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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13238/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13238 del ruolo generale dell'anno 2022 vertenti tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 opponente, con l'avv.to Antonio Risi
e
(C.F. ) NTroparte_1 P.IVA_1 opposta, con l'avv. Massimo Iolita
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.3.2025 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3811 ord. in data 23.9.2022, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a il pagamento in favore della (da Parte_1 NTroparte_1
NT ora, per brevità, della somma di € 32.921,85=, oltre interessi e spese, dovuta: i) quanto a €
15.721,16= quale saldo debitore al 4.8.2022 del conto corrente affidato n. 51/510566 intrattenuto dal pagina 1 di 6 con la filiale di Brescia della banca;
ii) quanto a € 17.200,69=, quale residuo importo del mutuo Pt_1 chirografario n. 1019610, stipulato in data 13.4.2018.
Avverso tale decreto, notificato in data 3.10.2022, ha proposto tempestiva opposizione il con Pt_1 atto di citazione notificato in data 12.11.2022.
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa azionata dalla banca in via monitoria lamentando, in particolare: i) il quantum del credito azionato dalla banca;
ii) l'abuso di posizione dominante di quest'ultima e il mancato rispetto degli accordi contrattuali;
iii) l'illegittima richiesta di pagamento degli interessi sugli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, respinta preliminarmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, volesse “revocare e/o annullare, o dichiarare inefficace
e nullo” il decreto ingiuntivo opposto e condannare la banca “al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre ad IVA e CPA”.
La banca si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e ha concluso perché il tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, volesse respingere l'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna, in ogni caso, del al pagamento della somma ingiunta e vittoria di spese. Pt_1
Nel corso dell'istruzione, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto;
esperita la mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Pagamenti effettuati in corso di causa.
La banca opposta riconosce espressamente di aver ricevuto in corso di causa pagamenti per complessi €
27.298,09= e, più precisamente:
a) € 600,00= pagati dal il 25.5.2023; Pt_1
b) € 1.000,00= sempre pagati dal il 28.7.2023; Pt_1
pagina 2 di 6 c) € 13.760,55= pagati dalla garante ID YS “a valere sul credito avente causa nel mutuo n.
1019610”;
d) € 11.937,54= sempre pagati dalla garante ID YS “a valere sul credito avente causa nel rapporto di conto corrente n. 51/510566”.
I pagamenti parziali avvenuti in corso di causa comportano, come noto, la necessaria revoca del decreto ingiuntivo (Cass. SS.UU.: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”), ferma restando la necessità si provvedere sulle spese della fase monitoria (Cass. 8428/2014 “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto”).
3. Prova dei crediti azionati in via monitoria.
NT A fronte delle (generiche) contestazioni di parte opponente, ha prodotto, quanto al rapporto di conto corrente il c.d. “estratto di saldaconto” ex art. 50 T.U.B. e, soprattutto, la copia integrale degli estratti del conto corrente (docc. nn. 4 e 5 già allegati al ricorso monitorio), che confermano il quantum del credito azionato.
Nulla quaestio quanto al mutuo, risultando pacifica l'erogazione della somma e in difetto di prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla banca. pagina 3 di 6 Sussiste pertanto idonea prova di entrambi i crediti.
4. Abuso di posizione dominante – Revoca illegittima della apertura di credito.
Il lamenta che “in base agli accordi contrattuali il rimborso delle somme anticipate doveva Pt_1 essere effettuato entro il massimo di mesi 6 dalla data di accredito. Pertanto, nel caso in esame essendo parte delle somme richieste state accreditate a gennaio 2022 il sig. avrebbe Parte_1
NT dovuto rimborsare il credito entro la fine del mese di giugno 2022 ed invece la ha effettuato la revoca con comunicazione datata 04.05.2022, ossia più di un mese prima del termine contrattualmente previsto. Detta illegittima revoca ha provocato un indiscutibile danno in capo al correntista, il quale si
è trovato da un lato senza linea di credito e dall'altro è stato segnalato in centrale rischi con conseguente impossibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti (che avrebbero potuto aiutarlo a NT risolvere l'esposizione con ”.
L'assunto non può essere condiviso, perché confonde il termine assegnato contrattualmente per il rimborso delle anticipazioni erogate dalla banca con la diversa ipotesi del recesso anticipato di quest'ultima dal contratto di affidamento (espressamente contemplato dall'art. 9 del contratto).
Recesso che, nel caso in esame, risulta giustificato dagli inadempimenti del richiamati nella Pt_1
NT comunicazione in data 4.5.2022 (doc. n. 9 della opposta), con la quale ha esercitato, per l'appunto, il recesso da tutti i rapporti intrattenuti col Pt_1
5. Anatocismo illegittimo.
Anche tale contestazione, di tenore del tutto generico, risulta infondata.
Con riferimento al rapporto di conto corrente, va difatti ribadita la totale genericità della contestazione del che non ha provveduto alla specifica individuazione degli addebiti a titolo di interessi a suo Pt_1
NT dire illegittimi, e ciò nonostante produzione, da parte di degli estratti conto integrali del rapporto.
Né il ha proposto una propria quantificazione del credito, ritenuta corretta, perché depurata Pt_1 degli addebiti asseritamente illegittimi.
pagina 4 di 6 Ciò premesso, va in ogni caso osservato come le pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente
(vedi l'art. 9 della sezione II e, in particolare, le clausole 9.4 e 9.7) rispettino le previsioni di cui all'art. 120 T.U.B.
Ne deriva la piena legittimità dell'ingiunzione pronunciata in danno del che contempla la Pt_1 condanna al pagamento, fra l'altro, della somma richiesta di 15.721,16= “oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso legale dal giorno 05.08.2022 al saldo”, con la limitazione, quanto agli interessi,
“purchè entro e non oltre i limiti di legge”.
Altrettanto legittima appare poi l'ingiunzione relativa al credito derivante dal mutuo, ove la richiesta degli interessi ulteriori è espressamente limitata a quelli “maturati e maturandi al tasso legale sull'importo capitale di € 16.223,19 dal giorno 05.08.2022 al saldo”, restando perciò esclusa la maturazione di interessi su somme diverse da quella dovuta a titolo di capitale.
6. Riepilogo.
In conclusione, va ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione articolati dal Pt_1
NT Rilevati tuttavia i pagamenti pacificamente ricevuti da nel corso del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo n. 3811 ord. in data 23.9.2022 va comunque revocato, con condanna del al Pt_1 pagamento delle spese relative alla fase monitoria (alla stregua del criterio della soccombenza virtuale). NT Il va poi condannato al pagamento, in favore di della somma residua di € 5.623,76=, oltre Pt_1 interessi, come richiesto, al tasso legale dal 5.8.2022 al saldo.
7. Spese.
Il virtualmente soccombente, va condannato, come anticipato, al pagamento delle spese Pt_1
NT sostenute da per la fase monitoria, liquidate come in decreto in € 286,00= per spese ed €
1.305,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
disattesi tutti i motivi di NT opposizione, va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano, in € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= ad €
52.000,00=).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rilevati i pagamenti parziali effettuati in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 3811 ord. in data 23.9.2022;
- condanna il al pagamento, in favore di , Pt_1 NTroparte_1 della somma residua di € 5.623,76=, oltre interessi al tasso legale dal 5.8.2022 al saldo;
- condanna il al pagamento, in favore di , Pt_1 NTroparte_1 della somma di € 286,00= per spese ed € 8.921,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite (comprensive della fase monitoria e del giudizio di opposizione).
Così deciso in Brescia il 14.8.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13238 del ruolo generale dell'anno 2022 vertenti tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 opponente, con l'avv.to Antonio Risi
e
(C.F. ) NTroparte_1 P.IVA_1 opposta, con l'avv. Massimo Iolita
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.3.2025 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3811 ord. in data 23.9.2022, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a il pagamento in favore della (da Parte_1 NTroparte_1
NT ora, per brevità, della somma di € 32.921,85=, oltre interessi e spese, dovuta: i) quanto a €
15.721,16= quale saldo debitore al 4.8.2022 del conto corrente affidato n. 51/510566 intrattenuto dal pagina 1 di 6 con la filiale di Brescia della banca;
ii) quanto a € 17.200,69=, quale residuo importo del mutuo Pt_1 chirografario n. 1019610, stipulato in data 13.4.2018.
Avverso tale decreto, notificato in data 3.10.2022, ha proposto tempestiva opposizione il con Pt_1 atto di citazione notificato in data 12.11.2022.
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa azionata dalla banca in via monitoria lamentando, in particolare: i) il quantum del credito azionato dalla banca;
ii) l'abuso di posizione dominante di quest'ultima e il mancato rispetto degli accordi contrattuali;
iii) l'illegittima richiesta di pagamento degli interessi sugli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, respinta preliminarmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, volesse “revocare e/o annullare, o dichiarare inefficace
e nullo” il decreto ingiuntivo opposto e condannare la banca “al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre ad IVA e CPA”.
La banca si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e ha concluso perché il tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, volesse respingere l'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna, in ogni caso, del al pagamento della somma ingiunta e vittoria di spese. Pt_1
Nel corso dell'istruzione, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto;
esperita la mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Pagamenti effettuati in corso di causa.
La banca opposta riconosce espressamente di aver ricevuto in corso di causa pagamenti per complessi €
27.298,09= e, più precisamente:
a) € 600,00= pagati dal il 25.5.2023; Pt_1
b) € 1.000,00= sempre pagati dal il 28.7.2023; Pt_1
pagina 2 di 6 c) € 13.760,55= pagati dalla garante ID YS “a valere sul credito avente causa nel mutuo n.
1019610”;
d) € 11.937,54= sempre pagati dalla garante ID YS “a valere sul credito avente causa nel rapporto di conto corrente n. 51/510566”.
I pagamenti parziali avvenuti in corso di causa comportano, come noto, la necessaria revoca del decreto ingiuntivo (Cass. SS.UU.: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”), ferma restando la necessità si provvedere sulle spese della fase monitoria (Cass. 8428/2014 “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto”).
3. Prova dei crediti azionati in via monitoria.
NT A fronte delle (generiche) contestazioni di parte opponente, ha prodotto, quanto al rapporto di conto corrente il c.d. “estratto di saldaconto” ex art. 50 T.U.B. e, soprattutto, la copia integrale degli estratti del conto corrente (docc. nn. 4 e 5 già allegati al ricorso monitorio), che confermano il quantum del credito azionato.
Nulla quaestio quanto al mutuo, risultando pacifica l'erogazione della somma e in difetto di prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla banca. pagina 3 di 6 Sussiste pertanto idonea prova di entrambi i crediti.
4. Abuso di posizione dominante – Revoca illegittima della apertura di credito.
Il lamenta che “in base agli accordi contrattuali il rimborso delle somme anticipate doveva Pt_1 essere effettuato entro il massimo di mesi 6 dalla data di accredito. Pertanto, nel caso in esame essendo parte delle somme richieste state accreditate a gennaio 2022 il sig. avrebbe Parte_1
NT dovuto rimborsare il credito entro la fine del mese di giugno 2022 ed invece la ha effettuato la revoca con comunicazione datata 04.05.2022, ossia più di un mese prima del termine contrattualmente previsto. Detta illegittima revoca ha provocato un indiscutibile danno in capo al correntista, il quale si
è trovato da un lato senza linea di credito e dall'altro è stato segnalato in centrale rischi con conseguente impossibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti (che avrebbero potuto aiutarlo a NT risolvere l'esposizione con ”.
L'assunto non può essere condiviso, perché confonde il termine assegnato contrattualmente per il rimborso delle anticipazioni erogate dalla banca con la diversa ipotesi del recesso anticipato di quest'ultima dal contratto di affidamento (espressamente contemplato dall'art. 9 del contratto).
Recesso che, nel caso in esame, risulta giustificato dagli inadempimenti del richiamati nella Pt_1
NT comunicazione in data 4.5.2022 (doc. n. 9 della opposta), con la quale ha esercitato, per l'appunto, il recesso da tutti i rapporti intrattenuti col Pt_1
5. Anatocismo illegittimo.
Anche tale contestazione, di tenore del tutto generico, risulta infondata.
Con riferimento al rapporto di conto corrente, va difatti ribadita la totale genericità della contestazione del che non ha provveduto alla specifica individuazione degli addebiti a titolo di interessi a suo Pt_1
NT dire illegittimi, e ciò nonostante produzione, da parte di degli estratti conto integrali del rapporto.
Né il ha proposto una propria quantificazione del credito, ritenuta corretta, perché depurata Pt_1 degli addebiti asseritamente illegittimi.
pagina 4 di 6 Ciò premesso, va in ogni caso osservato come le pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente
(vedi l'art. 9 della sezione II e, in particolare, le clausole 9.4 e 9.7) rispettino le previsioni di cui all'art. 120 T.U.B.
Ne deriva la piena legittimità dell'ingiunzione pronunciata in danno del che contempla la Pt_1 condanna al pagamento, fra l'altro, della somma richiesta di 15.721,16= “oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso legale dal giorno 05.08.2022 al saldo”, con la limitazione, quanto agli interessi,
“purchè entro e non oltre i limiti di legge”.
Altrettanto legittima appare poi l'ingiunzione relativa al credito derivante dal mutuo, ove la richiesta degli interessi ulteriori è espressamente limitata a quelli “maturati e maturandi al tasso legale sull'importo capitale di € 16.223,19 dal giorno 05.08.2022 al saldo”, restando perciò esclusa la maturazione di interessi su somme diverse da quella dovuta a titolo di capitale.
6. Riepilogo.
In conclusione, va ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione articolati dal Pt_1
NT Rilevati tuttavia i pagamenti pacificamente ricevuti da nel corso del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo n. 3811 ord. in data 23.9.2022 va comunque revocato, con condanna del al Pt_1 pagamento delle spese relative alla fase monitoria (alla stregua del criterio della soccombenza virtuale). NT Il va poi condannato al pagamento, in favore di della somma residua di € 5.623,76=, oltre Pt_1 interessi, come richiesto, al tasso legale dal 5.8.2022 al saldo.
7. Spese.
Il virtualmente soccombente, va condannato, come anticipato, al pagamento delle spese Pt_1
NT sostenute da per la fase monitoria, liquidate come in decreto in € 286,00= per spese ed €
1.305,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
disattesi tutti i motivi di NT opposizione, va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano, in € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= ad €
52.000,00=).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rilevati i pagamenti parziali effettuati in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 3811 ord. in data 23.9.2022;
- condanna il al pagamento, in favore di , Pt_1 NTroparte_1 della somma residua di € 5.623,76=, oltre interessi al tasso legale dal 5.8.2022 al saldo;
- condanna il al pagamento, in favore di , Pt_1 NTroparte_1 della somma di € 286,00= per spese ed € 8.921,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite (comprensive della fase monitoria e del giudizio di opposizione).
Così deciso in Brescia il 14.8.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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