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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 553 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025
TRA
nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. Angela Caprio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Roccasecca, via Piave n. 1;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Bove Controparte_1
Gianni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Formia
(LT) alla Via Emanuele Filiberto n. 101,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 4.3.2025, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
Pers concordatario con il 9.9.1993 a Formia, che dall'unione è nata (il 19.7.2023), Controparte_1 che la convivenza era divenuta intollerabile - ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinarsi il diritto di visita paterno;
porsi l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito , dando Controparte_1 atto di aver raggiunto, in data 9.6.2025, un'intesa con la controparte in merito alle condizioni di separazione (in particolare, affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlia; obbligo del padre di versare euro
250,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat;
percezione dell'assegno unico interamente a favore della madre;
ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra ciascuna parte;
cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Preso atto di quanto sopra, le parti, all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno dato atto dell'impossibilità di riconciliazione e si sono riportate all'accordo in atti concluso in data 9.6.2025. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti e della minore e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
553/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti in data 9.6.2025 e confermato con note scritte sostitutive dell'udienza del 29.10.2025;
pagina 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge ( matrimonio contratto in Ausonia il 7.9.2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Minturno (LT) dell'anno 2022, al n. 11, parte 2, Serie B);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Glauco Zaccardi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 553 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025
TRA
nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. Angela Caprio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Roccasecca, via Piave n. 1;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Bove Controparte_1
Gianni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Formia
(LT) alla Via Emanuele Filiberto n. 101,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 4.3.2025, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
Pers concordatario con il 9.9.1993 a Formia, che dall'unione è nata (il 19.7.2023), Controparte_1 che la convivenza era divenuta intollerabile - ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinarsi il diritto di visita paterno;
porsi l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito , dando Controparte_1 atto di aver raggiunto, in data 9.6.2025, un'intesa con la controparte in merito alle condizioni di separazione (in particolare, affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlia; obbligo del padre di versare euro
250,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat;
percezione dell'assegno unico interamente a favore della madre;
ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra ciascuna parte;
cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Preso atto di quanto sopra, le parti, all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno dato atto dell'impossibilità di riconciliazione e si sono riportate all'accordo in atti concluso in data 9.6.2025. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti e della minore e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
553/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti in data 9.6.2025 e confermato con note scritte sostitutive dell'udienza del 29.10.2025;
pagina 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge ( matrimonio contratto in Ausonia il 7.9.2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Minturno (LT) dell'anno 2022, al n. 11, parte 2, Serie B);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Glauco Zaccardi)
pagina 3 di 3