Articolo 6 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 5Articolo 7
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14 marzo 1956
Art. 6.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell' art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e' ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.
Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto e' previsto all' art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
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