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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/12/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2908 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Cavacchioli n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Ioannoni Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo attore contro
e per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Massignani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma c.p.c.)
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, per ivi sentire, in via principale, dichiarare l'impignorabilità CP_2 dell'assegno vitalizio riconosciutogli dallo Stato in conseguenza dello status di vittima della criminalità organizzata di cui alla legge n. 302/1990, l. n. 407/1998 e l. n. 306/2004, stante la sua natura indennitaria ed assistenziale, e, conseguentemente, condannare la convenuta opposta alla restituzione di tutte le somme erogate a seguito dell'ordinanza di assegnazione, il tutto maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice esponeva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 05.07.2023, la convenuta notificava atto di pignoramento presso terzi per €
184.194,04 oltre interessi legali all'attore ed ai terzi Controparte_3
DCSII ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
socio unico,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , in virtù di contratto di Controparte_10 CP_11 CP_12 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg.ti del D.Lgs. n.385/1993 del 10.04.2002 per
Notar -rep53136 racc14882- munito di formula esecutiva il 10.04.2002; Persona_1
- che per detto contratto di mutuo era già stata esperita dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata una procedura esecutiva immobiliare (la numero 51/2014 RGE) a seguito della quale era stata assegnata ad essa creditrice tutta la somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato in danno dell'esponente, al netto delle spese di esecuzione per un importo complessivo di euro 245.000, il tutto come documentato dal progetto di distribuzione approvato in quella sede;
-che l'importo per il quale la convenuta agiva era relativo agli interessi maturati nel corso della detta procedura esecutiva rimasti incapienti nel corso della stessa;
- che, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo, l'attore era titolare di una attività di import/export con sede operativa in Campania;
pagina 2 di 16 - che, a seguito di attentati di vario genere, culminati con un'aggressione alla sua persona da parte della criminalità organizzata, era stato costretto a chiudere la propria attività e a trasferirsi, perdendo così il proprio reddito ed essendo impossibilitato a far fronte al pagamento delle rate del mutuo fondiario erogato in suo favore;
- che all'attore veniva riconosciuto lo status di vittima della criminalità organizzata e, ai sensi delle leggi 407 del 1998 e 206 del 2004, che hanno modificato ed integrato la L.
302/1990 (di cui si allegano i rispettivi testi ai docc. 3, 4 e 5), otteneva da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze un assegno vitalizio, a titolo di indennizzo da parte dello Stato italiano;
- che il G.E. rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'attore sul presupposto che, in assenza di un'espressa presa di posizione da parte del legislatore, dette somme non potevano essere ritenute impignorabili, ma, essendo assimilabili ad un trattamento pensionistico, il vitalizio in questione era suscettibile di pignoramento nei limiti di cui al co. 7 dell'art. 545 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo che l'impignorabilità dell'assegno in questione non è prevista da alcuna norma né riportata tra i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c., pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa giungeva, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del
12.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, è opportuno precisare che la presente controversia è stata istaurata a seguito di espropriazione mobiliare presso terzi, promossa nei confronti di da parte del creditore Parte_1 Controparte_1 nell'ambito di tale procedura, con ordinanza del 10.10.2024, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di poter assimilare l'assegno accordato a parte attrice quale vittima della criminalità organizzata ad un trattamento pensionistico, disponeva l'assegnazione al creditore procedente, a carico del terzo pignorato, la somma pari ad un 1/5 della eccedenza tra quanto corrisposto mensilmente al debitore a titolo di pensione e l'ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale e, con pagina 3 di 16 ordinanza resa in pari data, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione avanzata dal debitore . Pt_1
Preme, altresì, rilevare che, in accoglimento del reclamo proposto dall'odierno attore, l'intestato Tribunale ha disposto la sospensione della predetta ordinanza del G.E. limitatamente alla possibilità di aggredire le somme spettanti ad a titolo di Parte_1 vitalizio corrisposto dallo Stato in qualità di vittima della criminalità organizzata.
Ebbene, in punto di impignorabilità delle somme corrisposte a titolo di vitalizio alle vittime della criminalità organizzata, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni svolte in sede di reclamo, da cui non vi è ragione di discostarsi.
In primo luogo, occorre delineare brevemente la normativa di riferimento:
- l'art. 1 l. n. 302/1990 prevede che “a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis del codice penale” è riconosciuta una elargizione fino ad € 200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale (così modificata per effetto della l. n. 222/2007) e il successivo art. 3 prevede che il cittadino italiano che ha subito, per tali cause, un'invalidità permanente pari ad almeno 2/3 della capacità lavorativa, “può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale”;
- l'art. 8 l. n. 302/1990 prevede che l'assegno vitalizio è soggetto ad automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT e che esso è esente dall'Irpef;
- l'art. 15 l. n. 302/1990 e l'art. 9 l. n. 206/2004 prevedono l'esenzione, in favore di tali soggetti, dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- l'art. 1 co. 2 l. n. 407/1998 prevede che i soggetti vittime della criminalità organizzata hanno “diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”;
- l'art. 2 l. n. 407/1998 prevede che in favore di tali soggetti che hanno riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25% è prevista la corresponsione di un assegno pagina 4 di 16 vitalizio, non reversibile, soggetto a rivalutazione automatica, il quale ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e la legge;
- l'art. 4 l. n. 407/1998 prevede l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime della criminalità organizzata nonché a favore dei loro figli per ogni anno di scuola elementare e secondaria e di corso universitario, borse di studio esenti da ogni imposizione fiscale;
- l'art. 3 co. 1 l. n. 206/2004 attribuisce a tali soggetti “un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente” ed il successivo co. 2 ribadisce che la pensione è esente dal reddito ai fini Irpef;
- l'art. 5 co. 3 l. n. 206/2004 prevede l'assistenza psicologica in favore di tali soggetti e dei loro familiari a carico dello Stato;
- l'art. 10 l. n, 206/2004 prevede che “nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”.
In assenza di una specifica previsione di legge riguardante l'impignorabilità dell'assegno erogato in favore delle vittime della criminalità organizzata, occorre fare riferimento all'art. 545 c.p.c. il quale, al comma 2, prevede tassativamente l'impignorabilità dei seguenti crediti: crediti alimentari (tranne per cause di alimenti); crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;
sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Il successivo comma 7 stabilisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00”.
Alla luce di quanto precede può affermarsi che le prestazioni erogate aventi natura assistenziale non sono pignorabili, a differenza delle altre tipologie di prestazioni (quali, ad esempio, quelle di natura previdenziale) le quali sono pignorabili, sia pure – eventualmente
- nei limiti di cui all'art. 545 co. 7 c.p.c.
pagina 5 di 16 Ne deriva che, al fine di verificare la possibilità di pignorare l'assegno oggetto del presente giudizio, appare necessario qualificarne la natura giuridica, in quanto se si riconosce allo stesso natura assistenziale questo deve ritenersi non pignorabile ex art. 545 co. 2 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la natura assistenziale dell'assegno in questione deve, in primo luogo, desumersi dalla circostanza per cui tale assegno è previsto in misura fissa al solo ricorrere della sussistenza di un'invalidità permanente non inferiore al 25%, subita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis c.p. (senza, quindi, alcun riferimento al reddito percepito dal soggetto né, tantomeno, ai contributi dallo stesso versati).
A sostegno della natura assistenziale dell'assegno in questione depongono anche alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla diversa categoria delle vittime del dovere di cui all'art. 1 co.
563-564 l. n. 266/2005, la Suprema Corte ha affermato che viene in rilievo “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di pubbliche amministrazioni da cui siano derivanti particolari rischi”, con la conseguenza che “la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere “deve” considerarsi come una delle possibili figure speciali di sicurezza sociale, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio” (Cass. civ., sez. L, 30 maggio 2022, n. 17440).
Sul punto, ritiene il Tribunale che quanto espresso dalla Suprema Corte vale anche con riferimento all'assegno riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata, in quanto, sebbene l'assegno previsto a favore della vittime del dovere risponda alla ratio di apprestare “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che sono rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività”, mentre l'assegno in favore della vittime della criminalità organizzata si fonda sulle esigenze solidaristiche dello pagina 6 di 16 Stato nei confronti dei cittadini che non è riuscito a difendere, la disciplina degli assegni è la medesima essendo il sistema improntato ad una sostanziale equiparazione tra le due ipotesi (cfr. Cass. civ., sez. U., 27 marzo 2017 n. 7761 in ordine alla misura dell'assegno), di talché differenziare le due fattispecie in punto di natura giuridica appare irragionevole.
In merito alla questione dell'applicabilità del criterio per la rivalutazione delle percentuali di invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l. n, 206/2006, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno affermato che tale disposizione, in considerazione della sua funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, si applica anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge dovendo i benefici dovuti alle vittime essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 in quanto “non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario-assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data” (cfr. Cass. civ., sez. U., 24 febbraio 2022, n. 6214). Anche tale pronuncia dimostra, quindi, la sostanziale equiparazione tra l'assegno previsto in favore delle vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata.
Infine, in altre pronunce, la Cassazione ha espressamente affermato – sia pure a fini diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio - che “le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale” (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 settembre 2018, n. 22753 del 2018; Cass. civ., sez. U., 16 novembre 2016, n.
23300; Cass. civ., sez. L, 23 maggio 2024, n. 14501).
Né valore dirimente può essere attribuito alla dichiarazione del Ministero di accantonamento delle somme in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza, per cui “nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene” attenendo la questione “al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può
pagina 7 di 16 avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 29 aprile 2003, n. 6667).
In conclusione, la natura assistenziale dell'assegno in oggetto rende lo stesso non pignorabile, con necessario accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo
(cfr. Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528).
La peculiarità della questione e l'assenza di precedenti specifici in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato a seguito della sentenza n. 77 del 2018 resa dalla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2908/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da vista;
Pt_1
- condanna la convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 16 Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2908 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Cavacchioli n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Ioannoni Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo attore contro
e per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Massignani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, per ivi sentire, in via principale, dichiarare l'impignorabilità CP_2 dell'assegno vitalizio riconosciutogli dallo Stato in conseguenza dello status di vittima pagina 9 di 16 della criminalità organizzata di cui alla legge n. 302/1990, l. n. 407/1998 e l. n. 306/2004, stante la sua natura indennitaria ed assistenziale, e, conseguentemente, condannare la convenuta opposta alla restituzione di tutte le somme erogate a seguito dell'ordinanza di assegnazione, il tutto maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice esponeva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 05.07.2023, la convenuta notificava atto di pignoramento presso terzi per €
184.194,04 oltre interessi legali all'attore ed ai terzi Controparte_3
DCSII ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
socio unico,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , in virtù di contratto di Controparte_10 CP_11 CP_12 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg.ti del D.Lgs. n.385/1993 del 10.04.2002 per
Notar -rep53136 racc14882- munito di formula esecutiva il 10.04.2002; Persona_1
- che per detto contratto di mutuo era già stata esperita dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata una procedura esecutiva immobiliare (la numero 51/2014 RGE) a seguito della quale era stata assegnata ad essa creditrice tutta la somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato in danno dell'esponente, al netto delle spese di esecuzione per un importo complessivo di euro 245.000, il tutto come documentato dal progetto di distribuzione approvato in quella sede;
-che l'importo per il quale la convenuta agiva era relativo agli interessi maturati nel corso della detta procedura esecutiva rimasti incapienti nel corso della stessa;
- che, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo, l'attore era titolare di una attività di import/export con sede operativa in Campania;
- che, a seguito di attentati di vario genere, culminati con un'aggressione alla sua persona da parte della criminalità organizzata, era stato costretto a chiudere la propria attività e a trasferirsi, perdendo così il proprio reddito ed essendo impossibilitato a far fronte al pagamento delle rate del mutuo fondiario erogato in suo favore;
- che all'attore veniva riconosciuto lo status di vittima della criminalità organizzata e, ai sensi delle leggi 407 del 1998 e 206 del 2004, che hanno modificato ed integrato la L.
302/1990 (di cui si allegano i rispettivi testi ai docc. 3, 4 e 5), otteneva da parte del pagina 10 di 16 Ministero dell'Economia e delle Finanze un assegno vitalizio, a titolo di indennizzo da parte dello Stato italiano;
- che il G.E. rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'attore sul presupposto che, in assenza di un'espressa presa di posizione da parte del legislatore, dette somme non potevano essere ritenute impignorabili, ma, essendo assimilabili ad un trattamento pensionistico, il vitalizio in questione era suscettibile di pignoramento nei limiti di cui al co. 7 dell'art. 545 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo che l'impignorabilità dell'assegno in questione non è prevista da alcuna norma né riportata tra i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c., pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa giungeva, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del
12.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, è opportuno precisare che la presente controversia è stata istaurata a seguito di espropriazione mobiliare presso terzi, promossa nei confronti di da parte del creditore Parte_1 Controparte_1 nell'ambito di tale procedura, con ordinanza del 10.10.2024, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di poter assimilare l'assegno accordato a parte attrice quale vittima della criminalità organizzata ad un trattamento pensionistico, disponeva l'assegnazione al creditore procedente, a carico del terzo pignorato, la somma pari ad un 1/5 della eccedenza tra quanto corrisposto mensilmente al debitore a titolo di pensione e l'ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale e, con ordinanza resa in pari data, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione avanzata dal debitore . Pt_1
Preme, altresì, rilevare che, in accoglimento del reclamo proposto dall'odierno attore, l'intestato Tribunale ha disposto la sospensione della predetta ordinanza del G.E. limitatamente alla possibilità di aggredire le somme spettanti ad a titolo di Parte_1 vitalizio corrisposto dallo Stato in qualità di vittima della criminalità organizzata.
pagina 11 di 16 Ebbene, in punto di impignorabilità delle somme corrisposte a titolo di vitalizio alle vittime della criminalità organizzata, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni svolte in sede di reclamo, da cui non vi è ragione di discostarsi.
In primo luogo, occorre delineare brevemente la normativa di riferimento:
- l'art. 1 l. n. 302/1990 prevede che “a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis del codice penale” è riconosciuta una elargizione fino ad € 200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale (così modificata per effetto della l. n. 222/2007) e il successivo art. 3 prevede che il cittadino italiano che ha subito, per tali cause, un'invalidità permanente pari ad almeno 2/3 della capacità lavorativa, “può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale”;
- l'art. 8 l. n. 302/1990 prevede che l'assegno vitalizio è soggetto ad automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT e che esso è esente dall'Irpef;
- l'art. 15 l. n. 302/1990 e l'art. 9 l. n. 206/2004 prevedono l'esenzione, in favore di tali soggetti, dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- l'art. 1 co. 2 l. n. 407/1998 prevede che i soggetti vittime della criminalità organizzata hanno “diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”;
- l'art. 2 l. n. 407/1998 prevede che in favore di tali soggetti che hanno riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25% è prevista la corresponsione di un assegno vitalizio, non reversibile, soggetto a rivalutazione automatica, il quale ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e la legge;
- l'art. 4 l. n. 407/1998 prevede l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime della criminalità organizzata nonché a favore dei loro figli per ogni anno di scuola elementare e secondaria e di corso universitario, borse di studio esenti da ogni imposizione fiscale;
pagina 12 di 16 - l'art. 3 co. 1 l. n. 206/2004 attribuisce a tali soggetti “un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente” ed il successivo co. 2 ribadisce che la pensione è esente dal reddito ai fini Irpef;
- l'art. 5 co. 3 l. n. 206/2004 prevede l'assistenza psicologica in favore di tali soggetti e dei loro familiari a carico dello Stato;
- l'art. 10 l. n, 206/2004 prevede che “nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”.
In assenza di una specifica previsione di legge riguardante l'impignorabilità dell'assegno erogato in favore delle vittime della criminalità organizzata, occorre fare riferimento all'art. 545 c.p.c. il quale, al comma 2, prevede tassativamente l'impignorabilità dei seguenti crediti: crediti alimentari (tranne per cause di alimenti); crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;
sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Il successivo comma 7 stabilisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00”.
Alla luce di quanto precede può affermarsi che le prestazioni erogate aventi natura assistenziale non sono pignorabili, a differenza delle altre tipologie di prestazioni (quali, ad esempio, quelle di natura previdenziale) le quali sono pignorabili, sia pure – eventualmente
- nei limiti di cui all'art. 545 co. 7 c.p.c.
Ne deriva che, al fine di verificare la possibilità di pignorare l'assegno oggetto del presente giudizio, appare necessario qualificarne la natura giuridica, in quanto se si riconosce allo stesso natura assistenziale questo deve ritenersi non pignorabile ex art. 545 co. 2 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la natura assistenziale dell'assegno in questione deve, in primo luogo, desumersi dalla circostanza per cui tale assegno è previsto in misura fissa al pagina 13 di 16 solo ricorrere della sussistenza di un'invalidità permanente non inferiore al 25%, subita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis c.p. (senza, quindi, alcun riferimento al reddito percepito dal soggetto né, tantomeno, ai contributi dallo stesso versati).
A sostegno della natura assistenziale dell'assegno in questione depongono anche alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla diversa categoria delle vittime del dovere di cui all'art. 1 co.
563-564 l. n. 266/2005, la Suprema Corte ha affermato che viene in rilievo “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di pubbliche amministrazioni da cui siano derivanti particolari rischi”, con la conseguenza che “la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere “deve” considerarsi come una delle possibili figure speciali di sicurezza sociale, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio” (Cass. civ., sez. L, 30 maggio 2022, n. 17440).
Sul punto, ritiene il Tribunale che quanto espresso dalla Suprema Corte vale anche con riferimento all'assegno riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata, in quanto, sebbene l'assegno previsto a favore della vittime del dovere risponda alla ratio di apprestare “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che sono rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività”, mentre l'assegno in favore della vittime della criminalità organizzata si fonda sulle esigenze solidaristiche dello
Stato nei confronti dei cittadini che non è riuscito a difendere, la disciplina degli assegni è la medesima essendo il sistema improntato ad una sostanziale equiparazione tra le due ipotesi (cfr. Cass. civ., sez. U., 27 marzo 2017 n. 7761 in ordine alla misura dell'assegno), di talché differenziare le due fattispecie in punto di natura giuridica appare irragionevole.
In merito alla questione dell'applicabilità del criterio per la rivalutazione delle percentuali di invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l. n, 206/2006, le Sezioni Unite della Suprema
pagina 14 di 16 Corte di Cassazione hanno affermato che tale disposizione, in considerazione della sua funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, si applica anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge dovendo i benefici dovuti alle vittime essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 in quanto “non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario-assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data” (cfr. Cass. civ., sez. U., 24 febbraio 2022, n. 6214). Anche tale pronuncia dimostra, quindi, la sostanziale equiparazione tra l'assegno previsto in favore delle vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata.
Infine, in altre pronunce, la Cassazione ha espressamente affermato – sia pure a fini diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio - che “le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale” (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 settembre 2018, n. 22753 del 2018; Cass. civ., sez. U., 16 novembre 2016, n.
23300; Cass. civ., sez. L, 23 maggio 2024, n. 14501).
Né valore dirimente può essere attribuito alla dichiarazione del Ministero di accantonamento delle somme in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza, per cui “nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene” attenendo la questione “al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 29 aprile 2003, n. 6667).
In conclusione, la natura assistenziale dell'assegno in oggetto rende lo stesso non pignorabile, con necessario accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo
(cfr. Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528).
pagina 15 di 16 La peculiarità della questione e l'assenza di precedenti specifici in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato a seguito della sentenza n. 77 del 2018 resa dalla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2908/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da vista;
Pt_1
- condanna la convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2908 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Cavacchioli n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Ioannoni Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo attore contro
e per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Massignani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma c.p.c.)
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, per ivi sentire, in via principale, dichiarare l'impignorabilità CP_2 dell'assegno vitalizio riconosciutogli dallo Stato in conseguenza dello status di vittima della criminalità organizzata di cui alla legge n. 302/1990, l. n. 407/1998 e l. n. 306/2004, stante la sua natura indennitaria ed assistenziale, e, conseguentemente, condannare la convenuta opposta alla restituzione di tutte le somme erogate a seguito dell'ordinanza di assegnazione, il tutto maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice esponeva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 05.07.2023, la convenuta notificava atto di pignoramento presso terzi per €
184.194,04 oltre interessi legali all'attore ed ai terzi Controparte_3
DCSII ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
socio unico,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , in virtù di contratto di Controparte_10 CP_11 CP_12 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg.ti del D.Lgs. n.385/1993 del 10.04.2002 per
Notar -rep53136 racc14882- munito di formula esecutiva il 10.04.2002; Persona_1
- che per detto contratto di mutuo era già stata esperita dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata una procedura esecutiva immobiliare (la numero 51/2014 RGE) a seguito della quale era stata assegnata ad essa creditrice tutta la somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato in danno dell'esponente, al netto delle spese di esecuzione per un importo complessivo di euro 245.000, il tutto come documentato dal progetto di distribuzione approvato in quella sede;
-che l'importo per il quale la convenuta agiva era relativo agli interessi maturati nel corso della detta procedura esecutiva rimasti incapienti nel corso della stessa;
- che, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo, l'attore era titolare di una attività di import/export con sede operativa in Campania;
pagina 2 di 16 - che, a seguito di attentati di vario genere, culminati con un'aggressione alla sua persona da parte della criminalità organizzata, era stato costretto a chiudere la propria attività e a trasferirsi, perdendo così il proprio reddito ed essendo impossibilitato a far fronte al pagamento delle rate del mutuo fondiario erogato in suo favore;
- che all'attore veniva riconosciuto lo status di vittima della criminalità organizzata e, ai sensi delle leggi 407 del 1998 e 206 del 2004, che hanno modificato ed integrato la L.
302/1990 (di cui si allegano i rispettivi testi ai docc. 3, 4 e 5), otteneva da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze un assegno vitalizio, a titolo di indennizzo da parte dello Stato italiano;
- che il G.E. rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'attore sul presupposto che, in assenza di un'espressa presa di posizione da parte del legislatore, dette somme non potevano essere ritenute impignorabili, ma, essendo assimilabili ad un trattamento pensionistico, il vitalizio in questione era suscettibile di pignoramento nei limiti di cui al co. 7 dell'art. 545 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo che l'impignorabilità dell'assegno in questione non è prevista da alcuna norma né riportata tra i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c., pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa giungeva, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del
12.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, è opportuno precisare che la presente controversia è stata istaurata a seguito di espropriazione mobiliare presso terzi, promossa nei confronti di da parte del creditore Parte_1 Controparte_1 nell'ambito di tale procedura, con ordinanza del 10.10.2024, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di poter assimilare l'assegno accordato a parte attrice quale vittima della criminalità organizzata ad un trattamento pensionistico, disponeva l'assegnazione al creditore procedente, a carico del terzo pignorato, la somma pari ad un 1/5 della eccedenza tra quanto corrisposto mensilmente al debitore a titolo di pensione e l'ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale e, con pagina 3 di 16 ordinanza resa in pari data, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione avanzata dal debitore . Pt_1
Preme, altresì, rilevare che, in accoglimento del reclamo proposto dall'odierno attore, l'intestato Tribunale ha disposto la sospensione della predetta ordinanza del G.E. limitatamente alla possibilità di aggredire le somme spettanti ad a titolo di Parte_1 vitalizio corrisposto dallo Stato in qualità di vittima della criminalità organizzata.
Ebbene, in punto di impignorabilità delle somme corrisposte a titolo di vitalizio alle vittime della criminalità organizzata, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni svolte in sede di reclamo, da cui non vi è ragione di discostarsi.
In primo luogo, occorre delineare brevemente la normativa di riferimento:
- l'art. 1 l. n. 302/1990 prevede che “a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis del codice penale” è riconosciuta una elargizione fino ad € 200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale (così modificata per effetto della l. n. 222/2007) e il successivo art. 3 prevede che il cittadino italiano che ha subito, per tali cause, un'invalidità permanente pari ad almeno 2/3 della capacità lavorativa, “può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale”;
- l'art. 8 l. n. 302/1990 prevede che l'assegno vitalizio è soggetto ad automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT e che esso è esente dall'Irpef;
- l'art. 15 l. n. 302/1990 e l'art. 9 l. n. 206/2004 prevedono l'esenzione, in favore di tali soggetti, dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- l'art. 1 co. 2 l. n. 407/1998 prevede che i soggetti vittime della criminalità organizzata hanno “diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”;
- l'art. 2 l. n. 407/1998 prevede che in favore di tali soggetti che hanno riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25% è prevista la corresponsione di un assegno pagina 4 di 16 vitalizio, non reversibile, soggetto a rivalutazione automatica, il quale ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e la legge;
- l'art. 4 l. n. 407/1998 prevede l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime della criminalità organizzata nonché a favore dei loro figli per ogni anno di scuola elementare e secondaria e di corso universitario, borse di studio esenti da ogni imposizione fiscale;
- l'art. 3 co. 1 l. n. 206/2004 attribuisce a tali soggetti “un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente” ed il successivo co. 2 ribadisce che la pensione è esente dal reddito ai fini Irpef;
- l'art. 5 co. 3 l. n. 206/2004 prevede l'assistenza psicologica in favore di tali soggetti e dei loro familiari a carico dello Stato;
- l'art. 10 l. n, 206/2004 prevede che “nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”.
In assenza di una specifica previsione di legge riguardante l'impignorabilità dell'assegno erogato in favore delle vittime della criminalità organizzata, occorre fare riferimento all'art. 545 c.p.c. il quale, al comma 2, prevede tassativamente l'impignorabilità dei seguenti crediti: crediti alimentari (tranne per cause di alimenti); crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;
sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Il successivo comma 7 stabilisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00”.
Alla luce di quanto precede può affermarsi che le prestazioni erogate aventi natura assistenziale non sono pignorabili, a differenza delle altre tipologie di prestazioni (quali, ad esempio, quelle di natura previdenziale) le quali sono pignorabili, sia pure – eventualmente
- nei limiti di cui all'art. 545 co. 7 c.p.c.
pagina 5 di 16 Ne deriva che, al fine di verificare la possibilità di pignorare l'assegno oggetto del presente giudizio, appare necessario qualificarne la natura giuridica, in quanto se si riconosce allo stesso natura assistenziale questo deve ritenersi non pignorabile ex art. 545 co. 2 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la natura assistenziale dell'assegno in questione deve, in primo luogo, desumersi dalla circostanza per cui tale assegno è previsto in misura fissa al solo ricorrere della sussistenza di un'invalidità permanente non inferiore al 25%, subita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis c.p. (senza, quindi, alcun riferimento al reddito percepito dal soggetto né, tantomeno, ai contributi dallo stesso versati).
A sostegno della natura assistenziale dell'assegno in questione depongono anche alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla diversa categoria delle vittime del dovere di cui all'art. 1 co.
563-564 l. n. 266/2005, la Suprema Corte ha affermato che viene in rilievo “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di pubbliche amministrazioni da cui siano derivanti particolari rischi”, con la conseguenza che “la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere “deve” considerarsi come una delle possibili figure speciali di sicurezza sociale, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio” (Cass. civ., sez. L, 30 maggio 2022, n. 17440).
Sul punto, ritiene il Tribunale che quanto espresso dalla Suprema Corte vale anche con riferimento all'assegno riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata, in quanto, sebbene l'assegno previsto a favore della vittime del dovere risponda alla ratio di apprestare “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che sono rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività”, mentre l'assegno in favore della vittime della criminalità organizzata si fonda sulle esigenze solidaristiche dello pagina 6 di 16 Stato nei confronti dei cittadini che non è riuscito a difendere, la disciplina degli assegni è la medesima essendo il sistema improntato ad una sostanziale equiparazione tra le due ipotesi (cfr. Cass. civ., sez. U., 27 marzo 2017 n. 7761 in ordine alla misura dell'assegno), di talché differenziare le due fattispecie in punto di natura giuridica appare irragionevole.
In merito alla questione dell'applicabilità del criterio per la rivalutazione delle percentuali di invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l. n, 206/2006, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno affermato che tale disposizione, in considerazione della sua funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, si applica anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge dovendo i benefici dovuti alle vittime essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 in quanto “non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario-assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data” (cfr. Cass. civ., sez. U., 24 febbraio 2022, n. 6214). Anche tale pronuncia dimostra, quindi, la sostanziale equiparazione tra l'assegno previsto in favore delle vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata.
Infine, in altre pronunce, la Cassazione ha espressamente affermato – sia pure a fini diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio - che “le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale” (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 settembre 2018, n. 22753 del 2018; Cass. civ., sez. U., 16 novembre 2016, n.
23300; Cass. civ., sez. L, 23 maggio 2024, n. 14501).
Né valore dirimente può essere attribuito alla dichiarazione del Ministero di accantonamento delle somme in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza, per cui “nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene” attenendo la questione “al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può
pagina 7 di 16 avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 29 aprile 2003, n. 6667).
In conclusione, la natura assistenziale dell'assegno in oggetto rende lo stesso non pignorabile, con necessario accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo
(cfr. Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528).
La peculiarità della questione e l'assenza di precedenti specifici in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato a seguito della sentenza n. 77 del 2018 resa dalla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2908/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da vista;
Pt_1
- condanna la convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 16 Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2908 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Cavacchioli n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Ioannoni Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo attore contro
e per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Massignani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, per ivi sentire, in via principale, dichiarare l'impignorabilità CP_2 dell'assegno vitalizio riconosciutogli dallo Stato in conseguenza dello status di vittima pagina 9 di 16 della criminalità organizzata di cui alla legge n. 302/1990, l. n. 407/1998 e l. n. 306/2004, stante la sua natura indennitaria ed assistenziale, e, conseguentemente, condannare la convenuta opposta alla restituzione di tutte le somme erogate a seguito dell'ordinanza di assegnazione, il tutto maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice esponeva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 05.07.2023, la convenuta notificava atto di pignoramento presso terzi per €
184.194,04 oltre interessi legali all'attore ed ai terzi Controparte_3
DCSII ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
socio unico,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , in virtù di contratto di Controparte_10 CP_11 CP_12 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg.ti del D.Lgs. n.385/1993 del 10.04.2002 per
Notar -rep53136 racc14882- munito di formula esecutiva il 10.04.2002; Persona_1
- che per detto contratto di mutuo era già stata esperita dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata una procedura esecutiva immobiliare (la numero 51/2014 RGE) a seguito della quale era stata assegnata ad essa creditrice tutta la somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato in danno dell'esponente, al netto delle spese di esecuzione per un importo complessivo di euro 245.000, il tutto come documentato dal progetto di distribuzione approvato in quella sede;
-che l'importo per il quale la convenuta agiva era relativo agli interessi maturati nel corso della detta procedura esecutiva rimasti incapienti nel corso della stessa;
- che, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo, l'attore era titolare di una attività di import/export con sede operativa in Campania;
- che, a seguito di attentati di vario genere, culminati con un'aggressione alla sua persona da parte della criminalità organizzata, era stato costretto a chiudere la propria attività e a trasferirsi, perdendo così il proprio reddito ed essendo impossibilitato a far fronte al pagamento delle rate del mutuo fondiario erogato in suo favore;
- che all'attore veniva riconosciuto lo status di vittima della criminalità organizzata e, ai sensi delle leggi 407 del 1998 e 206 del 2004, che hanno modificato ed integrato la L.
302/1990 (di cui si allegano i rispettivi testi ai docc. 3, 4 e 5), otteneva da parte del pagina 10 di 16 Ministero dell'Economia e delle Finanze un assegno vitalizio, a titolo di indennizzo da parte dello Stato italiano;
- che il G.E. rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'attore sul presupposto che, in assenza di un'espressa presa di posizione da parte del legislatore, dette somme non potevano essere ritenute impignorabili, ma, essendo assimilabili ad un trattamento pensionistico, il vitalizio in questione era suscettibile di pignoramento nei limiti di cui al co. 7 dell'art. 545 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo che l'impignorabilità dell'assegno in questione non è prevista da alcuna norma né riportata tra i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c., pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa giungeva, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del
12.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
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Ai fini della delimitazione del thema decidendum, è opportuno precisare che la presente controversia è stata istaurata a seguito di espropriazione mobiliare presso terzi, promossa nei confronti di da parte del creditore Parte_1 Controparte_1 nell'ambito di tale procedura, con ordinanza del 10.10.2024, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di poter assimilare l'assegno accordato a parte attrice quale vittima della criminalità organizzata ad un trattamento pensionistico, disponeva l'assegnazione al creditore procedente, a carico del terzo pignorato, la somma pari ad un 1/5 della eccedenza tra quanto corrisposto mensilmente al debitore a titolo di pensione e l'ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale e, con ordinanza resa in pari data, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione avanzata dal debitore . Pt_1
Preme, altresì, rilevare che, in accoglimento del reclamo proposto dall'odierno attore, l'intestato Tribunale ha disposto la sospensione della predetta ordinanza del G.E. limitatamente alla possibilità di aggredire le somme spettanti ad a titolo di Parte_1 vitalizio corrisposto dallo Stato in qualità di vittima della criminalità organizzata.
pagina 11 di 16 Ebbene, in punto di impignorabilità delle somme corrisposte a titolo di vitalizio alle vittime della criminalità organizzata, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni svolte in sede di reclamo, da cui non vi è ragione di discostarsi.
In primo luogo, occorre delineare brevemente la normativa di riferimento:
- l'art. 1 l. n. 302/1990 prevede che “a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis del codice penale” è riconosciuta una elargizione fino ad € 200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale (così modificata per effetto della l. n. 222/2007) e il successivo art. 3 prevede che il cittadino italiano che ha subito, per tali cause, un'invalidità permanente pari ad almeno 2/3 della capacità lavorativa, “può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale”;
- l'art. 8 l. n. 302/1990 prevede che l'assegno vitalizio è soggetto ad automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT e che esso è esente dall'Irpef;
- l'art. 15 l. n. 302/1990 e l'art. 9 l. n. 206/2004 prevedono l'esenzione, in favore di tali soggetti, dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- l'art. 1 co. 2 l. n. 407/1998 prevede che i soggetti vittime della criminalità organizzata hanno “diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”;
- l'art. 2 l. n. 407/1998 prevede che in favore di tali soggetti che hanno riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25% è prevista la corresponsione di un assegno vitalizio, non reversibile, soggetto a rivalutazione automatica, il quale ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e la legge;
- l'art. 4 l. n. 407/1998 prevede l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime della criminalità organizzata nonché a favore dei loro figli per ogni anno di scuola elementare e secondaria e di corso universitario, borse di studio esenti da ogni imposizione fiscale;
pagina 12 di 16 - l'art. 3 co. 1 l. n. 206/2004 attribuisce a tali soggetti “un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente” ed il successivo co. 2 ribadisce che la pensione è esente dal reddito ai fini Irpef;
- l'art. 5 co. 3 l. n. 206/2004 prevede l'assistenza psicologica in favore di tali soggetti e dei loro familiari a carico dello Stato;
- l'art. 10 l. n, 206/2004 prevede che “nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”.
In assenza di una specifica previsione di legge riguardante l'impignorabilità dell'assegno erogato in favore delle vittime della criminalità organizzata, occorre fare riferimento all'art. 545 c.p.c. il quale, al comma 2, prevede tassativamente l'impignorabilità dei seguenti crediti: crediti alimentari (tranne per cause di alimenti); crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;
sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Il successivo comma 7 stabilisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00”.
Alla luce di quanto precede può affermarsi che le prestazioni erogate aventi natura assistenziale non sono pignorabili, a differenza delle altre tipologie di prestazioni (quali, ad esempio, quelle di natura previdenziale) le quali sono pignorabili, sia pure – eventualmente
- nei limiti di cui all'art. 545 co. 7 c.p.c.
Ne deriva che, al fine di verificare la possibilità di pignorare l'assegno oggetto del presente giudizio, appare necessario qualificarne la natura giuridica, in quanto se si riconosce allo stesso natura assistenziale questo deve ritenersi non pignorabile ex art. 545 co. 2 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la natura assistenziale dell'assegno in questione deve, in primo luogo, desumersi dalla circostanza per cui tale assegno è previsto in misura fissa al pagina 13 di 16 solo ricorrere della sussistenza di un'invalidità permanente non inferiore al 25%, subita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416bis c.p. (senza, quindi, alcun riferimento al reddito percepito dal soggetto né, tantomeno, ai contributi dallo stesso versati).
A sostegno della natura assistenziale dell'assegno in questione depongono anche alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla diversa categoria delle vittime del dovere di cui all'art. 1 co.
563-564 l. n. 266/2005, la Suprema Corte ha affermato che viene in rilievo “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di pubbliche amministrazioni da cui siano derivanti particolari rischi”, con la conseguenza che “la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere “deve” considerarsi come una delle possibili figure speciali di sicurezza sociale, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio” (Cass. civ., sez. L, 30 maggio 2022, n. 17440).
Sul punto, ritiene il Tribunale che quanto espresso dalla Suprema Corte vale anche con riferimento all'assegno riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata, in quanto, sebbene l'assegno previsto a favore della vittime del dovere risponda alla ratio di apprestare “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che sono rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività”, mentre l'assegno in favore della vittime della criminalità organizzata si fonda sulle esigenze solidaristiche dello
Stato nei confronti dei cittadini che non è riuscito a difendere, la disciplina degli assegni è la medesima essendo il sistema improntato ad una sostanziale equiparazione tra le due ipotesi (cfr. Cass. civ., sez. U., 27 marzo 2017 n. 7761 in ordine alla misura dell'assegno), di talché differenziare le due fattispecie in punto di natura giuridica appare irragionevole.
In merito alla questione dell'applicabilità del criterio per la rivalutazione delle percentuali di invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l. n, 206/2006, le Sezioni Unite della Suprema
pagina 14 di 16 Corte di Cassazione hanno affermato che tale disposizione, in considerazione della sua funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, si applica anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge dovendo i benefici dovuti alle vittime essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 in quanto “non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario-assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data” (cfr. Cass. civ., sez. U., 24 febbraio 2022, n. 6214). Anche tale pronuncia dimostra, quindi, la sostanziale equiparazione tra l'assegno previsto in favore delle vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata.
Infine, in altre pronunce, la Cassazione ha espressamente affermato – sia pure a fini diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio - che “le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale” (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 settembre 2018, n. 22753 del 2018; Cass. civ., sez. U., 16 novembre 2016, n.
23300; Cass. civ., sez. L, 23 maggio 2024, n. 14501).
Né valore dirimente può essere attribuito alla dichiarazione del Ministero di accantonamento delle somme in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza, per cui “nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene” attenendo la questione “al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 29 aprile 2003, n. 6667).
In conclusione, la natura assistenziale dell'assegno in oggetto rende lo stesso non pignorabile, con necessario accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo
(cfr. Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528).
pagina 15 di 16 La peculiarità della questione e l'assenza di precedenti specifici in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato a seguito della sentenza n. 77 del 2018 resa dalla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2908/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da vista;
Pt_1
- condanna la convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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