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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12247/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12247/2023 promossa da
nato a [...], l'[...], ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
e nata a [...], il [...], residente in [...], C.F._1 Parte_2
Via Roma 155, Cod. Fisc. , entrambi elettivamente domiciliati in Linguaglossa, C.F._2 Piazza Matrice, 3, presso lo studio dell'avv. Luca Stagnitta che li rappresenta e difende;
- Opponente- contro
, con sede in Catania, C.so Italia Controparte_1
n°104 in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, Via Vagliasindi n°9, presso lo studio dell'avv. Antonino Giannotta che la rappresenta e difende;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3555/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 10.2.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3555/2023, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto a e di pagare, in Parte_1 Parte_2 favore della la somma di € 12.798,91 oltre gli interessi convenzionali dalla domanda fino al CP_1 soddisfo e spese della procedura monitoria.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, e eccepivano Parte_1 Parte_2 l'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, per non avere la C.R.I.A.S. provato la sussistenza del rapporto obbligatorio;
contestavano la somma ingiunta nel quantum, rilevando di avere adempiuto parzialmente (per un totale di Euro 5.093,00) e che fossero stati applicati interessi e costi non concordati, con violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al presunto contratto di finanziamento e, per l'effetto, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato, ai sensi dell'articolo 281- quinquies c.p.c., all'udienza di discussione del 10.2.2025, assegnandosi i termini di cui all'art. 189,
pagina 1 di 4 comma 1 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio su cui la pretesa creditoria è fondata, avente ad oggetto un contratto di finanziamento per il credito di esercizio n. 115786 per la somma di € 12.500,00, concesso, in data 25/09/2012, a , titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, e, in qualità di coobbligata, a da rimborsare Parte_2 mediante 27 addebiti in conto corrente con scadenza dal 22.03.13 al 22.05.15 dell'importo di € 463,04 il primo e di € 462,96 le restanti. Gli opponenti, difatti, hanno contestato in modo generico la sussistenza del rapporto obbligatorio, non avendo inoltre mai negato di avere ricevuto la somma finanziata, la quale risulta essere stata erogata in data 22.11.2012.
Ciò posto, gli opponenti si sono limitati ad una generica contestazione della quantificazione della somma pretesa da controparte, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB.
Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova.
Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”.
La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”.
pagina 2 di 4 Va altresì detto che la “non contestazione” cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
A comprova l'opposta ha osservato e dimostrato che la richiede in ricorso una sorte capitale di CP_1
€.8.333,28; in effetti, moltiplicando l'importo delle n.18 rate impagate da €.462,96 (non contestate dai debitori), si ottiene esattamente ad €.8.333.28 !! Medesima conferma della correttezza degli importi ingiunti si ottiene per il calcolo degli interessi di mora dal 22.12.13 al tasso contrattualmente concordato di 6 punti in più del T.U.S. A tal proposito si è allegata tabella dei tassi di riferimento (ex
T.U.S.) della BCE dal 2012 al 2023, da cui si evince la evidente correttezza delle richieste della
per come risultante da un mero calcolo matematico che sarebbe stato confermato da eventuale CP_1 ctu richiesta in giudizio.
Gli opponenti non hanno dimostrato di avere adempiuto ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della obbligazione, in spregio dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio.
Essi si sono limitati ad affermare l'inesattezza della somma ingiunta, chiedendo, in conseguenza del fatto che la non avesse tenuto conto degli importi già versati (per un totale di € 5.093,00), CP_1 l'accertamento delle somme effettivamente versate e delle effettive condizioni applicate dalla
CP_1
Nel caso di specie, la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe assunto carattere esplorativo, mirando una tale istanza ad eludere la carenza della prova dell'adempimento o del suo carattere non imputabile, ovvero la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione. Difatti, la c.t.u., in via generale, mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Infine, quanto alle doglianze relative alla illegittima quantificazione della prestazione dovuta, per come fondatamente eccepito dall'opposta, gli opponenti riportano in modo generico, in violazione dell'articolo 2697 comma 1 c.c., l'addebito di interessi non concordati, la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, senza la relativa indicazione dei profili di illegittimità, nonché le connesse richieste risarcitorie.
In particolare, quanto all'accredito di € 12.119,79 del 22.1.2012 rispetto al credito concesso di € 12.500,00, risulta pattuita e sottoscritta dai debitori la clausola in virtù della quale “contestualmente all'erogazione del finanziamento, la provvederà a trattenere interessi, accreditando il CP_1 corrispondente netto ricavo sul conto corrente indicato dal beneficiario”. Il tasso di tali interessi, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2000 n. 32-
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, in base pagina 3 di 4 alla quale è stato concesso il finanziamento per cui è causa, è sancito dalla legge e non unilateralmente dall'istituto come sancito dall'articolo 52 della presente l.r. (Art. 52. Crediti di gestione:
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della le seguenti agevolazioni a favore delle imprese CP_1 artigiane: a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamento per credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69; c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89. 2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria).
Alla luce di quanto predetto, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della non complessità della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12247/2023, così decide:
− rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3555/2023;
− condanna e in solido a pagare, in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1
€ 3.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in data 28.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12247/2023 promossa da
nato a [...], l'[...], ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
e nata a [...], il [...], residente in [...], C.F._1 Parte_2
Via Roma 155, Cod. Fisc. , entrambi elettivamente domiciliati in Linguaglossa, C.F._2 Piazza Matrice, 3, presso lo studio dell'avv. Luca Stagnitta che li rappresenta e difende;
- Opponente- contro
, con sede in Catania, C.so Italia Controparte_1
n°104 in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, Via Vagliasindi n°9, presso lo studio dell'avv. Antonino Giannotta che la rappresenta e difende;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3555/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 10.2.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3555/2023, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto a e di pagare, in Parte_1 Parte_2 favore della la somma di € 12.798,91 oltre gli interessi convenzionali dalla domanda fino al CP_1 soddisfo e spese della procedura monitoria.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, e eccepivano Parte_1 Parte_2 l'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, per non avere la C.R.I.A.S. provato la sussistenza del rapporto obbligatorio;
contestavano la somma ingiunta nel quantum, rilevando di avere adempiuto parzialmente (per un totale di Euro 5.093,00) e che fossero stati applicati interessi e costi non concordati, con violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al presunto contratto di finanziamento e, per l'effetto, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato, ai sensi dell'articolo 281- quinquies c.p.c., all'udienza di discussione del 10.2.2025, assegnandosi i termini di cui all'art. 189,
pagina 1 di 4 comma 1 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio su cui la pretesa creditoria è fondata, avente ad oggetto un contratto di finanziamento per il credito di esercizio n. 115786 per la somma di € 12.500,00, concesso, in data 25/09/2012, a , titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, e, in qualità di coobbligata, a da rimborsare Parte_2 mediante 27 addebiti in conto corrente con scadenza dal 22.03.13 al 22.05.15 dell'importo di € 463,04 il primo e di € 462,96 le restanti. Gli opponenti, difatti, hanno contestato in modo generico la sussistenza del rapporto obbligatorio, non avendo inoltre mai negato di avere ricevuto la somma finanziata, la quale risulta essere stata erogata in data 22.11.2012.
Ciò posto, gli opponenti si sono limitati ad una generica contestazione della quantificazione della somma pretesa da controparte, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB.
Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova.
Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”.
La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”.
pagina 2 di 4 Va altresì detto che la “non contestazione” cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
A comprova l'opposta ha osservato e dimostrato che la richiede in ricorso una sorte capitale di CP_1
€.8.333,28; in effetti, moltiplicando l'importo delle n.18 rate impagate da €.462,96 (non contestate dai debitori), si ottiene esattamente ad €.8.333.28 !! Medesima conferma della correttezza degli importi ingiunti si ottiene per il calcolo degli interessi di mora dal 22.12.13 al tasso contrattualmente concordato di 6 punti in più del T.U.S. A tal proposito si è allegata tabella dei tassi di riferimento (ex
T.U.S.) della BCE dal 2012 al 2023, da cui si evince la evidente correttezza delle richieste della
per come risultante da un mero calcolo matematico che sarebbe stato confermato da eventuale CP_1 ctu richiesta in giudizio.
Gli opponenti non hanno dimostrato di avere adempiuto ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della obbligazione, in spregio dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio.
Essi si sono limitati ad affermare l'inesattezza della somma ingiunta, chiedendo, in conseguenza del fatto che la non avesse tenuto conto degli importi già versati (per un totale di € 5.093,00), CP_1 l'accertamento delle somme effettivamente versate e delle effettive condizioni applicate dalla
CP_1
Nel caso di specie, la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe assunto carattere esplorativo, mirando una tale istanza ad eludere la carenza della prova dell'adempimento o del suo carattere non imputabile, ovvero la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione. Difatti, la c.t.u., in via generale, mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Infine, quanto alle doglianze relative alla illegittima quantificazione della prestazione dovuta, per come fondatamente eccepito dall'opposta, gli opponenti riportano in modo generico, in violazione dell'articolo 2697 comma 1 c.c., l'addebito di interessi non concordati, la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, senza la relativa indicazione dei profili di illegittimità, nonché le connesse richieste risarcitorie.
In particolare, quanto all'accredito di € 12.119,79 del 22.1.2012 rispetto al credito concesso di € 12.500,00, risulta pattuita e sottoscritta dai debitori la clausola in virtù della quale “contestualmente all'erogazione del finanziamento, la provvederà a trattenere interessi, accreditando il CP_1 corrispondente netto ricavo sul conto corrente indicato dal beneficiario”. Il tasso di tali interessi, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2000 n. 32-
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, in base pagina 3 di 4 alla quale è stato concesso il finanziamento per cui è causa, è sancito dalla legge e non unilateralmente dall'istituto come sancito dall'articolo 52 della presente l.r. (Art. 52. Crediti di gestione:
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della le seguenti agevolazioni a favore delle imprese CP_1 artigiane: a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamento per credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69; c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89. 2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria).
Alla luce di quanto predetto, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della non complessità della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12247/2023, così decide:
− rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3555/2023;
− condanna e in solido a pagare, in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1
€ 3.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in data 28.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca
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