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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per adozione di maggiorenne depositato il 03.10.2024 - procedimento n. r.g. 13237/2024 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE/ADOTTANTE
per l'adozione di
LU DE (C.F. ) C.F._2
ADOTTANDA
Entrambi con il patrocinio dell'avv. MELOTTI DANIELE, con domicilio eletto in Verona, via G. da
Verrazzano 2
con l'intervento di
, con la curatrice speciale del minore Avv. SEVERINO FEDERICA CP
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 4 All'udienza del giorno 10.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per adottante ed adottanda:
- pronunciare l'adozione di ET PP da parte di;
Parte_1
- disporre che l'adottanda conservi solo il proprio cognome, “PP”, senza aggiungere ad esso il cognome “ ”; Pt_1
- in denegato subordine, che l'adottanda aggiunga al proprio cognome, posponendolo, il cognome
“ ”; Pt_1
- disporre l'adempimento di ogni provvedimento di legge, anche da parte del competente Ufficiale di
Stato civile.
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da per l'adozione di ET PP va accolta, in quanto ne Parte_1
sussistono i presupposti di legge.
A seguire, in sintesi, la vicenda in fatto e sul piano processuale.
Il sig. coniugato con l'adottante a far data dal 1998, era stato in precedenza sposato con la Persona_1
signora deceduta il 13/12/1994. Dall'unione con la signora è nata l'odierna Persona_2 Per_2
adottanda, sig.ra ET PP.
Il sig. ha successivamente contratto matrimonio con la signora , odierna Persona_1 Parte_1
adottante. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: e Persona_3 Persona_4 CP
(quest'ultimo nato il [...], ancora minorenne).
Adottante e adottanda hanno convissuto ininterrottamente, unitamente al signor ed ai figli Persona_1
nati dal matrimonio , dal 1998 al 2018, allorché ET PP si è trasferita a Sona, Persona_5
dando vita in tutto e per tutto ad una realtà familiare in cui il rapporto tra e ET PP Parte_1
è stato di fatto del tutto analogo al rapporto che esiste tra madre e figlia.
Tale rapporto, tuttora continuo ed intenso, continua ad essere tale con la piena partecipazione della prima alla formazione ed alla vita della seconda, insieme al marito padre di ET, ed ai suoi Persona_1
fratelli.
pagina 2 di 4 L'adottante ha quindi instaurato il procedimento per consentire, da un lato, la piena tutela dell'identità personale propria e dell'adottanda, sì da recepire anche sul piano formale la relazione madre-figlia che si è manifestata tra loro in tutti questi anni, nonché per eliminare le differenze rispetto ai fratelli di
ET, nati dal matrimonio di con Parte_1 Persona_1
All'udienza del 12.03.2025 signora ha confermato la volontà di adottare ET e di Parte_1
parificarne la posizione agli altri figli, anche sul piano formale.
Nella medesima udienza l'adottanda, ET PP, ha prestato il consenso all'adozione e si è sempre riferita all'adottante chiamandola “mamma , ricordando, tra l'altro, quanto fatto per lei Pt_1
dall'adottante nel corso degli anni, soffermandosi in particolare sul suo iniziale trasferimento da Padova, dove aveva casa, lavorava e viveva, affinché lei, bambina, potesse mantenere stretti rapporti con la famiglia materna di origine.
È stato quindi sentito il sig. padre dell'adottanda e marito dell'adottante, il quale ha Persona_1 espresso il pieno consenso all'adozione, sottolineando l'importanza di tale “tappa” in un percorso iniziato nel 1997 con il fidanzamento con la signora . Parte_1
È stato ascoltato il sig. , marito dell'adottanda, il quale ha prestato l'assenso Controparte_2 all'adozione, confermando a sua volta che il rapporto tra ET LU e è stato sempre Parte_1
quello di mamma e figlia.
Sono stati infine sentiti anche i fratelli di ET PP, figli di e Parte_1 Persona_1
, e hanno tutti manifestato pieno assenso all'adozione, confermando di Per_3 Per_4 CP
aver sempre considerato ET la loro sorella maggiore, e che la presente procedura di adozione è solo la formalizzazione di una situazione che a livello personale e relazionale di fatto è già pienamente esistente tra loro.
Stante la minore età di si è proceduto in udienza alla nomina del curatore speciale nella CP persona dell'avv. Federica Severino, la quale si è costituita con memoria del 21.03.2025, esprimendosi favorevolmente all'accoglimento della domanda di adozione.
Per quanto sopra esposto è da ritenersi che l'adozione sia conforme agli interessi di adottanda e adottante,
e ne soddisfi al contempo le esigenze familiari e giuridiche come indicato in ricorso.
Deve quindi farsi luogo all'adozione di LU DE da parte di . Parte_1
Va altresì accolta la domanda di non disporre alcuna modifica al cognome dell'adottanda ET
PP, come, del resto, indicato congiuntamente delle parti. Al di là, infatti, della considerazione che pagina 3 di 4 ET PP è oramai riconosciuta e pienamente identificata a livello sociale dal cognome “PP”,
è altresì pienamente apprezzabile l'ulteriore motivazione espressa: lo scopo dell'adozione in questo caso
è sì quello di recepire sul piano formale il rapporto tra adottante ed adottanda, ma anche di parificare la posizione di ET a quella degli altri fratelli, che già, come lei, sono identificati dal solo cognome paterno “PP”. Non va quindi operata alcuna modifica o aggiunta al cognome dell'adottanda, che continuerà a chiamarsi ET PP.
Nulla in ordine alle spese di lite delle parti. Ritiene il Collegio, invece, che le spese legali relative alla partecipazione in giudizio della curatrice speciale (in questo caso peraltro il minore non è ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato), stante l'assenza di soccombenza, non debbano essere oggetto di regolamentazione giudiziale o di liquidazione da parte del Tribunale, ma vadano in questo caso ricondotte alla figura giuridica negoziale del mandato, e debbano quindi essere corrisposte – al di fuori del procedimento – alla curatrice speciale dai genitori del minore, quali suoi rappresentanti legali, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 del Codice civile, definitivamente decidendo nella causa promossa da per l'adozione di LU DE, così provvede: Parte_1
1. Dà luogo all'adozione di LU DE (C.F. ), nata a [...] C.F._2
Valpolicella (VR) il 23/01/1989, da parte di (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Dolo (VE) il 03/07/1969, con tutti gli effetti di legge;
2. Nessuna aggiunta o modifica al cognome dell'adottanda, che continuerà a chiamarsi
DE LU;
3. Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
4. Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché provveda ad iscrivere nell'apposito registro la presente sentenza e ne dia comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato, una volta passata in giudicato.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del giorno 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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