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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 25/08/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott.ssa Sara Trabalza Giudice dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024 promossa da: nata a [...] in data [...] , anche in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , rappresentata e difesa dall'avv.to Gabriele Persona_1 Antonini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in OD via Tiberina n. 62/a
Ricorrente contro
, nato a [...] in data [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Simoni Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in OD Piazza Umberto I n. 2
Resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 esponeva che aveva avuto una relazione con Parte_1
, dalla quale, in data 1.1.2015 , nasceva , che nel maggio 2023 detta Controparte_1 Per_1 relazione terminava ed era costretta a lasciare la casa per i continui litigi con il predetto che, CP_1 quindi, andava a vivere in un appartamento a OD in loc. Pian di Porto con un canone mensile di locazione di euro 350.00 oltre le utenze, compreso un garage , che dal maggio 2023 il nulla CP_1 versava per il mantenimento di ad esclusione dell'importo di euro 250.00 nel mese di Per_1 dicembre dello stesso anno , che il predetto era contitolare di una falegnameria ed aveva un reddito mensile di euro 1500.00 , che stante il continuo inadempimento dello stesso, era costretta a presentare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di OD , che la medesima percepiva un reddito mensile di circa euro 1000.00 e non era intestataria di beni immobili e/o di quote societarie, chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido condiviso di con collocamento presso la sua abitazione, che Per_1 venissero stabiliti i tempi di frequentazione padre – figlia una settimana per ciascuno , che venisse disposto a carico del un contributo al mantenimento della figlia di euro 600.00 mensili CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT , oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza in data 27.11.2024 compariva soltanto con il suo avvocato che dava atto Parte_1 pagina 1 di 4 dell'avvenuto deposito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché del decreto di rinvio a giudizio emesso a carico del per il reato di cui all'art. 570 c.p. e della CP_1 lettera di licenziamento inviata alla stessa . Parte_1
All'esito di detta udienza, il Giudice , in data 29.12.2024 , emetteva l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la quale disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre stante il disinteresse Per_1 manifestato dal padre , la frequentazione padre – figlia basata su liberi accordi tra le parti e, in caso di mancanza di accordo, due pomeriggi a settimana da indicarsi nel martedi e nel giovedi dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva , due week end alternati dal venerdi dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21.00 ; disponeva, altresì, indagini della Guardia di Finanza con riferimento alla situazione economica patrimoniale del CP_1
In data 11.4.2025 si costituiva facendo presente che aveva avuto una conoscenza Controparte_1 tardiva del giudizio;
nel merito contestava quanto affermato dalla evidenziando che la figlia Parte_1 minore era stata cresciuta dai nonni materni e paterni , che lo stesso si era sempre preso Per_1 cura della figlia , che non aveva versato il contributo al mantenimento su accordo tra le parti dal momento che avevano stabilito un collocamento paritetico della bambina una settimana ciascuno , che nonostante ciò sporadicamente aveva versato alla l'importo di euro 100.00 oltre ad altre Parte_1 spese straordinarie , che il suo reddito mensile ammontava ad euro 1250.00 lavorando part time al 75% presso la falegnameria Anticovecchio s.n.c. con sede in OD;
precisava che già con raccomandata del 27.9.2023 aveva fatto alla una proposta di negoziazione assistita indicando in euro 250.00 Parte_1 mensili il contributo al mantenimento per la figlia, senza ricevere alcuna risposta;
dichiarava , comunque, di aderire a quanto disposto dal Giudice nell'ordinanza del 29.12.2024 .
In sede di comparsa conclusionale il insisteva per l'affido condiviso della figlia minore CP_1 riportandosi, quanto alle altre statuizioni, all'ordinanza del 29.12.2024. Per_1
Nella vicenda in oggetto non vi sono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, . Per_1 Parte_1
Ed, infatti, l'affido esclusivo rappresenta una deroga al principio generale della bigenitorialità nel senso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e viene disposto nell'ipotesi di accertata inidoneità genitoriale , violenza, disinteresse oppure altre gravi situazioni che compromettono il benessere del figlio minore;
da ciò segue che detto affido può essere disposto solo quando risponde all'interesse superiore del minore.
Il Giudice nei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c. si era trovato a decidere in assenza del motivando la disposizione dell'affido esclusivo sulla base di un presunto CP_1 disinteresse del padre nei riguardi della figlia minore.
Il quadro è cambiato a seguito della costituzione tardiva del predetto , giustificata da una CP_1 conoscenza non immediata del giudizio, nella quale il predetto dava atto di una regolamentazione intervenuta tra le parti che prevedeva nella sostanza un collocamento paritario a settimane alterne della bambina presso l'uno e l'altro genitore con la collaborazione fattiva dei nonni materni e paterni;
ricostruzione, questa, non smentita in maniera precisa dalla che anche nella sua comparsa Parte_1 conclusionale , pur parlando genericamente del disinteresse del padre verso la figlia, non ha contestato in alcun modo la regolamentazione di fatto intervenuta tra le parti riferita dallo stesso . CP_1
Anche per quanto riguarda la proposta di negoziazione assistita , la si è limitata a Parte_1 contestarne la veridicità a fronte della produzione in giudizio da parte del della lettera Per_2 raccomandata inviatale contenente la proposta in oggetto che prevedeva anche l'importo di euro 250.00 mensili come contributo al mantenimento per la figlia Da quanto sopra deriva che deve Per_1 essere disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 pagina 2 di 4 collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre.
Stante l'accordo delle parti sui tempi di frequentazione padre – figlia così come stabilito nell'ordinanza del 29.12.2024 deve essere disposto che potrà prendere e tenere con sé la figlia Controparte_1 minore due pomeriggi infrasettimanali che, in mancanza di accordo tra i genitori, si Per_1 indicano nel martedi e nel giovedi dall'uscita di scuola , oppure ne periodo estivo, alle ore 15,00 , fino alla mattina successiva quando la riporterà a scuola oppure a casa della madre entro le ore 9.30 ; due week end alternati dal venerdi dall'uscita della scuola oppure nel periodo estivo dalle ore 15.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riporterà a casa della madre;
durante le festività natalizie una settimana ciascuno tra i due genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale oppure il capodanno;
durante le festività della Pasqua tre giorni ciascuno tra i genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni la Pasqua oppure il Lunedi dell1Angelo ; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi previo accordo tra i genitori entro il 30 maggio.
Per quanto attiene il contributo al mantenimento della figlia , occorre evidenziare che dalla Per_1 relazione della Guardia di Finanza di OD risulta la conferma di quanto dichiarato dal in CP_1 quanto lo stesso negli ultimi tre anni ha avuto effettivamente un reddito medio annuale di circa euro 18.000,00 tutto proveniente dal lavoro svolto presso la falegnameria Anticovecchio s.r.l. mentre il reddito della quota di partecipazione della società di persone Mobili Ebanisteria Marinelli s.n.c. in realtà non è stato mai incassato.
Ne deriva , pertanto, che è congruo , quale contributo al mantenimento per la figlia minore Per_1
l'importo di euro 250.00 mensili rivalutabili sulla base degli indici ISTAT , che il dovrà CP_1 corrispondere alla entro il giorno 5 di ciascun mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie . Parte_1
Stante l'adesione del ai provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del CP_1 29.12.2024 , e tenuto conto della sua proposta di negoziazione assistita di cui alla lettera raccomandata in atti , sussistono giusti motivi per compensare per 1/3 le spese del giudizio ponendosi i restanti 2/3 a carico de CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, e Per_1 Parte_1
, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
Controparte_1
- potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi Controparte_1 Per_1 infrasettimanali due pomeriggi infrasettimanali che, in mancanza di accordo tra i genitori, si indicano nel martedi e nel giovedi dall'uscita di scuola , oppure ne periodo estivo, alle ore 15,00
, fino alla mattina successiva quando la riporterà a scuola oppure a casa della madre entro le ore 9.30 ; due week end alternati dal venerdi dall'uscita della scuola oppure nel periodo estivo dalle ore 15.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riporterà a casa della madre;
durante le festività natalizie una settimana ciascuno tra i due genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale oppure il capodanno;
durante le festività della Pasqua tre giorni ciascuno tra i genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni la Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo ; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi previo accordo tra i genitori entro il 30 maggio.;
- Pone a carico di il pagamento a favore di entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ciascun mese , della somma di euro 250.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre il Per_1 pagina 3 di 4 50% delle spese straordinarie;
- Compensa per 1/3 le spese del giudizio ponendo i restanti 2/3 a carico di , Controparte_1 spese che per l'intero si liquidano in euro 2900.00 oltre rimborso forfettario al15% , IVA e CAP come per legge.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott.ssa Sara Trabalza Giudice dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024 promossa da: nata a [...] in data [...] , anche in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , rappresentata e difesa dall'avv.to Gabriele Persona_1 Antonini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in OD via Tiberina n. 62/a
Ricorrente contro
, nato a [...] in data [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Simoni Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in OD Piazza Umberto I n. 2
Resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 esponeva che aveva avuto una relazione con Parte_1
, dalla quale, in data 1.1.2015 , nasceva , che nel maggio 2023 detta Controparte_1 Per_1 relazione terminava ed era costretta a lasciare la casa per i continui litigi con il predetto che, CP_1 quindi, andava a vivere in un appartamento a OD in loc. Pian di Porto con un canone mensile di locazione di euro 350.00 oltre le utenze, compreso un garage , che dal maggio 2023 il nulla CP_1 versava per il mantenimento di ad esclusione dell'importo di euro 250.00 nel mese di Per_1 dicembre dello stesso anno , che il predetto era contitolare di una falegnameria ed aveva un reddito mensile di euro 1500.00 , che stante il continuo inadempimento dello stesso, era costretta a presentare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di OD , che la medesima percepiva un reddito mensile di circa euro 1000.00 e non era intestataria di beni immobili e/o di quote societarie, chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido condiviso di con collocamento presso la sua abitazione, che Per_1 venissero stabiliti i tempi di frequentazione padre – figlia una settimana per ciascuno , che venisse disposto a carico del un contributo al mantenimento della figlia di euro 600.00 mensili CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT , oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza in data 27.11.2024 compariva soltanto con il suo avvocato che dava atto Parte_1 pagina 1 di 4 dell'avvenuto deposito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché del decreto di rinvio a giudizio emesso a carico del per il reato di cui all'art. 570 c.p. e della CP_1 lettera di licenziamento inviata alla stessa . Parte_1
All'esito di detta udienza, il Giudice , in data 29.12.2024 , emetteva l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la quale disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre stante il disinteresse Per_1 manifestato dal padre , la frequentazione padre – figlia basata su liberi accordi tra le parti e, in caso di mancanza di accordo, due pomeriggi a settimana da indicarsi nel martedi e nel giovedi dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva , due week end alternati dal venerdi dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21.00 ; disponeva, altresì, indagini della Guardia di Finanza con riferimento alla situazione economica patrimoniale del CP_1
In data 11.4.2025 si costituiva facendo presente che aveva avuto una conoscenza Controparte_1 tardiva del giudizio;
nel merito contestava quanto affermato dalla evidenziando che la figlia Parte_1 minore era stata cresciuta dai nonni materni e paterni , che lo stesso si era sempre preso Per_1 cura della figlia , che non aveva versato il contributo al mantenimento su accordo tra le parti dal momento che avevano stabilito un collocamento paritetico della bambina una settimana ciascuno , che nonostante ciò sporadicamente aveva versato alla l'importo di euro 100.00 oltre ad altre Parte_1 spese straordinarie , che il suo reddito mensile ammontava ad euro 1250.00 lavorando part time al 75% presso la falegnameria Anticovecchio s.n.c. con sede in OD;
precisava che già con raccomandata del 27.9.2023 aveva fatto alla una proposta di negoziazione assistita indicando in euro 250.00 Parte_1 mensili il contributo al mantenimento per la figlia, senza ricevere alcuna risposta;
dichiarava , comunque, di aderire a quanto disposto dal Giudice nell'ordinanza del 29.12.2024 .
In sede di comparsa conclusionale il insisteva per l'affido condiviso della figlia minore CP_1 riportandosi, quanto alle altre statuizioni, all'ordinanza del 29.12.2024. Per_1
Nella vicenda in oggetto non vi sono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, . Per_1 Parte_1
Ed, infatti, l'affido esclusivo rappresenta una deroga al principio generale della bigenitorialità nel senso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e viene disposto nell'ipotesi di accertata inidoneità genitoriale , violenza, disinteresse oppure altre gravi situazioni che compromettono il benessere del figlio minore;
da ciò segue che detto affido può essere disposto solo quando risponde all'interesse superiore del minore.
Il Giudice nei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c. si era trovato a decidere in assenza del motivando la disposizione dell'affido esclusivo sulla base di un presunto CP_1 disinteresse del padre nei riguardi della figlia minore.
Il quadro è cambiato a seguito della costituzione tardiva del predetto , giustificata da una CP_1 conoscenza non immediata del giudizio, nella quale il predetto dava atto di una regolamentazione intervenuta tra le parti che prevedeva nella sostanza un collocamento paritario a settimane alterne della bambina presso l'uno e l'altro genitore con la collaborazione fattiva dei nonni materni e paterni;
ricostruzione, questa, non smentita in maniera precisa dalla che anche nella sua comparsa Parte_1 conclusionale , pur parlando genericamente del disinteresse del padre verso la figlia, non ha contestato in alcun modo la regolamentazione di fatto intervenuta tra le parti riferita dallo stesso . CP_1
Anche per quanto riguarda la proposta di negoziazione assistita , la si è limitata a Parte_1 contestarne la veridicità a fronte della produzione in giudizio da parte del della lettera Per_2 raccomandata inviatale contenente la proposta in oggetto che prevedeva anche l'importo di euro 250.00 mensili come contributo al mantenimento per la figlia Da quanto sopra deriva che deve Per_1 essere disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 pagina 2 di 4 collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre.
Stante l'accordo delle parti sui tempi di frequentazione padre – figlia così come stabilito nell'ordinanza del 29.12.2024 deve essere disposto che potrà prendere e tenere con sé la figlia Controparte_1 minore due pomeriggi infrasettimanali che, in mancanza di accordo tra i genitori, si Per_1 indicano nel martedi e nel giovedi dall'uscita di scuola , oppure ne periodo estivo, alle ore 15,00 , fino alla mattina successiva quando la riporterà a scuola oppure a casa della madre entro le ore 9.30 ; due week end alternati dal venerdi dall'uscita della scuola oppure nel periodo estivo dalle ore 15.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riporterà a casa della madre;
durante le festività natalizie una settimana ciascuno tra i due genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale oppure il capodanno;
durante le festività della Pasqua tre giorni ciascuno tra i genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni la Pasqua oppure il Lunedi dell1Angelo ; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi previo accordo tra i genitori entro il 30 maggio.
Per quanto attiene il contributo al mantenimento della figlia , occorre evidenziare che dalla Per_1 relazione della Guardia di Finanza di OD risulta la conferma di quanto dichiarato dal in CP_1 quanto lo stesso negli ultimi tre anni ha avuto effettivamente un reddito medio annuale di circa euro 18.000,00 tutto proveniente dal lavoro svolto presso la falegnameria Anticovecchio s.r.l. mentre il reddito della quota di partecipazione della società di persone Mobili Ebanisteria Marinelli s.n.c. in realtà non è stato mai incassato.
Ne deriva , pertanto, che è congruo , quale contributo al mantenimento per la figlia minore Per_1
l'importo di euro 250.00 mensili rivalutabili sulla base degli indici ISTAT , che il dovrà CP_1 corrispondere alla entro il giorno 5 di ciascun mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie . Parte_1
Stante l'adesione del ai provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del CP_1 29.12.2024 , e tenuto conto della sua proposta di negoziazione assistita di cui alla lettera raccomandata in atti , sussistono giusti motivi per compensare per 1/3 le spese del giudizio ponendosi i restanti 2/3 a carico de CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, e Per_1 Parte_1
, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
Controparte_1
- potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi Controparte_1 Per_1 infrasettimanali due pomeriggi infrasettimanali che, in mancanza di accordo tra i genitori, si indicano nel martedi e nel giovedi dall'uscita di scuola , oppure ne periodo estivo, alle ore 15,00
, fino alla mattina successiva quando la riporterà a scuola oppure a casa della madre entro le ore 9.30 ; due week end alternati dal venerdi dall'uscita della scuola oppure nel periodo estivo dalle ore 15.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riporterà a casa della madre;
durante le festività natalizie una settimana ciascuno tra i due genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale oppure il capodanno;
durante le festività della Pasqua tre giorni ciascuno tra i genitori in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni la Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo ; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi previo accordo tra i genitori entro il 30 maggio.;
- Pone a carico di il pagamento a favore di entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ciascun mese , della somma di euro 250.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre il Per_1 pagina 3 di 4 50% delle spese straordinarie;
- Compensa per 1/3 le spese del giudizio ponendo i restanti 2/3 a carico di , Controparte_1 spese che per l'intero si liquidano in euro 2900.00 oltre rimborso forfettario al15% , IVA e CAP come per legge.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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