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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2025
N. R.G. 683/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4275/2023 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. ATANASIO, pubblicata il 28.12.2023 promossa da:
AR LO con l'avv. ANTONELLA CARBONE e l'avv. ELENA
TIEGHI, elettivamente domiciliata in Milano, via Spartaco n.27 presso lo studio dell'avv.
Antonella Carbone contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, con l'avv. AVVOCATURA
STATO MILANO, elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia 1 presso gli uffici dell'Avvocatura
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MILANO
LICEO CLASSICO STATALE PARINI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
Pagina 1 CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
– In via preliminare, nel merito: disporsi, per i motivi di cui in narrativa e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351, c. 2 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4275/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice Dott.
Atanasio, in data 28/12/2023.
II – In via principale, nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 4275/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice Dott. Atanasio, in data 28/12/2023 a definizione del giudizio recante RG n. 4712/2023 e, conseguentemente:
- accertare e dichiarare, oltre alla validità del titolo di “operatore dei servizi di sala - bar” conseguito dalla sig.ra MA presso l'Istituto “Voltaire” di Napoli in data 19/07/2011, il diritto della sig.ra MA di essere ricollocata nella graduatoria di IIIa (terza) fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, con validità, anche ai fini giuridici, di tutto il servizio svolto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intervenuta risoluzione da parte del Liceo Classico Statale Parini del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto
2022 in capo alla sig.ra MA;
- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla sig.ra MA parametrato alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito sino al 31 agosto 2022 (data di scadenza del contratto a termine con il Liceo Parini), oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
- inoltre, condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla sig.ra MA parametrato alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito a far data mese di settembre 2022, data di convocazione per le supplenze con riferimento all'anno 2022/2023, nonché alla corresponsione dei contributi ai fini pensionistici che l'odierna ricorrente avrebbe maturato se avesse prestato attività lavorativa durante l'anno 2022/2023.
III – Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza impugnata il tribunale di Milano- sezione lavoro- ha rigettato la domanda proposta da AR LO nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del
Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ambito territoriale di Milano
e del Liceo Classico Parini con la quale la ricorrente chiedeva di accertare il suo diritto ad essere reinserita in graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo Collaboratore
Pagina 2 Scolastico e l'illegittimità dell'intervenuta risoluzione del contratto a tempo determinato con scadenza al 21 agosto 2022 disposta dal Liceo classico Parini, con condanna dei resistenti al risarcimento del danno.
Il presupposto di inserimento nella graduatoria era il conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale operatore di servizi di Sala bar, conseguito presso l'istituto paritario
Voltaire di Napoli in data 19 luglio 2011.
Il dirigente scolastico aveva comunicato la risoluzione del contratto con effetti dal 22 luglio
2022 e il depennamento della ricorrente dalla graduatoria di III fascia. Tale decreto trovava la sua motivazione nella circostanza che l'Istituto Voltaire per anno scolastico 2010-2011 aveva ottenuto la parità scolastica con riferimento alla sola prima classe con la conseguenza che non si potevano considerare valide le qualifiche conseguite presso l'istituto con riferimento all'anno 2011-2012.
Avverso la sentenza ha interposto appello MA che insisteva per la riforma della sentenza.
L'appellante, che pacificamente ha conseguito il titolo operatore dei servizi di sala-bar con voto 100 su 100 presso l'istituto professionale paritario per i servizi alberghieri ristorativi e turistici Voltaire di Napoli in data 19/07/2011, agisce nel presente giudizio al fine di veder riconosciuto il suo diritto a rimanere inserita ovvero ad essere reinserita nelle graduatorie di
III fascia, dalle quali, ai sensi dell'art. 7 DM 640/2017 ne è stata decretata l'esclusione per assenza di titolo.
Con un unico articolato motivo censura l'interpretazione data dal tribunale alla disciplina sopra riportata ed evidenzia che al momento dell'iscrizione all'esame l'Istituto Voltaire era scuola paritaria sulla base:
- del decreto USR Campania 24/S2 del 28-7-2010
- della sentenza n 123572011 del TAR Lazio che ha riconosciuto la parità anche per l'ultima classe, e conseguentemente l'Istituto era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica per l'a.s
2010-11
- del decreto, prot. n. 506 del 02/05/2011 dell'USR Campania, che, in esecuzione della sentenza, ha riconosciuto il predetto corso di studio paritario non solo per la classe prima ma nella sua interezza (classi I, II, III, IV, V), per l'anno scolastico 2010/2011 e per quelli successivi.
L'appellante sottolinea quindi che alla data di iscrizione all' esame l'istituto Voltaire era scuola paritaria e che solo dopo il conseguimento del titolo il MIUR, con decreto 506 del
15/09/2011, aveva ripristinato la versione originaria del decreto di parità n. 24/S2 del
Pagina 3 28/07/2010, concedendo al predetto corso di studi lo status di parità scolastica, per l'a.s.
2011/2012 limitatamente alle sole classi prime e seconde senza tuttavia annullare gli esami sostenuti nell'anno precedente
A conferma della correttezza di questa ricostruzione richiama il provvedimento del 27 aprile del 2012, con cui lo stesso Ministero dell'Istruzione, USR Campania, statuiva che, “in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva e al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie”.
Nel valutare, infatti, le statuizioni contenute in tale provvedimento, si può giungere alla conclusione che anche la stessa Amministrazione abbia considerato come norma derogabile e non imperativa l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge n. 62/00, nell'interpretazione proposta dal
Consiglio di Stato n. 02/08/2011, salvaguardando altresì gli interessi di coloro che, iscritti a tale istituto, non avevano ancora sostenuto gli esami nell'anno 2011/2012.
Ad ulteriore conforto di tale interpretazione, segnala che la sig.ra MA per molteplici anni, dal 2017 al 2021, ha lavorato mediante diversi contratti a termine, proprio in virtù del titolo conseguito.
Ritiene, pertanto, che, con la propria condotta, il Ministero dell'Istruzione abbia ritenuto di convalidare il titolo suddetto conseguito dalla lavoratrice in data 19 luglio 2011 e, d'altronde, quale ulteriore riprova aggiunge che, al contrario, non risulta trasmesso alla stessa alcun provvedimento di annullamento dell'esame sostenuto pur essendo trascorsi ad oggi ben tredici anni.
Si è costituito ritualmente il Ministero che ha insistito per la reiezione della impugnazione eccependo la mancanza di titolarità del titolo fatto valere, per mancanza in capo all'Istituto
Voltaire nell'aa.ss. 2011/2012 dello stato di scuola paritaria.
Tale difesa era fondata su sentenza del Consiglio di Stato 4208/11 pronunciata in vicenda relativa proprio all'istituto ove in ragione della domanda di ottenimento della parità scolastica per il corso di nuova istituzione conseguente al riordino dell'ordinamento scolastico professionale disposto dal legislatore con DM 15.3.2010, i giudici amministrativi avevano stabilito che il riconoscimento della parità poteva avere effetto soltanto per la classe prima, non la terza all'esito della quale la avrebbe conseguito il diploma. Negli anni 2010/2011 e
2011/2012 non potevano essere sostenuti quindi esami di qualifica in regime di parità.
La Corte , all'esito della discussione, all'udienza del 29 gennaio 2025 ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
Pagina 4 L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
I fatti di causa sono documentali.
MA ha conseguito il titolo di operatore dei servizi di sala-bar con voto 100 su 100 presso l'istituto professionale paritario per i servizi alberghieri ristorativi e turistici Voltaire di
Napoli in data 19/07/2011.
In forza di tale titolo è stata inserita nelle graduatorie di istituto terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per il conferimento di supplenze temporanee.
Ha prestato servizio nella qualità di collaboratore con contratto a tempo determinato presso vari istituti e dopo aver maturato 24 mesi di servizio ha inoltrato domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Milano del personale ATA profilo di collaboratore scolastico, risultando inserita nella graduatoria definitiva per l'anno scolastico
2021- 2022 con punti 18,5 posizione numero 199.
In data 13/09/2021 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato dal 13/09/2021 al
31/08/2022 presso il liceo classico Parini di Milano.
Il 21 luglio 2022 il liceo Parini ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e il depennamento della stessa dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo idoneo, con questa motivazione “ Considerato che, per tutto quanto finora esposto, il titolo triennale in possesso della signora AR
MA. conseguito nell'anno scolastico 2010/ 2011, in anticipo rispetto alla gradualità sopra riconosciuta, non è da ritenersi valido ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia di istituto per il profilo collaboratore scolastico “(doc 7 fasc MIM I grado)
MA, dapprima con ricorso ex articolo 700 cpc, rigettato, e successivo reclamo
(accolto) e poi con l'introduzione del giudizio di merito, deciso con la sentenza di rigetto delle domande oggi appellata, ha chiesto di dichiararsi l'illegittimità del decreto di depennamento e del provvedimento di risoluzione contrattuale avendo ella regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'istituto paritario riconosciuto dalla USR Campania, non essendo nelle more intervenuto alcun provvedimento giudiziale passato in giudicato che abbia invalidato il predetto titolo.
Non è, quindi, nella fattispecie in contestazione che MA abbia effettivamente conseguito il titolo Diploma di qualifica professionale Operatore di Servizi di sala-bar nell'as
2010-11 in data 19 luglio 2011 presso l'Istituto Voltaire di Napoli, a seguito di esame
Pagina 5 sostenuto il 13 giugno 2011 (prima della sentenza del Consiglio di Stato), la controversia riguarda invece la validità di tale titolo.
E' opportuno ricostruire la vicenda che ha coinvolto l'Istituto Voltaire di Napoli quale scuola paritaria.
L'Istituto professionale “Voltaire” di Napoli – indirizzo “servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, frequentato con profitto dalla MA, è stato riconosciuto quale scuola paritaria con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, prot. n. 24/S2 del 28/07/2010, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, con prescrizione di attivare, dal medesimo anno scolastico, la sola classe prima del corso di studio ad orario antimeridiano e, gradualmente, le classi successive fino al completamento del corso.
Tale provvedimento è stato impugnato davanti al Tar del Lazio che con sentenza n.
1235/2011, ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto alla parità anche per l'ultima classe con conseguente possibilità di esami
L'USR Campania, in esecuzione della sentenza, ha emesso un nuovo decreto, prot. n. 506 del 02/05/2011 che, modificando il decreto di parità n. 24/S2 del 28/07/2010, riconosceva il predetto corso di studi paritario non solo per la classe prima ma nella sua interezza
(classi I, II, III, IV, V), per l'a.s. 2010/2011 e per quelli successivi.
Successivamente, tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza 4208/2011 del 13.07.2011 ha disposto la reiezione del ricorso di primo grado, attestando definitivamente il mantenimento del carattere di parità scolastica in capo all'Istituto “Voltaire” per le sole classi prime, con decorrenza dall'a.s. 2010/2011.
In esecuzione della sentenza definitiva, conclusivamente, il MIUR, con decreto del
15/09/2011, ha ripristinato la versione originaria del decreto di parità n. 24/S2 del
28/07/2010, concedendo al predetto corso di studi lo status di parità scolastica, per l'a.s.
2011/2012 limitatamente alle sole classi prime e seconde, dichiarando un regime giuridico meramente privatistico per le altre classi eventualmente attivate. In particolare ha così disposto: “per cui, nel corrente anno scolastico 2011/2012, sono paritarie unicamente la classe I e la classe II del relativo corso di studio e sviluppo graduale, mentre eventuali classi attivate successive alla seconda, sono da considerarsi funzionati in regime meramente privato”
Nulla ha disposto per il passato
Successivamente, in data 15/03/2012, con ordinanza cautelare n. 964/2012, il TAR per il
Lazio, nell'ambito di un nuovo giudizio avente il medesimo oggetto di quello già deciso dal
Pagina 6 Consiglio di Stato con la sentenza 4208 del 12/07/2011, ha attribuito all'Istituto “Voltaire” lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime ma per l'intero percorso di studi.
Tuttavia, non essendo tale giudizio sfociato in alcuna pronuncia di merito, lo stesso è andato estinto per perenzione il 20/06/2018, risultando così travolti retroattivamente tutti gli effetti riconducibili all'ordinanza cautelare citata
MIUR_USR CAMPANIA il 27.04.2012 ha statuito che “In considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva e al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi terza, quarta e quinta del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011 2012, sono da ritenersi paritarie”
Così ricostruiti gli interventi normativi e giudiziari adottati relativamente al riconoscimento dell'istituto Voltaire quale scuola paritaria, la corte, pur consapevole della non unanime interpretazione giurisprudenziale, ritiene di aderire all'orientamento esposto nella sentenza impugnata.
Come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n 420872011 “….., il fulcro del thema decidendum consiste nello stabilire se il pertinente quadro normativo (e, in primis, il comma
4 dell'articolo 1 della l. 10 marzo 2000, n. 62) ammetta che, in caso di domanda per
l'ottenimento della parità scolastica relativa a un corso di studi di nuova istituzione e fatto oggetto di un recente intervento normativo di riordino, la parità possa essere ottenuta (non solo e non tanto per la prima classe, in vista dell'istituzione dei un nuovo corso completo "a regime', bensì) anche per le classi successive alla prima (classi che, a ben vedere, verrebbero istituite ex novo, ma sulla base del vecchio ordinamento, ormai in via di superamento).”
Il richiamato art. 1, co. 4, l. 62/2000, cit. stabilisce “ la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e che, in possesso dei seguenti si impegnano espressamente a dar attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe".
Il CdS ha rilevato che da tale disposizione emerge che:
“- che presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova istituzione è che ciò avvenga secondo un principio di organicità. Si tratta di un principio che, evidentemente, verrebbe vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione: a) di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e,
Pagina 7 allo stesso tempo, b) di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento;
- che la richiamata litera legis, laddove postula il principio generale della costituzione di
"corsi completì non deve essere intesa di guisa tale da ammettere la indiscriminata possibilità di istituire ex novo classi successive alla prima relative a indirizzi che la stessa normativa scolastica primaria e secondaria ha ritenuto di voler superare attraverso l'istituzione di nuovi ordinamenti di studi. Al contrario, il generale riferimento alla nozione di "corsi completì deve essere letto in relazione al periodo successivo, laddove si esclude in via di principio la riconoscibilità della parità in relazione a singole classi, fatta salva l'ipotesi (che nel caso di specie ricorre) di istituzione ex novo di nuovi corsi completi;
- che il richiamato art. 1, comma 4 palesa anche nella sua parte finale un evidente favor per il superamento graduale (ma allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai princìpi di gradualità ed organicità. Ebbene, se per un verso il principio di gradualità giustifica la previsione secondo cui l'introduzione del nuovo corso di studi debba avvenire a partire dalla prima classe, secondo una logica di décalage (ossia, secondo un sistema che ammette, nel corso di una fase transitoria, la coesistenza di classi "a vecchio ordinamentò e di classi "a nuovo ordinamentò fino al definitivo superamento del primo); per altro verso, il principio di organicità induce a respingere (in quanto obiettivamente antisistemica) l'istituzione ex novo (ad es.) di classi quarte o quinte relative a ordinamenti di studi che la stessa normativa nazionale ha inteso superare;
- che, per le ragioni appena esposte e per le altre che fra breve si esporranno, il più volte richiamato art. 1, co. 4 deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità (e che siano allo stesso tempo interessati da interventi di riordino normativo), la parità scolastica non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe”
7.2. In secondo luogo, si osserva che le conclusioni sin qui evidenziate vengono confermate dalla lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133).
Ed infatti, la prima di tali disposizioni stabilisce che "gli istituti professionali (...) sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011".
Pagina 8 La seconda di esse, invece, stabilisce che "le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti (...)".
Ebbene, pur difettando un espresso divieto di costituire nuove classi successive alla prima in sede di istituzione ex novo dei corsi di studi oggetto di riordino, sembra che prevalenti ragioni sistematiche depongano comunque nel senso della sussistenza di un siffatto divieto.
Ed infatti: la previsione da ultimo richiamata deve essere intesa conferendo adeguato rilievo alla nozione di continuità alla stessa sottesa ("continuano a funzionare"), in tal modo rendendo recessiva la possibilità di ammettere la nuovo costituzione di classi successive alla prima, sulla base del vecchio ordinamento di studi (e nonostante l'intervenuto superamento normativo dello stesso ordinamento di studi, in quanto oggetto di revisione).
7.3. In terzo luogo si ritiene che una conferma della tesi sostenuta dall'amministrazione scolastica sia rinvenibile dalla previsione di cui al comma 1 dell'art. 8 del più volte richiamato d.P.R. 87 del 2010.
Secondo la disposizione in parola, infatti, "gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento (...) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento".
Ed infatti, l'espresso riferimento normativo alla salvaguardia dei soli "corsi attivatì non può che indurre ad escludere l'ipotesi di consentire l'istituzione ex novo di classi successive alla prima, laddove in precedenza non attivate. L'opzione in parola, oltre a risultare contrastante con la litera legis, appare altresì non sostenibile, se solo si consideri che l'evidente e comune ratio sottesa alle disposizioni richiamate è nel senso di garantire un passaggio al nuovo sistema graduale nella tempistica, ma privo di cesure o di incongruenze sistematiche.”
L'interpretazione del Consiglio di Stato ha trovato conferma nella sentenza n 242/2014 della
Corte Costituzionale che, nel riconoscere la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 della L 62/2000, si è così espressa:
6.1.- L'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, prevede una serie di requisiti, che devono contestualmente sussistere, ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici;
nell'ambito di tali requisiti, è prevista, alla lett. f), «l'organica istituzione di corsi completi» e la possibilità - in via eccezionale, nella fase di istituzione di nuovi corsi - di ottenere la parità per singole classi, ad iniziare dalla prima.
L'interpretazione della norma in esame deve tenere conto sia del riferimento alla nozione di
"corsi completi", sia dell'ulteriore principio di "organicità"; entrambi inducono ad escludere
Pagina 9 - nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico - la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell'ordinamento ormai superato.
Va inoltre rilevato che, al momento dell'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori, la possibilità di attivare solo le classi prime dei nuovi percorsi didattici è stata affermata allo stesso modo, sia per le scuole statali, sia per le scuole non statali.
Risulta infatti che, con nota del 16 marzo 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fornito le indicazioni, destinate alle scuole paritarie e alle scuole statali, in ordine alla introduzione dei nuovi ordinamenti scolastici, stabilendo che, a partire dall'anno scolastico 2010/11, tutte le istituzioni scolastiche paritarie, al pari delle istituzioni statali, dovevano confluire nel nuovo ordinamento e potevano attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi didattici.
Pertanto, l'introduzione del nuovo ordinamento scolastico consente - alle scuole statali, così come alle scuole paritarie - l'attivazione delle sole prime classi dei nuovi percorsi;
il divieto di attivare classi successive alla prima si applica ad entrambe le tipologie di istituzioni scolastiche e non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole paritarie. La prosecuzione del percorso scolastico delle classi già funzionanti, fino al graduale esaurimento dei corsi, viene infatti riferita allo stesso modo sia alle scuole statali, sia alle scuole paritarie.
Ne consegue che è solo negli istituti scolastici statali, o in quelli paritari preesistenti, che può verificarsi una fisiologica e temporanea coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento, e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare sino al suo esaurimento.
Tale interpretazione della norma censurata porta ad escludere la sussistenza di alcuna irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli istituti paritari.”
La nota del MIUR prot n AOODRCA/3305/U del 27.04.2012 che ha statuito “In considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva e al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi terza, quarta e quinta del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011
2012, sono da ritenersi paritarie” richiamata dalla parte appellante, oltre che essere inapplicabile nella fattispecie nella quale è in discussione il titolo ottenuto nel precedente anno scolastico 2010-11, è comunque da disapplicare in quanto in contrasto con il dettato legislativo di cui all'art 1 comma 4 della L 62/2000.
L'appello va quindi respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Pagina 10 La natura della controversia e la presenza di sentenze di merito di segno contrario costituisce motivo grave e sufficiente per disporre la compensazione delle spese del grado.
Va dato atto che sussistono i presupposti processuali per onerare l'appellante dell'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 1 quater dpr 115/02
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 4275/2023 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
compensa tra e parti le spese di lite del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 29/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 11
N. R.G. 683/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4275/2023 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. ATANASIO, pubblicata il 28.12.2023 promossa da:
AR LO con l'avv. ANTONELLA CARBONE e l'avv. ELENA
TIEGHI, elettivamente domiciliata in Milano, via Spartaco n.27 presso lo studio dell'avv.
Antonella Carbone contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, con l'avv. AVVOCATURA
STATO MILANO, elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia 1 presso gli uffici dell'Avvocatura
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MILANO
LICEO CLASSICO STATALE PARINI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
Pagina 1 CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
– In via preliminare, nel merito: disporsi, per i motivi di cui in narrativa e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351, c. 2 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4275/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice Dott.
Atanasio, in data 28/12/2023.
II – In via principale, nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 4275/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice Dott. Atanasio, in data 28/12/2023 a definizione del giudizio recante RG n. 4712/2023 e, conseguentemente:
- accertare e dichiarare, oltre alla validità del titolo di “operatore dei servizi di sala - bar” conseguito dalla sig.ra MA presso l'Istituto “Voltaire” di Napoli in data 19/07/2011, il diritto della sig.ra MA di essere ricollocata nella graduatoria di IIIa (terza) fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, con validità, anche ai fini giuridici, di tutto il servizio svolto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intervenuta risoluzione da parte del Liceo Classico Statale Parini del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto
2022 in capo alla sig.ra MA;
- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla sig.ra MA parametrato alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito sino al 31 agosto 2022 (data di scadenza del contratto a termine con il Liceo Parini), oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
- inoltre, condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla sig.ra MA parametrato alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito a far data mese di settembre 2022, data di convocazione per le supplenze con riferimento all'anno 2022/2023, nonché alla corresponsione dei contributi ai fini pensionistici che l'odierna ricorrente avrebbe maturato se avesse prestato attività lavorativa durante l'anno 2022/2023.
III – Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza impugnata il tribunale di Milano- sezione lavoro- ha rigettato la domanda proposta da AR LO nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del
Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ambito territoriale di Milano
e del Liceo Classico Parini con la quale la ricorrente chiedeva di accertare il suo diritto ad essere reinserita in graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo Collaboratore
Pagina 2 Scolastico e l'illegittimità dell'intervenuta risoluzione del contratto a tempo determinato con scadenza al 21 agosto 2022 disposta dal Liceo classico Parini, con condanna dei resistenti al risarcimento del danno.
Il presupposto di inserimento nella graduatoria era il conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale operatore di servizi di Sala bar, conseguito presso l'istituto paritario
Voltaire di Napoli in data 19 luglio 2011.
Il dirigente scolastico aveva comunicato la risoluzione del contratto con effetti dal 22 luglio
2022 e il depennamento della ricorrente dalla graduatoria di III fascia. Tale decreto trovava la sua motivazione nella circostanza che l'Istituto Voltaire per anno scolastico 2010-2011 aveva ottenuto la parità scolastica con riferimento alla sola prima classe con la conseguenza che non si potevano considerare valide le qualifiche conseguite presso l'istituto con riferimento all'anno 2011-2012.
Avverso la sentenza ha interposto appello MA che insisteva per la riforma della sentenza.
L'appellante, che pacificamente ha conseguito il titolo operatore dei servizi di sala-bar con voto 100 su 100 presso l'istituto professionale paritario per i servizi alberghieri ristorativi e turistici Voltaire di Napoli in data 19/07/2011, agisce nel presente giudizio al fine di veder riconosciuto il suo diritto a rimanere inserita ovvero ad essere reinserita nelle graduatorie di
III fascia, dalle quali, ai sensi dell'art. 7 DM 640/2017 ne è stata decretata l'esclusione per assenza di titolo.
Con un unico articolato motivo censura l'interpretazione data dal tribunale alla disciplina sopra riportata ed evidenzia che al momento dell'iscrizione all'esame l'Istituto Voltaire era scuola paritaria sulla base:
- del decreto USR Campania 24/S2 del 28-7-2010
- della sentenza n 123572011 del TAR Lazio che ha riconosciuto la parità anche per l'ultima classe, e conseguentemente l'Istituto era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica per l'a.s
2010-11
- del decreto, prot. n. 506 del 02/05/2011 dell'USR Campania, che, in esecuzione della sentenza, ha riconosciuto il predetto corso di studio paritario non solo per la classe prima ma nella sua interezza (classi I, II, III, IV, V), per l'anno scolastico 2010/2011 e per quelli successivi.
L'appellante sottolinea quindi che alla data di iscrizione all' esame l'istituto Voltaire era scuola paritaria e che solo dopo il conseguimento del titolo il MIUR, con decreto 506 del
15/09/2011, aveva ripristinato la versione originaria del decreto di parità n. 24/S2 del
Pagina 3 28/07/2010, concedendo al predetto corso di studi lo status di parità scolastica, per l'a.s.
2011/2012 limitatamente alle sole classi prime e seconde senza tuttavia annullare gli esami sostenuti nell'anno precedente
A conferma della correttezza di questa ricostruzione richiama il provvedimento del 27 aprile del 2012, con cui lo stesso Ministero dell'Istruzione, USR Campania, statuiva che, “in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva e al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie”.
Nel valutare, infatti, le statuizioni contenute in tale provvedimento, si può giungere alla conclusione che anche la stessa Amministrazione abbia considerato come norma derogabile e non imperativa l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge n. 62/00, nell'interpretazione proposta dal
Consiglio di Stato n. 02/08/2011, salvaguardando altresì gli interessi di coloro che, iscritti a tale istituto, non avevano ancora sostenuto gli esami nell'anno 2011/2012.
Ad ulteriore conforto di tale interpretazione, segnala che la sig.ra MA per molteplici anni, dal 2017 al 2021, ha lavorato mediante diversi contratti a termine, proprio in virtù del titolo conseguito.
Ritiene, pertanto, che, con la propria condotta, il Ministero dell'Istruzione abbia ritenuto di convalidare il titolo suddetto conseguito dalla lavoratrice in data 19 luglio 2011 e, d'altronde, quale ulteriore riprova aggiunge che, al contrario, non risulta trasmesso alla stessa alcun provvedimento di annullamento dell'esame sostenuto pur essendo trascorsi ad oggi ben tredici anni.
Si è costituito ritualmente il Ministero che ha insistito per la reiezione della impugnazione eccependo la mancanza di titolarità del titolo fatto valere, per mancanza in capo all'Istituto
Voltaire nell'aa.ss. 2011/2012 dello stato di scuola paritaria.
Tale difesa era fondata su sentenza del Consiglio di Stato 4208/11 pronunciata in vicenda relativa proprio all'istituto ove in ragione della domanda di ottenimento della parità scolastica per il corso di nuova istituzione conseguente al riordino dell'ordinamento scolastico professionale disposto dal legislatore con DM 15.3.2010, i giudici amministrativi avevano stabilito che il riconoscimento della parità poteva avere effetto soltanto per la classe prima, non la terza all'esito della quale la avrebbe conseguito il diploma. Negli anni 2010/2011 e
2011/2012 non potevano essere sostenuti quindi esami di qualifica in regime di parità.
La Corte , all'esito della discussione, all'udienza del 29 gennaio 2025 ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
Pagina 4 L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
I fatti di causa sono documentali.
MA ha conseguito il titolo di operatore dei servizi di sala-bar con voto 100 su 100 presso l'istituto professionale paritario per i servizi alberghieri ristorativi e turistici Voltaire di
Napoli in data 19/07/2011.
In forza di tale titolo è stata inserita nelle graduatorie di istituto terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per il conferimento di supplenze temporanee.
Ha prestato servizio nella qualità di collaboratore con contratto a tempo determinato presso vari istituti e dopo aver maturato 24 mesi di servizio ha inoltrato domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Milano del personale ATA profilo di collaboratore scolastico, risultando inserita nella graduatoria definitiva per l'anno scolastico
2021- 2022 con punti 18,5 posizione numero 199.
In data 13/09/2021 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato dal 13/09/2021 al
31/08/2022 presso il liceo classico Parini di Milano.
Il 21 luglio 2022 il liceo Parini ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e il depennamento della stessa dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo idoneo, con questa motivazione “ Considerato che, per tutto quanto finora esposto, il titolo triennale in possesso della signora AR
MA. conseguito nell'anno scolastico 2010/ 2011, in anticipo rispetto alla gradualità sopra riconosciuta, non è da ritenersi valido ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia di istituto per il profilo collaboratore scolastico “(doc 7 fasc MIM I grado)
MA, dapprima con ricorso ex articolo 700 cpc, rigettato, e successivo reclamo
(accolto) e poi con l'introduzione del giudizio di merito, deciso con la sentenza di rigetto delle domande oggi appellata, ha chiesto di dichiararsi l'illegittimità del decreto di depennamento e del provvedimento di risoluzione contrattuale avendo ella regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'istituto paritario riconosciuto dalla USR Campania, non essendo nelle more intervenuto alcun provvedimento giudiziale passato in giudicato che abbia invalidato il predetto titolo.
Non è, quindi, nella fattispecie in contestazione che MA abbia effettivamente conseguito il titolo Diploma di qualifica professionale Operatore di Servizi di sala-bar nell'as
2010-11 in data 19 luglio 2011 presso l'Istituto Voltaire di Napoli, a seguito di esame
Pagina 5 sostenuto il 13 giugno 2011 (prima della sentenza del Consiglio di Stato), la controversia riguarda invece la validità di tale titolo.
E' opportuno ricostruire la vicenda che ha coinvolto l'Istituto Voltaire di Napoli quale scuola paritaria.
L'Istituto professionale “Voltaire” di Napoli – indirizzo “servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, frequentato con profitto dalla MA, è stato riconosciuto quale scuola paritaria con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, prot. n. 24/S2 del 28/07/2010, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, con prescrizione di attivare, dal medesimo anno scolastico, la sola classe prima del corso di studio ad orario antimeridiano e, gradualmente, le classi successive fino al completamento del corso.
Tale provvedimento è stato impugnato davanti al Tar del Lazio che con sentenza n.
1235/2011, ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto alla parità anche per l'ultima classe con conseguente possibilità di esami
L'USR Campania, in esecuzione della sentenza, ha emesso un nuovo decreto, prot. n. 506 del 02/05/2011 che, modificando il decreto di parità n. 24/S2 del 28/07/2010, riconosceva il predetto corso di studi paritario non solo per la classe prima ma nella sua interezza
(classi I, II, III, IV, V), per l'a.s. 2010/2011 e per quelli successivi.
Successivamente, tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza 4208/2011 del 13.07.2011 ha disposto la reiezione del ricorso di primo grado, attestando definitivamente il mantenimento del carattere di parità scolastica in capo all'Istituto “Voltaire” per le sole classi prime, con decorrenza dall'a.s. 2010/2011.
In esecuzione della sentenza definitiva, conclusivamente, il MIUR, con decreto del
15/09/2011, ha ripristinato la versione originaria del decreto di parità n. 24/S2 del
28/07/2010, concedendo al predetto corso di studi lo status di parità scolastica, per l'a.s.
2011/2012 limitatamente alle sole classi prime e seconde, dichiarando un regime giuridico meramente privatistico per le altre classi eventualmente attivate. In particolare ha così disposto: “per cui, nel corrente anno scolastico 2011/2012, sono paritarie unicamente la classe I e la classe II del relativo corso di studio e sviluppo graduale, mentre eventuali classi attivate successive alla seconda, sono da considerarsi funzionati in regime meramente privato”
Nulla ha disposto per il passato
Successivamente, in data 15/03/2012, con ordinanza cautelare n. 964/2012, il TAR per il
Lazio, nell'ambito di un nuovo giudizio avente il medesimo oggetto di quello già deciso dal
Pagina 6 Consiglio di Stato con la sentenza 4208 del 12/07/2011, ha attribuito all'Istituto “Voltaire” lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime ma per l'intero percorso di studi.
Tuttavia, non essendo tale giudizio sfociato in alcuna pronuncia di merito, lo stesso è andato estinto per perenzione il 20/06/2018, risultando così travolti retroattivamente tutti gli effetti riconducibili all'ordinanza cautelare citata
MIUR_USR CAMPANIA il 27.04.2012 ha statuito che “In considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva e al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi terza, quarta e quinta del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011 2012, sono da ritenersi paritarie”
Così ricostruiti gli interventi normativi e giudiziari adottati relativamente al riconoscimento dell'istituto Voltaire quale scuola paritaria, la corte, pur consapevole della non unanime interpretazione giurisprudenziale, ritiene di aderire all'orientamento esposto nella sentenza impugnata.
Come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n 420872011 “….., il fulcro del thema decidendum consiste nello stabilire se il pertinente quadro normativo (e, in primis, il comma
4 dell'articolo 1 della l. 10 marzo 2000, n. 62) ammetta che, in caso di domanda per
l'ottenimento della parità scolastica relativa a un corso di studi di nuova istituzione e fatto oggetto di un recente intervento normativo di riordino, la parità possa essere ottenuta (non solo e non tanto per la prima classe, in vista dell'istituzione dei un nuovo corso completo "a regime', bensì) anche per le classi successive alla prima (classi che, a ben vedere, verrebbero istituite ex novo, ma sulla base del vecchio ordinamento, ormai in via di superamento).”
Il richiamato art. 1, co. 4, l. 62/2000, cit. stabilisce “ la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e che, in possesso dei seguenti si impegnano espressamente a dar attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe".
Il CdS ha rilevato che da tale disposizione emerge che:
“- che presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova istituzione è che ciò avvenga secondo un principio di organicità. Si tratta di un principio che, evidentemente, verrebbe vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione: a) di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e,
Pagina 7 allo stesso tempo, b) di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento;
- che la richiamata litera legis, laddove postula il principio generale della costituzione di
"corsi completì non deve essere intesa di guisa tale da ammettere la indiscriminata possibilità di istituire ex novo classi successive alla prima relative a indirizzi che la stessa normativa scolastica primaria e secondaria ha ritenuto di voler superare attraverso l'istituzione di nuovi ordinamenti di studi. Al contrario, il generale riferimento alla nozione di "corsi completì deve essere letto in relazione al periodo successivo, laddove si esclude in via di principio la riconoscibilità della parità in relazione a singole classi, fatta salva l'ipotesi (che nel caso di specie ricorre) di istituzione ex novo di nuovi corsi completi;
- che il richiamato art. 1, comma 4 palesa anche nella sua parte finale un evidente favor per il superamento graduale (ma allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai princìpi di gradualità ed organicità. Ebbene, se per un verso il principio di gradualità giustifica la previsione secondo cui l'introduzione del nuovo corso di studi debba avvenire a partire dalla prima classe, secondo una logica di décalage (ossia, secondo un sistema che ammette, nel corso di una fase transitoria, la coesistenza di classi "a vecchio ordinamentò e di classi "a nuovo ordinamentò fino al definitivo superamento del primo); per altro verso, il principio di organicità induce a respingere (in quanto obiettivamente antisistemica) l'istituzione ex novo (ad es.) di classi quarte o quinte relative a ordinamenti di studi che la stessa normativa nazionale ha inteso superare;
- che, per le ragioni appena esposte e per le altre che fra breve si esporranno, il più volte richiamato art. 1, co. 4 deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità (e che siano allo stesso tempo interessati da interventi di riordino normativo), la parità scolastica non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe”
7.2. In secondo luogo, si osserva che le conclusioni sin qui evidenziate vengono confermate dalla lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133).
Ed infatti, la prima di tali disposizioni stabilisce che "gli istituti professionali (...) sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011".
Pagina 8 La seconda di esse, invece, stabilisce che "le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti (...)".
Ebbene, pur difettando un espresso divieto di costituire nuove classi successive alla prima in sede di istituzione ex novo dei corsi di studi oggetto di riordino, sembra che prevalenti ragioni sistematiche depongano comunque nel senso della sussistenza di un siffatto divieto.
Ed infatti: la previsione da ultimo richiamata deve essere intesa conferendo adeguato rilievo alla nozione di continuità alla stessa sottesa ("continuano a funzionare"), in tal modo rendendo recessiva la possibilità di ammettere la nuovo costituzione di classi successive alla prima, sulla base del vecchio ordinamento di studi (e nonostante l'intervenuto superamento normativo dello stesso ordinamento di studi, in quanto oggetto di revisione).
7.3. In terzo luogo si ritiene che una conferma della tesi sostenuta dall'amministrazione scolastica sia rinvenibile dalla previsione di cui al comma 1 dell'art. 8 del più volte richiamato d.P.R. 87 del 2010.
Secondo la disposizione in parola, infatti, "gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento (...) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento".
Ed infatti, l'espresso riferimento normativo alla salvaguardia dei soli "corsi attivatì non può che indurre ad escludere l'ipotesi di consentire l'istituzione ex novo di classi successive alla prima, laddove in precedenza non attivate. L'opzione in parola, oltre a risultare contrastante con la litera legis, appare altresì non sostenibile, se solo si consideri che l'evidente e comune ratio sottesa alle disposizioni richiamate è nel senso di garantire un passaggio al nuovo sistema graduale nella tempistica, ma privo di cesure o di incongruenze sistematiche.”
L'interpretazione del Consiglio di Stato ha trovato conferma nella sentenza n 242/2014 della
Corte Costituzionale che, nel riconoscere la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 della L 62/2000, si è così espressa:
6.1.- L'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, prevede una serie di requisiti, che devono contestualmente sussistere, ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici;
nell'ambito di tali requisiti, è prevista, alla lett. f), «l'organica istituzione di corsi completi» e la possibilità - in via eccezionale, nella fase di istituzione di nuovi corsi - di ottenere la parità per singole classi, ad iniziare dalla prima.
L'interpretazione della norma in esame deve tenere conto sia del riferimento alla nozione di
"corsi completi", sia dell'ulteriore principio di "organicità"; entrambi inducono ad escludere
Pagina 9 - nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico - la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell'ordinamento ormai superato.
Va inoltre rilevato che, al momento dell'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori, la possibilità di attivare solo le classi prime dei nuovi percorsi didattici è stata affermata allo stesso modo, sia per le scuole statali, sia per le scuole non statali.
Risulta infatti che, con nota del 16 marzo 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fornito le indicazioni, destinate alle scuole paritarie e alle scuole statali, in ordine alla introduzione dei nuovi ordinamenti scolastici, stabilendo che, a partire dall'anno scolastico 2010/11, tutte le istituzioni scolastiche paritarie, al pari delle istituzioni statali, dovevano confluire nel nuovo ordinamento e potevano attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi didattici.
Pertanto, l'introduzione del nuovo ordinamento scolastico consente - alle scuole statali, così come alle scuole paritarie - l'attivazione delle sole prime classi dei nuovi percorsi;
il divieto di attivare classi successive alla prima si applica ad entrambe le tipologie di istituzioni scolastiche e non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole paritarie. La prosecuzione del percorso scolastico delle classi già funzionanti, fino al graduale esaurimento dei corsi, viene infatti riferita allo stesso modo sia alle scuole statali, sia alle scuole paritarie.
Ne consegue che è solo negli istituti scolastici statali, o in quelli paritari preesistenti, che può verificarsi una fisiologica e temporanea coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento, e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare sino al suo esaurimento.
Tale interpretazione della norma censurata porta ad escludere la sussistenza di alcuna irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli istituti paritari.”
La nota del MIUR prot n AOODRCA/3305/U del 27.04.2012 che ha statuito “In considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva e al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi terza, quarta e quinta del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011
2012, sono da ritenersi paritarie” richiamata dalla parte appellante, oltre che essere inapplicabile nella fattispecie nella quale è in discussione il titolo ottenuto nel precedente anno scolastico 2010-11, è comunque da disapplicare in quanto in contrasto con il dettato legislativo di cui all'art 1 comma 4 della L 62/2000.
L'appello va quindi respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Pagina 10 La natura della controversia e la presenza di sentenze di merito di segno contrario costituisce motivo grave e sufficiente per disporre la compensazione delle spese del grado.
Va dato atto che sussistono i presupposti processuali per onerare l'appellante dell'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 1 quater dpr 115/02
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 4275/2023 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
compensa tra e parti le spese di lite del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 29/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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