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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1985/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1985 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
E Parte_3 Parte_1 Parte_2 9
Persona_1 rapp.ti e difes, giusta
[...] - quali eredi del sig.
procura in atti, dall'Avv. Vitale Giuseppe, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via
Crispi, 1/7, elettivamente domiciliano;
ATTORE
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di mandato agli atti, dall'Avv. Fortunato Marcello, presso il cui studio, sito in Salerno
alla via SS. Martiri Salernitani n.31, elettivamente domicilia
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del
21/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Prof. Persona_1 ha convenuto
in giudizio il Controparte_1 deducendo: 1) di aver svolto, ininterrottamente, la funzione di Sindaco del comune convenuto dal 7/06/2009 al 26/05/2019; 2) di aver conseguentemente diritto, sia alla corresponsione della relativa indennità di funzione,
da calcolarsi in base alla tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, riducendo i relativi importi del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sia all'indennità di fine mandato ai sensi dell' dell'art. 82, comma 8, lett. f), del D.Lgs.
n. 267/2000; 3) che nulla è mai stato a lui corrisposto, nonostante, in data 24 maggio
2019, abbia inoltrato formale istanza di corresponsione delle predette indennità,
ribadita in data 6.5.2020; 4) che, con nota pec del 26.5.2020, l'Ente rigettava l'istanza di pagamento per l'assenza di un apposito stanziamento in Bilancio;
5) che tale corresponsione non dipende, in realtà, dalla volontà dell'ente, quanto dalla legge;
6)
che, con pec del 16.12.2020 l'attore ha inviato l'Ente alla stipula di una di negoziazione assistita, da quest'ultimo rifiutata a motivo della rinuncia all'indennità; 7) che tale atto di rinuncia, negato dall'attore, non è mai stato esibito dall'Ente; 8) che sussistono, nel caso, l'utilità e l'arricchimento dell'Ente.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione delle indennità di carica, dovutegli quale Sindaco del Controparte_1 in ragione del rapporto di servizio con l'ente a partire dal 7 giugno 2009 e sino al maggio del 2019; di condannare l'Ente al pagamento della somma di € 139.433,36 quale indennità di carica e della somma di €. 11.620,28 quale indennità di fine mandato, con maggiorazione di interessi legali dalla data delle singole scadenze e sino alla data della presente domanda giudiziale, nonché da tale ultima data con maggiorazione di interessi legali di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
9.10.2002, n. 23. In subordine, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto dell'attore alle suddette somme ai sensi dell'art. 2041 C.C. e per l'effetto condannare l'Ente al relativo pagamento con rivalutazione delle somme dalla data delle singole scadenze e sino alla data della presente domanda giudiziale, nonché da tale ultima data con maggiorazione di interessi legali di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
9.10.2002, n. 231, con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa di risposta dell'1/06/2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando la pretesa avversaria in ragione della rinuncia dell'attore alla corresponsione delle richieste indennità, emergenti sia da documenti uffiacilai che da facta concludentia, ed instando per il rigetto della domanda, con vittoria di spese con attribuzione.
Instaurato così il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa proseguiva senza attività istruttoria e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11 giugno 2025 (svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre ricordare che l'indennità di funzione spettante al sindaco,
prevista dall'art. 82 del TUEL, costituisce un diritto soggettivo patrimoniale di fonte legale, non subordinato ad alcuna valutazione discrezionale dell'ente. Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, l'indennità di fine mandato prevista dal medesimo art. 82, comma 8, lett. f), ha natura accessoria e derivata, maturando automaticamente in relazione allo svolgimento del mandato elettivo ed essendo finalizzata a compensare la cessazione dell'incarico pubblico. Nella fattispecie, il CP_1 convenuto eccepisce l'intervenuta pregressa rinuncia del sindaco all'indennità
di funzione, con conseguente venir meno dell'ulteriore diritto alla corresponsione dell'indennità di fine mandato. Orbene, la rinuncia a un diritto patrimoniale, pur astrattamente ammissibile, è soggetta, secondo la giurisprudenza di legittimità, a requisiti particolarmente stringenti, dovendo consistere in una manifestazione di volontà: espressa, chiara, univoca e personale, nonché proveniente dal titolare del diritto.
È principio consolidato che la rinuncia non possa essere presunta, né desunta da comportamenti concludenti o da atti amministrativi interni dell'ente, occorrendo invece una dichiarazione esplicita del soggetto interessato. Difatti, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che “che la rinuncia a diritti patrimoniali non può essere presunta né desunta da comportamenti concludenti o da atti amministrativi interni,
richiedendo invece una manifestazione di volontà chiara, univoca ed espressa del titolare del diritto (Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2013, n. 11922; Cass. civ., sez. lav., 9
febbraio 2012, n. 1915). Con specifico riferimento alle indennità degli amministratori locali, è stato altresì affermato che le delibere di giunta o altri atti dell'ente non sono idonei a dimostrare la rinuncia, in assenza di una dichiarazione personale dell'interessato (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2017, n. 1536). Nella fattispecie il [...] CP_1 ha prodotto delibere e verbali di giunta dai quali emergerebbero riferimenti a una presunta rinuncia dell'attore all'indennità di funzione. Tuttavia, tali atti non contengono alcuna dichiarazione espressa sottoscritta dall'attore, limitandosi,
piuttosto, a riportare determinazioni o prese d'atto dell'organo collegiale, aventi natura meramente organizzativa e interna.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le delibere di giunta non sono idonee,
di per sé, a provare la rinuncia del sindaco a diritti di natura patrimoniale, in assenza di una manifestazione diretta di volontà del titolare del diritto. A tal proposito,
ribadendosi il principio per cui l'onere della prova della rinuncia, trattandosi di un fatto estintivo del diritto fatto valere, grava (ex art 2697 c.c.) integralmente sull'ente che la eccepisce, se ne conclude che tale onere non risulta assolto nel caso di specie. Dunque,
alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi l'intervenuta rinuncia dell'attore ai diritti economici connessi all'esercizio della carica di sindaco, non prova di una dichiarazione espressa ed inequivoca inessendo stata fornita dal CP_1
tal senso. Deve tuttavia trovare applicazione il diverso istituto della prescrizione, che,
per quanto concerne l'indennità di funzione, opera nei limiti del quinquennio antecedente la prima richiesta di pagamento, mentre non incide sul diritto all'indennità di fine mandato, soggetto a prescrizione ordinaria decennale e sorto unitariamente alla cessazione dell'ultimo mandato.
Quindi, parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
convenuto.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il diritto all'indennità di fine mandato spettante agli amministratori locali non integra un credito periodico, ma costituisce un diritto unitario e complessivo, che sorge ed è
esigibile esclusivamente al momento della cessazione del mandato, ed è pertanto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. civ., sez.
lav., 12 aprile 2012, n. 5806; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2014, n. 12896).
La Corte di cassazione ha chiarito che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la cessazione dell'incarico elettivo, momento in cui il diritto diviene attuale ed esercitabile, restando giuridicamente irrilevante il periodo di svolgimento del mandato ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2016, n.
9468). Ne consegue che non è ammissibile una frammentazione del diritto all'indennità
di fine mandato in quote riferite alle singole annualità di esercizio dell'incarico o ai singoli mandati, trattandosi di un emolumento che matura unitariamente alla fine dell'incarico, sicché è giuridicamente errata la tesi difensiva che pretende di far decorrere la prescrizione separatamente per ciascun mandato (Cass. civ., sez. lav., 23
gennaio 2013, n. 1591; Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2017, n. 2276).
Nel caso di specie, l'attore ha ricoperto la carica di sindaco continuativamente dal 2009 sino alla cessazione dell'ultimo mandato nel maggio 2019. Il diritto all'indennità di fine mandato è pertanto sorto unitariamente a tale data. La richiesta di pagamento formulata tra la fine del 2019 e il 2020, accompagnata da formale messa in mora, risulta non solo tempestiva rispetto al termine prescrizionale decennale, ma in ogni caso idonea a interromperne il decorso ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cass. civ., sez. III, 18
luglio 2017, n. 17746).
Deve pertanto escludersi qualsiasi maturazione della prescrizione, anche parziale, del diritto azionato.
Diversa conclusione deve invece raggiungersi con riferimento all'indennità di funzione. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale indennità ha natura di emolumento periodico, maturando mensilmente per tutta la durata del mandato, ed è pertanto soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalle singole scadenze (Cass. civ., sez. lav., 7
maggio 2014, n. 9769; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8750).
La natura periodica del credito non viene meno per il solo fatto della mancata corresponsione da parte dell'ente, sicché la prescrizione decorre regolarmente anche in ipotesi di inadempimento (Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3291). Ne consegue che risultano prescritte le mensilità maturate anteriormente al quinquennio precedente la prima richiesta di pagamento, restando invece dovute quelle maturate nel periodo successivo.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attore, dichiarando il diritto dell'attore alla corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di funzione per i ratei non prescritti, ossia corrispondenti al secondo mandato, calcolate sulla base dell'importo mensile ridotto del 10% (€ 1.162,03), nonché l'intera indennità di fine mandato, pari a € 11.620,30, spettante in base all'art. 82, comma 8, lett. f),
del d.lgs. n. 267/2000;
2) Condanna il Controparte_1 a corrispondere agli eredi del Prof. Per_1
[...] le somme dovute a titolo di indennità di funzione per il periodo non prescritto, secondo il calcolo dei singoli ratei mensili non prescritti, nonché la complessiva indennità di fine mandato, pari a € 11.620,30;
3) Dispone la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di indennità di funzione, dalla scadenza di ciascun rateo non prescritto fino all'effettivo pagamento;
sulla somma dovuta a titolo di indennità di fine mandato, dalla data di cessazione del mandato (maggio 2019) fino all'effettivo pagamento;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, attesa la parziale soccombenza reciproca. Così deciso in Salerno il 12/12/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1985 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
E Parte_3 Parte_1 Parte_2 9
Persona_1 rapp.ti e difes, giusta
[...] - quali eredi del sig.
procura in atti, dall'Avv. Vitale Giuseppe, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via
Crispi, 1/7, elettivamente domiciliano;
ATTORE
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di mandato agli atti, dall'Avv. Fortunato Marcello, presso il cui studio, sito in Salerno
alla via SS. Martiri Salernitani n.31, elettivamente domicilia
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del
21/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Prof. Persona_1 ha convenuto
in giudizio il Controparte_1 deducendo: 1) di aver svolto, ininterrottamente, la funzione di Sindaco del comune convenuto dal 7/06/2009 al 26/05/2019; 2) di aver conseguentemente diritto, sia alla corresponsione della relativa indennità di funzione,
da calcolarsi in base alla tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, riducendo i relativi importi del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sia all'indennità di fine mandato ai sensi dell' dell'art. 82, comma 8, lett. f), del D.Lgs.
n. 267/2000; 3) che nulla è mai stato a lui corrisposto, nonostante, in data 24 maggio
2019, abbia inoltrato formale istanza di corresponsione delle predette indennità,
ribadita in data 6.5.2020; 4) che, con nota pec del 26.5.2020, l'Ente rigettava l'istanza di pagamento per l'assenza di un apposito stanziamento in Bilancio;
5) che tale corresponsione non dipende, in realtà, dalla volontà dell'ente, quanto dalla legge;
6)
che, con pec del 16.12.2020 l'attore ha inviato l'Ente alla stipula di una di negoziazione assistita, da quest'ultimo rifiutata a motivo della rinuncia all'indennità; 7) che tale atto di rinuncia, negato dall'attore, non è mai stato esibito dall'Ente; 8) che sussistono, nel caso, l'utilità e l'arricchimento dell'Ente.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione delle indennità di carica, dovutegli quale Sindaco del Controparte_1 in ragione del rapporto di servizio con l'ente a partire dal 7 giugno 2009 e sino al maggio del 2019; di condannare l'Ente al pagamento della somma di € 139.433,36 quale indennità di carica e della somma di €. 11.620,28 quale indennità di fine mandato, con maggiorazione di interessi legali dalla data delle singole scadenze e sino alla data della presente domanda giudiziale, nonché da tale ultima data con maggiorazione di interessi legali di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
9.10.2002, n. 23. In subordine, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto dell'attore alle suddette somme ai sensi dell'art. 2041 C.C. e per l'effetto condannare l'Ente al relativo pagamento con rivalutazione delle somme dalla data delle singole scadenze e sino alla data della presente domanda giudiziale, nonché da tale ultima data con maggiorazione di interessi legali di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
9.10.2002, n. 231, con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa di risposta dell'1/06/2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando la pretesa avversaria in ragione della rinuncia dell'attore alla corresponsione delle richieste indennità, emergenti sia da documenti uffiacilai che da facta concludentia, ed instando per il rigetto della domanda, con vittoria di spese con attribuzione.
Instaurato così il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa proseguiva senza attività istruttoria e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11 giugno 2025 (svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre ricordare che l'indennità di funzione spettante al sindaco,
prevista dall'art. 82 del TUEL, costituisce un diritto soggettivo patrimoniale di fonte legale, non subordinato ad alcuna valutazione discrezionale dell'ente. Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, l'indennità di fine mandato prevista dal medesimo art. 82, comma 8, lett. f), ha natura accessoria e derivata, maturando automaticamente in relazione allo svolgimento del mandato elettivo ed essendo finalizzata a compensare la cessazione dell'incarico pubblico. Nella fattispecie, il CP_1 convenuto eccepisce l'intervenuta pregressa rinuncia del sindaco all'indennità
di funzione, con conseguente venir meno dell'ulteriore diritto alla corresponsione dell'indennità di fine mandato. Orbene, la rinuncia a un diritto patrimoniale, pur astrattamente ammissibile, è soggetta, secondo la giurisprudenza di legittimità, a requisiti particolarmente stringenti, dovendo consistere in una manifestazione di volontà: espressa, chiara, univoca e personale, nonché proveniente dal titolare del diritto.
È principio consolidato che la rinuncia non possa essere presunta, né desunta da comportamenti concludenti o da atti amministrativi interni dell'ente, occorrendo invece una dichiarazione esplicita del soggetto interessato. Difatti, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che “che la rinuncia a diritti patrimoniali non può essere presunta né desunta da comportamenti concludenti o da atti amministrativi interni,
richiedendo invece una manifestazione di volontà chiara, univoca ed espressa del titolare del diritto (Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2013, n. 11922; Cass. civ., sez. lav., 9
febbraio 2012, n. 1915). Con specifico riferimento alle indennità degli amministratori locali, è stato altresì affermato che le delibere di giunta o altri atti dell'ente non sono idonei a dimostrare la rinuncia, in assenza di una dichiarazione personale dell'interessato (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2017, n. 1536). Nella fattispecie il [...] CP_1 ha prodotto delibere e verbali di giunta dai quali emergerebbero riferimenti a una presunta rinuncia dell'attore all'indennità di funzione. Tuttavia, tali atti non contengono alcuna dichiarazione espressa sottoscritta dall'attore, limitandosi,
piuttosto, a riportare determinazioni o prese d'atto dell'organo collegiale, aventi natura meramente organizzativa e interna.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le delibere di giunta non sono idonee,
di per sé, a provare la rinuncia del sindaco a diritti di natura patrimoniale, in assenza di una manifestazione diretta di volontà del titolare del diritto. A tal proposito,
ribadendosi il principio per cui l'onere della prova della rinuncia, trattandosi di un fatto estintivo del diritto fatto valere, grava (ex art 2697 c.c.) integralmente sull'ente che la eccepisce, se ne conclude che tale onere non risulta assolto nel caso di specie. Dunque,
alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi l'intervenuta rinuncia dell'attore ai diritti economici connessi all'esercizio della carica di sindaco, non prova di una dichiarazione espressa ed inequivoca inessendo stata fornita dal CP_1
tal senso. Deve tuttavia trovare applicazione il diverso istituto della prescrizione, che,
per quanto concerne l'indennità di funzione, opera nei limiti del quinquennio antecedente la prima richiesta di pagamento, mentre non incide sul diritto all'indennità di fine mandato, soggetto a prescrizione ordinaria decennale e sorto unitariamente alla cessazione dell'ultimo mandato.
Quindi, parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
convenuto.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il diritto all'indennità di fine mandato spettante agli amministratori locali non integra un credito periodico, ma costituisce un diritto unitario e complessivo, che sorge ed è
esigibile esclusivamente al momento della cessazione del mandato, ed è pertanto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. civ., sez.
lav., 12 aprile 2012, n. 5806; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2014, n. 12896).
La Corte di cassazione ha chiarito che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la cessazione dell'incarico elettivo, momento in cui il diritto diviene attuale ed esercitabile, restando giuridicamente irrilevante il periodo di svolgimento del mandato ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2016, n.
9468). Ne consegue che non è ammissibile una frammentazione del diritto all'indennità
di fine mandato in quote riferite alle singole annualità di esercizio dell'incarico o ai singoli mandati, trattandosi di un emolumento che matura unitariamente alla fine dell'incarico, sicché è giuridicamente errata la tesi difensiva che pretende di far decorrere la prescrizione separatamente per ciascun mandato (Cass. civ., sez. lav., 23
gennaio 2013, n. 1591; Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2017, n. 2276).
Nel caso di specie, l'attore ha ricoperto la carica di sindaco continuativamente dal 2009 sino alla cessazione dell'ultimo mandato nel maggio 2019. Il diritto all'indennità di fine mandato è pertanto sorto unitariamente a tale data. La richiesta di pagamento formulata tra la fine del 2019 e il 2020, accompagnata da formale messa in mora, risulta non solo tempestiva rispetto al termine prescrizionale decennale, ma in ogni caso idonea a interromperne il decorso ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cass. civ., sez. III, 18
luglio 2017, n. 17746).
Deve pertanto escludersi qualsiasi maturazione della prescrizione, anche parziale, del diritto azionato.
Diversa conclusione deve invece raggiungersi con riferimento all'indennità di funzione. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale indennità ha natura di emolumento periodico, maturando mensilmente per tutta la durata del mandato, ed è pertanto soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalle singole scadenze (Cass. civ., sez. lav., 7
maggio 2014, n. 9769; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8750).
La natura periodica del credito non viene meno per il solo fatto della mancata corresponsione da parte dell'ente, sicché la prescrizione decorre regolarmente anche in ipotesi di inadempimento (Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3291). Ne consegue che risultano prescritte le mensilità maturate anteriormente al quinquennio precedente la prima richiesta di pagamento, restando invece dovute quelle maturate nel periodo successivo.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attore, dichiarando il diritto dell'attore alla corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di funzione per i ratei non prescritti, ossia corrispondenti al secondo mandato, calcolate sulla base dell'importo mensile ridotto del 10% (€ 1.162,03), nonché l'intera indennità di fine mandato, pari a € 11.620,30, spettante in base all'art. 82, comma 8, lett. f),
del d.lgs. n. 267/2000;
2) Condanna il Controparte_1 a corrispondere agli eredi del Prof. Per_1
[...] le somme dovute a titolo di indennità di funzione per il periodo non prescritto, secondo il calcolo dei singoli ratei mensili non prescritti, nonché la complessiva indennità di fine mandato, pari a € 11.620,30;
3) Dispone la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di indennità di funzione, dalla scadenza di ciascun rateo non prescritto fino all'effettivo pagamento;
sulla somma dovuta a titolo di indennità di fine mandato, dalla data di cessazione del mandato (maggio 2019) fino all'effettivo pagamento;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, attesa la parziale soccombenza reciproca. Così deciso in Salerno il 12/12/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.