CASS
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2025, n. 24575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24575 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: IA SA NN MI - Presidente - CO IO TA AR DO NO AT SS PIERANGELO CI - Relatore - Sent. n. sez. 525/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 2161/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RB IO DO (CUI 01JPBWS) nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. 1. Con istanza depositata l’11 maggio 2024, AN IO RI aveva presentato alla Corte di appello di Bologna richiesta di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna emessa il 4 febbraio 2022 dal Tribunale di MO (passata in giudicato il 21 giugno 2022). L’istante sosteneva di avere avuto conoscenza della sentenza solo l’11 aprile 2024, a seguito della notifica Penale Sent. Sez. 5 Num. 24575 Anno 2025 Presidente: MI IA SA NN Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 10/04/2025 2 dell’ordine di esecuzione, atteso che non aveva mai ricevuto alcun atto del procedimento. Chiedeva, pertanto, la rescissione del giudicato, atteso che il processo era stato celebrato in sua assenza, senza che egli avesse avuto conoscenza del processo. Con ordinanza emessa il 5 dicembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza, atteso che: le notifiche, nella fase di primo grado, apparivano regolari;
nel corso del procedimento, in data 10 dicembre 2015, il AN era stato identificato in sede di perquisizione e contestuale applicazione della misura cautelare reale del sequestro. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. Sostiene che la decisione della Corte di appello sarebbe fondata su una presunta conoscenza di un «atto cautelare, notificato prima ancora dell'inizio delle indagini preliminari». Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, ponendo in rilievo come l’art. 629-bis e l’art. 420-bis cod. proc. pen. richiedano la conoscenza non di un mero atto delle indagini preliminari, ma del processo, ossia la conoscenza di un atto di accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la nullità del provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe dato rilievo anche al fatto che il AN non avesse «comunicato la variazione del domicilio eletto presso l'abitazione in cui viveva al tempo del sequestro». Da tale circostanza, però, a parere del ricorrente, non sarebbe desumibile il fatto che l'indagato si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza del processo e priva di rilievo sarebbe la mera negligenza nella comunicazione della variazione del domicilio in precedenza indicato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce la nullità del provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a qualificare la citazione come regolare, senza verificare se l’atto fosse stato effettivamente portato a conoscenza dell'indagato. Al riguardo, pone in rilievo come la mera regolarità formale della notifica del decreto di citazione sia cosa ben diversa dall'effettiva conoscenza del processo, che è necessaria per garantire l'effettiva partecipazione dell’imputato. 3 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. 1. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame. 1.1. Le questioni poste con i motivi di ricorso coinvolgono due istituti strettamente correlati tra loro, la dichiarazione di assenza e la rescissione del giudicato, recentemente modificati con il d.lgs. n 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia). Quanto all’assenza, va rilevato che, con la riforma, si è inteso dare piena attuazione al principio dell’effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. La regolarità formale delle notificazioni rimane necessaria, ma non è sufficiente, in quanto il giudice, anche a fronte di notificazioni regolarmente perfezionatesi, deve verificare l’effettiva conoscenza del processo (e non del mero procedimento), senza possibilità di far ricorso ad alcuna presunzione legale. Il nuovo art. 420, comma 2-bis, cod. proc. pen. delinea in maniera chiara le due fasi successive, tra loro logicamente distinte, in cui si articola la verifica della costituzione delle parti: la prima, dedicata al riscontro della regolarità delle notifiche;
la seconda, in cui dovranno essere valutate le condizioni che legittimano la trattazione del giudizio in assenza dell’imputato. Condizioni fissate dal successivo art. 420-bis, che prevede che si potrà procedere in assenza nei soli casi previsti dai primi tre commi: notifica a mani o con notifica a mani di una persona delegata;
quando l’imputato abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero, pur sussistendo un impedimento, abbia rinunciato espressamente a farlo valere;
quando il giudice ritenga provata l’effettiva conoscenza del processo;
quando l’imputato sia latitante o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Il secondo comma dell’art. 420-bis, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indica anche alcuni elementi fattuali (quali le modalità con cui sia avvenuta la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, gli atti che l’imputato abbia compiuto prima dell’udienza o il conferimento di una nomina fiduciaria) che possono aiutare il giudice nella formulazione del suo giudizio in ordine all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, ma si tratta di meri indici sintomatici e non di presunzioni legali. Anche in presenza di essi, il giudice è chiamato a un apprezzamento complessivo circa la sussistenza 4 dell’effettiva conoscenza del processo, di cui deve dare conto nel provvedimento dichiarativo dell’assenza, sulla cui tenuta logica si appunterà il sindacato giudiziale, nel caso di successive impugnazioni. 1.2. Va evidenziato che la riforma è chiaramente ispirata agli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza delle “vecchie norme”. Invero, già Sezioni Unite Innaro del 2019 (n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716), superando l’argomento letterale fondato sul significato giuridico del termine “procedimento”, aveva affermato che la conoscenza dovesse riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio e che tale non potesse ritenersi l’imputazione contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto: si trattava di un atto del pubblico ministero, privo di valore informativo quanto al futuro ed eventuale processo;
dalla disciplina positiva non era desumibile alcun onere, conseguente alla mera ricezione di tale avviso, di tenersi informati sugli ulteriori sviluppi del procedimento. In quella pronuncia, era stato posto in rilievo che: la conoscenza non può che essere riferita alla fase del giudizio, perché è nel giudizio che viene accertato il fondamento dell’accusa ed è nel giudizio che si pone la necessità dell’effettivo dispiegarsi delle garanzie difensive;
la “conoscenza legale”, in base a notifiche regolari, deve essere distinta dalla conoscenza del processo, che deve essere garantita in termini di effettività (piuttosto, le modalità di notifica possono rilevare in fatto per inferirne, unitamente ad altri elementi fattuali, che l’imputato abbia avuto conoscenza dell’atto). La successiva Sezioni Unite Ismail del 2019 (n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), nel valutare l’incidenza che poteva assumere il rapporto tra imputato e difensore ai fini della prova della conoscenza del processo, aveva affermato che – anche nel vigore della disciplina antecedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, ad opera della legge n. 103 del 2017 (che ha previsto che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceva, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del domiciliatario) – non poteva considerarsi presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio da parte dell’indagato presso il difensore d’ufficio, essendo il giudice tenuto a verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto di natura professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo. In quella pronuncia, era stato posto in rilievo che: l’art. 420-bis non ha reintrodotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva, ma, nell'ottica di «una facilitazione del compito del giudice, 5 ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può̀ essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato»; «il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato»; «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell’udienza». Si può, dunque, affermare che, già prima della riforma Cartabia, nel nostro ordinamento processuale fosse necessaria l’effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. La regolarità formale delle notificazioni è necessaria, ma non è sufficiente, in quanto il giudice, anche a fronte di notificazioni regolarmente perfezionatesi, deve verificare l’effettiva conoscenza del processo (e non del mero procedimento), senza possibilità di far ricorso ad alcuna presunzione legale, atteso che l’art. 420-bis non prevede e, anche nel testo anteriore alla riforma, non prevedeva presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva del processo. 1.3. L’istituto della rescissione ha subito delle modifiche con la riforma Cartabia, legate anche al nuovo testo dell’art. 420-bis (e pure alla “riespansione” dell’istituto della restituzione del termine). Alla luce delle modifiche apportate all’art. 629-bis dall’art. 37 del d.lgs. n. 150 del 2022, il rimedio rescissorio è destinato a operare nelle ipotesi in cui il condannato ovvero la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, fornisca la prova di una duplicità di condizioni legittimanti, che devono concorrere ai fini dell’accesso al rimedio: a) la dichiarazione di assenza sia stata effettuata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis; b) egli non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Per ottenere la rescissione, infine, non deve risultare che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza. Il vecchio art. 629-bis, invece, chiedeva all'istante solo di provare che l'assenza era stata dovuta a una non colpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo. Va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione alla precedente formulazione dell’art. 629-bis, aveva posto in rilievo che la norma configurava, in luogo di un onere probatorio in senso tecnico- processuale, un onere di allegazione delle specifiche ragioni e degli elementi a sostegno della richiesta, che «non preclude» al giudice investito della richiesta di rescissione l’acquisizione di «documentazione integrativa, potendo essere 6 necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sez. V, n. 31201 del 9 novembre 2020, Ramadze, Rv. 280137, che richiama Sez. U, n. 36848 del 17 luglio 2014, Burba). 1.4. Nel caso in esame, l’assenza è stata dichiarata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Risultano applicabili, pertanto, ai sensi dell’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, «le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». Occorre, dunque, fare riferimento alle “vecchie norme”, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione sulla base di due elementi: le notifiche, nella fase di primo grado, apparivano regolari;
nel corso del procedimento, in data 10 dicembre 2015, il AN era stato identificato in sede di perquisizione e contestuale applicazione della misura cautelare reale del sequestro. Appare evidente, dunque, che la Corte di appello si sia “accontentata” della mera regolarità formale delle notifiche e della conoscenza del procedimento, avvenuta nel corso delle indagini preliminari, allorché, in sede di perquisizione e sequestro, il AN era stato identificato. Come detto, però, già prima della riforma Cartabia, la giurisprudenza di legittimità aveva in maniera netta delineato la distinzione tra regolarità formale delle notifiche e sussistenza dei presupposti per procedere in assenza. E aveva altresì evidenziato come fosse necessaria la conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell'atto di accusa contenuto in un formale atto di citazione a giudizio, e come non fosse sufficiente la mera conoscenza del procedimento. L'ordinanza impugnata non appare valorizzabile neppure nella parte in cui la Corte di appello lamenta una mancata dimostrazione della mancata conoscenza del processo. Come detto, infatti, la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del “vecchio” art. 629-bis non riteneva che la norma ponesse un vero e proprio onere probatorio a carico del richiedente, essendo sufficiente la mera allegazione di specifiche ragioni e di elementi a sostegno della richiesta, che non preclude al giudice investito della richiesta di rescissione l’acquisizione di «documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale». 7 L’ordinanza impugnata, dunque, risulta palesemente in contrasto con le norme applicabili al caso concreto, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (risulterebbe, peraltro, difforme anche alle norme attualmente vigenti, chiaramente ispirate a quella giurisprudenza). Ne segue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame, che avrà a oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, da effettuarsi (eventualmente anche mediante l’acquisizione di «documentazione integrativa») in conformità agli esposti orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Così deciso, il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EL LL RA RO AN CO
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. 1. Con istanza depositata l’11 maggio 2024, AN IO RI aveva presentato alla Corte di appello di Bologna richiesta di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna emessa il 4 febbraio 2022 dal Tribunale di MO (passata in giudicato il 21 giugno 2022). L’istante sosteneva di avere avuto conoscenza della sentenza solo l’11 aprile 2024, a seguito della notifica Penale Sent. Sez. 5 Num. 24575 Anno 2025 Presidente: MI IA SA NN Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 10/04/2025 2 dell’ordine di esecuzione, atteso che non aveva mai ricevuto alcun atto del procedimento. Chiedeva, pertanto, la rescissione del giudicato, atteso che il processo era stato celebrato in sua assenza, senza che egli avesse avuto conoscenza del processo. Con ordinanza emessa il 5 dicembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza, atteso che: le notifiche, nella fase di primo grado, apparivano regolari;
nel corso del procedimento, in data 10 dicembre 2015, il AN era stato identificato in sede di perquisizione e contestuale applicazione della misura cautelare reale del sequestro. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. Sostiene che la decisione della Corte di appello sarebbe fondata su una presunta conoscenza di un «atto cautelare, notificato prima ancora dell'inizio delle indagini preliminari». Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, ponendo in rilievo come l’art. 629-bis e l’art. 420-bis cod. proc. pen. richiedano la conoscenza non di un mero atto delle indagini preliminari, ma del processo, ossia la conoscenza di un atto di accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la nullità del provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe dato rilievo anche al fatto che il AN non avesse «comunicato la variazione del domicilio eletto presso l'abitazione in cui viveva al tempo del sequestro». Da tale circostanza, però, a parere del ricorrente, non sarebbe desumibile il fatto che l'indagato si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza del processo e priva di rilievo sarebbe la mera negligenza nella comunicazione della variazione del domicilio in precedenza indicato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce la nullità del provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a qualificare la citazione come regolare, senza verificare se l’atto fosse stato effettivamente portato a conoscenza dell'indagato. Al riguardo, pone in rilievo come la mera regolarità formale della notifica del decreto di citazione sia cosa ben diversa dall'effettiva conoscenza del processo, che è necessaria per garantire l'effettiva partecipazione dell’imputato. 3 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. 1. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame. 1.1. Le questioni poste con i motivi di ricorso coinvolgono due istituti strettamente correlati tra loro, la dichiarazione di assenza e la rescissione del giudicato, recentemente modificati con il d.lgs. n 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia). Quanto all’assenza, va rilevato che, con la riforma, si è inteso dare piena attuazione al principio dell’effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. La regolarità formale delle notificazioni rimane necessaria, ma non è sufficiente, in quanto il giudice, anche a fronte di notificazioni regolarmente perfezionatesi, deve verificare l’effettiva conoscenza del processo (e non del mero procedimento), senza possibilità di far ricorso ad alcuna presunzione legale. Il nuovo art. 420, comma 2-bis, cod. proc. pen. delinea in maniera chiara le due fasi successive, tra loro logicamente distinte, in cui si articola la verifica della costituzione delle parti: la prima, dedicata al riscontro della regolarità delle notifiche;
la seconda, in cui dovranno essere valutate le condizioni che legittimano la trattazione del giudizio in assenza dell’imputato. Condizioni fissate dal successivo art. 420-bis, che prevede che si potrà procedere in assenza nei soli casi previsti dai primi tre commi: notifica a mani o con notifica a mani di una persona delegata;
quando l’imputato abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero, pur sussistendo un impedimento, abbia rinunciato espressamente a farlo valere;
quando il giudice ritenga provata l’effettiva conoscenza del processo;
quando l’imputato sia latitante o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Il secondo comma dell’art. 420-bis, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indica anche alcuni elementi fattuali (quali le modalità con cui sia avvenuta la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, gli atti che l’imputato abbia compiuto prima dell’udienza o il conferimento di una nomina fiduciaria) che possono aiutare il giudice nella formulazione del suo giudizio in ordine all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, ma si tratta di meri indici sintomatici e non di presunzioni legali. Anche in presenza di essi, il giudice è chiamato a un apprezzamento complessivo circa la sussistenza 4 dell’effettiva conoscenza del processo, di cui deve dare conto nel provvedimento dichiarativo dell’assenza, sulla cui tenuta logica si appunterà il sindacato giudiziale, nel caso di successive impugnazioni. 1.2. Va evidenziato che la riforma è chiaramente ispirata agli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza delle “vecchie norme”. Invero, già Sezioni Unite Innaro del 2019 (n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716), superando l’argomento letterale fondato sul significato giuridico del termine “procedimento”, aveva affermato che la conoscenza dovesse riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio e che tale non potesse ritenersi l’imputazione contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto: si trattava di un atto del pubblico ministero, privo di valore informativo quanto al futuro ed eventuale processo;
dalla disciplina positiva non era desumibile alcun onere, conseguente alla mera ricezione di tale avviso, di tenersi informati sugli ulteriori sviluppi del procedimento. In quella pronuncia, era stato posto in rilievo che: la conoscenza non può che essere riferita alla fase del giudizio, perché è nel giudizio che viene accertato il fondamento dell’accusa ed è nel giudizio che si pone la necessità dell’effettivo dispiegarsi delle garanzie difensive;
la “conoscenza legale”, in base a notifiche regolari, deve essere distinta dalla conoscenza del processo, che deve essere garantita in termini di effettività (piuttosto, le modalità di notifica possono rilevare in fatto per inferirne, unitamente ad altri elementi fattuali, che l’imputato abbia avuto conoscenza dell’atto). La successiva Sezioni Unite Ismail del 2019 (n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), nel valutare l’incidenza che poteva assumere il rapporto tra imputato e difensore ai fini della prova della conoscenza del processo, aveva affermato che – anche nel vigore della disciplina antecedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, ad opera della legge n. 103 del 2017 (che ha previsto che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceva, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del domiciliatario) – non poteva considerarsi presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio da parte dell’indagato presso il difensore d’ufficio, essendo il giudice tenuto a verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto di natura professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo. In quella pronuncia, era stato posto in rilievo che: l’art. 420-bis non ha reintrodotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva, ma, nell'ottica di «una facilitazione del compito del giudice, 5 ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può̀ essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato»; «il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato»; «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell’udienza». Si può, dunque, affermare che, già prima della riforma Cartabia, nel nostro ordinamento processuale fosse necessaria l’effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. La regolarità formale delle notificazioni è necessaria, ma non è sufficiente, in quanto il giudice, anche a fronte di notificazioni regolarmente perfezionatesi, deve verificare l’effettiva conoscenza del processo (e non del mero procedimento), senza possibilità di far ricorso ad alcuna presunzione legale, atteso che l’art. 420-bis non prevede e, anche nel testo anteriore alla riforma, non prevedeva presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva del processo. 1.3. L’istituto della rescissione ha subito delle modifiche con la riforma Cartabia, legate anche al nuovo testo dell’art. 420-bis (e pure alla “riespansione” dell’istituto della restituzione del termine). Alla luce delle modifiche apportate all’art. 629-bis dall’art. 37 del d.lgs. n. 150 del 2022, il rimedio rescissorio è destinato a operare nelle ipotesi in cui il condannato ovvero la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, fornisca la prova di una duplicità di condizioni legittimanti, che devono concorrere ai fini dell’accesso al rimedio: a) la dichiarazione di assenza sia stata effettuata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis; b) egli non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Per ottenere la rescissione, infine, non deve risultare che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza. Il vecchio art. 629-bis, invece, chiedeva all'istante solo di provare che l'assenza era stata dovuta a una non colpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo. Va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione alla precedente formulazione dell’art. 629-bis, aveva posto in rilievo che la norma configurava, in luogo di un onere probatorio in senso tecnico- processuale, un onere di allegazione delle specifiche ragioni e degli elementi a sostegno della richiesta, che «non preclude» al giudice investito della richiesta di rescissione l’acquisizione di «documentazione integrativa, potendo essere 6 necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sez. V, n. 31201 del 9 novembre 2020, Ramadze, Rv. 280137, che richiama Sez. U, n. 36848 del 17 luglio 2014, Burba). 1.4. Nel caso in esame, l’assenza è stata dichiarata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Risultano applicabili, pertanto, ai sensi dell’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, «le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». Occorre, dunque, fare riferimento alle “vecchie norme”, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione sulla base di due elementi: le notifiche, nella fase di primo grado, apparivano regolari;
nel corso del procedimento, in data 10 dicembre 2015, il AN era stato identificato in sede di perquisizione e contestuale applicazione della misura cautelare reale del sequestro. Appare evidente, dunque, che la Corte di appello si sia “accontentata” della mera regolarità formale delle notifiche e della conoscenza del procedimento, avvenuta nel corso delle indagini preliminari, allorché, in sede di perquisizione e sequestro, il AN era stato identificato. Come detto, però, già prima della riforma Cartabia, la giurisprudenza di legittimità aveva in maniera netta delineato la distinzione tra regolarità formale delle notifiche e sussistenza dei presupposti per procedere in assenza. E aveva altresì evidenziato come fosse necessaria la conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell'atto di accusa contenuto in un formale atto di citazione a giudizio, e come non fosse sufficiente la mera conoscenza del procedimento. L'ordinanza impugnata non appare valorizzabile neppure nella parte in cui la Corte di appello lamenta una mancata dimostrazione della mancata conoscenza del processo. Come detto, infatti, la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del “vecchio” art. 629-bis non riteneva che la norma ponesse un vero e proprio onere probatorio a carico del richiedente, essendo sufficiente la mera allegazione di specifiche ragioni e di elementi a sostegno della richiesta, che non preclude al giudice investito della richiesta di rescissione l’acquisizione di «documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale». 7 L’ordinanza impugnata, dunque, risulta palesemente in contrasto con le norme applicabili al caso concreto, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (risulterebbe, peraltro, difforme anche alle norme attualmente vigenti, chiaramente ispirate a quella giurisprudenza). Ne segue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame, che avrà a oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, da effettuarsi (eventualmente anche mediante l’acquisizione di «documentazione integrativa») in conformità agli esposti orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Così deciso, il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EL LL RA RO AN CO