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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 04/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2418/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO
Appellante contro
CP_1
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3147 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.9.2023 il ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma.
pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Con successiva nota depositata in via telematica il 16.10.2024
[...]
ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio, Parte_1 chiedendone l'estinzione ed art. 306 cpc, essendo nelle more intervenuta in senso sfavorevole all'amministrazione la Corte di Cassazione, con sentenza n.
17476 del 2024.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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Va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo parte appellante rinunciato agli atti ed alle domande tutte;
nel giudizio d'appello la rinuncia agli atti, che è rinunzia di merito, è immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione della parte appellata, provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (art. 338 cpc) e la cessazione della materia del contendere (sull'oggetto del gravame), indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995; n.
4499/1996).
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
-Dichiara l'estinzione del giudizio;
-Nulla per le spese.
Roma, 04/02/2025
2 Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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