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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2024, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3051 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Davina ZAMBON e RIGON Parte_1
Antonio
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea CORNOLO' Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la casa coniugale, sita in Arzignano via Chiampo 48, viene assegnata a Parte_1
Per_
, convivente con la figlia , con termine a fino al
[...] Controparte_1
21.5.2025 per rilasciarla;
c) di farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario e Parte_1
Per_ straordinario della figlia maggiorenne e percepirà l'intero assegno unico;
d) contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla Parte_1
stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 500 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
le parti concordano che l'assegno venga versato dal momento in cui la signora lascerà la casa coniugale;
_1
e) si impegna a trasferire la proprietà dell'auto targata DG247SG a Parte_1
entro il 21.12.2024; gli altri veicoli acquistati durante il matrimonio Controparte_1
resteranno in proprietà esclusiva di;
Parte_1
f) si impegna a corrispondere alla moglie la somma di euro 8.000 Parte_1
quando la stessa lascerà la casa coniugale a liquidazione dello scioglimento della comunione ed a tacitazione di ogni pretesa economica derivante dalla comunione legale;
g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso in data 12.7.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Chiampo il 21.2.1998, che dall'unione erano nati Controparte_1
due figli entrambi maggiorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi,
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata in data 28.10.2024 si costituiva in giudizio _1
, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex
[...]
adverso indicate.
All'udienza del 21.11.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine al
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Per_ La casa coniugale va assegnata a , convivente con la figlia . Parte_1
Le parti hanno concordato che contribuisca al mantenimento della Parte_1
moglie con la somma mensile di euro 500 ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
3 Degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti il Collegio si limita a dare atto non essendo richiesta alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio in Chiampo il 21.2.1998 con atto trascritto al n. 5, parte II,
[...]
serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3051 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Davina ZAMBON e RIGON Parte_1
Antonio
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea CORNOLO' Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la casa coniugale, sita in Arzignano via Chiampo 48, viene assegnata a Parte_1
Per_
, convivente con la figlia , con termine a fino al
[...] Controparte_1
21.5.2025 per rilasciarla;
c) di farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario e Parte_1
Per_ straordinario della figlia maggiorenne e percepirà l'intero assegno unico;
d) contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla Parte_1
stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 500 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
le parti concordano che l'assegno venga versato dal momento in cui la signora lascerà la casa coniugale;
_1
e) si impegna a trasferire la proprietà dell'auto targata DG247SG a Parte_1
entro il 21.12.2024; gli altri veicoli acquistati durante il matrimonio Controparte_1
resteranno in proprietà esclusiva di;
Parte_1
f) si impegna a corrispondere alla moglie la somma di euro 8.000 Parte_1
quando la stessa lascerà la casa coniugale a liquidazione dello scioglimento della comunione ed a tacitazione di ogni pretesa economica derivante dalla comunione legale;
g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso in data 12.7.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Chiampo il 21.2.1998, che dall'unione erano nati Controparte_1
due figli entrambi maggiorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi,
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata in data 28.10.2024 si costituiva in giudizio _1
, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex
[...]
adverso indicate.
All'udienza del 21.11.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine al
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Per_ La casa coniugale va assegnata a , convivente con la figlia . Parte_1
Le parti hanno concordato che contribuisca al mantenimento della Parte_1
moglie con la somma mensile di euro 500 ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
3 Degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti il Collegio si limita a dare atto non essendo richiesta alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio in Chiampo il 21.2.1998 con atto trascritto al n. 5, parte II,
[...]
serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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