Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/12/2025, n. 21855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21855 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21855/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09772/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9772 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Delia Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della sanzione disciplinare di corpo di giorni 7 di “consegna” inflitta con prot. n. M_D AF3D7C6 REG2022 0040114 del 15.12.2022 e notificata al ricorrente in pari data;
b) del provvedimento di rigetto prot. n. M_D AF3D7C6 REG2023 0010250 del 7.4.2023 emesso dal Vicecomandante pro tempore del Comando Trasmissioni in Roma e notificato al ricorrente in data 11.04.2023 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 11.1.2023 avverso il provvedimento sub a);
c) di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento impugnato non conosciuto alla data odierna dal ricorrente, che sia pregiudizievole dei diritti e degli interessi dello stesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/10/2023:
dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento impugnato che sia pregiudizievole dei diritti e degli interessi dello stesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa RA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame il ricorrente in epigrafe, in qualità di Ufficiale dell’Esercito italiano, ha impugnato il provvedimento recante l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo consistente in sette giorni di consegna, unitamente ai connessi atti procedimentali e al correlato provvedimento di reiezione del ricorso proposto in via gerarchica.
1.1. Il gravame è affidato a tre motivi di doglianza, con i quali vengono prospettati plurimi profili di eccesso di potere e di violazione normativa, sostanzialmente riconducibili da un lato alle dedotte ipotesi di difetto e contraddittorietà della motivazione, carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, dall’altro al mancato rispetto degli invocati parametri normativi rappresentati, in particolare, dall’articolo 3 L. n. 241/1990, dall’articolo 15, comma 1, L. n. 382/1978 e dall’articolo 1398 C.O.M..
1.1.1. Nello specifico il ricorrente lamenta, innanzitutto, una manifesta genericità ed indeterminatezza del provvedimento impugnato, assumendo in proposito la mancata qualificazione giuridica, sul piano della correlata rilevanza disciplinare, del fatto storico oggetto di contestazione, nonché l’assenza di alcuna evidenza probatoria al riguardo, deducendo sul punto l’omessa considerazione delle risultanze del compiuto accertamento tecnico nonché delle giustificazioni addotte dal medesimo ricorrente nell’ambito dell’espletato procedimento disciplinare (motivo n. 1).
1.1.2. Sostiene ulteriormente (con il motivo n. 2) che il presupposto dell’assunta infrazione – costituito dalla supposta scansione e memorizzazione in formato digitale mediante apparecchiature elettroniche non abilitate, ad opera del medesimo ricorrente, di un documento cartaceo classificato come “riservato” con successiva cancellazione del documento stesso – non risulterebbe provato da alcuna risultanza istruttoria; adduce in proposito come l’espletata perizia informatica sul server del reparto di appartenenza e della postazione di lavoro avesse rilevato l’assenza sulla postazione dello stesso di files recanti la dicitura “riservato”, denunciando l’omesso riferimento alle anzidette circostanze nel contenuto degli atti gravati; lamenta pertanto che la sanzione comminata non sarebbe sorretta da adeguata motivazione.
1.1.3. Lamenta infine (con il motivo n. 3) la mancata tempestività nell’avvio del procedimento disciplinare (in data 17 novembre 2022) rispetto alla ricezione della relazione di servizio (apparentemente datata al 2 novembre 2022, stante la mancata indicazione di un numero di protocollo nell’atto medesimo) contenente l’enunciazione dei fatti rilevati (risalenti al 17 ottobre 2022).
1.2. Alla stregua dei dedotti vizi di illegittimità, parte ricorrente propone domanda di annullamento dei gravati atti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo documentazione includente una relazione difensiva sui fatti di causa.
3. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti il medesimo militare ha impugnato la relazione difensiva prodotta in atti dalla resistente Amministrazione, articolando due ulteriori motivi di doglianza, incentrati sulla prospettazione di profili di violazione normativa (rispetto agli articoli 1, 3 e 10 L. 241/90 e agli articoli 1370 e 1398 C.O.M.) e di eccesso di potere (nella specie, per sviamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria), sostanzialmente incentrati sull’assunta violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione nonché sulla denunciata estraneità all’espletato procedimento disciplinare degli atti menzionati nel corpo del gravato atto (rispettivamente, le relazioni di servizio del 10 novembre 2022, del 20 marzo 2023 e del 27 marzo 2023), laddove recanti una supposta ammissione dei fatti contestati ad opera del medesimo ricorrente.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente.
6. La resistente Amministrazione ha prodotto ulteriore relazione difensiva, recante l’articolazione delle ragioni addotte a sostegno della ritenuta infondatezza nel merito delle doglianze mosse con il ricorso per motivi aggiunti.
7. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione di merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., rappresentando la persistenza dell’interesse all’annullamento dei gravati atti, pur avendo nelle more presentato domanda di cessazione dal servizio permanente in ragione del dichiarato superamento di altro concorso pubblico presso una diversa Amministrazione.
7.1. La resistente Amministrazione ha prodotto memoria di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a.
8. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio intende osservare come nella specie non si pone, allo stato degli atti, alcuna questione connessa alla dichiarata persistenza dell’interesse a ricorrere – correlata alla rappresentata circostanza consistente nell’intervenuta presentazione della domanda di cessazione dal servizio permanente ad opera del medesimo ricorrente – sotto il profilo dell’invocato interesse all’accertamento dell’illegittimità dei gravati atti a fini risarcitori.
Dal tenore delle deduzioni sul punto svolte nella memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. e sulla base della documentazione in atti può desumersi come, all’odierna udienza di merito, il rapporto di servizio in ambito militare sia ancora sussistente, non risultando per l’effetto integrata, all’atto della presente decisione, alcuna supposta inutilità del richiesto annullamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, co. 3, c.p.a.
2. Ciò posto, il ricorso introduttivo e la successiva impugnativa per motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
2.1. I motivi di gravame proposti, rispettivamente, con il ricorso originario e con l’atto di motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente in quanto, da un lato, le doglianze mosse risultano essenzialmente coincidenti ovvero strettamente connesse sul piano logico-giuridico, costituendo le censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti uno sviluppo ulteriore di quelle proposte con il ricorso introduttivo in quanto tendenti sostanzialmente alla contestazione delle argomentazioni svolte in sede difensiva dalla resistente Amministrazione, dall’altro in considerazione della non autonoma impugnabilità dell’atto gravato mediante motivi aggiunti – circoscritto al rapporto informativo sui fatti di causa proveniente dalla stessa Amministrazione – in ragione della sua natura non provvedimentale.
3. Alla disamina nel merito dei primi due motivi di doglianza, suscettibili di trattazione unitaria in quanto sostanzialmente accomunati dalle medesime argomentazioni sul piano logico-giuridico, giova premettere un breve richiamo, per i profili di interesse ai fini della presente controversia, agli approdi ermeneutici della giurisprudenza amministrativa circa l’individuazione della natura giuridica del potere disciplinare esercitato dall’Amministrazione con la conseguente delimitazione del sindacato giudiziale ammesso sui relativi atti.
In proposito è stato evidenziato, con particolare riguardo alle sanzioni disciplinari in ambito militare, come “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa … ”, chiarendo sul punto che “… le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ”, con l’ulteriore precisazione che “ Le valutazioni in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere sono dunque connotate da amplissima discrezionalità: ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 21 agosto 2023, n. 7886, in specie punto 21; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 30 marzo 2022, n. 2337).
Dalla ricostruzione della natura del potere esercitato dall’Amministrazione in sede disciplinare discende, sul piano della perimetrazione del controllo giudiziale sui relativi atti – in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa – in base al principio di separazione dei poteri, che “… il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 31 marzo 2023, n. 3326, in specie punto 9.2; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St. sez. II, sent. 27 giugno 2022, n. 5261), ovvero “… nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 9 dicembre 2022, n. 10804, in specie punto 9; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 18 luglio 2022, n. 6182, punto 6.2).
4. Ciò premesso, dagli atti di causa non risulta – nel perimetro del sindacato giudiziale ammesso sugli atti in rilievo – la sussistenza dei dedotti profili di censura, sulla base di quanto emerge dal contenuto del gravato provvedimento sanzionatorio e dal tenore dell’impugnato provvedimento recante la reiezione del proposto ricorso gerarchico (con conseguente conferma dell’originario provvedimento disciplinare), unitamente ai correlati atti dell’espletato procedimento e alla luce delle risultanze documentali prodotte nell’ambito del presente giudizio.
4.1. In proposito va osservato in primo luogo che i gravati provvedimenti recano la puntuale indicazione del fatto addebitato – costituito, in particolare, dal fatto di aver effettuato in data 17 ottobre 2022 “… la scansione e memorizzazione in formato digitale, mediante apparecchiature elettroniche non abilitate alla trattazione di informazioni classificate (stampante-scanner e server di rete del reparto), di un documento cartaceo avente classifica “Riservato”, assegnato … ” all’odierno ricorrente “… per l’espletamento di attività d’ufficio … ” con successiva cancellazione ad opera del medesimo militare in pari data “… di tale documento elettronico non appena informato della scoperta dello stesso da parte di personale del Reparto … ”, unitamente all’individuazione dell’infrazione collegata al fatto addebitato, riconducibile nella specie alla violazione di un dovere generale di servizio rappresentato dal senso di responsabilità di cui all’evocato articolo 717 d.P.R. n. 90/2010 correlato, in particolare, alle individuate modalità di trattazione – mediante apparecchiature del Reparto di assegnazione appositamente abilitate e secondo le istruzioni sulla sicurezza periodicamente impartite ai fini della gestione delle anzidette informazioni – di informazioni classificate come riservate affidate allo stesso militare per l’espletamento delle attività di servizio connesse all’incarico assegnato, richiedente nello specifico la conoscenza di informazioni connotate da tale livello di classificazione, quali elementi conducenti alla comminazione della sanzione disciplinare di corpo identificata nella consegna per la durata di sette giorni (cfr. gli impugnati provvedimenti di cui, rispettivamente, al prot. n. 40114 del 15 dicembre 2022 e al prot. n. 10250 del 7 aprile 2023, corrispondenti agli allegati nn. 11 e 13 al “rapporto circostanziato” prodotto dalla resistente Amministrazione il 18 luglio 2023, secondo la numerazione riportata nel relativo testo).
Nel delineare l’episodio fattuale posto alla base della comminata sanzione, i medesimi provvedimenti riportano altresì l’esplicito riferimento alla specifica circostanza che la documentazione in questione, connotata dal livello di classificazione “riservato”, consisteva in una segnalazione periodica (a carattere mensile) riguardante gli assetti di guerra elettronica dell’Esercito – quale materia rientrante nella competenza esclusiva del reparto di appartenenza dell’odierno ricorrente – assegnata allo stesso militare in visione per la relativa trattazione connessa all’espletamento dell’attività di servizio, nonché l’ulteriore riferimento espresso alla correlata circostanza che la trattazione dell’anzidetta documentazione fosse avvenuta in una postazione non adibita alla stessa, in quanto destinata alla conservazione di documenti non classificati (cfr., in particolare, l’anzidetto allegato n. 13, in specie pag. 3-5, unitamente all’allegato n. 11 sopra citato).
La consistenza fattuale dell’episodio contestato sotto il profilo dell’addotto utilizzo di “ apparecchiature elettroniche non abilitate alla trattazione di informazioni classificate (stampante-scanner e server di rete del reparto )” trova ulteriore specificazione negli atti dell’espletato procedimento per quanto concerne, in particolare, la riscontrata scansione di due documenti (in versione pdf) recanti la dicitura “riservato” nel server NAS ( Network Attached Storage ) di Reparto collegato ad una rete “non classificata”, non deputata alla trattazione di informazioni connotate dal livello di classificazione riservato e ad uso comune degli utenti, quale circostanza rappresentata nella relazione di servizio datata 2 novembre 2022 acquisita dallo stesso ricorrente in sede procedimentale all’esito dell’avanzata richiesta di accesso documentale (sul punto, cfr. allegato n. 3 all’atto di ricorso introduttivo e allegato n. 2 al rapporto circostanziato della resistente Amministrazione, come altresì esplicitato nel corpo del rapporto medesimo, alla pagina 2 del relativo documento).
Gli anzidetti provvedimenti oggetto di gravame, nell’individuare l’ulteriore presupposto attinente alla correlata infrazione nei termini sopra riportati, recano altresì l’espresso riferimento alle periodiche istruzioni sulla sicurezza nella gestione dei documenti connotati da tale livello di classificazione – in termini di “riservato” – a tutela delle informazioni medesime, impartite tramite apposite “schede di indottrinamento” al personale incaricato, tra cui l’odierno ricorrente in ragione dei compiti assegnati, ove richiedenti la conoscenza e la trattazione delle anzidette informazioni e, in via strumentale, la gestione dei documenti contenenti le informazioni medesime (cfr. il richiamato allegato n. 13, anche nelle relative pagine 5 e 6).
In proposito si rileva inoltre come i riportati elementi – integranti l’enucleazione del fatto addebitato e della connessa infrazione – trovino piena corrispondenza nell’atto di contestazione che ha dato luogo all’avvio del procedimento disciplinare (cfr. la nota prot. n. 37019 del 17 novembre 2022, di cui all’allegato n. 9 al “rapporto circostanziato” prodotto dalla resistente Amministrazione il 18 luglio 2023, secondo la numerazione ivi riportata).
4.1.1. Dalle evidenziate circostanze discende, pertanto, come non possa ravvisarsi nella specie il prospettato difetto di puntuale specificazione della condotta oggetto di sanzione (sul piano della relativa consistenza fattuale e della correlata rilevanza sotto il profilo disciplinare), né tantomeno la dedotta carenza motivazionale.
4.1.2. Dal corpo del gravato provvedimento sanzionatorio risulta, inoltre, l’avvenuta acquisizione e la presa in considerazione degli elementi addotti dall’odierno ricorrente in sede procedimentale tramite le giustificazioni del 6 dicembre 2022 prodotte dallo stesso nel corso dell’espletato procedimento disciplinare (cfr. allegato n. 10 al “rapporto circostanziato” della resistente Amministrazione depositato il 18 luglio 2023, secondo la numerazione ivi riportata), come altresì emerge dal tenore del successivo atto (oggetto di impugnazione) recante la conferma del provvedimento sanzionatorio all’esito della reiezione del proposto ricorso gerarchico, laddove si richiama espressamente il contenuto delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente nel corpo delle osservazioni presentate in sede procedimentale (cfr., in particolare, l’anzidetto allegato n. 13, pag. 4).
Dal tenore delle anzidette osservazioni emerge in particolare come lo stesso ricorrente, per quanto concerne i fatti specifici in rilievo, nel rendere le proprie giustificazioni in ambito procedimentale a fronte della contestazione di addebito mossa in sede di avvio del procedimento in data 17 novembre 2022 e del contenuto della relazione di servizio del 2 novembre 2022 proveniente dall’individuato militare acquisita all’esito della richiesta di accesso documentale (sul punto, cfr. allegato n. 3 all’atto di ricorso introduttivo e allegato n. 2 al rapporto circostanziato della resistente Amministrazione), abbia dichiarato espressamente da un lato che il compito allo stesso assegnato consisteva nella realizzazione di “… una tabella utilizzando alcune informazioni presenti sul documento in questione ”, per l’adempimento del quale era necessario “… utilizzare uno scanner o un computer ”, dall’altro che “… è prassi consolidata utilizzare gli apparecchi elettronici (scanner, stampante) del Reparto ”, asserendo al riguardo che “… né, per quanto mi risulta, sono presenti per l’espletamento delle attività d’ufficio ulteriori apparecchiature per trattare documenti riservati ” e precisando, sul piano del comportamento tenuto, di avvalersi di norma “… dei mezzi di lavoro che l’ufficio o il Reparto mette a disposizione, come stampante e computer personale di reparto ”, e in ogni caso di escludere “… di aver memorizzato file contenenti informazioni riservate ”, procedendo poi a contestare – sul piano dell’assunta infrazione – la supposta violazione delle evocate modalità di trattazione della documentazione riservata (cfr. allegato n. 4 all’atto di ricorso introduttivo e allegato n. 10 all’anzidetto rapporto circostanziato della resistente Amministrazione, recante le giustificazioni dell’odierno ricorrente rese in ambito procedimentale).
Dalla produzione documentale in atti risulta, quindi, come il medesimo militare in sede procedimentale abbia ammesso, sul piano fattuale, di aver utilizzato le dotazioni informatiche normalmente in uso nel Reparto di appartenenza per la gestione della documentazione riservata in rilievo.
Gli elementi evidenziati inducono, pertanto, a ritenere non condivisibile la deduzione sul punto svolta nell’ambito del proposto ricorso per motivi aggiunti, laddove intesa a prospettare la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione asseritamente integrata dalla relazione difensiva versata in atti dalla resistente Amministrazione nella parte in cui avrebbe richiamato a sostegno dell’assunto provvedimento disciplinare la (presunta) ammissione da parte del ricorrente medesimo in ambito procedimentale.
Come sopra riportato, infatti, l’ammissione ad opera dello stesso militare, da intendersi circoscritta al profilo meramente materiale attinente alla consistenza fattuale della condotta tenuta negli aspetti delineati, rinviene un esplicito riferimento nel contenuto delle giustificazioni rese dal medesimo soggetto nell’ambito dell’espletato procedimento disciplinare, oggetto di compiuta valutazione da parte della procedente Amministrazione ai fini dell’assunzione della determinazione finale.
4.1.3. Per quanto concerne l’ulteriore profilo attinente alla configurata infrazione, si intende altresì osservare come nelle risultanze documentale in atti si rinvengano puntuali elementi a supporto dell’evocata ricorrenza nella specie di apposite istruzioni impartite al personale autorizzato alla trattazione di informazioni classificate, a tutela della sicurezza, in relazione alle dotazioni informatiche utilizzabili, recanti l’espresso riferimento alla produzione solo su “ hardware omologato ”, nonché l’avvenuta partecipazione dello stesso ricorrente alla formazione del personale incaricato in materia di misure preordinate alla tutela e salvaguardia delle informazioni classificate e del segreto di Stato desumibile dalla scheda d’istruzione sulla sicurezza debitamente sottoscritta dal medesimo militare, quale soggetto autorizzato al trattamento delle anzidette informazioni classificate per quanto concerne l’arco temporale in rilievo (cfr., rispettivamente, allegati nn. 16 e 15 al rapporto circostanziato della resistente Amministrazione inclusi nella produzione documentale del 18 luglio 2023).
4.1.4. Infine, non risultano conferenti al caso di specie le deduzioni svolte a supporto della denunciata omessa considerazione della risultanza istruttoria asseritamente rappresentata dagli esiti della perizia condotta sulla postazione di reparto in uso da parte dell’odierno ricorrente.
Al riguardo, in disparte le considerazioni sopra illustrate per quanto concerne gli elementi già evidenziati sul piano della consistenza fattuale del comportamento addebitato come desumibili dal tenore dei gravati provvedimenti e dei connessi atti procedimentali, va osservato che l’evocata verifica tecnica, oltre a risultare estranea sul piano cronologico all’espletato procedimento disciplinare in quanto effettuata (in data 19 gennaio 2023) successivamente all’adozione del gravato provvedimento sanzionatorio, neppure appare correlata – per quanto consta dalla documentazione depositata dalle parti in causa nell’ambito del presente giudizio – ai fatti addebitati all’odierno ricorrente ai fini dell’assunta determinazione sul piano disciplinare.
Il relativo esito, in particolare, laddove consistente nella riscontrata assenza di files contenenti la dicitura riservato sull’anzidetta postazione dell’odierno ricorrente all’atto del condotto accertamento (cfr. doc. n. 9 unito all’atto di ricorso e allegato n. 14 al rapporto circostanziato dell’Amministrazione depositato il 18 marzo 2023 secondo la numerazione ivi riportata), non mostra profili suscettibili di interferenza con l’episodio fattuale contestato al medesimo ricorrente, risalente ad un periodo antecedente e attinente alla descritta condotta di “ scansione e memorizzazione in formato digitale, mediante apparecchiature elettroniche non abilitate alla trattazione di informazioni classificate (stampante-scanner e server di rete del reparto) ”, di documentazione contenente informazioni classificate come riservate, avuto altresì riguardo alla correlata precisazione, riportata già in sede di contestazione dell’addebito e confermata nel corpo del provvedimento disciplinare, che nella stessa data (risalente al 17 ottobre 2022) il medesimo militare aveva proceduto – successivamente alla realizzazione dei fatti in rilievo – alla cancellazione dell’anzidetto documento elettronico contenente le informazioni classificate come riservate (cfr. allegato n. 9 al “rapporto circostanziato” prodotto dalla resistente Amministrazione il 18 luglio 2023, unitamente al successivo allegato n. 11).
4.2. Dal complesso delle circostanze evidenziate può evincersi, pertanto, da un lato la coerenza del procedimento logico alla base dell’assunto convincimento, anche alla luce degli atti procedimentali, con conseguente esclusione della prospettata irragionevolezza della determinazione assunta, dall’altro l’insussistenza nella specie del prospettato travisamento fattuale oltre che della denunciata carenza istruttoria.
Le esposte ragioni inducono a ritenere, per l’effetto, non ricorrenti nella specie i dedotti profili di violazione normativa per quanto concerne, in particolare, le evocate previsioni relative all’esercizio del potere disciplinare in ambito militare.
5. Muovendo alla disamina del terzo motivo di gravame, consistente nella denunciata carenza di tempestività nell’avvio del procedimento disciplinare in asserita violazione del disposto dell’art. 1398 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – C.O.M.), il Collegio lo ritiene nella specie infondato alla stregua delle coordinate ermeneutiche declinate in seno all’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto.
5.1. Al riguardo, nel ricostruire il significato della locuzione riportata nel disposto dell’art. 1398, co. 1, C.O.M. al fine di delineare il contenuto della regola (ivi posta) di tempestività nell’avvio dell’azione disciplinare, è stato ribadito come “… l’inciso “senza ritardo” non può essere interpretato come “immediatamente”, ma nel senso d’una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura … ” con l’ulteriore precisazione per cui “ se è vero cioè che la regola di immediatezza, o comunque della tempestività della contestazione in sede disciplinare deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati …, tuttavia ciò implica anche che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 2 marzo 2023, n. 2219; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, sent. 23 giugno 2025, n. 5449).
5.2. Sul punto va evidenziato come nel caso di specie la contestazione degli addebiti che ha dato luogo all’avvio del procedimento disciplinare risale alla data del 17 novembre 2022 (cfr. allegato n. 9 al “rapporto circostanziato” prodotto dalla resistente Amministrazione il 18 luglio 2023, secondo la numerazione ivi riportata), ponendosi a distanza di un mese dalla realizzazione dei fatti in considerazione – risalenti alla data del 17 ottobre 2022 – e facendo seguito alla relazione di servizio datata 2 novembre 2022 recante la descrizione del fatto rilevato (acquisita dall’odierno ricorrente in sede procedimentale all’esito della richiesta di accesso documentale, come dallo stesso affermato nella parte preliminare delle giustificazioni rese in data 6 dicembre 2022).
5.3. Dagli elementi riportati emerge, dunque, come nella specie non possa ritenersi violata la regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti posta dall’evocato articolo 1398 C.O.M., come interpretato in sede giurisprudenziale, in ragione del contenuto lasso temporale intercorrente tra la data di avvio dell’azione disciplinare e la piena conoscenza dei fatti in rilievo.
6. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso introduttivo e il successivo atto di motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA IN, Presidente
RA RI, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RI | VA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.