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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 154-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile - Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giuseppe De CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al Ruolo del Registro Generale del Procedimento Unitario con il n. 1-1/25, introdotto ex art. 68 CCII nell'interesse di e , entrambi residenti in [...](Ta), rappresentati Parte_1 Parte_2 r ristina Surico, con l'ausilio del gestore nominato dall'O.c.c. incaricato, dott. Persona_1
***
Esaminata la domanda presentata ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 ccii dai signori Pt_1
e , intesa a richiedere l'omologazione del pia
[...] Parte_2 ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore;
richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione emesso in data 16.2.25 ai sensi dell'art. 70 ccii e con esso, in particolare, il giudizio ivi svolto ai sensi del relativo primo comma in ordine alla ritualità della domanda, ai presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della proposta e del piano, nonché alla completezza della relazione dell'O.c.c. conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 co. 2 ccii e ribadite, anche a seguito della comunicazione della proposta ai creditori, della mancanza di contestazioni o rilievi da parte di costoro, e della successiva favorevole attestazione del gestore:
i) la sussistenza delle condizioni soggettive per l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 2 lett. e) ccii, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto le obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la domanda di ristrutturazione per esigenze estranee a qualsivoglia personale attività imprenditoriale o professionale, senza che a differente conclusione possa far giungere l'evidenza di della rilevante esposizione debitoria riconducibile al mancato adempimento di obbligazioni fideiussorie;
ciò concordemente con l'intendimento secondo cui va ravvisata la qualità di consumatore in capo al garante allorquando il rapporto di garanzia, lungi dall'essere funzionale o atto espressivo dell'attività d'impresa garantita, possa dirsi sorto per finalità a questa estranee;
il che è possibile ritenere laddove – come nel caso di specie
– difetti la prova in ordine alla partecipazione del garante al capitale sociale o all'assunzione di incarichi gestrori (cfr. Cass., 7 maggio 2024, n. 12286; Cass., 24 gennaio 2020 n. 1666, nonché Cass., n. 742/20 e Cass., n. 8419/19), con la conseguenza che l'insolvenza finale dei ricorrenti continua ad esibire natura esclusivamente consumeristica;
ii) la ricorrenza del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, quantomeno inteso come situazione di crisi che renda assai probabile la futura insolvenza, attesa l'incapacità di far fronte alle anzidette rispettive esposizioni debitorie – ed in particolare ai debiti rivenienti dagli impegni fideiussori assunti in occasione dei finanziamenti contratti dal figlio tra il 2011 ed il 2012 (che colmano quasi per intero il monte Parte_3 debitorio) – con i flussi reddituali (pensione) percepiti dal solo Parte_1
(specie a seguito della cessazione – per anzianità – dell'attività di manutentore esercitata sino al 2019/2020 e della conseguente contrazione del reddito);
iii) l'origine comune di un tale stato di sovraindebitamento, sicchè deve dirsi senz'altro ammissibile la domanda congiunta avente ad oggetto un unico progetto di risoluzione della crisi familiare, a condizione tuttavia che le masse attive e passive restino distinte, ai sensi dell'art. 66 ccii;
rilevato inoltre, anche in tale sede, che non ricorre alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii, dal momento che i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o comunque non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè infine pare abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
osservato a tale ultimo riguardo che l'O.c.c., nella relazione del 3.2.25 (depositata proprio a seguito di specifico approfondimento istruttorio disposto all'udienza del 9.12.24), ha attestato e documentato, in base alle acquisite dichiarazioni reddituali della società garantita ed alla ulteriore documentazione esaminata, come al momento dell'assunzione del debito non fossero palesi o conoscibili gli indici di una futura insolvenza dell'impresa garantita, anzi avendo l'Occ altresì riferito che «le indagini condotte per il periodo dicembre 2020 – dicembre 2015 presso la Centrale Allarmi Interbancari che la centrale rischi di Banca D'Italia hanno dato esito negativo: nel periodo analizzato non v'era alcuna criticità nel sistema creditizio a nome del sig.
[...]
come si evince dalle visure CAI e CR (cfr. all. 48 e 49)»; Parte_3 considerato che la domanda indica in modo specifico i tempi e le modalità con cui i debitori intendono superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo di assicurare, entro un tempo di 48 mesi mediante l'impegno di una quota parte della pensione (€ 2.200 circa) dedotto quanto occorre al sostentamento del nucleo familiare composto da tre persone (€ 1.300 circa), il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, nonché il soddisfacimento altrettanto integrale dei crediti chirografari che trovano fonte nei due rapporti di finanziamento richiesti direttamente dai debitori e quello parziale (30%) dei debiti per i quali costoro risultino obbligati in solido giacchè fideiussori;
esaminata inoltre la relazione finale ex art. 70 co. 6 ccii depositata in data 17.3.25 dall'O.c.c. il quale, nel dare atto di aver curato le pubblicazioni prescritte nel detto decreto e tempestivamente eseguito le comunicazioni ai creditori (depositate nel fascicolo telematico), ha confermato il favorevole giudizio già espresso nella relazione iniziale ex art. 68 ccii, facendo rilevare l'assenza di osservazioni da parte dei creditori e tuttavia la necessità di riformulare il piano al (solo) fine di tener conto dei pagamenti medio tempore eseguiti dai ricorrenti nei confronti dei creditori e Conafi;
Pt_4 preso atto, pertanto, che non v'è contestazione alcuna da risolvere ai fini della omologazione;
rammentato, infine, che ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII, “terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”, dovendo quindi esserne differito, il pagamento, a quella data;
visto l'art. 70 co. 7, CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da e Parte_1
con l'ausilio dell'O.c.c. dott. Parte_2 Persona_1 dispone
che la presente sentenza sia pubblicata entro quarantotto ore dalla data dal deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili;
che il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'O.c.c.; precisa
che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che l'O.c.c. è tenuto a:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- riferire ogni circostanza rilevante ai fini della revoca della sentenza di omologazione ex art. 72 ccii;
che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
dispone che l'O.c.c.: ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell'art. 71 co. 1 ccii;
al termine dell'esecuzione del piano provveda al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 co. 4 ccii;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Taranto, 5.4.25.
Il Giudice
Giuseppe De CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile - Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giuseppe De CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al Ruolo del Registro Generale del Procedimento Unitario con il n. 1-1/25, introdotto ex art. 68 CCII nell'interesse di e , entrambi residenti in [...](Ta), rappresentati Parte_1 Parte_2 r ristina Surico, con l'ausilio del gestore nominato dall'O.c.c. incaricato, dott. Persona_1
***
Esaminata la domanda presentata ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 ccii dai signori Pt_1
e , intesa a richiedere l'omologazione del pia
[...] Parte_2 ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore;
richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione emesso in data 16.2.25 ai sensi dell'art. 70 ccii e con esso, in particolare, il giudizio ivi svolto ai sensi del relativo primo comma in ordine alla ritualità della domanda, ai presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della proposta e del piano, nonché alla completezza della relazione dell'O.c.c. conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 co. 2 ccii e ribadite, anche a seguito della comunicazione della proposta ai creditori, della mancanza di contestazioni o rilievi da parte di costoro, e della successiva favorevole attestazione del gestore:
i) la sussistenza delle condizioni soggettive per l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 2 lett. e) ccii, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto le obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la domanda di ristrutturazione per esigenze estranee a qualsivoglia personale attività imprenditoriale o professionale, senza che a differente conclusione possa far giungere l'evidenza di della rilevante esposizione debitoria riconducibile al mancato adempimento di obbligazioni fideiussorie;
ciò concordemente con l'intendimento secondo cui va ravvisata la qualità di consumatore in capo al garante allorquando il rapporto di garanzia, lungi dall'essere funzionale o atto espressivo dell'attività d'impresa garantita, possa dirsi sorto per finalità a questa estranee;
il che è possibile ritenere laddove – come nel caso di specie
– difetti la prova in ordine alla partecipazione del garante al capitale sociale o all'assunzione di incarichi gestrori (cfr. Cass., 7 maggio 2024, n. 12286; Cass., 24 gennaio 2020 n. 1666, nonché Cass., n. 742/20 e Cass., n. 8419/19), con la conseguenza che l'insolvenza finale dei ricorrenti continua ad esibire natura esclusivamente consumeristica;
ii) la ricorrenza del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, quantomeno inteso come situazione di crisi che renda assai probabile la futura insolvenza, attesa l'incapacità di far fronte alle anzidette rispettive esposizioni debitorie – ed in particolare ai debiti rivenienti dagli impegni fideiussori assunti in occasione dei finanziamenti contratti dal figlio tra il 2011 ed il 2012 (che colmano quasi per intero il monte Parte_3 debitorio) – con i flussi reddituali (pensione) percepiti dal solo Parte_1
(specie a seguito della cessazione – per anzianità – dell'attività di manutentore esercitata sino al 2019/2020 e della conseguente contrazione del reddito);
iii) l'origine comune di un tale stato di sovraindebitamento, sicchè deve dirsi senz'altro ammissibile la domanda congiunta avente ad oggetto un unico progetto di risoluzione della crisi familiare, a condizione tuttavia che le masse attive e passive restino distinte, ai sensi dell'art. 66 ccii;
rilevato inoltre, anche in tale sede, che non ricorre alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii, dal momento che i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o comunque non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè infine pare abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
osservato a tale ultimo riguardo che l'O.c.c., nella relazione del 3.2.25 (depositata proprio a seguito di specifico approfondimento istruttorio disposto all'udienza del 9.12.24), ha attestato e documentato, in base alle acquisite dichiarazioni reddituali della società garantita ed alla ulteriore documentazione esaminata, come al momento dell'assunzione del debito non fossero palesi o conoscibili gli indici di una futura insolvenza dell'impresa garantita, anzi avendo l'Occ altresì riferito che «le indagini condotte per il periodo dicembre 2020 – dicembre 2015 presso la Centrale Allarmi Interbancari che la centrale rischi di Banca D'Italia hanno dato esito negativo: nel periodo analizzato non v'era alcuna criticità nel sistema creditizio a nome del sig.
[...]
come si evince dalle visure CAI e CR (cfr. all. 48 e 49)»; Parte_3 considerato che la domanda indica in modo specifico i tempi e le modalità con cui i debitori intendono superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo di assicurare, entro un tempo di 48 mesi mediante l'impegno di una quota parte della pensione (€ 2.200 circa) dedotto quanto occorre al sostentamento del nucleo familiare composto da tre persone (€ 1.300 circa), il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, nonché il soddisfacimento altrettanto integrale dei crediti chirografari che trovano fonte nei due rapporti di finanziamento richiesti direttamente dai debitori e quello parziale (30%) dei debiti per i quali costoro risultino obbligati in solido giacchè fideiussori;
esaminata inoltre la relazione finale ex art. 70 co. 6 ccii depositata in data 17.3.25 dall'O.c.c. il quale, nel dare atto di aver curato le pubblicazioni prescritte nel detto decreto e tempestivamente eseguito le comunicazioni ai creditori (depositate nel fascicolo telematico), ha confermato il favorevole giudizio già espresso nella relazione iniziale ex art. 68 ccii, facendo rilevare l'assenza di osservazioni da parte dei creditori e tuttavia la necessità di riformulare il piano al (solo) fine di tener conto dei pagamenti medio tempore eseguiti dai ricorrenti nei confronti dei creditori e Conafi;
Pt_4 preso atto, pertanto, che non v'è contestazione alcuna da risolvere ai fini della omologazione;
rammentato, infine, che ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII, “terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”, dovendo quindi esserne differito, il pagamento, a quella data;
visto l'art. 70 co. 7, CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da e Parte_1
con l'ausilio dell'O.c.c. dott. Parte_2 Persona_1 dispone
che la presente sentenza sia pubblicata entro quarantotto ore dalla data dal deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili;
che il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'O.c.c.; precisa
che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che l'O.c.c. è tenuto a:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- riferire ogni circostanza rilevante ai fini della revoca della sentenza di omologazione ex art. 72 ccii;
che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
dispone che l'O.c.c.: ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell'art. 71 co. 1 ccii;
al termine dell'esecuzione del piano provveda al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 co. 4 ccii;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Taranto, 5.4.25.
Il Giudice
Giuseppe De CA