2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123 , sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.
3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la piu' efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilita' delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonche' di coordinamento del Sistema nazionale.
4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie ((e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate)) , norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.
5. Per il piu' efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le piu' ampie sinergie.
6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell' articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.