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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210053746223000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29120210053746223000 dell'importo di €. 434,43, notificata in data 11 giugno 2024, per presunta omissione di pagamento della tassa automobilistica per il 2018 relativa all'autovettura targata Targa_1
Deduceva la falsa applicazione art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, per tardiva notifica della cartella di pagamento e prescrizione della pretesa creditori e
Irrilevanza ai fini della prescrizione del periodo di sospensione COVID.
Si costituivano l'agenzia delle entrate riscossione e l'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana –
Dip.Fin. e cred.Serv. 2 Tasse Aut, che insistevano per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Con memoria integrativa il ricorrente ha contestato quanto controdedotto dagli enti convenuti, insistendo per l'accoglimento del ricorso, stante la illegittimità dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto per quanto di ragione sul motivo, assorbente con il quale deduceva la prescrizione della pretesa creditoria.
L'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, stabilisce che: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 pereffetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
La cartella impugnata è stata notificata, infatti, il 11.6.2024, quando la prescrizione triennale del credito era ormai maturata in data 31.12.2021, non potendo trovare applicazione la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, co. 4 bis, del d.l. 2020, n. 18 perché non risulta indicata in atti la data consegna del ruolo all'agente della riscossione nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 al quale soltanto è limitata la sospensione del decorso dei termini di prescrizione (art. 68, co. 4 bis, in relazione al comma 1).
In ogni caso volendo, applicare la proroga di “…ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL
n. 18/2020…”, come afferma l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la cartella di pagamento, doveva essere notificata entro e non oltre il 31/12/2023, in luogo del 31/12/2021, invece, è stata notificata in data 11/06/2024.,
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00 oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
AL RI AN
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210053746223000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29120210053746223000 dell'importo di €. 434,43, notificata in data 11 giugno 2024, per presunta omissione di pagamento della tassa automobilistica per il 2018 relativa all'autovettura targata Targa_1
Deduceva la falsa applicazione art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, per tardiva notifica della cartella di pagamento e prescrizione della pretesa creditori e
Irrilevanza ai fini della prescrizione del periodo di sospensione COVID.
Si costituivano l'agenzia delle entrate riscossione e l'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana –
Dip.Fin. e cred.Serv. 2 Tasse Aut, che insistevano per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Con memoria integrativa il ricorrente ha contestato quanto controdedotto dagli enti convenuti, insistendo per l'accoglimento del ricorso, stante la illegittimità dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto per quanto di ragione sul motivo, assorbente con il quale deduceva la prescrizione della pretesa creditoria.
L'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, stabilisce che: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 pereffetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
La cartella impugnata è stata notificata, infatti, il 11.6.2024, quando la prescrizione triennale del credito era ormai maturata in data 31.12.2021, non potendo trovare applicazione la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, co. 4 bis, del d.l. 2020, n. 18 perché non risulta indicata in atti la data consegna del ruolo all'agente della riscossione nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 al quale soltanto è limitata la sospensione del decorso dei termini di prescrizione (art. 68, co. 4 bis, in relazione al comma 1).
In ogni caso volendo, applicare la proroga di “…ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL
n. 18/2020…”, come afferma l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la cartella di pagamento, doveva essere notificata entro e non oltre il 31/12/2023, in luogo del 31/12/2021, invece, è stata notificata in data 11/06/2024.,
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00 oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
AL RI AN
Firmato digitalmente