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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/08/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 638/2019 R.G.A.C.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 638/2019 R.G.A.C., avente per oggetto: "Dich. Giudiziale di paternità"
promossa da
, rappr. e dif.
,n. a Acireale il 29.12.1972 (C.F.: C.F. 1 Parte_1 dall'avv. TOSCANO ORIANA MARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ricorrente contro
), rappr. E dif. n. a Catania il 16.11.1978 (C.F.: C.F. 2 Controparte_1 dall'avv. ROMEO GIANFRANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 30/06/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 07.01.2019, Parte_1 adiva il Tribunale di Catania, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 269 c.c. e segg., che il sig. Controparte_1 nato a [...] il [...] è il padre naturale di Persona_1 nato ad
Acireale (CT) il 04.09.2009, con tutte le conseguenze giuridiche che da tale status di figlio naturale discendono in capo ai soggetti coinvolti, in termini di diritti ed obblighi;
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Acireale di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, con l'attribuzione del cognome paterno in favore del figlio, in aggiunta a quello della madre sino ad oggi posseduto dal minore;
condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati nellaControparte_1
complessiva somma di € 100.000,00 o di quell'altro maggiore o minore importo ritenuto equo dal Tribunale,
ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
condannare il sig.
,Controparte_1 dell'importo di € alla corresponsione, in favore della sig.ra Parte_1
70.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di rimborso della quota parte spettante al padre naturale, delle spese sostenute dall'attrice per il mantenimento del figlio-avente anche natura indennitaria-e/o a quella diversa somma che verrà ritenuta equa dall'On. Tribunale sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, anche con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226
وa titolo di c.c.; disporre che il sig. Controparte_1 corrisponda alla sig.ra Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio naturale Persona_1 un importo mensile non inferiore ad €
,
650,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, nella misura del 50%. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio".
,Con comparsa di costituzione e risposta del 25.03.2019 si costituiva Controparte_1 il quale non si opponeva alla nomina di CTU per la ricerca della paternità ed alla eventuale dichiarazione ex art. 269 c.c. e ss., ma contestava la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente sia sull' an che sul quantum, eccependo la circostanza della conoscenza della presunta paternità solo dal ricevimento dell'atto di notifica del ricorso de quo, e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell'attrice, per avergli taciuto la nascita del figlio. Transitata la causa per gli adempimenti istruttori, nominato il CTU Dott. Persona_2 al fine di effettuare le opportune indagini genetiche ed ematologiche tese ad accertare se Persona_1 avesse caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di Controparte_1 dopo aver proceduto all'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e dell'audizione dei due testi sui capitolati ammessi con ordinanza del 12.01.2023, all'udienza del 06.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni. Quindi il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. e inviava gli atti al P.M.
Successivamente, depositate le memorie conclusionali, a seguito di istanza avanzata da parte attrice, il G.I.
rimetteva la causa sul ruolo con ordinanza del 28.01.2025, al fine di procedere all'ascolto del minore
Persona_1 che nelle more del giudizio aveva compiuto 14 anni.
Quindi, all'udienza del 19.05.2025, dinnanzi al mutato G.I., si procedeva all'ascolto di Per_1 il quale dichiarava: “ho 15 anni, frequento l'istituto tecnico Ferraris. Esprimo il mio parere favorevole, non so se vorrei aggiungere il cognome di mio padre al mio perché mi creerebbe imbarazzo con i miei compagni a cui non ho parlato di questa situazione e poi, peraltro, nemmeno lo conosco.".
Successivamente, all'udienza del 30.06.2025, i procuratori delle parti dichiaravano che padre e figlio si erano conosciuti e chiedevano la decisione della causa senza ulteriori termini precisando come in atti.
Quindi il G.I. rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
************
La domanda attorea, volta ad accertare e dichiarare la paternità del minore Persona_1 in capo al convenuto Controparte_1 è fondata e va accolta.
La Consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal dott. Persona_2 biologo molecolare esperto in genetica medica e forense, ha infatti consentito di accertare, sulla base della comparazione dei profili genetici delle parti coinvolte, che "Il sig. Controparte_1 è il padre biologico del minore Persona_1 con una probabilità del 99,999%.
Controparte_1 è padre biologico di Persona_1 Va, pertanto, ritenuto e dichiarato che l'odierno convenuto
[...] e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acicatena di procedere alle relative necessarie annotazioni sull'atto di nascita di Persona_1 Inoltre, conformemente alla volontà del minore, che ha già acquisito e consolidato la sua identità personale nel contesto sociale di appartenenza, non si dispone aggiunta o sostituzione di cognome, sicchè lo stesso manterrà
il cognome materno Per_1.
Venendo alle altre domande di parte attrice, certamente fondata è la domanda di ottenere, in via di regresso,
un rimborso forfettario per le spese sostenute in favore del figlio;
costituisce un principio consolidato quello per cui "La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status"
genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali... Per altro verso, l'interesse superiore del minore legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c. con riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (Cass. Sez. 1, 28/03/2017, n. 7960, Rv. 644834 - 02).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie _1 va condannato a corrispondere all'attrice la sua quota-
parte di mantenimento che si stima equo liquidare in € 56.400,00; trattasi di liquidazione in via equitativa,
calcolata ipotizzando che se avesse contributo sin dalla nascita al mantenimento del minore, il padre avrebbe sostenuto una spesa non inferiore a 300,00 euro mensili, comprendenti spese ordinarie e straordinarie;
moltiplicando tale cifra per 188 mesi di vita del figlio, dalla nascita all'attualità, si ottiene la somma di €
56.400,00, corrispondente alla quota parte che il padre ha omesso di rimborsare alla madre per il mantenimento dalla nascita e fino alla data della sentenza.di Per_1
Per altro verso, restando alle questioni economiche, _1 va onerato, a far data dalla sentenza, di versare un assegno mensile di € all'attrice, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore Per_1
,
650,00, calcolato sull'attuale capacità economica del padre (dirigente medico dipendente di struttura pubblica con reddito di 76.000 euro annui lordi), oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno che si ritiene proporzionato alla capacità reddituale del genitore e idoneo a garantire le crescenti esigenze di vita del minore,
che nelle more del giudizio ha compiuto 15 anni.
Inoltre, poiché padre e figlio si sono appena conosciuti, difettando la certezza di un proficuo dialogo educativo tra genitori, nell'interesse del minore si ritiene di mantenere l'affido esclusivo in favore della madre, e di rimettere gli incontri alla libera determinazione delle parti, se graditi dal minore.
Per ciò che attiene alle altre domande di parte attrice, e alla domanda riconvenzionale di parte convenuta,
avente entrambe ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, queste vanno rigettate.
Entrambe le parti hanno formulato domanda risarcitoria per lesione dal rapporto parentale;
l'attrice per l'omesso consapevole riconoscimento del figlio da parte del _1 che avrebbe determinato la lesione del
diritto del minore a crescere con la figura paterna, fonte -per ciò solo- di sofferenza morale;
il convenuto ha promosso speculare domanda di risarcimento del danno contro la madre, per avergli taciuto la nascita del figlio,
negandogli la possibilità di esercitare il ruolo di padre.
L'istruttoria svolta si è concentrata sul dato della conoscenza o meno, da parte del _1 della gravidanza prima, e della nascita del figlio poi. Ritiene comunque il Collegio, in ossequio al principio della ragione più
liquida, che tale dato non sia necessario, in quanto entrambe le domande difettano di specifica allegazione e prova del pregiudizio concretamente sofferto.
Difatti, come osservato dalla Corte di legittimità, «Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.» (Cass. 2056 del 29/01/2018, Cass. n. 28742 del
09/11/2018).
Nel caso di specie, è mancata non solo una prova concreta del pregiudizio sofferto ma, più a monte,
l'allegazione circa l'esatta consistenza di tale pregiudizio.
Difatti, l'attrice non ha prospettato fatti concreti da cui desumere che la condotta paterna abbia prodotto danni concreti al minore, il quale ha avuto -per quanto consta- una serena crescita e un regolare sviluppo psico-fisico. Analogamente, si deve rilevare che le allegazioni del convenuto a sostegno della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale sono del tutto carenti, non essendo stato allegato alcun fatto concreto da cui desumere un effettivo pregiudizio, al di là di una doglianza generica.
Le domande risarcitorie proposte reciprocamente dalle parti ex art. 2059 c.c. vanno quindi rigettate per difetto di allegazione e prova.
Visto l'esito e la natura del giudizio, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara che Controparte_1 nato a [...] il [...], è il padre di Persona_1
nato ad [...] il [...];
dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acicatena (CT), all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, provveda alle annotazioni di legge nell'atto di nascita (anno 2009, n. 77,
Parte I serie A), disponendo che il minore mantenga il cognome materno;
dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, presso cui è collocato, e dispone sugli incontri come in parte motiva;
onera Controparte_1 di versare a Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento
,
del figlio Per_1 la somma mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie;
Condanna Controparte_1 a rifondere a Parte_1 la somma di € 56.400,00, oltre interessi dalla sentenza sino al soddisfo;
Rigetta le altre domande proposte dalle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 04 Luglio
2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Lidia Greco Parte_1 Gennaro
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 638/2019 R.G.A.C., avente per oggetto: "Dich. Giudiziale di paternità"
promossa da
, rappr. e dif.
,n. a Acireale il 29.12.1972 (C.F.: C.F. 1 Parte_1 dall'avv. TOSCANO ORIANA MARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ricorrente contro
), rappr. E dif. n. a Catania il 16.11.1978 (C.F.: C.F. 2 Controparte_1 dall'avv. ROMEO GIANFRANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 30/06/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 07.01.2019, Parte_1 adiva il Tribunale di Catania, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 269 c.c. e segg., che il sig. Controparte_1 nato a [...] il [...] è il padre naturale di Persona_1 nato ad
Acireale (CT) il 04.09.2009, con tutte le conseguenze giuridiche che da tale status di figlio naturale discendono in capo ai soggetti coinvolti, in termini di diritti ed obblighi;
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Acireale di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, con l'attribuzione del cognome paterno in favore del figlio, in aggiunta a quello della madre sino ad oggi posseduto dal minore;
condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati nellaControparte_1
complessiva somma di € 100.000,00 o di quell'altro maggiore o minore importo ritenuto equo dal Tribunale,
ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
condannare il sig.
,Controparte_1 dell'importo di € alla corresponsione, in favore della sig.ra Parte_1
70.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di rimborso della quota parte spettante al padre naturale, delle spese sostenute dall'attrice per il mantenimento del figlio-avente anche natura indennitaria-e/o a quella diversa somma che verrà ritenuta equa dall'On. Tribunale sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, anche con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226
وa titolo di c.c.; disporre che il sig. Controparte_1 corrisponda alla sig.ra Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio naturale Persona_1 un importo mensile non inferiore ad €
,
650,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, nella misura del 50%. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio".
,Con comparsa di costituzione e risposta del 25.03.2019 si costituiva Controparte_1 il quale non si opponeva alla nomina di CTU per la ricerca della paternità ed alla eventuale dichiarazione ex art. 269 c.c. e ss., ma contestava la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente sia sull' an che sul quantum, eccependo la circostanza della conoscenza della presunta paternità solo dal ricevimento dell'atto di notifica del ricorso de quo, e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell'attrice, per avergli taciuto la nascita del figlio. Transitata la causa per gli adempimenti istruttori, nominato il CTU Dott. Persona_2 al fine di effettuare le opportune indagini genetiche ed ematologiche tese ad accertare se Persona_1 avesse caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di Controparte_1 dopo aver proceduto all'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e dell'audizione dei due testi sui capitolati ammessi con ordinanza del 12.01.2023, all'udienza del 06.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni. Quindi il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. e inviava gli atti al P.M.
Successivamente, depositate le memorie conclusionali, a seguito di istanza avanzata da parte attrice, il G.I.
rimetteva la causa sul ruolo con ordinanza del 28.01.2025, al fine di procedere all'ascolto del minore
Persona_1 che nelle more del giudizio aveva compiuto 14 anni.
Quindi, all'udienza del 19.05.2025, dinnanzi al mutato G.I., si procedeva all'ascolto di Per_1 il quale dichiarava: “ho 15 anni, frequento l'istituto tecnico Ferraris. Esprimo il mio parere favorevole, non so se vorrei aggiungere il cognome di mio padre al mio perché mi creerebbe imbarazzo con i miei compagni a cui non ho parlato di questa situazione e poi, peraltro, nemmeno lo conosco.".
Successivamente, all'udienza del 30.06.2025, i procuratori delle parti dichiaravano che padre e figlio si erano conosciuti e chiedevano la decisione della causa senza ulteriori termini precisando come in atti.
Quindi il G.I. rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
************
La domanda attorea, volta ad accertare e dichiarare la paternità del minore Persona_1 in capo al convenuto Controparte_1 è fondata e va accolta.
La Consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal dott. Persona_2 biologo molecolare esperto in genetica medica e forense, ha infatti consentito di accertare, sulla base della comparazione dei profili genetici delle parti coinvolte, che "Il sig. Controparte_1 è il padre biologico del minore Persona_1 con una probabilità del 99,999%.
Controparte_1 è padre biologico di Persona_1 Va, pertanto, ritenuto e dichiarato che l'odierno convenuto
[...] e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acicatena di procedere alle relative necessarie annotazioni sull'atto di nascita di Persona_1 Inoltre, conformemente alla volontà del minore, che ha già acquisito e consolidato la sua identità personale nel contesto sociale di appartenenza, non si dispone aggiunta o sostituzione di cognome, sicchè lo stesso manterrà
il cognome materno Per_1.
Venendo alle altre domande di parte attrice, certamente fondata è la domanda di ottenere, in via di regresso,
un rimborso forfettario per le spese sostenute in favore del figlio;
costituisce un principio consolidato quello per cui "La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status"
genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali... Per altro verso, l'interesse superiore del minore legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c. con riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (Cass. Sez. 1, 28/03/2017, n. 7960, Rv. 644834 - 02).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie _1 va condannato a corrispondere all'attrice la sua quota-
parte di mantenimento che si stima equo liquidare in € 56.400,00; trattasi di liquidazione in via equitativa,
calcolata ipotizzando che se avesse contributo sin dalla nascita al mantenimento del minore, il padre avrebbe sostenuto una spesa non inferiore a 300,00 euro mensili, comprendenti spese ordinarie e straordinarie;
moltiplicando tale cifra per 188 mesi di vita del figlio, dalla nascita all'attualità, si ottiene la somma di €
56.400,00, corrispondente alla quota parte che il padre ha omesso di rimborsare alla madre per il mantenimento dalla nascita e fino alla data della sentenza.di Per_1
Per altro verso, restando alle questioni economiche, _1 va onerato, a far data dalla sentenza, di versare un assegno mensile di € all'attrice, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore Per_1
,
650,00, calcolato sull'attuale capacità economica del padre (dirigente medico dipendente di struttura pubblica con reddito di 76.000 euro annui lordi), oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno che si ritiene proporzionato alla capacità reddituale del genitore e idoneo a garantire le crescenti esigenze di vita del minore,
che nelle more del giudizio ha compiuto 15 anni.
Inoltre, poiché padre e figlio si sono appena conosciuti, difettando la certezza di un proficuo dialogo educativo tra genitori, nell'interesse del minore si ritiene di mantenere l'affido esclusivo in favore della madre, e di rimettere gli incontri alla libera determinazione delle parti, se graditi dal minore.
Per ciò che attiene alle altre domande di parte attrice, e alla domanda riconvenzionale di parte convenuta,
avente entrambe ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, queste vanno rigettate.
Entrambe le parti hanno formulato domanda risarcitoria per lesione dal rapporto parentale;
l'attrice per l'omesso consapevole riconoscimento del figlio da parte del _1 che avrebbe determinato la lesione del
diritto del minore a crescere con la figura paterna, fonte -per ciò solo- di sofferenza morale;
il convenuto ha promosso speculare domanda di risarcimento del danno contro la madre, per avergli taciuto la nascita del figlio,
negandogli la possibilità di esercitare il ruolo di padre.
L'istruttoria svolta si è concentrata sul dato della conoscenza o meno, da parte del _1 della gravidanza prima, e della nascita del figlio poi. Ritiene comunque il Collegio, in ossequio al principio della ragione più
liquida, che tale dato non sia necessario, in quanto entrambe le domande difettano di specifica allegazione e prova del pregiudizio concretamente sofferto.
Difatti, come osservato dalla Corte di legittimità, «Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.» (Cass. 2056 del 29/01/2018, Cass. n. 28742 del
09/11/2018).
Nel caso di specie, è mancata non solo una prova concreta del pregiudizio sofferto ma, più a monte,
l'allegazione circa l'esatta consistenza di tale pregiudizio.
Difatti, l'attrice non ha prospettato fatti concreti da cui desumere che la condotta paterna abbia prodotto danni concreti al minore, il quale ha avuto -per quanto consta- una serena crescita e un regolare sviluppo psico-fisico. Analogamente, si deve rilevare che le allegazioni del convenuto a sostegno della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale sono del tutto carenti, non essendo stato allegato alcun fatto concreto da cui desumere un effettivo pregiudizio, al di là di una doglianza generica.
Le domande risarcitorie proposte reciprocamente dalle parti ex art. 2059 c.c. vanno quindi rigettate per difetto di allegazione e prova.
Visto l'esito e la natura del giudizio, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara che Controparte_1 nato a [...] il [...], è il padre di Persona_1
nato ad [...] il [...];
dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acicatena (CT), all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, provveda alle annotazioni di legge nell'atto di nascita (anno 2009, n. 77,
Parte I serie A), disponendo che il minore mantenga il cognome materno;
dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, presso cui è collocato, e dispone sugli incontri come in parte motiva;
onera Controparte_1 di versare a Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento
,
del figlio Per_1 la somma mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie;
Condanna Controparte_1 a rifondere a Parte_1 la somma di € 56.400,00, oltre interessi dalla sentenza sino al soddisfo;
Rigetta le altre domande proposte dalle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 04 Luglio
2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Lidia Greco Parte_1 Gennaro