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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5174/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.03.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5174/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA Pt_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
) - avv. ESPOSITO MARIA Controparte_1 C.F._2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, l'istituto ricorrente, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel
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procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la carenza in capo alla parte privata dello status di soggetto affetto da disabilità grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92, riconosciuto dall'ausiliario senza neppure che sia stato chiesto nella CP_ precedente istanza di .
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 19.03.2025, concludendo come in atti e ribadendo di non aver richiesto l'accertamento ex l. 104.
Il ricorso di merito spiegato dall è manifestamente inammissibile. Pt_1
Invero, pur volendo prescindere dalla circostanza, che pure si presenta assorbente, che la violazione del principio tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. si rivolge esclusivamente ai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria e non certo agli elaborati peritali redatti nel corso dell'attività endo-procedimentale, nel caso di specie va osservato che, vertendosi in materia di Atpo, il decreto conclusivo della fase accelerata di cui all'art. 445 bis comma 5 c.p.c. si sarebbe, in ogni caso, pronunciato sulla mera esistenza del requisito sanitario ex l. cit. e non certo sulla sussistenza finale del diritto della parte istante a essere dichiarata soggetto portatore della suddetta disabilità.
L , di conseguenza, non può vantare alcun interesse concreto e Pt_1 attuale a proporre ricorso di merito.
Va, quindi, omologata la ctu redatta nella precedente fase, dichiarando che la parte resistente possiede il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento da aprile 2024.
Le spese processuali della precedente fase di Atpo sono interamente compensate stante il riconoscimento del requisito nel corso del procedimento;
quelle della presente fase di merito sono interamente compensate per la novità della questione.
Le spese di ctu sono poste a definitivo carico dell e sono Pt_1 liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
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1) dichiara inammissibile il ricorso spiegato dall e, per l'effetto, dichiara Pt_1 che la parte resistente possiede il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024;
2) compensa per l'intero le spese processuali tra le parti, anche della precedente fase di Atpo;
3) pone a carico dell le spese di ctu, liquidate in € 290,00 in favore del Pt_1 dott. Persona_1
Nocera Inferiore, 26.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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