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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10093 del R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Longobardi, presso il cui studio, sito alla via Madonna delle Grazie 120 di Angri
(SA), domicilia come da atto di costituzione di nuovo difensore
- Attrice -
E
(c.f./p.iva ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio – Repertorio n. 26327 Raccolta n. 3427 del 2.2.2018 –– Persona_1
dall'avv. Lucia Fiorillo ed elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso la CP_1
Funzione Affari Legali dell' Parte_2
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da emotrasfusione.
1 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scrivente richiama integralmente la ricostruzione dei fatti storici riportata nella sentenza parziale n. 3666/2023 del 9.9.2023, con cui è stata dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale nei confronti del convenuto , mentre è stata dichiarata inammissibile l'analoga Controparte_2
eccezione formulata dall' a cagione della sua costituzione tardiva in giudizio. Parte_2
Pertanto, in questa sentenza, ci si soffermerà sulla domanda risarcitoria avanzata
Parte dalla nei confronti dell' che risponde, però, a titolo di responsabilità Parte_1
contrattuale.
Ed invero la scrivente richiama e condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, enunciato con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18392 del 2017
e, più in generale, in tema di responsabilità professionale medica, secondo cui il paziente è
tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale instaurato con la struttura sanitaria, ma anche il nesso di causalità materiale tra la condotta posta in essere dal medico, in violazione delle regole di diligenza, e l'evento dannoso lamentato, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (cfr. Cass. Sez. 3, n. 6386 del
03/03/2023; Cass. Sez. 3, 22/02/2023, n. 5490; Cass. Sez. 6 - 3, 26/11/2020 n. 26907; Cass. Sez.
3, 11/11/2019 n. 28991; Cass. Sez. 3, 23/08/2018 n. 21008).
In particolare, e stato precisato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali che "è onere del creditore-danneggiato provare,
oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio
2 del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al
professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione
derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un
impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità
all'agente" (in tal senso: Cass. Sez. 3, 29/03/2022 n. 10050).
Orbene, la ha dedotto in citazione che in data 12.10.1980 veniva Parte_1
ricoverata presso l'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, ove veniva sottoposta a trasfusioni di sangue, e che in data 19.8.2004 veniva dimessa dal Policlinico “Federico II” di
Napoli, ove le veniva diagnosticata epatite post trasfusionale HCV-RNA positivo genotipo
1B.
Ha, pertanto, dedotto che la patologia contratta fosse eziologicamente riconducibile alle trasfusioni di sangue praticatale durante il ricovero del 12.10.1980, essendovi coincidenza di eventi e compatibilità temporale fra emotrasfusioni e patologia contratta.
L'attrice ha aggiunto che non si è verificato, nell'arco della sua vita, altro evento casualmente idoneo a provocare l'infezione, poiché né precedentemente, né
successivamente alle trasfusioni somministratele presso l'Ospedale “ Umberto I” di Nocera
Inferiore, la stessa è mai stata sottoposta ad altre emotrasfusioni, ad interventi chirurgici, a cure odontoiatriche, né si è mai sottoposta a “body piercing” o tatuaggi, non essendo, inoltre,
soggetto facente uso di droghe per via endovenosa, dializzata o emofiliaca, assuntrice di farmaci emoderivati, operatrice sanitaria a contatto con persone a rischio e/o convivente con persona affetta da HCV-RNA positivo di tipo 1B, né persona che abbia mai avuto uno stile di vita disordinato e sessualmente promiscuo.
E' sufficiente, a parere del Tribunale, già questa ricostruzione per ricavare, in via presuntiva, il nesso di causalità tra l'infezione all'HCV contratta dall'attrice e la sua
Parte sottoposizione a trasfusione di sangue nel 1980. Sarebbe spettato all' provare che l'infezione fosse riconducibile ad altra causa ad essa non imputabile;
prova che, tuttavia,
non è stata né allegata né fornita.
3 Ad ogni buon conto, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'emotrasfusione è
stato acclarato anche dal collegio di CC.TT.UU. nominati che, a seguito dello svolgimento delle operazioni peritali, ha concluso per il riconoscimento, secondo il criterio del “più
probabile che non”, del nesso causale tra l'emotrasfusione del 1980 effettuata dalla presso il P.O. di Nocera Inferiore e l'epatite cronica HCV-RNA positiva genotipo Parte_1
1b documentata nel 2003, nel corso del suo ricovero presso il Policlinico “Federico II” di
Napoli, essendo rispettati, a tal fine, il criterio cronologico, inteso come rispetto del periodo di incubazione, il criterio dell'efficienza quali-quantitativa (emotrasfusione e infezione da virus C), il criterio eziologico e il criterio di continuità fenomenica. Dall'anamnesi della paziente e dalla documentazione sanitaria agli atti, inoltre, è apparso verosimile escludere la concomitanza di altri eventi casualmente idonei a provocare l'infezione, nonostante il lungo periodo tra la procedura trasfusionale (1980) e la conoscenza da parte della
D'Antuono della patologia epatico-cronica virus correlata contratta.
Per l'effetto, il collegio peritale ha riconosciuto all'attrice un danno biologico permanente in misura del 10%. Di contro, avuto riguardo al fatto che la condizione clinica di “epatite silente” non ha mai comportato un periodo di malattia documentata dall'attrice che, di fatto, prendeva consapevolezza della patologia solo venti anni dopo, il collegio ha escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo.
Si ricorda, in proposito, che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11917
del 06/05/2021, ha enunciato il principio secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al
parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo
e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della
consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti
di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5
4 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una
o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale,
conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione dell'elaborato peritale risulta attenuato. E' sufficiente, allo scopo, precisare che lo scrivente Tribunale condivide le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. nominati, in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Ai sensi dell'art. 7, co. 4, della Legge 24/17 “Il danno conseguente all'attività della
struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è
risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui
al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto
delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
Il danno biologico rientra tra le lesioni c.d. “macropermanenti” (poiché superiore al
9%). Di conseguenza, trova applicazione la recente Tariffa Unica Nazionale per il risarcimento del danno biologico conseguente a sinistri stradali. Non è di ostacolo a tale conclusione la circostanza che l'evento dannoso sia antecedente all'entrata in vigore del DM
istitutivo della tariffa. In tal senso si richiama la recente sentenza della Cassazione n. 11319
del 29 aprile 2025 secondo cui “… Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12
(“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di
invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del
soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio
2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non
sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la
previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri
5 verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo
un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di
riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a
fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art.
1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.
Si ritiene di riconoscere il danno morale, in via presuntiva, in misura intermedia;
e ciò deriva dalla semplice considerazione del grave trauma emotivo causato all'attrice dalla conoscenza di aver contratto una grave infezione che potrebbe sfociare anche in patologie di maggiore gravità.
Il danno non patrimoniale da riconoscere secondo la Tabella Unica Nazionale è
indicato nel seguente prospetto:
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
PARAMETRI ECONOMICI (tabella di riferimento: 2025)
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Coefficiente di riduzione per età 0,757
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,757) € 19.775,85
Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,757) € 5.141,72
Danno non patrimoniale complessivo (€ 32.916,21 x 0,757): € 24.917,57
TOTALE GENERALE: € 24.917,57
6 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, deve essere incrementata con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento (25.8.2004,
data di dimissione dell'attrice dall'Ospedale in cui veniva accertata l'infezione di epatite) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.
n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Parte L' va altresì condannata al rimborso delle spese di lite a favore dell'Erario,
essendo la parte attrice ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Ritenuta la responsabilità contrattuale dell' nella contrazione dell'epatite Parte_2
C, causata da una emotrasfusione, di la condanna al pagamento a Parte_1
favore dell'attrice della somma di € 24.917,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità
indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell''Erario
che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso liquidato ai CC.TT.UU.
con decreto del 13.6.2024.
Così deciso in Salerno il 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10093 del R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Longobardi, presso il cui studio, sito alla via Madonna delle Grazie 120 di Angri
(SA), domicilia come da atto di costituzione di nuovo difensore
- Attrice -
E
(c.f./p.iva ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio – Repertorio n. 26327 Raccolta n. 3427 del 2.2.2018 –– Persona_1
dall'avv. Lucia Fiorillo ed elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso la CP_1
Funzione Affari Legali dell' Parte_2
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da emotrasfusione.
1 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scrivente richiama integralmente la ricostruzione dei fatti storici riportata nella sentenza parziale n. 3666/2023 del 9.9.2023, con cui è stata dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale nei confronti del convenuto , mentre è stata dichiarata inammissibile l'analoga Controparte_2
eccezione formulata dall' a cagione della sua costituzione tardiva in giudizio. Parte_2
Pertanto, in questa sentenza, ci si soffermerà sulla domanda risarcitoria avanzata
Parte dalla nei confronti dell' che risponde, però, a titolo di responsabilità Parte_1
contrattuale.
Ed invero la scrivente richiama e condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, enunciato con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18392 del 2017
e, più in generale, in tema di responsabilità professionale medica, secondo cui il paziente è
tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale instaurato con la struttura sanitaria, ma anche il nesso di causalità materiale tra la condotta posta in essere dal medico, in violazione delle regole di diligenza, e l'evento dannoso lamentato, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (cfr. Cass. Sez. 3, n. 6386 del
03/03/2023; Cass. Sez. 3, 22/02/2023, n. 5490; Cass. Sez. 6 - 3, 26/11/2020 n. 26907; Cass. Sez.
3, 11/11/2019 n. 28991; Cass. Sez. 3, 23/08/2018 n. 21008).
In particolare, e stato precisato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali che "è onere del creditore-danneggiato provare,
oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio
2 del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al
professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione
derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un
impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità
all'agente" (in tal senso: Cass. Sez. 3, 29/03/2022 n. 10050).
Orbene, la ha dedotto in citazione che in data 12.10.1980 veniva Parte_1
ricoverata presso l'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, ove veniva sottoposta a trasfusioni di sangue, e che in data 19.8.2004 veniva dimessa dal Policlinico “Federico II” di
Napoli, ove le veniva diagnosticata epatite post trasfusionale HCV-RNA positivo genotipo
1B.
Ha, pertanto, dedotto che la patologia contratta fosse eziologicamente riconducibile alle trasfusioni di sangue praticatale durante il ricovero del 12.10.1980, essendovi coincidenza di eventi e compatibilità temporale fra emotrasfusioni e patologia contratta.
L'attrice ha aggiunto che non si è verificato, nell'arco della sua vita, altro evento casualmente idoneo a provocare l'infezione, poiché né precedentemente, né
successivamente alle trasfusioni somministratele presso l'Ospedale “ Umberto I” di Nocera
Inferiore, la stessa è mai stata sottoposta ad altre emotrasfusioni, ad interventi chirurgici, a cure odontoiatriche, né si è mai sottoposta a “body piercing” o tatuaggi, non essendo, inoltre,
soggetto facente uso di droghe per via endovenosa, dializzata o emofiliaca, assuntrice di farmaci emoderivati, operatrice sanitaria a contatto con persone a rischio e/o convivente con persona affetta da HCV-RNA positivo di tipo 1B, né persona che abbia mai avuto uno stile di vita disordinato e sessualmente promiscuo.
E' sufficiente, a parere del Tribunale, già questa ricostruzione per ricavare, in via presuntiva, il nesso di causalità tra l'infezione all'HCV contratta dall'attrice e la sua
Parte sottoposizione a trasfusione di sangue nel 1980. Sarebbe spettato all' provare che l'infezione fosse riconducibile ad altra causa ad essa non imputabile;
prova che, tuttavia,
non è stata né allegata né fornita.
3 Ad ogni buon conto, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'emotrasfusione è
stato acclarato anche dal collegio di CC.TT.UU. nominati che, a seguito dello svolgimento delle operazioni peritali, ha concluso per il riconoscimento, secondo il criterio del “più
probabile che non”, del nesso causale tra l'emotrasfusione del 1980 effettuata dalla presso il P.O. di Nocera Inferiore e l'epatite cronica HCV-RNA positiva genotipo Parte_1
1b documentata nel 2003, nel corso del suo ricovero presso il Policlinico “Federico II” di
Napoli, essendo rispettati, a tal fine, il criterio cronologico, inteso come rispetto del periodo di incubazione, il criterio dell'efficienza quali-quantitativa (emotrasfusione e infezione da virus C), il criterio eziologico e il criterio di continuità fenomenica. Dall'anamnesi della paziente e dalla documentazione sanitaria agli atti, inoltre, è apparso verosimile escludere la concomitanza di altri eventi casualmente idonei a provocare l'infezione, nonostante il lungo periodo tra la procedura trasfusionale (1980) e la conoscenza da parte della
D'Antuono della patologia epatico-cronica virus correlata contratta.
Per l'effetto, il collegio peritale ha riconosciuto all'attrice un danno biologico permanente in misura del 10%. Di contro, avuto riguardo al fatto che la condizione clinica di “epatite silente” non ha mai comportato un periodo di malattia documentata dall'attrice che, di fatto, prendeva consapevolezza della patologia solo venti anni dopo, il collegio ha escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo.
Si ricorda, in proposito, che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11917
del 06/05/2021, ha enunciato il principio secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al
parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo
e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della
consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti
di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5
4 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una
o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale,
conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione dell'elaborato peritale risulta attenuato. E' sufficiente, allo scopo, precisare che lo scrivente Tribunale condivide le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. nominati, in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Ai sensi dell'art. 7, co. 4, della Legge 24/17 “Il danno conseguente all'attività della
struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è
risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui
al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto
delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
Il danno biologico rientra tra le lesioni c.d. “macropermanenti” (poiché superiore al
9%). Di conseguenza, trova applicazione la recente Tariffa Unica Nazionale per il risarcimento del danno biologico conseguente a sinistri stradali. Non è di ostacolo a tale conclusione la circostanza che l'evento dannoso sia antecedente all'entrata in vigore del DM
istitutivo della tariffa. In tal senso si richiama la recente sentenza della Cassazione n. 11319
del 29 aprile 2025 secondo cui “… Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12
(“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di
invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del
soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio
2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non
sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la
previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri
5 verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo
un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di
riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a
fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art.
1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.
Si ritiene di riconoscere il danno morale, in via presuntiva, in misura intermedia;
e ciò deriva dalla semplice considerazione del grave trauma emotivo causato all'attrice dalla conoscenza di aver contratto una grave infezione che potrebbe sfociare anche in patologie di maggiore gravità.
Il danno non patrimoniale da riconoscere secondo la Tabella Unica Nazionale è
indicato nel seguente prospetto:
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
PARAMETRI ECONOMICI (tabella di riferimento: 2025)
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Coefficiente di riduzione per età 0,757
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,757) € 19.775,85
Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,757) € 5.141,72
Danno non patrimoniale complessivo (€ 32.916,21 x 0,757): € 24.917,57
TOTALE GENERALE: € 24.917,57
6 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, deve essere incrementata con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento (25.8.2004,
data di dimissione dell'attrice dall'Ospedale in cui veniva accertata l'infezione di epatite) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.
n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Parte L' va altresì condannata al rimborso delle spese di lite a favore dell'Erario,
essendo la parte attrice ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Ritenuta la responsabilità contrattuale dell' nella contrazione dell'epatite Parte_2
C, causata da una emotrasfusione, di la condanna al pagamento a Parte_1
favore dell'attrice della somma di € 24.917,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità
indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell''Erario
che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso liquidato ai CC.TT.UU.
con decreto del 13.6.2024.
Così deciso in Salerno il 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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