unitario rapporto commerciale avente ad oggetto la raccolta di scommesse sportive e di gioco di vario genere che, detratte le vincite e i compensi spettanti alla società appellante, dovevano essere rimesse alla con cadenza settimanale a Controparte_1 mezzo RID bancario o, comunque, a mezzo bonifico bancario”. Successivamente, nell'esaminando atto di appello, insiste per l'irrilevanza ai fini Parte_1 decisori della deduzione avversaria secondo cui sarebbe stata contrattualmente legittimata CP_1
a trattenere in costanza di rapporto il deposito cauzionale a tacitazione di eventuali esposizioni debitorie di quest'ultima. Secondo l'appellante, infatti, “sussiste l'obbligo per la parte beneficiaria della cauzione che intenda definitivamente incamerarla (sia in costanza di rapporto che successivamente) di promuovere, in via autonoma o in via riconvenzionale, un'azione giudiziaria volta al preliminare accertamento del proprio credito (risarcitorio o da inadempimento contrattuale) e del conseguenziale suo buon diritto a trattenere la cauzione in suo possesso a tacitazione totale o parziale delle proprie pretese creditorie”. Infine, parte appellante censura la decisione impugnata, per violazione dell'art. 2712 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto decisive le mancate tempestive contestazioni dei rendiconti settimanalmente predisposti e inviati da nonché laddove ha ritenuto CP_1 generica e tardiva (in quanto non formulata secondo le precise disposizioni contrattuali) la contestazione alle risultanze contabili operata dall'opposta nella comparsa di risposta. Sul punto, l'appellante deduce che “All'uopo questa difesa in primo grado ha tempestivamente contestato espressamente, anche ai sensi dell'art. 2712 c.c., le risultanze dei rendiconti contabili settimanali prodotti da controparte relativamente al periodo 2015-2016 (affoliati all'indice atti avversario come allegati nn. 7, 9 e 10) in quanto non riportanti gli importi (maggiori di quelli dichiarati da controparte) effettivamente erogati a titolo di vincite, la qual cosa precludeva al primo Giudice di avvalersi dei suddetti documenti contabili ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno delle pretese creditorie vantate dalla società appellata ed eccepite in compensazione impropria”.
4. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio di appello chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione proposta da e proponendo appello incidentale Parte_1 fondato su un unico motivo attinente al capo relativo alle spese di lite. pagina 4 di 7 L'appellante in via incidentale invoca la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure integralmente compensato le spese di lite in assenza dei presupposti di legge, in quanto, “pur avendo rigettato integralmente la domanda proposta da non ha Parte_1 posto le spese di lite a carico della parte soccombente, compensandole di fatto senza indicarne compiutamente le ragioni”. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 02.12.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello principale è infondato e va rigettato. Nessuna violazione della disciplina codicistica in materia di prescrizione breve quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c., è riscontrabile nella sentenza impugnata. Invero, correttamente il Giudice ha affermato che i diritti oggetto di controversia sono soggetti, ai sensi dell'art. 2946 c.c., all'ordinario termine di prescrizione decennale. Non è condivisibile quanto dedotto sul punto dall'appellante, secondo cui i contratti stipulati dalle parti avrebbero dato vita a rapporti giuridici di durata aventi a oggetto reciproche prestazioni periodiche, soggette a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in base al quale “si prescrivono in cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale
(Cfr. Cass., sent. n. 26161 del 6/12/2006, nonché, più di recente, sent. n. 30546/2017). In relazione ai crediti portati in compensazione da occorre evidenziare che questi CP_1 nascono dall'esecuzione dei plurimi contratti stipulati tra le parti per la raccolta del gioco lecito e che, in esecuzione di tali contratti, la raccolta delle somme del gioco era effettuata da Parte_1
quale gestore della sala. Sempre in base ai contratti de quo, predisponeva e
[...] CP_1 inviava settimanalmente a i rendiconti in cui esponeva la ripartizione tra le parti Parte_1 delle somme raccolte e sulla base dei quali (in assenza di tempestiva contestazione entro 5 giorni) era tenuta a versare a quanto di sua spettanza, comprensivo del Parte_1 CP_1
PREU (prelievo erariale unico) e del canone ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Emerge, dunque, che non vi era, né per fonte negoziale né per fonte legale, un obbligo di pagamento periodico a data fissa delle prestazioni dedotte in contratto, ma vi era esclusivamente una rendicontazione periodica delle somme raccolte dal gestore di sala, a scopo meramente contabile, con successiva ripartizione delle somme stesse tra la Concessionaria e il Gestore.
Ne consegue che correttamente il Giudice di prime cure ha applicato il termine ordinario di prescrizione decennale, così come previsto e disciplinato dall'art. 2946 codice civile, non rinvenendo elementi che giustifichino l'applicazione di termini prescrizionali di diversa durata quale quello quinquennale invocato dall'appellante.
La seconda doglianza proposta nell'ambito dell'unico motivo di appello è assorbita dalle considerazioni che precedono in punto di ritenuta applicabilità del termine ordinario di prescrizione.
Quanto alle doglianze dell'appellante sulla presunta violazione dell'art. 2712 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accertato la mancata tempestiva contestazione dei rendiconti settimanalmente predisposti e inviati da nonché, laddove ha ritenuto generica e tardiva la CP_1
pagina 5 di 7 contestazione alle risultanze contabili operata dall'opposta nella comparsa di risposta, anch'esse sono infondate. Nessuna prova ha fornito parte appellante in merito alle tempestive contestazioni che avrebbe mosso ai “borderò” predisposti periodicamente da controparte. Sul punto, questa Corte condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce fondamento probatorio ai c.d. borderò, i quali riassumono il dovuto settimanale del Ricevitore sulla base dei dati forniti a proprio dal medesimo ricevitore con riferimento al periodo indicato e devono essere CP_1 contestati nel termine contrattualmente prescritto. Inoltre, con specifico riferimento alle “ricostruzioni contabili” prodotte da in sede CP_1 di opposizione, queste sono state solo genericamente contestate dall'opposta, senza che sia stata fornita alcuna prova degli eventuali periodici pagamenti e, quindi, dell'avvenuta estinzione dei crediti portati in compensazione dall'opponente. Ne discende che correttamente il Tribunale ha accertato la legittimità della compensazione impropria, in quanto i crediti opposti in compensazione da per l'importo di € Controparte_1
21.368,15 possiedono, per quanto appena esposto, i requisiti legali di esigibilità, liquidità e certezza, né l'opposta ha provato, come detto, di aver saldato tale importo nel corso degli anni.
6. È, invece, fondato l'appello incidentale di Controparte_1
La ripartizione delle spese di lite effettuata dal Tribunale non è motivata con riguardo ad eventuali ragioni che potessero giustificarne l'integrale compensazione tra le parti.
A pagina 9 della sentenza impugnata il Giudice, nel regolamentare le spese di lite afferma che:
“Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito della controversia e della integrale compensazione delle rispettive posizioni a credito e a debito, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili data la revoca del decreto ingiuntivo”. Tale affermazione non può condividersi in quanto, valorizzando dal punto di vista processuale il c.d. principio di causalità del processo, nonché, dal punto di vista sostanziale, l'esito del giudizio di primo grado, che si è concluso con l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta da deve applicarsi l'ordinario principio di soccombenza nella Controparte_1 ripartizione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado va quindi riformata limitatamente alla pronuncia in materia di spese di lite.
7. L'appellante va pertanto condannata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione in grado di appello in assenza di attività istruttoria. La fase decisionale del giudizio di primo grado viene liquidata con applicazione dei valori minimi stante la discussione solo orale della causa.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
3456/2025, pubblicata in data 27/04/2025, così provvede: 1) RIGETTA l'appello principale;
pagina 6 di 7 2) ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, NN
[...]
al rimborso delle spese processuali del giudizio Parte_1 di primo grado, in favore dell'appellata, che liquida una sola volta in complessivi euro 4.227,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) NN al rimborso Parte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, che liquida una sola volta in complessivi euro € 4.888,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore Avv. Massimiliano Desalvi dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante in via principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano in data 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO DOTT. RAFFAELE SERO
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