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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 171 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale: residente a [...]
Vittorio Emanuele, n. 366/A, ed elettivamente domiciliata a Mascali in
Viale Maria Immacolata, n. 43, presso lo studio dell'Avv. William
IS LA del Foro di Catania, codice fiscale:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
atti, con richiesta di notificazioni e comunicazioni del presente procedimento al telefax: 095967738 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: PARTE Email_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpiero Molica C.F._3
C. del Foro di Messina (c.f. ; pec: C.F._4
giusta procura in atti ed elettivamente Email_2
1 domiciliato in Messina, via S. Filippo Bianchi n. 39; PARTE
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Filiazione naturale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
17.01.2025, premesso che da una relazione affettiva Parte_1
con protrattasi per 25 anni, erano nati i figli Controparte_1 [...]
nato a [...] l'[...], maggiorenne ma ancora non Persona_1
economicamente autosufficiente, e nato a [...] il Persona_2
03.02.2013; che durante la convivenza la famiglia aveva vissuto a Giardini
Naxos in un immobile di proprietà della deducente;
che la suddetta relazione era cessata nel mese di dicembre 2024 ed i figli avevano continuato a vivere con la madre nella casa familiare;
che ella svolgeva l'attività lavorativa di "estetista" mentre il lavorava in nero CP_1
come meccanico;
che occorreva disciplinare l'affidamento del figlio minore ed il mantenimento di entrambi i figli, ma non era stato possibile raggiungere un accordo;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2
domiciliazione presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre e che fosse posto a carico del l'obbligo CP_1
di corrispondere un assegno mensile di € 350,00 da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento di ciascun figlio oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 07.05.2025 si costituiva il quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1
fatti fornita dalla controparte in ordine alle cause della crisi della relazione di convivenza, negava di avere mai tenuto comportamenti aggressivi o intimidatori ed evidenziava di essersi allontanato dalla casa familiare per evitare che la conflittualità delle parti potesse arrecare danno alla stabilità emotiva dei figli. Chiedeva che il figlio minore fosse affidato in Per_2
modo condiviso con collocazione paritaria con entrambi i genitori, anche se rilevava che il figlio minore aveva manifestato in più occasioni scarsa disponibilità ad incontrarlo ed a stare maggior tempo con lui;
nel caso in cui fosse stata disposta la collocazione prevalente presso la madre, sottolineava che comunque egli versava in disagiate condizioni economiche, in quanto da alcuni anni non aveva più una regolare occupazione e svolgeva saltuariamente l'attività di meccanico per conto terzi. Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere non più di
€ 150,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio
All'udienza dell'08.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il procuratore della ricorrente rappresentava che la situazione relazionale tra le parti si era deteriorata ma solo da poco il si è CP_1
rivolto ad un legale, con il quale era stata intrapresa una interlocuzione che si sperava potesse risolvere i problemi che si erano manifestati negli ultimi mesi. Il Giudice delegato, quindi, in accoglimento della istanza congiunta dei procuratori delle parti, preso atto del fatto che era comparsa personalmente solo la ricorrente, rinviava la causa ad altra udienza per esperire il tentativo di conciliazione.
Con ricorso ex art. 473 bis .38 c.p.c. depositato il 09.05.2025, chiedeva di essere autorizzata “a far sottoporre il Parte_1
minore alla visita neurologica di primo accesso Persona_2
3 (codice prestazione 89.13) fissata per il giorno 4 giugno 2025, adottando ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse del minore”. A sostegno della domanda rilevava che negli ultimi mesi il figlio minore aveva manifestato sintomi di un disturbo legato alla scrittura Per_2
(disgrafia) e, pertanto, necessitava di essere sottoposto a visita neurologica di primo accesso, che era stata prenotata per il giorno 4 giugno 2025, ma il aveva manifestato il proprio rifiuto a prestare il consenso per CP_1
l'effettuazione della suddetta visita specialistica, senza fornire alcuna valida motivazione.
All'udienza del 15.05.2025, fissata per la comparizione delle parti e per la loro audizione ai sensi dell'art. 473 bis .38 comma 3 c.p.c., erano presenti soltanto i procuratori delle parti e la ricorrente personalmente. Il procuratore della ricorrente rappresentava che nonostante l'intervento del procuratore della controparte, al fine di mediare con il , CP_1
quest'ultimo aveva perseverato nelle sue condotte ostative e minacciose;
in particolare, quando gli era stata rappresentata la necessità di sottoporre il figlio minore a visita neurologica, lo stesso si era Persona_2
presentato presso il luogo di lavoro della gridando e Pt_1
minacciando i presenti e chiaramente manifestando la propria volontà di non collaborare in alcun modo nella gestione del figlio e di non dare il proprio consenso alla predetta visita;
segnalava che la condotta del
[...]
appariva in qualche modo “patologica” e che le minacce erano CP_1
state estese anche alle persone che erano vicine alla , compreso Pt_1
il difensore. Il procuratore del resistente riferiva che egli aveva comunicato al proprio assistito che la aveva bisogno di essere autorizzata a Pt_1
fare effettuare al figlio una visita neurologica, sottoponendo al suo esame il relativo modulo e che, in tale circostanza, il era apparso CP_1
sorpreso della necessità della visita ed aveva manifestato l'intenzione di
4 non firmare il modulo ma di dare il proprio consenso alla visita direttamente al medico;
il predetto difensore evidenziava, però, che egli non poteva assicurare la presentazione del nel corso della visita CP_1
già programmata perché desse il suo consenso.
All'esito della predetta udienza il Giudice delegato, rilevato che la necessità della visita neurologica al figlio minore , già Persona_2
programmata presso l'ASP di Santa Teresa di Riva alle ore 09,15 del
04.06.2025, risultava attestata dalla ricetta prodotta in atti a firma del medico e che il comportamento del , Controparte_2 CP_1
il quale non aveva sottoscritto il modulo di consenso alla visita, né si era presentato all'udienza per spiegare le proprie ragioni, non appariva rispondente all'interesse del figlio, autorizzava nata a Parte_1
Taormina (ME) il 28/03/1978, ad assumere nell'interesse del figlio minore
, nato a [...] il [...], anche senza il Persona_2
consenso del padre, la decisione di far sottoporre il predetto minore a visita neurologica ed ai conseguenti accertamenti diagnostici, conformemente alla prescrizione medica in atti del 14.03.2025.
Alla successiva udienza del 24.06.2025, il procuratore della ricorrente rilevava che la visita specialistica cui doveva essere sottoposto il figlio era stata eseguita, ma il padre non si era presentato, né si era Per_2
interessato dell'esito della visita;
rilevava, altresì, che il non CP_1
provvedeva al mantenimento del figlio e teneva un comportamento che turbava la serenità della famiglia;
chiedeva, pertanto, che fosse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore ed insisteva in tutte le altre domande già formulate. Il procuratore del resistente dichiarava che il proprio assistito soffriva del fatto che non veniva cercato dai figli e riteneva che la non collaborasse per facilitare il ripristino della relazione;
Pt_1
si oppone alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore e ribadiva che
5 le condizioni economiche disagiate del non gli consentivano di CP_1
versare l'assegno richiesto. Il Giudice delegato, preso atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale dell'08.07.2025, il Tribunale, rilevato che era obbligatorio, ai sensi dell'art. 473 bis .4 c.p.c., l'ascolto del figlio minore , in quanto vi era contrasto tra le parti in ordine al suo Per_2
affidamento, e che l'omissione di tale incombente era causa di nullità del procedimento, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'ascolto del figlio minore . Per_2
All'udienza dell'11.09.2025 il procuratore della ricorrente riferiva che nelle more si era verificato un ulteriore episodio che confermava l'impossibilità per i genitori di collaborare nell'interesse del figlio;
in particolare, la si era avvicinata al per fargli Pt_1 CP_1
sottoscrivere la dichiarazione di consenso per l'uscita autonoma del figlio da scuola ma il , alla vista della , aveva iniziato ad CP_1 Pt_1
inveire anche alla presenza del figlio minore . Il procuratore del Per_2
resistente dichiarava, dal canto suo, di non essere a conoscenza dello specifico episodio narrato da controparte, ma rilevava che il CP_1
non aveva la possibilità di vedere il figlio minore, poiché il figlio stesso si oppone. Il Giudice delegato procedeva, quindi, all'ascolto del figlio minore il quale dichiarava quanto segue: “ADR: i rapporti con mio Per_2
fratello sono buoni;
mio fratello (così viene inteso in famiglia, Per_1
mentre il nome è solo quello registrato all'anagrafe) ha da circa CP_1
un mese intrapreso attività lavorativa, se non sbaglio, in un cantiere edile.
6 ADR: da quando i miei genitori si sono separati io vivo con la mamma e mi trovo bene;
ADR: non ho un rapporto regolare con mio padre, che incontro solo in particolari circostanze, come le festività; ADR: io sono un po' restio a cambiare ambiente e forse anche per questo gli incontri con mio padre non sono stati regolari, ma ritengo che questa situazione possa essere modificata, poiché non vi sono reali motivi per i quali non possa vedere mio padre con regolarità; ADR: mio padre vive in una casa non vicina a quella dove abito io e credo che non vi siano neppure mezzi pubblici per raggiungerla, ma, se ricordo bene, la casa potrebbe essere allestita anche per un mio eventuale pernottamento;
certamente dovrei essere accompagnato perché normalmente vengo accompagnato dalla mamma nei miei spostamenti ADR: per quanto mi riguarda potrebbe essere confermata la domiciliazione presso la mamma e potrebbero essere regolamentati gli incontri con papà”.
All'esito della suddetta udienza il Giudice delegato, ritenuto che fosse opportuno emettere dei provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. disponeva come segue: “ritenuto che il minore
[...]
possa essere affidato in via esclusiva alla madre;
rilevato, Persona_2
infatti, che ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c. comma 1 il legislatore ha stabilito che Giudice può derogare all'affidamento condiviso e disporre l'affidamento monogenitoriale tutte le volte in cui l'affidamento ad uno dei due genitori non risponda all'interesse della prole e, pur non avendo specificato quando ricorra la suddetta situazione di contrarietà all'interesse della prole, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va preferito l'affidamento monogenitoriale quando non sia percorribile quella collaborazione tra i genitori indispensabile per il buon funzionamento dell'affidamento condiviso, a prescindere da eventuali colpe di uno o dell'altro genitore;
rilevato che nel caso in esame l'evidente impossibilità
7 per le parti di instaurare un rapporto costruttivo e sereno nell'interesse del figlio ed il comportamento del caratterizzato da una sorta di CP_1
disinteresse affettivo, impongano l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale il figlio vive sin dalla separazione dei genitori;
ritenuto che
debba essere conferita alla madre anche la possibilità di assumere le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, in quanto l'incapacità dei genitori di assumere decisioni concordate rischierebbe di determinare una paralisi decisionale proprio con riferimento a quelle scelte che potrebbero incidere in maniera più pregnante nella vita del figlio minore;
ritenuto che
i rapporti con il padre possano essere assicurati mediante la previsione che il minore trascorra presso l'abitazione della nonna paterna la giornata della domenica, a settimane alterne, dalle ore
10,00 alle ore 19,00, dove il minore potrà incontrare il padre in un contesto presumibilmente protettivo e familiare;
ritenuto che
sia necessario prevedere che il prelevamento del minore a casa della madre ed il suo riaccompagnamento sia effettuato da familiare diverso dal padre, per evitare che un eventuale incontro tra i genitori in tali occasioni possa determinare situazioni di conflitto alla presenza del minore;
ritenuto che
vada posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile, che, tenuto conto della rappresentata situazione di instabilità lavorativa, può essere quantificato nella misura minima di € 150,00 mensili, appena sufficiente per far fronte alle fondamentali esigenze del minore, oltre al 50
% delle spese straordinarie;
P.Q.M.
Affida il minore a Persona_2
Taormina il 03.02.2013 in via esclusiva alla madre;
conferisce alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., anche la possibilità di assumere le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio;
disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre come meglio specificato in
8 parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € Per_2
150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Alla successiva udienza del 27.11.2025 il Giudice delegato invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che, alla luce degli elementi di conoscenza che emergono dagli atti del giudizio, vada integralmente confermato quanto disposto dal Giudice delegato con l'ordinanza resa all'udienza dell'11.09.2025.
Quanto all'affidamento del figlio minore , si deve Per_2
premettere che la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli” ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, e che l'art. 337 ter comma 2 c.c., coerentemente con tale principio, prevede, in via generale, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole
“valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, sul presupposto che tale forma di affidamento sia quella che si presta maggiormente a garantire la soddisfazione del diritto alla “bigenitorialità”; nondimeno l'art. 337 quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo del genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” Il legislatore non ha chiarito in via
9 generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo
(avversione del minore nei confronti di un genitore, malattia psichica di un genitore che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Nel caso in esame vi è una evidente conflittualità tra le parti che non consente di ipotizzare che i genitori riescano ad assumere in modo condiviso le decisioni nell'interesse del figlio ed appare sintomatico, in tal
10 senso, che il abbia costretto la a rivolgersi al giudice CP_1 Pt_1
per potere sottoporre il figlio a visita medica, senza neppure addurre le ragioni per le quali non avesse prestato il suo consenso. Inoltre, risulta che il figlio minore non ha un rapporto regolare con il padre e ciò dipende senza dubbio anche dalla condotta del , che non ha mostrato un CP_1
reale interesse al consolidamento del rapporto con il figlio, tanto da non avere assunto alcuna iniziativa per cercare di migliorare la relazione e non è mai comparso davanti al tribunale per chiarire le proprie ragioni. Peraltro, la ha lamentato nel corso del presente giudizio che il Pt_1 [...]
aveva tenuto condotte moleste e persecutorie che, sebbene prive di CP_1
specifico riscontro, gettano una grave ombra sulle sue capacità genitoriali.
In tale situazione non vi è dubbio, allora, ad avviso del collegio che la modalità di affidamento che assicura al minore adeguata protezione sia solo l'affidamento monogenitoriale, anche in considerazione del fatto che la ha mostrato, invece, sufficienti capacità educative ed accudisce Pt_1
adeguatamente il figlio minore sotto il profilo materiale ed affettivo, tanto che lo stesso minore ha affermato di volere continuare a vivere “con la mamma” e di trovarsi “bene” con lei.
Va, altresì, attribuita alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse, atteso che il disinteresse mostrato dal potrebbe determinare una CP_1
situazione di paralisi gestionale, proprio con riferimento alle decisioni più rilevanti per la vita della figlia, con la possibilità di arrecare un grave pregiudizio alla prole.
Quanto ai rapporti tra padre e figlio, il cui mantenimento è essenziale per una serena crescita del minore, pur nelle rilevate carenze del padre, va ribadita la disciplina contenuta nella menzionata ordinanza, che consente di
11 mantenere la relazione, evitando che un eventuale incontro tra i possa determinare situazioni di conflitto alla presenza del minore, e non ha posto problemi applicativi.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio prevalentemente Per_2
insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al
12 mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414); ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori, mentre il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299), non determina la necessità di una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni del figlio, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore.
Nel caso in esame, il ha dichiarato di essere disoccupato CP_1
e di svolgere solo lavori saltuari. Non vi sono, invero, ragioni per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni del , ma ciò di per sé non lo CP_1
esime dal dovere provvedere alle necessità del figlio. Infatti, ai fini della quantificazione del contributo per il suo mantenimento, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
13 8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso.
Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, di conseguenza, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio. In tale situazione la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio può essere allora determinata nella somma minima pari a € 150,00, appena sufficiente per assicurare al figlio le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per porre a carico del
[...]
anche l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento CP_1
del figlio maggiorenne . Per_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa
14 legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. 19.01.2007 n. 1146; Cass. civ. 28.06.1994 n.
6215).
Gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti, pertanto, dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro (Cass. civ. 07.05.1998 n. 4616). Inoltre,
l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in
15 costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza del
23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, il genitore che chieda un contributo per il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame la non ha fornito Pt_1
alcuna prova delle ragioni per le quali il figlio non avrebbe Per_1
conseguito l'autonomia economica e non ha neppure allegato che lo stesso debba completare il percorso formativo, mentre dalle parole del fratello emerge che il ragazzo si sta inserendo nel mondo del lavoro. Per_2
Di conseguenza, non risulta adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti necessari per configurare un obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
16 Tenuto conto della natura della causa, della mutevolezza della situazione di fatto nel tempo e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le pese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con ricorso depositato il
17.01.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, conferma integralmente l'ordinanza emessa dal Giudice delegato all'udienza dell'11.09.2025, testualmente riportata in parte motiva;
rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta alla condanna del resistente corresponsione di un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne
; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Per_1
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 171 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale: residente a [...]
Vittorio Emanuele, n. 366/A, ed elettivamente domiciliata a Mascali in
Viale Maria Immacolata, n. 43, presso lo studio dell'Avv. William
IS LA del Foro di Catania, codice fiscale:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
atti, con richiesta di notificazioni e comunicazioni del presente procedimento al telefax: 095967738 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: PARTE Email_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpiero Molica C.F._3
C. del Foro di Messina (c.f. ; pec: C.F._4
giusta procura in atti ed elettivamente Email_2
1 domiciliato in Messina, via S. Filippo Bianchi n. 39; PARTE
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Filiazione naturale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
17.01.2025, premesso che da una relazione affettiva Parte_1
con protrattasi per 25 anni, erano nati i figli Controparte_1 [...]
nato a [...] l'[...], maggiorenne ma ancora non Persona_1
economicamente autosufficiente, e nato a [...] il Persona_2
03.02.2013; che durante la convivenza la famiglia aveva vissuto a Giardini
Naxos in un immobile di proprietà della deducente;
che la suddetta relazione era cessata nel mese di dicembre 2024 ed i figli avevano continuato a vivere con la madre nella casa familiare;
che ella svolgeva l'attività lavorativa di "estetista" mentre il lavorava in nero CP_1
come meccanico;
che occorreva disciplinare l'affidamento del figlio minore ed il mantenimento di entrambi i figli, ma non era stato possibile raggiungere un accordo;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2
domiciliazione presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre e che fosse posto a carico del l'obbligo CP_1
di corrispondere un assegno mensile di € 350,00 da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento di ciascun figlio oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 07.05.2025 si costituiva il quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1
fatti fornita dalla controparte in ordine alle cause della crisi della relazione di convivenza, negava di avere mai tenuto comportamenti aggressivi o intimidatori ed evidenziava di essersi allontanato dalla casa familiare per evitare che la conflittualità delle parti potesse arrecare danno alla stabilità emotiva dei figli. Chiedeva che il figlio minore fosse affidato in Per_2
modo condiviso con collocazione paritaria con entrambi i genitori, anche se rilevava che il figlio minore aveva manifestato in più occasioni scarsa disponibilità ad incontrarlo ed a stare maggior tempo con lui;
nel caso in cui fosse stata disposta la collocazione prevalente presso la madre, sottolineava che comunque egli versava in disagiate condizioni economiche, in quanto da alcuni anni non aveva più una regolare occupazione e svolgeva saltuariamente l'attività di meccanico per conto terzi. Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere non più di
€ 150,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio
All'udienza dell'08.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il procuratore della ricorrente rappresentava che la situazione relazionale tra le parti si era deteriorata ma solo da poco il si è CP_1
rivolto ad un legale, con il quale era stata intrapresa una interlocuzione che si sperava potesse risolvere i problemi che si erano manifestati negli ultimi mesi. Il Giudice delegato, quindi, in accoglimento della istanza congiunta dei procuratori delle parti, preso atto del fatto che era comparsa personalmente solo la ricorrente, rinviava la causa ad altra udienza per esperire il tentativo di conciliazione.
Con ricorso ex art. 473 bis .38 c.p.c. depositato il 09.05.2025, chiedeva di essere autorizzata “a far sottoporre il Parte_1
minore alla visita neurologica di primo accesso Persona_2
3 (codice prestazione 89.13) fissata per il giorno 4 giugno 2025, adottando ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse del minore”. A sostegno della domanda rilevava che negli ultimi mesi il figlio minore aveva manifestato sintomi di un disturbo legato alla scrittura Per_2
(disgrafia) e, pertanto, necessitava di essere sottoposto a visita neurologica di primo accesso, che era stata prenotata per il giorno 4 giugno 2025, ma il aveva manifestato il proprio rifiuto a prestare il consenso per CP_1
l'effettuazione della suddetta visita specialistica, senza fornire alcuna valida motivazione.
All'udienza del 15.05.2025, fissata per la comparizione delle parti e per la loro audizione ai sensi dell'art. 473 bis .38 comma 3 c.p.c., erano presenti soltanto i procuratori delle parti e la ricorrente personalmente. Il procuratore della ricorrente rappresentava che nonostante l'intervento del procuratore della controparte, al fine di mediare con il , CP_1
quest'ultimo aveva perseverato nelle sue condotte ostative e minacciose;
in particolare, quando gli era stata rappresentata la necessità di sottoporre il figlio minore a visita neurologica, lo stesso si era Persona_2
presentato presso il luogo di lavoro della gridando e Pt_1
minacciando i presenti e chiaramente manifestando la propria volontà di non collaborare in alcun modo nella gestione del figlio e di non dare il proprio consenso alla predetta visita;
segnalava che la condotta del
[...]
appariva in qualche modo “patologica” e che le minacce erano CP_1
state estese anche alle persone che erano vicine alla , compreso Pt_1
il difensore. Il procuratore del resistente riferiva che egli aveva comunicato al proprio assistito che la aveva bisogno di essere autorizzata a Pt_1
fare effettuare al figlio una visita neurologica, sottoponendo al suo esame il relativo modulo e che, in tale circostanza, il era apparso CP_1
sorpreso della necessità della visita ed aveva manifestato l'intenzione di
4 non firmare il modulo ma di dare il proprio consenso alla visita direttamente al medico;
il predetto difensore evidenziava, però, che egli non poteva assicurare la presentazione del nel corso della visita CP_1
già programmata perché desse il suo consenso.
All'esito della predetta udienza il Giudice delegato, rilevato che la necessità della visita neurologica al figlio minore , già Persona_2
programmata presso l'ASP di Santa Teresa di Riva alle ore 09,15 del
04.06.2025, risultava attestata dalla ricetta prodotta in atti a firma del medico e che il comportamento del , Controparte_2 CP_1
il quale non aveva sottoscritto il modulo di consenso alla visita, né si era presentato all'udienza per spiegare le proprie ragioni, non appariva rispondente all'interesse del figlio, autorizzava nata a Parte_1
Taormina (ME) il 28/03/1978, ad assumere nell'interesse del figlio minore
, nato a [...] il [...], anche senza il Persona_2
consenso del padre, la decisione di far sottoporre il predetto minore a visita neurologica ed ai conseguenti accertamenti diagnostici, conformemente alla prescrizione medica in atti del 14.03.2025.
Alla successiva udienza del 24.06.2025, il procuratore della ricorrente rilevava che la visita specialistica cui doveva essere sottoposto il figlio era stata eseguita, ma il padre non si era presentato, né si era Per_2
interessato dell'esito della visita;
rilevava, altresì, che il non CP_1
provvedeva al mantenimento del figlio e teneva un comportamento che turbava la serenità della famiglia;
chiedeva, pertanto, che fosse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore ed insisteva in tutte le altre domande già formulate. Il procuratore del resistente dichiarava che il proprio assistito soffriva del fatto che non veniva cercato dai figli e riteneva che la non collaborasse per facilitare il ripristino della relazione;
Pt_1
si oppone alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore e ribadiva che
5 le condizioni economiche disagiate del non gli consentivano di CP_1
versare l'assegno richiesto. Il Giudice delegato, preso atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale dell'08.07.2025, il Tribunale, rilevato che era obbligatorio, ai sensi dell'art. 473 bis .4 c.p.c., l'ascolto del figlio minore , in quanto vi era contrasto tra le parti in ordine al suo Per_2
affidamento, e che l'omissione di tale incombente era causa di nullità del procedimento, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'ascolto del figlio minore . Per_2
All'udienza dell'11.09.2025 il procuratore della ricorrente riferiva che nelle more si era verificato un ulteriore episodio che confermava l'impossibilità per i genitori di collaborare nell'interesse del figlio;
in particolare, la si era avvicinata al per fargli Pt_1 CP_1
sottoscrivere la dichiarazione di consenso per l'uscita autonoma del figlio da scuola ma il , alla vista della , aveva iniziato ad CP_1 Pt_1
inveire anche alla presenza del figlio minore . Il procuratore del Per_2
resistente dichiarava, dal canto suo, di non essere a conoscenza dello specifico episodio narrato da controparte, ma rilevava che il CP_1
non aveva la possibilità di vedere il figlio minore, poiché il figlio stesso si oppone. Il Giudice delegato procedeva, quindi, all'ascolto del figlio minore il quale dichiarava quanto segue: “ADR: i rapporti con mio Per_2
fratello sono buoni;
mio fratello (così viene inteso in famiglia, Per_1
mentre il nome è solo quello registrato all'anagrafe) ha da circa CP_1
un mese intrapreso attività lavorativa, se non sbaglio, in un cantiere edile.
6 ADR: da quando i miei genitori si sono separati io vivo con la mamma e mi trovo bene;
ADR: non ho un rapporto regolare con mio padre, che incontro solo in particolari circostanze, come le festività; ADR: io sono un po' restio a cambiare ambiente e forse anche per questo gli incontri con mio padre non sono stati regolari, ma ritengo che questa situazione possa essere modificata, poiché non vi sono reali motivi per i quali non possa vedere mio padre con regolarità; ADR: mio padre vive in una casa non vicina a quella dove abito io e credo che non vi siano neppure mezzi pubblici per raggiungerla, ma, se ricordo bene, la casa potrebbe essere allestita anche per un mio eventuale pernottamento;
certamente dovrei essere accompagnato perché normalmente vengo accompagnato dalla mamma nei miei spostamenti ADR: per quanto mi riguarda potrebbe essere confermata la domiciliazione presso la mamma e potrebbero essere regolamentati gli incontri con papà”.
All'esito della suddetta udienza il Giudice delegato, ritenuto che fosse opportuno emettere dei provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. disponeva come segue: “ritenuto che il minore
[...]
possa essere affidato in via esclusiva alla madre;
rilevato, Persona_2
infatti, che ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c. comma 1 il legislatore ha stabilito che Giudice può derogare all'affidamento condiviso e disporre l'affidamento monogenitoriale tutte le volte in cui l'affidamento ad uno dei due genitori non risponda all'interesse della prole e, pur non avendo specificato quando ricorra la suddetta situazione di contrarietà all'interesse della prole, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va preferito l'affidamento monogenitoriale quando non sia percorribile quella collaborazione tra i genitori indispensabile per il buon funzionamento dell'affidamento condiviso, a prescindere da eventuali colpe di uno o dell'altro genitore;
rilevato che nel caso in esame l'evidente impossibilità
7 per le parti di instaurare un rapporto costruttivo e sereno nell'interesse del figlio ed il comportamento del caratterizzato da una sorta di CP_1
disinteresse affettivo, impongano l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale il figlio vive sin dalla separazione dei genitori;
ritenuto che
debba essere conferita alla madre anche la possibilità di assumere le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, in quanto l'incapacità dei genitori di assumere decisioni concordate rischierebbe di determinare una paralisi decisionale proprio con riferimento a quelle scelte che potrebbero incidere in maniera più pregnante nella vita del figlio minore;
ritenuto che
i rapporti con il padre possano essere assicurati mediante la previsione che il minore trascorra presso l'abitazione della nonna paterna la giornata della domenica, a settimane alterne, dalle ore
10,00 alle ore 19,00, dove il minore potrà incontrare il padre in un contesto presumibilmente protettivo e familiare;
ritenuto che
sia necessario prevedere che il prelevamento del minore a casa della madre ed il suo riaccompagnamento sia effettuato da familiare diverso dal padre, per evitare che un eventuale incontro tra i genitori in tali occasioni possa determinare situazioni di conflitto alla presenza del minore;
ritenuto che
vada posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile, che, tenuto conto della rappresentata situazione di instabilità lavorativa, può essere quantificato nella misura minima di € 150,00 mensili, appena sufficiente per far fronte alle fondamentali esigenze del minore, oltre al 50
% delle spese straordinarie;
P.Q.M.
Affida il minore a Persona_2
Taormina il 03.02.2013 in via esclusiva alla madre;
conferisce alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., anche la possibilità di assumere le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio;
disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre come meglio specificato in
8 parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € Per_2
150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Alla successiva udienza del 27.11.2025 il Giudice delegato invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che, alla luce degli elementi di conoscenza che emergono dagli atti del giudizio, vada integralmente confermato quanto disposto dal Giudice delegato con l'ordinanza resa all'udienza dell'11.09.2025.
Quanto all'affidamento del figlio minore , si deve Per_2
premettere che la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli” ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, e che l'art. 337 ter comma 2 c.c., coerentemente con tale principio, prevede, in via generale, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole
“valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, sul presupposto che tale forma di affidamento sia quella che si presta maggiormente a garantire la soddisfazione del diritto alla “bigenitorialità”; nondimeno l'art. 337 quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo del genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” Il legislatore non ha chiarito in via
9 generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo
(avversione del minore nei confronti di un genitore, malattia psichica di un genitore che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Nel caso in esame vi è una evidente conflittualità tra le parti che non consente di ipotizzare che i genitori riescano ad assumere in modo condiviso le decisioni nell'interesse del figlio ed appare sintomatico, in tal
10 senso, che il abbia costretto la a rivolgersi al giudice CP_1 Pt_1
per potere sottoporre il figlio a visita medica, senza neppure addurre le ragioni per le quali non avesse prestato il suo consenso. Inoltre, risulta che il figlio minore non ha un rapporto regolare con il padre e ciò dipende senza dubbio anche dalla condotta del , che non ha mostrato un CP_1
reale interesse al consolidamento del rapporto con il figlio, tanto da non avere assunto alcuna iniziativa per cercare di migliorare la relazione e non è mai comparso davanti al tribunale per chiarire le proprie ragioni. Peraltro, la ha lamentato nel corso del presente giudizio che il Pt_1 [...]
aveva tenuto condotte moleste e persecutorie che, sebbene prive di CP_1
specifico riscontro, gettano una grave ombra sulle sue capacità genitoriali.
In tale situazione non vi è dubbio, allora, ad avviso del collegio che la modalità di affidamento che assicura al minore adeguata protezione sia solo l'affidamento monogenitoriale, anche in considerazione del fatto che la ha mostrato, invece, sufficienti capacità educative ed accudisce Pt_1
adeguatamente il figlio minore sotto il profilo materiale ed affettivo, tanto che lo stesso minore ha affermato di volere continuare a vivere “con la mamma” e di trovarsi “bene” con lei.
Va, altresì, attribuita alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse, atteso che il disinteresse mostrato dal potrebbe determinare una CP_1
situazione di paralisi gestionale, proprio con riferimento alle decisioni più rilevanti per la vita della figlia, con la possibilità di arrecare un grave pregiudizio alla prole.
Quanto ai rapporti tra padre e figlio, il cui mantenimento è essenziale per una serena crescita del minore, pur nelle rilevate carenze del padre, va ribadita la disciplina contenuta nella menzionata ordinanza, che consente di
11 mantenere la relazione, evitando che un eventuale incontro tra i possa determinare situazioni di conflitto alla presenza del minore, e non ha posto problemi applicativi.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio prevalentemente Per_2
insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al
12 mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414); ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori, mentre il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299), non determina la necessità di una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni del figlio, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore.
Nel caso in esame, il ha dichiarato di essere disoccupato CP_1
e di svolgere solo lavori saltuari. Non vi sono, invero, ragioni per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni del , ma ciò di per sé non lo CP_1
esime dal dovere provvedere alle necessità del figlio. Infatti, ai fini della quantificazione del contributo per il suo mantenimento, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
13 8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso.
Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, di conseguenza, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio. In tale situazione la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio può essere allora determinata nella somma minima pari a € 150,00, appena sufficiente per assicurare al figlio le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per porre a carico del
[...]
anche l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento CP_1
del figlio maggiorenne . Per_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa
14 legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. 19.01.2007 n. 1146; Cass. civ. 28.06.1994 n.
6215).
Gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti, pertanto, dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro (Cass. civ. 07.05.1998 n. 4616). Inoltre,
l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in
15 costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza del
23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, il genitore che chieda un contributo per il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame la non ha fornito Pt_1
alcuna prova delle ragioni per le quali il figlio non avrebbe Per_1
conseguito l'autonomia economica e non ha neppure allegato che lo stesso debba completare il percorso formativo, mentre dalle parole del fratello emerge che il ragazzo si sta inserendo nel mondo del lavoro. Per_2
Di conseguenza, non risulta adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti necessari per configurare un obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
16 Tenuto conto della natura della causa, della mutevolezza della situazione di fatto nel tempo e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le pese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con ricorso depositato il
17.01.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, conferma integralmente l'ordinanza emessa dal Giudice delegato all'udienza dell'11.09.2025, testualmente riportata in parte motiva;
rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta alla condanna del resistente corresponsione di un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne
; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Per_1
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
17