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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1070/2020 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Giovene e Davide Rapallini
PARTE ATTRICE
c o n t r o c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Luisella Lazzaroni e Francesco Caltagirone
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“… sopravvenuta improcedibilità della presente azione … Con pronuncia sulle spese di causa secondo giustizia”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disposta la stima dei beni e accertata la misura dei necessari conguagli, assegnare a il compendio immobiliare di Viale della Pace, censito al fg.41,mapp.52 CP_1 sub.1 e 2 con l'accessorio locale terraneo, mapp.443 del medesimo foglio, assegnando invece a
la quota dell'unità immobiliare, distinta al NCEU di Sarzana fg,44, mapp.29 (Via Parte_1
Brigate Muccini n.11) oltre all'accertando conguaglio, previo scomputo da quest'ultimo di una somma pari alle spese sostenute dalla convenuta per la manutenzione straordinaria e le migliorie apportate a proprio carico prima e dopo il decesso della madre usufruttuaria. Con vittoria di spese
e competenze di causa in considerazione della condotta dell'attore nella fase preprocessuale ed in sede di mediazione. Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ai sensi dell'art.
183 c. VI n. 2) c.p.c. in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta integralmente”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha introdotto il presente giudizio deducendo di essere comproprietario unitamente alla sorella
(odierna convenuta) di due immobili siti in Sarzana, censiti al NCEU del suddetto Comune, rispettivamente: al foglio 41, particelle 52 (sub 1 e 2) e 443; al foglio 44, particella 29, sub 7. La parte ha quindi chiesto al Tribunale: di accertare che i beni in oggetto non sono comodamente divisibili secondo le rispettive (eguali) quote dei condividenti;
di stimare il compendio;
di procedere quindi alla sua divisione, mediante l'attribuzione della porzione di maggior valore al condividente che ne faccia eventualmente richiesta, con contestuale determinazione del relativo conguaglio o, diversamente, mediante vendita.
La convenuta si è costituita con comparsa in data 8.10.2020: non opponendosi alla richiesta divisione;
rappresentando l'interesse a conseguire la piena proprietà del compendio abitativo di cui alle particelle 52 e 443, tramite cessione al fratello della propria metà dell'altro appartamento e corresponsione di un congruo conguaglio;
sostenendo di aver provveduto nel corso degli anni a numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria sui beni in oggetto.
Con ordinanza del 30.4.2021 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata: a descrivere gli immobili in comproprietà tra le parti;
a determinarne il valore attuale di mercato;
ad accertare se essi siano comodamente divisibili, predisponendo nel caso il relativo progetto divisionale;
a verificare ad ogni modo l'esistenza di eventuali irregolarità urbanistiche o catastali.
L'elaborato peritale, a firma del geom. è stato depositato in data 29.11.2022. Persona_1
Sono successivamente intercorse trattative tra le parti.
Nelle more (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2023) è stato venduto a terzi l'appartamento ad uso ufficio di Via Brigate Partigiane Muccini (cioè il bene di cui al Foglio 41, Mappale 29, Subalterno
7).
Limitatamente ad esso è, dunque, cessata la materia del contendere.
Con riguardo all'altro bene ancora in comproprietà tra le parti (edificio ubicato in Viale della Pace, angolo Via Paganino da Sarzana, composto da due unità, una abitativa e l'altra destinata a studio medico, distribuite su tre piani e circondato da un'ampia corte pertinenziale destinata a verde al cui interno è presente un piccolo manufatto ad uso ripostiglio/deposito) va, invece, preliminarmente evidenziato come il CTU abbia riscontrato, tra le altre cose, la sussistenza di varie difformità tra l'attuale stato dei luoghi e le risultanze della mappa e delle planimetrie catastali, dettagliate a pagina
60 di perizia e ritenute tali da non consentire il trasferimento della proprietà di tali beni o la loro divisione.
Tale conclusione (discussa da ultimo in sede di memorie ex art. 190 c.p.c.) non è stata, invero, contestata né dal ricorrente, né dalla convenuta
Va quindi richiamata la legge n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis (introdotto con D.L. n. 78 del
2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), che dispone che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”); norma da ritenersi riferita anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni (cfr., ex multis, Cass. n.18043/2020).
La domanda di divisione in oggetto deve, quindi, essere dichiarata improcedibile.
In considerazione della natura della causa e della questione posta a fondamento dell'odierna decisione, si ritiene di poter compensare le spese di lite;
dovendosi in particolare escludere che ai presenti fini sia consentito valutare nel merito le possibili ragioni per cui i condividenti in corso di causa non sono riuscite a procedere con le necessarie regolarizzazioni.
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con decreto del 19.1.2023, per le stesse ragioni, nei rapporti interni, viene posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: dichiara improcedibile la domanda di divisione avente ad oggetto i beni immobili censiti al NCEU del Comune di Sarzana al foglio 41, particelle 52 (sub 1 e 2) e 443; dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo della CTU a carico sia del ricorrente sia della convenuta, in quote uguali.
La Spezia, 17.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1070/2020 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Giovene e Davide Rapallini
PARTE ATTRICE
c o n t r o c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Luisella Lazzaroni e Francesco Caltagirone
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“… sopravvenuta improcedibilità della presente azione … Con pronuncia sulle spese di causa secondo giustizia”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disposta la stima dei beni e accertata la misura dei necessari conguagli, assegnare a il compendio immobiliare di Viale della Pace, censito al fg.41,mapp.52 CP_1 sub.1 e 2 con l'accessorio locale terraneo, mapp.443 del medesimo foglio, assegnando invece a
la quota dell'unità immobiliare, distinta al NCEU di Sarzana fg,44, mapp.29 (Via Parte_1
Brigate Muccini n.11) oltre all'accertando conguaglio, previo scomputo da quest'ultimo di una somma pari alle spese sostenute dalla convenuta per la manutenzione straordinaria e le migliorie apportate a proprio carico prima e dopo il decesso della madre usufruttuaria. Con vittoria di spese
e competenze di causa in considerazione della condotta dell'attore nella fase preprocessuale ed in sede di mediazione. Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ai sensi dell'art.
183 c. VI n. 2) c.p.c. in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta integralmente”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha introdotto il presente giudizio deducendo di essere comproprietario unitamente alla sorella
(odierna convenuta) di due immobili siti in Sarzana, censiti al NCEU del suddetto Comune, rispettivamente: al foglio 41, particelle 52 (sub 1 e 2) e 443; al foglio 44, particella 29, sub 7. La parte ha quindi chiesto al Tribunale: di accertare che i beni in oggetto non sono comodamente divisibili secondo le rispettive (eguali) quote dei condividenti;
di stimare il compendio;
di procedere quindi alla sua divisione, mediante l'attribuzione della porzione di maggior valore al condividente che ne faccia eventualmente richiesta, con contestuale determinazione del relativo conguaglio o, diversamente, mediante vendita.
La convenuta si è costituita con comparsa in data 8.10.2020: non opponendosi alla richiesta divisione;
rappresentando l'interesse a conseguire la piena proprietà del compendio abitativo di cui alle particelle 52 e 443, tramite cessione al fratello della propria metà dell'altro appartamento e corresponsione di un congruo conguaglio;
sostenendo di aver provveduto nel corso degli anni a numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria sui beni in oggetto.
Con ordinanza del 30.4.2021 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata: a descrivere gli immobili in comproprietà tra le parti;
a determinarne il valore attuale di mercato;
ad accertare se essi siano comodamente divisibili, predisponendo nel caso il relativo progetto divisionale;
a verificare ad ogni modo l'esistenza di eventuali irregolarità urbanistiche o catastali.
L'elaborato peritale, a firma del geom. è stato depositato in data 29.11.2022. Persona_1
Sono successivamente intercorse trattative tra le parti.
Nelle more (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2023) è stato venduto a terzi l'appartamento ad uso ufficio di Via Brigate Partigiane Muccini (cioè il bene di cui al Foglio 41, Mappale 29, Subalterno
7).
Limitatamente ad esso è, dunque, cessata la materia del contendere.
Con riguardo all'altro bene ancora in comproprietà tra le parti (edificio ubicato in Viale della Pace, angolo Via Paganino da Sarzana, composto da due unità, una abitativa e l'altra destinata a studio medico, distribuite su tre piani e circondato da un'ampia corte pertinenziale destinata a verde al cui interno è presente un piccolo manufatto ad uso ripostiglio/deposito) va, invece, preliminarmente evidenziato come il CTU abbia riscontrato, tra le altre cose, la sussistenza di varie difformità tra l'attuale stato dei luoghi e le risultanze della mappa e delle planimetrie catastali, dettagliate a pagina
60 di perizia e ritenute tali da non consentire il trasferimento della proprietà di tali beni o la loro divisione.
Tale conclusione (discussa da ultimo in sede di memorie ex art. 190 c.p.c.) non è stata, invero, contestata né dal ricorrente, né dalla convenuta
Va quindi richiamata la legge n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis (introdotto con D.L. n. 78 del
2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), che dispone che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”); norma da ritenersi riferita anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni (cfr., ex multis, Cass. n.18043/2020).
La domanda di divisione in oggetto deve, quindi, essere dichiarata improcedibile.
In considerazione della natura della causa e della questione posta a fondamento dell'odierna decisione, si ritiene di poter compensare le spese di lite;
dovendosi in particolare escludere che ai presenti fini sia consentito valutare nel merito le possibili ragioni per cui i condividenti in corso di causa non sono riuscite a procedere con le necessarie regolarizzazioni.
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con decreto del 19.1.2023, per le stesse ragioni, nei rapporti interni, viene posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: dichiara improcedibile la domanda di divisione avente ad oggetto i beni immobili censiti al NCEU del Comune di Sarzana al foglio 41, particelle 52 (sub 1 e 2) e 443; dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo della CTU a carico sia del ricorrente sia della convenuta, in quote uguali.
La Spezia, 17.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto