CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1236/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239002264664000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente. Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I - Con sentenza n. 6240/24, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha integralmente rigettato il ricorso/reclamo proposto da
Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituita, avverso la intimazione di pagamento n. 094 2023 90 02264664 000, impugnata limitatamente all'IRPEF anno 2007, pretesa in relazione all'avviso di accertamento n. TDJM00615 per un importo pari ad € 6.135,23. Il giudice provinciale, in particolare, ha rilevato, in particolare, che l'ADER aveva provveduto a notificare – con riferimento al medesimo avviso di accertamento n.
TDJM00615 – la Intimazione di pagamento n. 094 2017 90 02046228 000 in data 22.06.2017
“constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune ed affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata n. 57300196265-0, restituita al mittente per compiuta giacenza;
ne discende che in particolare l'atto interruttivo notificato il 22.6.2017 ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione decennale proprio dei tributi erariali, che, alla data della notifica della intimazione oggi opposta avvenuta nell'agosto 2023 non era ancora decorso.”.
II – Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, deducendo la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione impugnata, nonché
l'invalidità della notifica della intimazione “intermedia”, notificata nel 2017, per mancanza della prescritta CAD. L'ADER si è costituita, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, essendo stata la CAD ritualmente spedita e restituita al mittente per compiuta giacenza, risultando altresì inammissibile la doglianza relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, che avrebbe dovuto proporsi in sede di impugnazione della precedente intimazione.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III – Deve innanzi tutto rilevarsi che, essendo stato il ricorso di primo grado notificato in data antecedente al 4.1.24, non sono applicabili le disposizioni innovative di cui al d.lgs. n. 220/23
(v., in particolare, il novellato art. 14 co. 6 bis D.lgs. 546/92) che impongono la notifica del ricorso anche all'ente impositore, laddove sia contestata l'omessa notifica di atti interruttivi emessi da esso ente. Il contribuente ha, perciò, legittimamente agito nei confronti del solo agente della riscossione, secondo i postulati interpretativi fissati dalla sentenza SS.UU. n.
16412/07 e da tutta la giurisprudenza successiva;
sarebbe stato onere dell'esattore evocare in giudizio l'amministrazione finanziaria, senza che si profili, al riguardo, alcun litisconsorzio necessario tra i due uffici.
Nel merito, l'appello è comunque infondato.
La pronuncia di prime cure risulta compiutamente e correttamente motivata, in relazione a tutti i profili di censura addotti dal contribuente in prime cure e riproposti in sede di appello, riguardanti, rispettivamente: l'invalidità della notifica del precedente avviso di intimazione;
la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
La documentazione prodotta in prime cure dall'ente vale a documentare che il messo notificatore, constatata, come da relata datata 22.6.17, la temporanea assenza del destinatario,
a seguito di due precedenti accessi al domicilio, effettuati il 14.6.17 ed il 22.6.17, ebbe regolarmente a spedire la prescritta comunicazione di avvenuto deposito (CAD), la quale, tuttavia, a seguito di avviso al destinatario, in data 12.7.17, fu restituita al mittente per compiuta giacenza, in data 14.8.17. L'ufficio, pertanto, in conformità ai dettami fissati dalle SS.UU. con sentenza n. 10012/21, ha documentato non soltanto la spedizione, ma anche il perfezionamento della notifica della CAD.
Il termine prescrizionale è stato, pertanto, utilmente interrotto, oltre che poi sottoposto a sospensione ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/20. Il comma I del predetto articolo prevede che:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 Marzo al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto – legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
Il regime della sospensione della prescrizione e della decadenza è delineato dall'anzidetto comma I dell'art. 68, mercé il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/12: quest'ultima norma, per la parte che quivi interessa, prevede, al comma I, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati ((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione.”. Pertanto, alla sospensione dei termini per i versamenti aventi titolo negli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali dall'8.3.20 al 31.8.21 è stata accompagnata una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di eguale durata. Da ciò discende la tempestività della notifica della cartella impugnata (sul punto, v. anche Cass. civ. ord. n. 960/25).
Ciò vale ad escludere anche la maturazione della prescrizione per interessi e sanzioni
(prescrizione, peraltro, neppure specificamente eccepita, per tali voci accessorie). La residua doglianza, relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, è manifestamente inammissibile. L'appellante non avrebbe potuto limitarsi, in questa sede, a lamentare ipotetici vizi di notifica dell'avviso, senza efficacemente contestare l'assunto della notifica di altra intimazione di pagamento, intervenuta nelle more tra la notifica dell'avviso e la notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Né può sostenersi che le intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R.
602/73 dall'agente della riscossione siano atti impugnabili soltanto in via facoltativa, poiché non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2
DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita.
Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass.
23832/07 e 31240/19 (secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini
l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”).
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del
05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa al vizio di notifica della sottostante cartella diventa inammissibile.
Si impone, pertanto, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure. Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute da ADER in appello, liquidate in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
EA PA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1236/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239002264664000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente. Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I - Con sentenza n. 6240/24, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha integralmente rigettato il ricorso/reclamo proposto da
Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituita, avverso la intimazione di pagamento n. 094 2023 90 02264664 000, impugnata limitatamente all'IRPEF anno 2007, pretesa in relazione all'avviso di accertamento n. TDJM00615 per un importo pari ad € 6.135,23. Il giudice provinciale, in particolare, ha rilevato, in particolare, che l'ADER aveva provveduto a notificare – con riferimento al medesimo avviso di accertamento n.
TDJM00615 – la Intimazione di pagamento n. 094 2017 90 02046228 000 in data 22.06.2017
“constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune ed affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata n. 57300196265-0, restituita al mittente per compiuta giacenza;
ne discende che in particolare l'atto interruttivo notificato il 22.6.2017 ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione decennale proprio dei tributi erariali, che, alla data della notifica della intimazione oggi opposta avvenuta nell'agosto 2023 non era ancora decorso.”.
II – Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, deducendo la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione impugnata, nonché
l'invalidità della notifica della intimazione “intermedia”, notificata nel 2017, per mancanza della prescritta CAD. L'ADER si è costituita, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, essendo stata la CAD ritualmente spedita e restituita al mittente per compiuta giacenza, risultando altresì inammissibile la doglianza relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, che avrebbe dovuto proporsi in sede di impugnazione della precedente intimazione.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III – Deve innanzi tutto rilevarsi che, essendo stato il ricorso di primo grado notificato in data antecedente al 4.1.24, non sono applicabili le disposizioni innovative di cui al d.lgs. n. 220/23
(v., in particolare, il novellato art. 14 co. 6 bis D.lgs. 546/92) che impongono la notifica del ricorso anche all'ente impositore, laddove sia contestata l'omessa notifica di atti interruttivi emessi da esso ente. Il contribuente ha, perciò, legittimamente agito nei confronti del solo agente della riscossione, secondo i postulati interpretativi fissati dalla sentenza SS.UU. n.
16412/07 e da tutta la giurisprudenza successiva;
sarebbe stato onere dell'esattore evocare in giudizio l'amministrazione finanziaria, senza che si profili, al riguardo, alcun litisconsorzio necessario tra i due uffici.
Nel merito, l'appello è comunque infondato.
La pronuncia di prime cure risulta compiutamente e correttamente motivata, in relazione a tutti i profili di censura addotti dal contribuente in prime cure e riproposti in sede di appello, riguardanti, rispettivamente: l'invalidità della notifica del precedente avviso di intimazione;
la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
La documentazione prodotta in prime cure dall'ente vale a documentare che il messo notificatore, constatata, come da relata datata 22.6.17, la temporanea assenza del destinatario,
a seguito di due precedenti accessi al domicilio, effettuati il 14.6.17 ed il 22.6.17, ebbe regolarmente a spedire la prescritta comunicazione di avvenuto deposito (CAD), la quale, tuttavia, a seguito di avviso al destinatario, in data 12.7.17, fu restituita al mittente per compiuta giacenza, in data 14.8.17. L'ufficio, pertanto, in conformità ai dettami fissati dalle SS.UU. con sentenza n. 10012/21, ha documentato non soltanto la spedizione, ma anche il perfezionamento della notifica della CAD.
Il termine prescrizionale è stato, pertanto, utilmente interrotto, oltre che poi sottoposto a sospensione ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/20. Il comma I del predetto articolo prevede che:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 Marzo al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto – legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
Il regime della sospensione della prescrizione e della decadenza è delineato dall'anzidetto comma I dell'art. 68, mercé il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/12: quest'ultima norma, per la parte che quivi interessa, prevede, al comma I, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati ((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione.”. Pertanto, alla sospensione dei termini per i versamenti aventi titolo negli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali dall'8.3.20 al 31.8.21 è stata accompagnata una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di eguale durata. Da ciò discende la tempestività della notifica della cartella impugnata (sul punto, v. anche Cass. civ. ord. n. 960/25).
Ciò vale ad escludere anche la maturazione della prescrizione per interessi e sanzioni
(prescrizione, peraltro, neppure specificamente eccepita, per tali voci accessorie). La residua doglianza, relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, è manifestamente inammissibile. L'appellante non avrebbe potuto limitarsi, in questa sede, a lamentare ipotetici vizi di notifica dell'avviso, senza efficacemente contestare l'assunto della notifica di altra intimazione di pagamento, intervenuta nelle more tra la notifica dell'avviso e la notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Né può sostenersi che le intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R.
602/73 dall'agente della riscossione siano atti impugnabili soltanto in via facoltativa, poiché non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2
DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita.
Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass.
23832/07 e 31240/19 (secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini
l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”).
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del
05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa al vizio di notifica della sottostante cartella diventa inammissibile.
Si impone, pertanto, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure. Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute da ADER in appello, liquidate in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
EA PA