Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 04/05/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 84/2026/GC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati:
Vittorio RAELI Presidente CA PATUMI Consigliere – relatore Francesco LIGUORI Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 46369 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133219 del Comune di Bologna nei confronti dell’agente contabile DEIURE DO, nata ad [...] il [...] c.f. [...], in riferimento all’imposta di soggiorno riscossa per l’esercizio 2018 a carico dei clienti della struttura ricettiva “Giraffa”, ubicata in via Libia n. 38, Bologna;
Visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore CA Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Domenico De Nicolo. Non comparsi né l’agente contabile, né l’Amministrazione.
AT
1. In data 6 novembre 2023, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133219 relativo all’imposta di soggiorno riscossa a carico dei clienti della struttura ricettiva “Giraffa” nell’anno 2018.
Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, successivamente depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile; tale compilazione si è resa necessaria in conseguenza dell’inottemperanza da parte dell’agente contabile.
2. Con relazione del 2 settembre 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all’art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile per il quale “È sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per:
a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; […]”;
Ha inoltre evidenziato che il conto non evidenzia somme riscosse o versate (c.d. “conto a zero”).
3. In data 11 aprile 2025 la Procura regionale aveva presentato le proprie conclusioni, innanzitutto rilevando come il Comune di Bologna non avesse adempiuto al disposto di cui all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il termine prescritto e che sia stato compilato d’ufficio dall’amministrazione, la stessa debba invitare l’agente contabile con atto dell’ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti.
La Procura regionale aveva inoltre rimarcato che i riscontri effettuati dal Comune non erano esaustivi, in quanto comprovavano esclusivamente che l’agente contabile non ha effettuato alcun versamento, non che lo stesso non avesse riscosso, nel 2018, alcuna somma a titolo di imposta di soggiorno.
Per quanto sopra, non potendosi accertare la correttezza del carico che risulta a “zero”, la Procura regionale affermava l’impossibilita di pronunciare il discarico dell’agente contabile.
4. A seguito dell’udienza del 7 maggio 2025 questa Sezione, ritenendo necessario accertare l’effettivo carico del conto giudiziale in questione, nonché invitare l’agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo, ha disposto, con ordinanza n. 41, del 13 giugno 2025, la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché provvedesse a completare l’istruttoria.
5. In data 8 settembre 2025 il Magistrato relatore ha depositato la relazione integrativa con la quale ha informato questo Collegio che il Comune di Bologna aveva rappresentato di non disporre dell’accesso diretto ai dati relativi alle presenze antecedenti al 2020 e che la Questura di Bologna ha già precedentemente chiarito di poter risalire ai dati relativi ai pernottamenti delle strutture ricettive esclusivamente a decorrere dall’anno 2020; inoltre, che il Comune di Bologna aveva comunque provveduto a notificare all’agente contabile un sollecito a riconoscere e a sottoscrivere, tramite portale “Geis”, il conto giudiziale già compilato e depositato d’ufficio.
6. Il 18 settembre 2025 il Comune di Bologna ha depositato una nota con la quale ha informato che, a seguito della notifica del sollecito a sottoscrivere il conto in analisi, la signora DO RE ha contattato l'Ufficio imposta di soggiorno tramite e-mail per avere dei chiarimenti, evidenziando di aver venduto l'immobile della struttura ricettiva nel 2019 e sostenendo di aver concesso in locazione breve, nelle altre annualità, la struttura in analisi, solo tramite il portale AIRBNB.
Il Comune di Bologna, con la nota di cui sopra, ha altresì rappresentato di aver comunque invitato la sig.ra RE a sottoscrivere il conto giudiziale oggetto dell’odierno giudizio, seppur “a zero”, considerandola comunque obbligata anche se l’imposta di soggiorno, secondo quanto dalla stessa dichiarato, era stata riscossa da Airbnb.
7. La Procura regionale il 14 ottobre 2025 ha rassegnato nuovamente le conclusioni con le quali, preso atto delle circostanze rappresentate e documentate dal Comune di Bologna con le note del 1° e del 18 settembre 2025, ha chiesto fosse dichiarata la regolarità del conto, con conseguente discarico dell’agente contabile.
8. Questa Sezione, a seguito dell’udienza del 5 novembre 2025, riteneva di dover acquisire il testo dell’accordo intercorso tra la signora RE e la società Airbnb, con particolare riferimento all’eventuale esclusiva riconosciuta dalla prima in favore di tale società, nonché al soggetto incaricato di riscuotere l’imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva “Giraffa” e di riversarla al Comune di Bologna. Inoltre, considerava altresì necessario verificare se la società Airbnb abbia presentato la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno riscossa nell’anno sub iudice.
Per quanto sopra, disponeva, con ordinanza n. 85, del 17 novembre 2025, che il Magistrato designato svolgesse un supplemento d’istruttoria.
9. Con relazione del 7 gennaio 2026, il Magistrato designato ha riassunto il risultato dell’istruttoria nei termini che seguono.
La Sig.ra RE DO ha riferito al Comune di Bologna di aver venduto l’immobile in questione nel mese di febbraio del 2019, pertanto eventuali richieste relative agli anni successivi a suo avviso risulterebbero inesatte. L’unico anno in cui è stato registrato un guadagno è il 2018, anno per il quale le tasse di soggiorno sono state riscosse da Airbnb e riversate. A tale comunicazione la signora RE ha allegato l’atto di vendita dell’immobile e i “Report dei guadagni” AirBNB per gli anni dal 2016 al 2019 dai quali risulta un totale di riscosso e versato a titolo di imposta di soggiorno, unicamente per l’anno 2018, mentre per le altre annualità non risultano pernottamenti.
Il Comune di Bologna ha allegato i conti della gestione presentati da parte di AirBNB per gli anni dal 2017 al 2020, specificando che per tali annualità non ha a disposizione alcun report analitico che dettagli i versamenti in base al gestore e alla struttura ricettiva.
Il menzionato Comune ha altresì invitato la signora RE a trasmettere eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni, ovvero che:
- la struttura ricettiva “Giraffa” ha operato esclusivamente tramite l'intermediario Airbnb negli anni dal 2016 al 2019;
- l'imposta di soggiorno relativa al suddetto periodo è stata versata integralmente da Airbnb;
- nell’anno 2020 l’attività è cessata in seguito alla vendita dell’immobile.
Inoltre, l’ha nuovamente invitata a sottoscrivere e restituire copia dei conti di gestione già depositati d’ufficio.
L’ente, tuttavia, non ha avuto alcun riscontro alle suddette richieste.
10. Con nota del 25 gennaio 2026 il Pubblico Ministero ha presentato ulteriori conclusioni con le quali ha chiesto che sia dichiarato irregolare il conto giudiziale in analisi e la relativa gestione, senza addebito di somme.
11. All’udienza del 18 febbraio 2026, il Pubblico Ministero ha insistito con le conclusioni in atti.
IR
1. In via pregiudiziale, questo Collegio procede all’esame d’ufficio dei presupposti della sussistenza della giurisdizione contabile nel giudizio in esame, avente a oggetto il conto presentato dal gestore di una struttura ricettiva.
Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 codice della giustizia contabile e 17 dell’allegato 2, per il quale la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e fondata anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, si richiamano le motivazioni di cui alle sentenze dalla n. 53 alla n. 64 del 2026 di questa Sezione, alle quali si rinvia per una completa ricostruzione della problematica. Inoltre, si rinvia altresì alla recente ordinanza n. 1527/2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite, la quale ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili. Ne consegue l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
Per quanto sopra esposto, questa Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
2. Resta fermo il dovere per l’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale.
3. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE CA PATUMI Vittorio RAELI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 4 maggio 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)