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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3415/2022 Oggetto: Responsabilità per vizi della cosa venduta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 18 febbraio 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gioacchino Mulè; ATTORE
nei confronti di:
, in persona del legale rappr. p.t. con sede Controparte_1 in Licata S.S. 115 Km 227, P.iva , rappresentata e difeso dall'avv.. Gianluca P.IVA_1
Magliarisi; CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_2 CP_1
in persona del legale rappr. p.t. con sede in Licata esponendo di aver acquistato in
[...] data 24.9.2020, per uso personale, presso la rivendita auto riconducibile alla convenuta l'autovettura usata Audi modello A3 targata GA 216YP con data di immatricolazione al
24.11.2006 avente Km 80383.
Esponeva che da successivi controlli eseguiti era emerso che alla data del giugno 2020, detta autovettura aveva già percorso 222.416 Km, giusta attestato Service Audi nonché
1 documentazione carvertical, prodotta in atti;
lamentava dunque l'avvenuta manomissione del contachilometri prima della vendita chiedendo al Tribunale la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo complessivamente pagato di € 17.300,00; in subordine chiedeva accertarsi la mancata corrispondenza tra il valore dell'autovettura e il prezzo pagato, con conseguente restituzione dell'importo di € 10.000,00, oltre alla condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 5000,00.
La si costituiva contestando le avverse pretese Controparte_1 evidenziando la buona fede della venditrice posto che il chilometraggio era quello risultante al momento dell'acquisto dell'autovettura da parte della stessa Eccepiva altresì Controparte_1 la violazione dell'art. 130 del Codice del Consumo in relazione alla gradualità dei rimedi .
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali e una c.t.u.; quindi veniva posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo l'attore ha invocato la garanzia per vizi della cosa venduta allegando di essersi accorto, a mezzo di approfondimenti tecnici successivamente all'acquisto, dell'avvenuta manomissione del contatore.
La giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha riconosciuto l'operatività della garanzia per vizi della cosa evidenziando che l'art. 1491 c.c. sull'esclusione della garanzia non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio e non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio, non potendo spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici (v. in argomento, Cass civile sez. II, 20/04/2022, n.12606, proprio in relazione all'ipotesi in cui il vizio lamentato - costituito dall'alterazione del contachilometri - emerga, come nel caso in esame, dopo l'acquisto a seguito di apposito accertamento tecnico).
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento, essendo stato accertato sia per via documentale che a mezzo di approfondimento con la nomina di un c.t.u. l'effettiva alterazione del contachilometri, dal momento che la progressione chilometrica registrata nello storico del veicolo – proveniente dalle banche dati dalla casa costruttrice – non trova corrispondenza con il dato dichiarato dalla al momento della compravendita. Controparte_1
Il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, ing , ha innanzitutto esaminato il Per_1 documento “Attestato Service Audi”, ove sono registrati i dati inerenti ai passaggi di officina
2 (precisamente, n. 5 eventi identificati ciascuno da un numero d'ordine) da cui risulta che, alla data del 26.11.2019, il mezzo oggetto di contenzioso avrebbe raggiunto una percorrenza di
205.317 km;
ha acquisito anche copia del libretto di circolazione, recante 82.907 km al
20.11.2020, data della prima revisione.
Il c.t.u. ha anche formulato apposita istanza al Gruppo Volkswagen Italia Spa, proprietario del marchio Audi che ha risposto facendo pervenire un elenco dei passaggi d'officina occorsi nel periodo 2016-2020 con riferimento al telaio dell'autovettura in questione n.
WAUZZZ8V3HA0576672, effettuati anche presso aziende estere afferenti alla rete di assistenza ufficiale (Doc. D3 allegato alla c.t.u.).
Dalla comparazione di quest'ultimo report con quello depositato in atti è stata riscontrata piena corrispondenza fra cinque dei passaggi d'officina ivi e tutti quelli contenuti nel documento attoreo. Inoltre, significativa è la presenza di un dato inedito più recente, secondo cui i chilometri percorsi al 3.3.2020 sarebbero 222.4793 ; in altri termini esiste una rilevazione successiva al 26.11.2019, proveniente dal Costruttore, che corrobora la tesi dell'alterazione del contachilometri al momento dell'acquisto.
Il c.t.u. pertanto ha concluso che al 24.09.2020, data di acquisto del veicolo il chilometraggio effettivo era comunque non inferiore a 222.479 km, evidenziando che il più probabile valore di mercato dell'autovettura, alla stessa data, era di circa € 7.600,00.
Le conclusioni del c.t.u., corroborate anche dalle risultanze degli accertamenti compiuti presso la costruttrice dell'autovettura, vengono senz'altro condivise dal Tribunale e prese in considerazione per l'affermazione della sussistenza di un'alterazione del contachilometri del mezzo oggetto della compravendita.
Tale alterazione è certamente ascrivibile alla responsabilità dell'odierna convenuta, venditore del mezzo in questione;
al riguardo costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che “grava sul venditore la verifica degli effettivi km percorsi dall'auto. In caso di accertata manomissione del contachilometri incombe sul venditore l'onere dell'accertamento” (così Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480).
La Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, statuito in modo univoco ed incontrovertibile il principio di correttezza nella vendita delle auto usate, per il quale qualora dovesse emergere che l'auto acquistata abbia subito una manomissione del contachilometri con conseguente riduzione dei chilometri percorsi dall'auto, a nulla rileverebbe che la manomissione non fosse ascrivibile al venditore, in quanto la responsabilità in capo a quest'ultimo sorgerebbe comunque dalla sua mancata verifica dell'effettivo chilometraggio del mezzo.
Circa l'ulteriore argomentazione della convenuta sui rimedi applicabili in virtù delle previsioni del Codice del Consumo, è vero che l'art. 130 del Dlg.svo del 06/09/2005 - n. 206 nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione del contratto (l'analogo art. 135 bis inserito dall'art. 1, co 1, del D.Lgs. 170/2021 trova applicazione ai contratti conclusi
3 successivamente al 1° gennaio 2022), nell'enunciare i diritti del consumatore prevede diversi rimedi che quest'ultimo può chiedere, secondo un criterio di graduazione dando priorità alla riparazione e sostituzione;
ma è pur vero che nel caso in esame, a fronte delle diffide inviate dall'attore del 7.10.22 e 26.10.22 , la non ha mai formulato alcuna proposta Controparte_1 finalizzata alla sostituzione del mezzo (unica soluzione possibile in relazione alla natura del vizio lamentato), negando invece in radice qualsiasi responsabilità (v. in particolare risposta alle diffide del 2.12.2022 in fascicolo attore); ragion per cui il richiamo e la disponibilità manifestata dalla convenuta in relazione agli altri rimedi previsti dalla norma è rimasto sul piano delle mere affermazioni labiali.
Avendo l'attore formulato la scelta tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto optando per la prima (v. note per l'udienza odierna e memoria conclusionale autorizzata) la convenuta va condannata alla restituzione dell'importo di € 9,700,00 pari alla differenza (€
17.300,00 – 7.600,00) tra il prezzo pagato all'epoca della compravendita e il reale valore di mercato dell'autovettura per come indicato dal c.t.u. in ragione dei chilometri effettivamente percorsi. Il tutto oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Va disattesa, invece, la domanda risarcitoria non avendo l'attore allegato i danni patiti (ad esempio quelli inerenti la mancata o parziale utilizzazione della cosa o, ancora, al lucro cessante per la mancata rivendita del bene, o eventuali conseguenze pregiudizievoli per effetto del vizio riscontrato).
Le spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (fino ad € 26.000,00) in un valore più vicino ai minimi stante la non particolare complessità del giudizio, seguono come di consueto la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA la convenuta alla restituzione della somma € 9,700,00 pari alla differenza tra il prezzo pagato all'epoca della compravendita e il reale valore di mercato dell'autovettura in ragione dei chilometri effettivamente percorsi, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
RESPINGE ogni altra domanda;
CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in € 3000,00 per compensi professionali ed in 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore avv. Gioacchino Mulè dichiaratosi antistatario in atti;
4 PONE definitivamente a carico della convenuta le spese per la c.t.u. liquidate con separato decreto.
Agrigento, 18 febbraio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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