Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 288
Articolo 2
Versione
19 aprile 1968
Art. 1.
Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , e' cosi' modificato:
"Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".
Entrata in vigore il 19 aprile 1968