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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.2967/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti del giudizio di primo grado celebrato dinanzi al Tribunale di Nola – Sezione Lavoro Rg. n. 4475/2020, dall'Avv. Giuseppe Rubino, del Foro di Nola, c.f. e C.F._2 dall'Avv. Antonio Passero, pec. con i quali elegge Email_1 domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rubino, sito in Nola (NA), alla Via Mario De Sena, 250, tel. 081 8214310. L'Avv. Giuseppe Rubino, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE e
, (C.F. Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore, nonché P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli alla Via Ponte Maddalena n. 55, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede
1 alla Via A. Diaz n.11, Napoli (NA) (ads80030620639; pec:
telefax: 0815525515); Email_2
APPELLATI
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1119/2024 pubbl. il 16/05/2024 il TRIBUNALE di NOLA in funzione di Giudice del lavoro rigettò il ricorso proposto dal lavoratore in epigrafe, docente abilitato per le classi concorsuali A049, con specializzazione nelle attività didattiche di “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”, assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2012 ed CP_3 attualmente in servizio presso l'Istituto S.M.S. “Pacinotti” di Marigliano, teso ad ottenere il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio di tutto il servizio prestato pre-ruolo – anche in relazione alla successione di contratti a termine (1) nell'anno scolastico 2010/2011 nel periodo 01/09/2010 - 30/06/2011 per 300 gg.; 2) nell'anno scolastico 2011/2012 nel periodo 01/09/2011 - 30/06/2012 per 300 gg.) - in quanto erroneamente non computato dal che, alla data CP_1 dell'immissione in ruolo, gli aveva riconosciuto “0 anni di anzianità di servizio, nonostante il lungo corso di precariato svolte alle dipendenze della P.A.”. Rilevò il Tribunale, a sostegno del dispositivo di rigetto, l'insufficienza, inadeguatezza e genericità delle allegazioni dei fatti costitutivi del diritto fatto valere da parte ricorrente, ritenendo non sanabili tali carenze assertive mediante il richiamo della documentazione prodotta. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.11.2024 il lavoratore ha impugnato la sentenza, eccependone sotto vari profili l'erroneità. Ha rilevato che il Tribunale, pur ricostruendo correttamente il quadro normativo di riferimento, aveva violato l'art. 112 c.p.c., errando nella qualificazione e valutazione della domanda. Ha richiamato i conteggi allegati in primo grado ed i parametri di calcolo con riguardo alle differenze economiche conseguenti alla corretta collazione di esso ricorrente, peraltro mai contestati da parte resistente in primo grado. Ha argomentato sui corretti calcoli da eseguire per la collocazione nella dovuta fascia stipendiale per effetto del riconoscimento del servizio precario prestato, anche alla luce della rimodulazione delle posizioni stipendiali a decorrere dal 1.9.2011. Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo, “1)previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea. 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e conseguentemente:
- condannare l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola, corrispondente alla classe 10 ovvero quella che risulterà in corso di causa;
- condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive
2 corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) e pari ad €. 4.943,06 in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati come personale docente, per lo specifico profilo professionale del ricorrente, per il tramite di contratti a tempo determinato ovvero ad altro importo maggiore o minore che sarà riconosciuto anche all'esito dell'espletanda CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Notificato l'atto, si è costituito il che, richiamata l'eccezione di CP_1 prescrizione, nel merito ha resistito invocando il rigetto dell'avversa impugnazione. La Corte ha disposto la trattazione scritta;
acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è fondato.
1.L'appellante, dipendente del in qualità di docente, è stato immesso in ruolo CP_3 con contratto a tempo indeterminato, in data 01.09.2012; aveva precedentemente svolto la propria attività di docente abilitato per le classi concorsuali A049, con specializzazione nelle attività didattiche di “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”, nei periodi analiticamente indicati in atti, per gg. 300 dal 01.9 al 30.6 negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 (servizio preruolo in scuole statali). La questione oggetto dell'odierno giudizio consegue al fatto di aver ottenuto il riconoscimento, alla data dell'immissione in ruolo, “0 anni di anzianità di servizio, nonostante il lungo corso di precariato svolte alle dipendenze della P.A” e dunque di non aver conseguito alcun avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, come dovuto. Ha sostenuto l'appellante di aver maturato un'anzianità lavorativa pari ad anni anni 1,64 ovvero – più correttamente - pari ad anni due (trattandosi di periodi lavorativi continuativi maggiori di 180 giorni consecutivi), con diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa di anni 2 (DUE) al momento dell'immissione in ruolo, così come previsto dal CCNL di categoria e quindi alla collocazione nella fascia 9 sin dal gennaio 2019. Le allegazioni in fatto appaiano chiare e sufficienti ai fini della disamina della pretesa.
2.Tanto premesso in punto di fatto, appare evidente che l'odierno appellante agisce al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale e stipendiale riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola succedutisi nel tempo al corrispondente personale docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Il trattamento economico deteriore e discriminatorio subito dal ricorrente, rispetto a quello riservato al corrispondente personale di ruolo, scaturisce dal mancato riconoscimento degli adeguamenti retributivi conseguenti alla progressione professionale per posizione stipendiale riconosciuta al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, o in ruolo, dai vari C.C.N.L. del comparto scuola succedutisi nel tempo.
3 Le previsioni della contrattazione collettiva, infatti, specificatamente artt. 77C.C.N.L. comparto scuola 2002/2005 e 79 C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, unitamente al disposto di cui agli artt. 485 e 526, D. Lgs.297/1994, si pongono palesemente in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4, punto 1), dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70/CE, la quale sancisce il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sotto il profilo delle condizioni di impiego. Il servizio di pre-ruolo svolto dall'appellante - che copre l'intervallo temporale decorrente dall'a.s. 2010/2011 - non è stato riconosciuto, sulla base della normativa vigente, ai fini della predetta anzianità (v. doc.
1 -stato matricolare) sebbene l'articolo 485 del d Lgs 297 /94 preveda che “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo è riconosciuto come il servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente nonché a soli fini economici per il rimanente terzo” Appare indubitabile che il mancato riconoscimento del periodo di pre-ruolo svolto dall'odierno appellante determini, una volta raggiunto il ruolo, un trattamento stipendiale più basso e un conguaglio di arretrati evidentemente inferiore rispetto alla reale anzianità di servizio e comporta un danno in punto di avanzamento di carriera e conseguenze economiche rispetto alla progressione professionale per posizioni stipendiali, La Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 31150 del 28/11/2019), sia pure con riferimento al personale ATA, ha affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine poi immesso nei ruoli dell'amministrazione l'intero servizio prestato” Tale è il principio di diritto enunciato dal Collegio sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
L'orientamento ha trovato successiva conferma (C. Cass. Sez. L , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 : “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”).
4 A tali autorevoli, motivate e persuasive conclusioni il collegio aderisce.
3.Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso in precedenti pronunce, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza del 20.9.2018, causa C-466/17 ,è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.
La stessa Corte di Giustizia, sent. Motter 20/09/2018 citata ,in particolare ,ha osservato che al fine di "raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato" e di evitare "discriminazioni alla rovescia" è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato
Come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze IE , punti 53, 54; , punti 42, 47 e 57; Impact, Per_2 Persona_3 punto e 126).
4.Nel caso di specie la disparità di trattamento subita dall'appellante non può essere giustificata dalla sussistenza di una ragione oggettiva o dall'ottenimento del decreto di ricostruzione della carriera né tantomeno dall'avvenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo, che non è in grado di compensare la disparità di trattamento economico riferibile al periodo precedente.
5 Pertanto non sussiste alcun ostacolo logico-giuridico alla possibilità di ricostruire l'intera carriera scolastica dell'appellante con i medesimi criteri adottati per il personale assunto a tempo indeterminato e a riconoscergli le differenze retributive per l'effetto maturate che dovranno essere quantificate sulla base della contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile e di necessità, tenendo conto dei limiti generalmente posti dalla legge alle progressioni economiche dei lavoratori della scuola anche a tempo indeterminato. Mette conto osservare che , poiché l'anzianità di servizio costituisce ex se un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, la fattispecie estintiva operando piuttosto sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza della detta anzianità, anche nella ipotesi di prescrizione dell'aumento retributivo derivante da uno o da alcuni scatti di retribuzione, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se lo scatto o gli scatti precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti (”(cfr. Corte di Cassazione, sentenze nn. 15893/2007; 4076/2004; 9060/2004; 12756/2003).
“In altri termini non esiste uno “status” relativo all'anzianità di servizio in sé considerata fermo la possibilità di far valere la stessa in relazione ai diritti ad essa sottostanti: “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo purché sussiste nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (cfr. C. Cass. sentenza n.2232/2020) . 5.Alla luce di tali principi, non ostativa all'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente è l'eccezione di prescrizione, genericamente ma tempestivamente sollevata dal convenuto in primo grado e reiterata in appello. CP_1 I conteggi depositati dal ricorrente in primo grado, infatti, fanno riferimento al periodo decorrente dall'anno 2016 e sono quindi formulati nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Possono dunque riconoscersi in favore del ricorrente le differenze retributive maturate per effetto della corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata nei limiti dei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come richiesto dallo stesso appellante a pag. 7 del gravame. Alla luce di tali considerazioni, in assenza di contestazioni in merito all'identità delle mansioni rese nel servizio pre-ruolo, la domanda principale merita di essere accolta, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dall' 2010/2011 Pt_2
e fino all'assunzione a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale, giuridica ed economica riconosciuta dai CCNL comparto scuola al corrispondente personale docente assunto ab origine a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in un giudizio.
Il ricorrente pertanto dovrà essere collocato nella fascia 9-14 anni sin dal gennaio 2019, dovendosi computare nella misura di due anni il servizio pre-ruolo svolto
6 negli a.s. 2010/2011 e 2011/2012 (v. calcolo dell'anzianità e delle spettanze, Ipotesi B- doc. 3).
Conseguentemente va dichiarato il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate in virtù degli incarichi a tempo determinato nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia nei limiti dei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nella misura di euro 4.943,06 come risultante dai suddetti conteggi depositati dal ricorrente e non contestati dal
(né con riguardo al calcolo dell'anzianità né con riguardo alle differenze CP_1 economiche). Su tali somme competono i soli interessi.
Le spese del doppio grado, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità a superamento delle contrapposte posizioni espresse dai giudici di merito, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla ricostruzione di carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dall' 2010/2011 e condanna il Pt_2 CP_1 a provvedere in tale senso;
-dichiara il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate in virtù degli incarichi a tempo determinato nei limiti della prescrizione quinquennale e condanna l'appellato al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 della complessiva somma di euro 4.943,06 oltre interessi dalla
[...] maturazione dei crediti al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.2967/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti del giudizio di primo grado celebrato dinanzi al Tribunale di Nola – Sezione Lavoro Rg. n. 4475/2020, dall'Avv. Giuseppe Rubino, del Foro di Nola, c.f. e C.F._2 dall'Avv. Antonio Passero, pec. con i quali elegge Email_1 domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rubino, sito in Nola (NA), alla Via Mario De Sena, 250, tel. 081 8214310. L'Avv. Giuseppe Rubino, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE e
, (C.F. Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore, nonché P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli alla Via Ponte Maddalena n. 55, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede
1 alla Via A. Diaz n.11, Napoli (NA) (ads80030620639; pec:
telefax: 0815525515); Email_2
APPELLATI
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1119/2024 pubbl. il 16/05/2024 il TRIBUNALE di NOLA in funzione di Giudice del lavoro rigettò il ricorso proposto dal lavoratore in epigrafe, docente abilitato per le classi concorsuali A049, con specializzazione nelle attività didattiche di “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”, assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2012 ed CP_3 attualmente in servizio presso l'Istituto S.M.S. “Pacinotti” di Marigliano, teso ad ottenere il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio di tutto il servizio prestato pre-ruolo – anche in relazione alla successione di contratti a termine (1) nell'anno scolastico 2010/2011 nel periodo 01/09/2010 - 30/06/2011 per 300 gg.; 2) nell'anno scolastico 2011/2012 nel periodo 01/09/2011 - 30/06/2012 per 300 gg.) - in quanto erroneamente non computato dal che, alla data CP_1 dell'immissione in ruolo, gli aveva riconosciuto “0 anni di anzianità di servizio, nonostante il lungo corso di precariato svolte alle dipendenze della P.A.”. Rilevò il Tribunale, a sostegno del dispositivo di rigetto, l'insufficienza, inadeguatezza e genericità delle allegazioni dei fatti costitutivi del diritto fatto valere da parte ricorrente, ritenendo non sanabili tali carenze assertive mediante il richiamo della documentazione prodotta. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.11.2024 il lavoratore ha impugnato la sentenza, eccependone sotto vari profili l'erroneità. Ha rilevato che il Tribunale, pur ricostruendo correttamente il quadro normativo di riferimento, aveva violato l'art. 112 c.p.c., errando nella qualificazione e valutazione della domanda. Ha richiamato i conteggi allegati in primo grado ed i parametri di calcolo con riguardo alle differenze economiche conseguenti alla corretta collazione di esso ricorrente, peraltro mai contestati da parte resistente in primo grado. Ha argomentato sui corretti calcoli da eseguire per la collocazione nella dovuta fascia stipendiale per effetto del riconoscimento del servizio precario prestato, anche alla luce della rimodulazione delle posizioni stipendiali a decorrere dal 1.9.2011. Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo, “1)previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea. 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e conseguentemente:
- condannare l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola, corrispondente alla classe 10 ovvero quella che risulterà in corso di causa;
- condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive
2 corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) e pari ad €. 4.943,06 in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati come personale docente, per lo specifico profilo professionale del ricorrente, per il tramite di contratti a tempo determinato ovvero ad altro importo maggiore o minore che sarà riconosciuto anche all'esito dell'espletanda CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Notificato l'atto, si è costituito il che, richiamata l'eccezione di CP_1 prescrizione, nel merito ha resistito invocando il rigetto dell'avversa impugnazione. La Corte ha disposto la trattazione scritta;
acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è fondato.
1.L'appellante, dipendente del in qualità di docente, è stato immesso in ruolo CP_3 con contratto a tempo indeterminato, in data 01.09.2012; aveva precedentemente svolto la propria attività di docente abilitato per le classi concorsuali A049, con specializzazione nelle attività didattiche di “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”, nei periodi analiticamente indicati in atti, per gg. 300 dal 01.9 al 30.6 negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 (servizio preruolo in scuole statali). La questione oggetto dell'odierno giudizio consegue al fatto di aver ottenuto il riconoscimento, alla data dell'immissione in ruolo, “0 anni di anzianità di servizio, nonostante il lungo corso di precariato svolte alle dipendenze della P.A” e dunque di non aver conseguito alcun avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, come dovuto. Ha sostenuto l'appellante di aver maturato un'anzianità lavorativa pari ad anni anni 1,64 ovvero – più correttamente - pari ad anni due (trattandosi di periodi lavorativi continuativi maggiori di 180 giorni consecutivi), con diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa di anni 2 (DUE) al momento dell'immissione in ruolo, così come previsto dal CCNL di categoria e quindi alla collocazione nella fascia 9 sin dal gennaio 2019. Le allegazioni in fatto appaiano chiare e sufficienti ai fini della disamina della pretesa.
2.Tanto premesso in punto di fatto, appare evidente che l'odierno appellante agisce al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale e stipendiale riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola succedutisi nel tempo al corrispondente personale docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Il trattamento economico deteriore e discriminatorio subito dal ricorrente, rispetto a quello riservato al corrispondente personale di ruolo, scaturisce dal mancato riconoscimento degli adeguamenti retributivi conseguenti alla progressione professionale per posizione stipendiale riconosciuta al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, o in ruolo, dai vari C.C.N.L. del comparto scuola succedutisi nel tempo.
3 Le previsioni della contrattazione collettiva, infatti, specificatamente artt. 77C.C.N.L. comparto scuola 2002/2005 e 79 C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, unitamente al disposto di cui agli artt. 485 e 526, D. Lgs.297/1994, si pongono palesemente in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4, punto 1), dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70/CE, la quale sancisce il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sotto il profilo delle condizioni di impiego. Il servizio di pre-ruolo svolto dall'appellante - che copre l'intervallo temporale decorrente dall'a.s. 2010/2011 - non è stato riconosciuto, sulla base della normativa vigente, ai fini della predetta anzianità (v. doc.
1 -stato matricolare) sebbene l'articolo 485 del d Lgs 297 /94 preveda che “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo è riconosciuto come il servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente nonché a soli fini economici per il rimanente terzo” Appare indubitabile che il mancato riconoscimento del periodo di pre-ruolo svolto dall'odierno appellante determini, una volta raggiunto il ruolo, un trattamento stipendiale più basso e un conguaglio di arretrati evidentemente inferiore rispetto alla reale anzianità di servizio e comporta un danno in punto di avanzamento di carriera e conseguenze economiche rispetto alla progressione professionale per posizioni stipendiali, La Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 31150 del 28/11/2019), sia pure con riferimento al personale ATA, ha affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine poi immesso nei ruoli dell'amministrazione l'intero servizio prestato” Tale è il principio di diritto enunciato dal Collegio sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
L'orientamento ha trovato successiva conferma (C. Cass. Sez. L , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 : “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”).
4 A tali autorevoli, motivate e persuasive conclusioni il collegio aderisce.
3.Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso in precedenti pronunce, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza del 20.9.2018, causa C-466/17 ,è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.
La stessa Corte di Giustizia, sent. Motter 20/09/2018 citata ,in particolare ,ha osservato che al fine di "raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato" e di evitare "discriminazioni alla rovescia" è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato
Come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze IE , punti 53, 54; , punti 42, 47 e 57; Impact, Per_2 Persona_3 punto e 126).
4.Nel caso di specie la disparità di trattamento subita dall'appellante non può essere giustificata dalla sussistenza di una ragione oggettiva o dall'ottenimento del decreto di ricostruzione della carriera né tantomeno dall'avvenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo, che non è in grado di compensare la disparità di trattamento economico riferibile al periodo precedente.
5 Pertanto non sussiste alcun ostacolo logico-giuridico alla possibilità di ricostruire l'intera carriera scolastica dell'appellante con i medesimi criteri adottati per il personale assunto a tempo indeterminato e a riconoscergli le differenze retributive per l'effetto maturate che dovranno essere quantificate sulla base della contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile e di necessità, tenendo conto dei limiti generalmente posti dalla legge alle progressioni economiche dei lavoratori della scuola anche a tempo indeterminato. Mette conto osservare che , poiché l'anzianità di servizio costituisce ex se un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, la fattispecie estintiva operando piuttosto sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza della detta anzianità, anche nella ipotesi di prescrizione dell'aumento retributivo derivante da uno o da alcuni scatti di retribuzione, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se lo scatto o gli scatti precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti (”(cfr. Corte di Cassazione, sentenze nn. 15893/2007; 4076/2004; 9060/2004; 12756/2003).
“In altri termini non esiste uno “status” relativo all'anzianità di servizio in sé considerata fermo la possibilità di far valere la stessa in relazione ai diritti ad essa sottostanti: “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo purché sussiste nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (cfr. C. Cass. sentenza n.2232/2020) . 5.Alla luce di tali principi, non ostativa all'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente è l'eccezione di prescrizione, genericamente ma tempestivamente sollevata dal convenuto in primo grado e reiterata in appello. CP_1 I conteggi depositati dal ricorrente in primo grado, infatti, fanno riferimento al periodo decorrente dall'anno 2016 e sono quindi formulati nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Possono dunque riconoscersi in favore del ricorrente le differenze retributive maturate per effetto della corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata nei limiti dei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come richiesto dallo stesso appellante a pag. 7 del gravame. Alla luce di tali considerazioni, in assenza di contestazioni in merito all'identità delle mansioni rese nel servizio pre-ruolo, la domanda principale merita di essere accolta, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dall' 2010/2011 Pt_2
e fino all'assunzione a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale, giuridica ed economica riconosciuta dai CCNL comparto scuola al corrispondente personale docente assunto ab origine a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in un giudizio.
Il ricorrente pertanto dovrà essere collocato nella fascia 9-14 anni sin dal gennaio 2019, dovendosi computare nella misura di due anni il servizio pre-ruolo svolto
6 negli a.s. 2010/2011 e 2011/2012 (v. calcolo dell'anzianità e delle spettanze, Ipotesi B- doc. 3).
Conseguentemente va dichiarato il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate in virtù degli incarichi a tempo determinato nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia nei limiti dei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nella misura di euro 4.943,06 come risultante dai suddetti conteggi depositati dal ricorrente e non contestati dal
(né con riguardo al calcolo dell'anzianità né con riguardo alle differenze CP_1 economiche). Su tali somme competono i soli interessi.
Le spese del doppio grado, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità a superamento delle contrapposte posizioni espresse dai giudici di merito, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla ricostruzione di carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dall' 2010/2011 e condanna il Pt_2 CP_1 a provvedere in tale senso;
-dichiara il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate in virtù degli incarichi a tempo determinato nei limiti della prescrizione quinquennale e condanna l'appellato al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 della complessiva somma di euro 4.943,06 oltre interessi dalla
[...] maturazione dei crediti al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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