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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1781/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1781/2023 con OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'AR AT IM
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
CO DR
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 25 luglio 2023 nel giudizio iscritto al N. 14596/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale rifor- ma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 25.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 14596/2022,
- In via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.
Lgs. n. 28/2005;
- In via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab ori- gine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante al- tresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infon- date in fatto e in diritto;
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruoc- co, alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimen- Parte_1 to dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 5.555,63, oltre al rimbor- so della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in
2 parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in pre- stito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno Parte_1 derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il con- tratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liqui- date per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre acces- sori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegit- timamente percepita;
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ri- getto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudi- zio.”
Per : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- di aver acquistato il 09.05.2006 mobilio per € 1.832,00; di avere in tale occasione sottoscritto tramite il venditore (Conforama Italia S.p.A.), convenzionato con AM
3 (oggi , un contratto di apertura di linea di credito con carta “revol- Parte_1 ving”;
- che tale contratto era nullo per violazione delle norme sul collocamento e distri- buzione dei prodotti finanziari ed in particolare dell'art. 3 D.lgs. 347/1999, essendo stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, esercente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi
(U.I.C.) ex art. 3 D. Lgs. 347/1999;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta , eccependo l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, contestando le domande, formulando, in ipotesi, doman- da riconvenzionale di risarcimento del “danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dalla ricorrente stessa, nell'averle taciuto la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a pia- cimento, per anni, e addirittura dopo l'iscrizione al ruolo del presente procedimento … la linea di credito revolving (art. 1227 c.c.)”.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 ter c.p.c. in data 25 luglio 2023 così statuiva:
“- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanzia- mento revolving stipulato fra la ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire esclusiva- Controparte_1 mente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite diretta- Parte_1 mente in favore dell'avvocato DR CO, compensi che si liquidano in €
1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per tratta- zione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per euro 145,50.”
L'appello.
4 2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
2) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
3) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del ben- ché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomen- tativo;
4) inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già ver- sate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
5) sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
6) sulla eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato.
Questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in data 17 luglio 2024 sottoponeva alla
Corte di Cassazione la seguente questione di diritto: “se nella vigenza del D. Lgs. n.
347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs.
13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizza- bile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di con- tratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D.
Lgs. 347/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.”
5 La Corte di Cassazione con sentenza 13 maggio 2025 n. 12838 enunziava i seguenti principi di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001,
n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornito- re di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'e- lenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
Il processo era tempestivamente riassunto da parte appellata;
la causa, senza attivi- tà istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 27 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, previa assegnazio- ne dei termini ex 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo (“1) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010”) par- te appellante in sintesi deduce: “Secondo il giudice di primo grado la causa in esame,
“vertente su un rapporto di finanziamento al consumo”, non sarebbe riconducibile alle controversie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione, tassativamente indicate dal D. Lgs. 28/2010. […] Al contrario, non pare potersi dubitare sul fatto che la
contro
- versia in esame rientri a pieno titolo in quelle relative ai “contratti bancari e finanzia- ri”, per le quali l'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 dispone l'obbligatorio e preventivo espe- rimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giu- diziale. Il Tribunale ha fatto esclusivo richiamo ai contratti finanziari disciplinati dal
T.U.F., senza considerare che anche i contratti bancari disciplinati dal Codice Civile e dal T.U.B., tra i quali rientra indubbiamente il contratto in esame, sono sottoposti al medesimo obbligo di mediazione.”
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al
6 soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta re- volving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel
Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile al- la disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenu- ta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di cre- dito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tem- pestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non rientra[sse] fra Parte_1 quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui,
«allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ri- tenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità del- la sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo
7 giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n.
28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, im- ponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della media- zione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di proce- dibilità risulti integrata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso l'ordinanza ex 702 Parte_2 Controparte_1 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 25 luglio 2023 nel giudizio iscritto al N.
14596/2022, così provvede:
- in accoglimento del primo motivo di appello dichiara la nullità dell'ordinanza im- pugnata;
- rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1781/2023 con OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'AR AT IM
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
CO DR
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 25 luglio 2023 nel giudizio iscritto al N. 14596/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale rifor- ma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 25.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 14596/2022,
- In via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.
Lgs. n. 28/2005;
- In via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab ori- gine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante al- tresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infon- date in fatto e in diritto;
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruoc- co, alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimen- Parte_1 to dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 5.555,63, oltre al rimbor- so della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in
2 parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in pre- stito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno Parte_1 derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il con- tratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liqui- date per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre acces- sori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegit- timamente percepita;
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ri- getto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudi- zio.”
Per : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- di aver acquistato il 09.05.2006 mobilio per € 1.832,00; di avere in tale occasione sottoscritto tramite il venditore (Conforama Italia S.p.A.), convenzionato con AM
3 (oggi , un contratto di apertura di linea di credito con carta “revol- Parte_1 ving”;
- che tale contratto era nullo per violazione delle norme sul collocamento e distri- buzione dei prodotti finanziari ed in particolare dell'art. 3 D.lgs. 347/1999, essendo stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, esercente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi
(U.I.C.) ex art. 3 D. Lgs. 347/1999;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta , eccependo l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, contestando le domande, formulando, in ipotesi, doman- da riconvenzionale di risarcimento del “danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dalla ricorrente stessa, nell'averle taciuto la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a pia- cimento, per anni, e addirittura dopo l'iscrizione al ruolo del presente procedimento … la linea di credito revolving (art. 1227 c.c.)”.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 ter c.p.c. in data 25 luglio 2023 così statuiva:
“- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanzia- mento revolving stipulato fra la ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire esclusiva- Controparte_1 mente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite diretta- Parte_1 mente in favore dell'avvocato DR CO, compensi che si liquidano in €
1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per tratta- zione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per euro 145,50.”
L'appello.
4 2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
2) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
3) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del ben- ché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomen- tativo;
4) inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già ver- sate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
5) sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
6) sulla eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato.
Questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in data 17 luglio 2024 sottoponeva alla
Corte di Cassazione la seguente questione di diritto: “se nella vigenza del D. Lgs. n.
347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs.
13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizza- bile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di con- tratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D.
Lgs. 347/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.”
5 La Corte di Cassazione con sentenza 13 maggio 2025 n. 12838 enunziava i seguenti principi di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001,
n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornito- re di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'e- lenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
Il processo era tempestivamente riassunto da parte appellata;
la causa, senza attivi- tà istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 27 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, previa assegnazio- ne dei termini ex 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo (“1) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010”) par- te appellante in sintesi deduce: “Secondo il giudice di primo grado la causa in esame,
“vertente su un rapporto di finanziamento al consumo”, non sarebbe riconducibile alle controversie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione, tassativamente indicate dal D. Lgs. 28/2010. […] Al contrario, non pare potersi dubitare sul fatto che la
contro
- versia in esame rientri a pieno titolo in quelle relative ai “contratti bancari e finanzia- ri”, per le quali l'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 dispone l'obbligatorio e preventivo espe- rimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giu- diziale. Il Tribunale ha fatto esclusivo richiamo ai contratti finanziari disciplinati dal
T.U.F., senza considerare che anche i contratti bancari disciplinati dal Codice Civile e dal T.U.B., tra i quali rientra indubbiamente il contratto in esame, sono sottoposti al medesimo obbligo di mediazione.”
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al
6 soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta re- volving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel
Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile al- la disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenu- ta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di cre- dito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tem- pestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non rientra[sse] fra Parte_1 quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui,
«allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ri- tenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità del- la sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo
7 giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n.
28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, im- ponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della media- zione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di proce- dibilità risulti integrata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso l'ordinanza ex 702 Parte_2 Controparte_1 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze in data 25 luglio 2023 nel giudizio iscritto al N.
14596/2022, così provvede:
- in accoglimento del primo motivo di appello dichiara la nullità dell'ordinanza im- pugnata;
- rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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