Art. 6.
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell' art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e' ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.
Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto e' previsto all' art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell' art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e' ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.
Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto e' previsto all' art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.