TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2084/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Schio (VI), Via Baccarini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. VIERO FEDERICO
e dell'Avv. DAL ZOTTO OTELLO del Foro di Vicenza, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro
(C.F.: - P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), CP_2 C.F._3 P.IVA_2
Piazzetta Palladio n. 11, presso e nello studio dell'Avv. ACCEBBI DANIELE del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_3
società elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO del Foro di pagina 1 di 9 Milano ( che la rappresenta e difende giusta mandato Email_1
allegato all'atto di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale del dott. in relazione all'attività di CP_2 consulenza/assistenza fiscale e tributaria prestata a favore di nonché dei suoi Controparte_1 soci/amministratori, dott. (anche quale titolare di autonoma partita IVA) e sig.ra Parte_1 Pt_2
, in relazione ai dichiarativi inoltrati all'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2008, 2009 e
[...]
2016 (all.ti 6-12) ed in particolare per avere consigliato al dott. (quale titolare di Parte_1 autonoma partita IVA) e a di emettere le fatture per l'attività di ginnastica preventiva, Controparte_1 adattata/rieducativa effettuata dai laureati in scienze motorie e per l'attività di massofisioterapia effettuata dai massofisioterapisti, con titolo conseguito in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 42/1999 (17.03.1999) in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, rigettata ogni avversa eccezione del convenuto, condannarsi il dott. a CP_2 pagare a nonché al dott. ed alla sig.ra , in solido tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2 loro, ovvero disgiuntamente, ognuno per quanto di sua competenza, a titolo di risarcimento dei danni da essi patiti per le ragioni dedotte in atti:
- la somma di euro 161.520,69 (euro 32.291,35 per l'anno di imposta 2008, euro 41.762,03 per l'anno di imposta 2009 ed euro 87.467,31 per l'anno di imposta 2016);
- la somma di euro 24.126,52, richiesta/versata al prof. avv. Andrea Giovanardi per l'attività di assistenza nei procedimenti tributari relativi agli anni di imposta 2008/2009 (all. 37 ed all. 46);
- la somma di euro 4.661,41, richiesta/corrisposta al dott. per l'attività di assistenza Parte_3 nel procedimento di accertamento per adesione relativo all'anno di imposta 2016 (all. 38 ed all. 47);
- la somma di euro 6.207,82 (all. 42) richiesta dalla dott.ssa per la redazione della Controparte_4 relazione 22.02.2024 di analisi della vertenza tributaria;
o i diversi importi che saranno ritenuti di giustizia dall'adito Tribunale, oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
3) spese e compensi della procedura di mediazione obbligatoria n. 149/2024 O.MN.I.A. (all. 50) e di causa integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi”.
pagina 2 di 9 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, eventualmente con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto, in accoglimento della domanda di manleva, condannarsi la compagnia di assicurazione a tenerlo indenne delle relative Controparte_3 somme, e limitarsi comunque l'ammontare risarcitorio eventualmente dovuto a quanto emergerà in corso di causa, con le opportune riduzioni ai sensi dell'art. 1227 c.c. per concorso del creditore;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare:
CP_ rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dal dott. nei confronti di Controparte_3 non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “Tua Professione” n. 40068212000074 per i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata:
CP_ rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dal dott. nei confronti di Controparte_3
CP_ in quanto infondata per intervenuta decadenza del dott. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “Tua Professione” n. 40068212000074 per i motivi esposti nel presente atto;
nel merito:
CP_ rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. nei confronti di Controparte_3
CP_
previo rigetto di tutte le domande svolte nei confronti del dott. in quanto infondate in fatto e
[...] CP_ in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità del dott. nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente procedimento;
sempre nel merito, in via subordinata: CP_ in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal dott. nei confronti della terza chiamata statuire l'eventuale condanna di quest'ultima tenuto conto dei Controparte_3 massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione in atti;
con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
spese e compensi professionali rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
esponevano: che dal 2000 al 2022 il Dott. aveva svolto in loro favore attività di consulenza CP_2
fiscale e tributaria, in particolare indicando di emettere le fatture per tutte le prestazioni rese su pagina 3 di 9 prescrizione medica in regime di esenzione i.v.a. ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972; che tuttavia in data 16.12.2013 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a ciascuno un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'i.v.a. sulle fatture emesse nel 2008; che il professionista, ribadendo la correttezza della propria indicazione, li aveva convinti a impugnare gli avvisi di accertamento;
che la
Commissione Tributaria Provinciale nel 2015 aveva accolto i tre distinti ricorsi per motivi procedurali attinenti alla violazione del principio del contraddittorio;
che l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato le tre sentenze, le quali erano state nel 2017 integralmente riformate dalla Controparte_5
; che intanto erano stati notificati agli attori analoghi avvisi di accertamento per l'anno di
[...]
imposta 2009; che gli stessi erano stati impugnati, di nuovo per ragioni meramente formali, in attesa della conclusione della precedente vertenza;
che dopo la pronuncia della Controparte_5
di cui sopra gli attori avevano chiesto la definizione agevolata di entrambe le pendenze fiscali
[...]
versando, per l'anno 2008, € 12.551,19 quanto a € 17.355,65 quanto a Controparte_1 Pt_1
ed € 2.384,52 quanto a e, per l'anno 2009, € 28.913,49 quanto a
[...] Parte_2 Controparte_1
€ 8.756,00 quanto a ed € 4.092,54 quanto a;
che la definizione
[...] Parte_1 Parte_2
agevolata era stata poi chiesta e ottenuta anche con riguardo all'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016; che per le tre annualità contestate dall'Amministrazione Fiscale la consulente di parte
Dott.ssa aveva quantificato un danno pari a € 161.520,69 cui si doveva aggiungere Controparte_4
il compenso di € 24.126,52 versato all'Avv. Giovanardi Andrea per la difesa tecnica prestata nei procedimenti svoltisi dinanzi alla , il compenso di € 4.661,41 versato Controparte_5
al Dott. per l'assistenza prestata in relazione alle pratiche di definizione agevolata e il Parte_3
compenso di € 6.207,82 versato alla stessa Dott.ssa per la redazione della perizia Controparte_4
di quantificazione del risarcimento del danno. Gli attori chiedevano quindi che venisse accertata la responsabilità professionale di e che lo stesso venisse condannato a risarcire il danno come CP_2
sopra quantificato, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Costituitosi in giudizio, replicava: che aveva applicato l'esenzione dell'i.v.a. CP_2 Parte_1
già prima dell'inizio del loro rapporto professionale;
che solo con la risoluzione 96/E del 17.10.2012
l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che anche alle prestazioni di fisioterapia e massoterapia doveva essere applicata l'i.v.a.; che tale risoluzione era stata inoltrata al convenuto proprio da , Parte_1
il quale era dunque a conoscenza della questione;
che per effetto della stessa il commercialista aveva pagina 4 di 9 consigliato alle controparti di applicare l'i.v.a. ordinaria;
che, nonostante le decisioni della
[...]
, gli attori avevano continuato a emettere fatture in esenzione i.v.a. e, per contro, Controparte_5
non avevano impugnato le predette decisioni dinanzi alla Corte di Cassazione, con l'effetto che era loro imputabile un concorso di colpa nella causazione dell'asserito danno. contestava poi il CP_2
quantum della pretesa risarcitoria avversaria, rilevando: che l'i.v.a. evasa non era una posta risarcibile;
che i compensi dei professionisti non erano congrui;
che il loro versamento dipendeva da scelte autonome delle controparti e non era dunque una conseguenza immediata e diretta della condotta del convenuto;
che l'adesione all'accertamento aveva comportato una riduzione di imposta pari a €
12.304,00 per l'anno 2016; che per contro non aver optato per la rottamazione delle cartelle fiscali non aveva consentito anche l'elisione delle sanzioni per € 20.000,00 circa;
che se anche il convenuto avesse consigliato di non applicare l'i.v.a., il danno derivato dagli accertamenti fiscali rimarrebbe inferiore al guadagno conseguito dagli attori per non aver versato l'imposta dovuta, già per tutti gli anni per i quali l'Agenzia delle Entrate non poteva più esercitare alcuna azione di recupero in quanto prescritta.
[...]
chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione del quantum CP_2
debeatur anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con condanna alla manleva di
[...]
da chiamarsi in causa. Controparte_3
Si costituiva quindi in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza n. Controparte_3
40068212000074 in quanto né al momento della sua sottoscrizione in data 27.2.2013 né in occasione dei successivi rinnovi annuali, e quindi anche dopo che i clienti avevano ricevuto gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, l'assicurato aveva comunicato la circostanza per cui è lite, da cui poteva scaturire una richiesta risarcitoria e che era all'epoca a lui già nota. Eccepiva inoltre la decadenza dell'assicurato dal diritto di richiedere l'indennizzo in quanto la denuncia del sinistro era avvenuta in data 22.12.2022 e dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dalla clausola A.33 della polizza. Aderiva comunque nel merito alle difese del convenuto, aggiungendo: che l'orientamento definitivo dell'Amministrazione Fiscale sul tema in questione era stato espresso solo nel 2020, per cui la prestazione di consulenza contestata dagli attori doveva considerarsi di particolare complessità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c.; che gli attori non avevano dimostrato di aver effettuato i pagamenti costituenti in tesi il danno da risarcire;
che l'art. 1284, c. 4, c.c. non trovava applicazione in relazione alle obbligazioni da fatto illecito;
che la polizza prevedeva una franchigia di € 1.000,00 e un pagina 5 di 9 massimale di € 250.000,00. Chiedeva dunque il rigetto della domanda del convenuto in garanzia, il rigetto della domanda risarcitoria degli attori e, in subordine, la riduzione dell'indennizzo secondo le condizioni di polizza.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e a seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., nonché stante la conclusione negativa del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa. Rigettate le restanti istanze istruttorie, venivano poi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nelle quali in particolare il convenuto chiedeva la condanna degli attori anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e la causa veniva così rimessa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo precisato che il rapporto contrattuale tra le parti è iniziato nel 2006
(e non nel 2000), come ammesso sia da sia da in sede di interrogatorio Parte_1 Parte_2
formale (cfr. verbale di udienza dell'11.2.2025). L'incarico aveva ad oggetto, come si desume dall'atto di citazione, una generica attività di consulenza tributaria e, soprattutto, la tenuta della contabilità e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali.
Gli attori inizialmente hanno contestato l'inadempimento della controparte in quanto la stessa avrebbe
“fornito istruzioni … per emettere le fatture per le attività … svolte dai propri collaboratori su prescrizione medica in regime di esenzione i.v.a.” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione). Tale circostanza è stata però smentita dalle prove testimoniali assunte in corso di causa, in quanto - da un lato - il regime di esenzione i.v.a. risulta essere stato applicato dagli attori, su loro iniziativa, già prima dell'instaurarsi del rapporto professionale con l'odierno convenuto, quando gli stessi gestivano in autonomia l'emissione delle fatture, consegnandole al commercialista solo per la tenuta della contabilità e per i conseguenti adempimenti fiscali (cfr. deposizione testimoniale di e di ). Dall'altro Testimone_1 Testimone_2
lato, al momento del mutamento della figura professionale di riferimento, quando cioè il precedente commercialista Dott. è stato sostituito dal Dott. , non risulta che siano Testimone_1 CP_2
state fornite indicazioni o istruzioni su tale specifico profilo (le deposizioni testimoniali di Testimone_3
e di in proposito sono risultate infatti imprecise e legate a ricordi generici). Da Testimone_4
questo punto di vista, non è dato dunque ravvisare un inadempimento commissivo dell'odierno pagina 6 di 9 convenuto rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti degli attori.
Su gravava però un altro obbligo professionale (oltre all'onere processuale di dimostrare di CP_2
avervi adempiuto, ex Cass. n. 13533/2001), vale a dire quello di informare i clienti – per quanto qui di rilievo – circa l'esatto regime i.v.a. da applicare nello svolgimento della loro attività imprenditoriale.
Ebbene, è stato dimostrato in causa che all'epoca dei fatti la questione era nota alle parti e oggetto di discussione tra le stesse, in quanto il teste ha affermato che: “dal 2006 sino al Testimone_4
CP_ 2009 il dott. , anche dopo essersi confrontato con il dott. , mi chiedeva se avevo informazioni Pt_1
utili da parte dell'associazione di massofisioterapia, di cui facevo parte, in ordine alla corretta emissione delle fatture per le prestazioni di massofisioterapia;
allora, infatti, non era chiaro neppure ai componenti dell'associazione quale fosse la corretta modalità di emissione delle fatture con riferimento all'i.v.a.” (cfr. verbale di udienza del 27.3.2025).
Rimane dunque da accertare se costituisce un inadempimento contrattuale, da parte del commercialista,
l'aver mancato di dissuadere i propri clienti dall'applicare il regime di esenzione i.v.a. alle prestazioni di massoterapia. Fermo restando che tale omissione viene ammessa dallo stesso convenuto, il quale afferma nei propri atti difensivi di aver manifestato la propria contrarietà rispetto all'applicazione del regime di esenzione dall'i.v.a. solo dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 17.10.2012
(cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta): escluso pertanto, come detto, che in epoca antecedente lo stesso avesse espressamente indicato di non applicare l'i.v.a. in fattura, si deve concludere che dal 2006 al 2012 non siano state fornite istruzioni precise e motivate.
Per verificare la sussistenza dell'inadempimento in questione occorre osservare quanto segue.
Le coordinate normative di riferimento constavano all'epoca, da un lato, di una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la n. 70 del 13.4.2007, dove si affermava che i massoterapisti non potevano beneficiare dell'esenzione fiscale in questione, e dall'altro lato contavano, per contro, almeno tre pronunce della
Corte di Cassazione, anche coeve alla predetta risoluzione, secondo cui: “Le attività di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrano gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S., il cui secondo comma prevede l'arte ausiliaria del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del R.D. n. 1334/1928, e sono, pertanto, esenti da IVA ai sensi dell'art.
10, n. 18, D.P.R. 633/1972, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni
pagina 7 di 9 medesime siano fornite in assenza di prescrizione mediche ovvero in mancanza, presso il contribuente, delle apparecchiature necessarie per le relative indagini” (Cass. n. 4403/2001; Cass. n. 8137/2002; Cass.
n. 680/2007).
Dinanzi a tale incertezza interpretativa, alimentata dalle non perspicue risoluzioni dell'Agenzia delle
Entrate che si sono dovute succedere a cadenza quasi biennale (cfr. doc. 12 conv.), la consulenza richiesta al convenuto circa il regime i.v.a. da applicare implicava, a parere del giudicante, la risoluzione di un problema tecnico di speciale difficoltà, ossia esulante dalle ordinarie competenze del professionista convenuti, per quanto qualificato. Entrambi gli indirizzi diametralmente contrapposti constavano infatti di validi argomenti a supporto, a fronte di un dato normativo non univocamente interpretabile, con l'effetto che all'epoca non era di certo agevole prevedere come si sarebbe evoluta l'interpretazione prevalente e formulare di conseguenza una solida consulenza tributaria sul tema in questione.
D'altronde non è difficile immaginare che, se avesse consigliato agli attori di applicare l'i.v.a. CP_2
e se l'Agenzia delle Entrate nelle sue successive risoluzioni avesse poi invece condiviso il diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte, allora gli attori avrebbero presumibilmente esperito nei suoi confronti un'azione risarcitoria per recuperare l'imposta indebitamente versata (laddove in ipotesi non più recuperabile dall'Agenzia delle Entrate per decorso dei termini).
Trova dunque applicazione nella presente fattispecie l'art. 2236 c.c., secondo cui le prestazioni professionali implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ingenerano responsabilità risarcitoria solo qualora siano state poste in essere con dolo o colpa grave. Ma nel caso de quo non è dato ravvisare alcuno di tali presupposti soggettivi.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria esperita dagli attori non può trovare accoglimento. Né con riguardo al danno conseguito per l'addebito di interessi e sanzioni nell'avviso di accertamento relativo agli anni di imposta 2008 e 2009, quando era ancora irrisolta l'incertezza interpretativa del complesso normativo sopra richiamato, né con riguardo alle contestazioni di analogo tenore ricevute dagli attori in relazione all'anno di imposta 2016. Relativamente a tale secondo profilo, peraltro, è dirimente osservare che ancora nel 2016 gli attori avevano continuato ad emettere fatture per prestazioni di massoterapia in regime di esenzione i.v.a., nonostante già sapessero che l'Agenzia delle Entrate censurava siffatta condotta, nonostante fossero a conoscenza della risoluzione della medesima Agenzia delle Entrate n.
96/2012 e nonostante avessero ottenuto l'annullamento dei precedenti avvisi di accertamento da parte pagina 8 di 9 della Commissione Tributaria Provinciale solo in forza di ragioni formali, e dunque senza l'attestazione nel merito della corretta applicazione del beneficio fiscale in questione (sul quale non risulta che abbiano interpellato il parere di ulteriori commercialisti). Tale perdurante condotta integra, a parere del giudicante, gli estremi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., con l'effetto che il risarcimento richiesto non è dovuto perché gli attori, “usando l'ordinaria diligenza”, avrebbero potuto evitare i maggiori esborsi legati all'anno di imposta 2016.
Le domande attoree vanno pertanto respinte, con conseguente assorbimento della domanda di manleva dispiegata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
Va rigettata altresì la domanda svolta da di condanna delle controparti al risarcimento del CP_2
danno da lite temeraria, in quanto non sussistono i presupposti normativi di cui all'art. 96 c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli attori, anche in favore della compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa è causalmente dipendente dalla proposizione in giudizio della pretesa attorea, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000
a € 260.000), con riduzione ai minimi tariffari per quanto riguarda che non ha Controparte_3
formulato istanze istruttorie e la cui posizione processuale è rimasta di entità marginale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da da e da;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2. condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 CP_2
le spese di lite, liquidate in € 759,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre 15% per spese Controparte_3
generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL GA
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Schio (VI), Via Baccarini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. VIERO FEDERICO
e dell'Avv. DAL ZOTTO OTELLO del Foro di Vicenza, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro
(C.F.: - P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), CP_2 C.F._3 P.IVA_2
Piazzetta Palladio n. 11, presso e nello studio dell'Avv. ACCEBBI DANIELE del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_3
società elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO del Foro di pagina 1 di 9 Milano ( che la rappresenta e difende giusta mandato Email_1
allegato all'atto di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale del dott. in relazione all'attività di CP_2 consulenza/assistenza fiscale e tributaria prestata a favore di nonché dei suoi Controparte_1 soci/amministratori, dott. (anche quale titolare di autonoma partita IVA) e sig.ra Parte_1 Pt_2
, in relazione ai dichiarativi inoltrati all'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2008, 2009 e
[...]
2016 (all.ti 6-12) ed in particolare per avere consigliato al dott. (quale titolare di Parte_1 autonoma partita IVA) e a di emettere le fatture per l'attività di ginnastica preventiva, Controparte_1 adattata/rieducativa effettuata dai laureati in scienze motorie e per l'attività di massofisioterapia effettuata dai massofisioterapisti, con titolo conseguito in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 42/1999 (17.03.1999) in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, rigettata ogni avversa eccezione del convenuto, condannarsi il dott. a CP_2 pagare a nonché al dott. ed alla sig.ra , in solido tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2 loro, ovvero disgiuntamente, ognuno per quanto di sua competenza, a titolo di risarcimento dei danni da essi patiti per le ragioni dedotte in atti:
- la somma di euro 161.520,69 (euro 32.291,35 per l'anno di imposta 2008, euro 41.762,03 per l'anno di imposta 2009 ed euro 87.467,31 per l'anno di imposta 2016);
- la somma di euro 24.126,52, richiesta/versata al prof. avv. Andrea Giovanardi per l'attività di assistenza nei procedimenti tributari relativi agli anni di imposta 2008/2009 (all. 37 ed all. 46);
- la somma di euro 4.661,41, richiesta/corrisposta al dott. per l'attività di assistenza Parte_3 nel procedimento di accertamento per adesione relativo all'anno di imposta 2016 (all. 38 ed all. 47);
- la somma di euro 6.207,82 (all. 42) richiesta dalla dott.ssa per la redazione della Controparte_4 relazione 22.02.2024 di analisi della vertenza tributaria;
o i diversi importi che saranno ritenuti di giustizia dall'adito Tribunale, oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
3) spese e compensi della procedura di mediazione obbligatoria n. 149/2024 O.MN.I.A. (all. 50) e di causa integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi”.
pagina 2 di 9 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, eventualmente con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto, in accoglimento della domanda di manleva, condannarsi la compagnia di assicurazione a tenerlo indenne delle relative Controparte_3 somme, e limitarsi comunque l'ammontare risarcitorio eventualmente dovuto a quanto emergerà in corso di causa, con le opportune riduzioni ai sensi dell'art. 1227 c.c. per concorso del creditore;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare:
CP_ rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dal dott. nei confronti di Controparte_3 non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “Tua Professione” n. 40068212000074 per i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata:
CP_ rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dal dott. nei confronti di Controparte_3
CP_ in quanto infondata per intervenuta decadenza del dott. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “Tua Professione” n. 40068212000074 per i motivi esposti nel presente atto;
nel merito:
CP_ rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. nei confronti di Controparte_3
CP_
previo rigetto di tutte le domande svolte nei confronti del dott. in quanto infondate in fatto e
[...] CP_ in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità del dott. nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente procedimento;
sempre nel merito, in via subordinata: CP_ in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal dott. nei confronti della terza chiamata statuire l'eventuale condanna di quest'ultima tenuto conto dei Controparte_3 massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione in atti;
con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
spese e compensi professionali rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
esponevano: che dal 2000 al 2022 il Dott. aveva svolto in loro favore attività di consulenza CP_2
fiscale e tributaria, in particolare indicando di emettere le fatture per tutte le prestazioni rese su pagina 3 di 9 prescrizione medica in regime di esenzione i.v.a. ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972; che tuttavia in data 16.12.2013 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a ciascuno un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'i.v.a. sulle fatture emesse nel 2008; che il professionista, ribadendo la correttezza della propria indicazione, li aveva convinti a impugnare gli avvisi di accertamento;
che la
Commissione Tributaria Provinciale nel 2015 aveva accolto i tre distinti ricorsi per motivi procedurali attinenti alla violazione del principio del contraddittorio;
che l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato le tre sentenze, le quali erano state nel 2017 integralmente riformate dalla Controparte_5
; che intanto erano stati notificati agli attori analoghi avvisi di accertamento per l'anno di
[...]
imposta 2009; che gli stessi erano stati impugnati, di nuovo per ragioni meramente formali, in attesa della conclusione della precedente vertenza;
che dopo la pronuncia della Controparte_5
di cui sopra gli attori avevano chiesto la definizione agevolata di entrambe le pendenze fiscali
[...]
versando, per l'anno 2008, € 12.551,19 quanto a € 17.355,65 quanto a Controparte_1 Pt_1
ed € 2.384,52 quanto a e, per l'anno 2009, € 28.913,49 quanto a
[...] Parte_2 Controparte_1
€ 8.756,00 quanto a ed € 4.092,54 quanto a;
che la definizione
[...] Parte_1 Parte_2
agevolata era stata poi chiesta e ottenuta anche con riguardo all'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016; che per le tre annualità contestate dall'Amministrazione Fiscale la consulente di parte
Dott.ssa aveva quantificato un danno pari a € 161.520,69 cui si doveva aggiungere Controparte_4
il compenso di € 24.126,52 versato all'Avv. Giovanardi Andrea per la difesa tecnica prestata nei procedimenti svoltisi dinanzi alla , il compenso di € 4.661,41 versato Controparte_5
al Dott. per l'assistenza prestata in relazione alle pratiche di definizione agevolata e il Parte_3
compenso di € 6.207,82 versato alla stessa Dott.ssa per la redazione della perizia Controparte_4
di quantificazione del risarcimento del danno. Gli attori chiedevano quindi che venisse accertata la responsabilità professionale di e che lo stesso venisse condannato a risarcire il danno come CP_2
sopra quantificato, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Costituitosi in giudizio, replicava: che aveva applicato l'esenzione dell'i.v.a. CP_2 Parte_1
già prima dell'inizio del loro rapporto professionale;
che solo con la risoluzione 96/E del 17.10.2012
l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che anche alle prestazioni di fisioterapia e massoterapia doveva essere applicata l'i.v.a.; che tale risoluzione era stata inoltrata al convenuto proprio da , Parte_1
il quale era dunque a conoscenza della questione;
che per effetto della stessa il commercialista aveva pagina 4 di 9 consigliato alle controparti di applicare l'i.v.a. ordinaria;
che, nonostante le decisioni della
[...]
, gli attori avevano continuato a emettere fatture in esenzione i.v.a. e, per contro, Controparte_5
non avevano impugnato le predette decisioni dinanzi alla Corte di Cassazione, con l'effetto che era loro imputabile un concorso di colpa nella causazione dell'asserito danno. contestava poi il CP_2
quantum della pretesa risarcitoria avversaria, rilevando: che l'i.v.a. evasa non era una posta risarcibile;
che i compensi dei professionisti non erano congrui;
che il loro versamento dipendeva da scelte autonome delle controparti e non era dunque una conseguenza immediata e diretta della condotta del convenuto;
che l'adesione all'accertamento aveva comportato una riduzione di imposta pari a €
12.304,00 per l'anno 2016; che per contro non aver optato per la rottamazione delle cartelle fiscali non aveva consentito anche l'elisione delle sanzioni per € 20.000,00 circa;
che se anche il convenuto avesse consigliato di non applicare l'i.v.a., il danno derivato dagli accertamenti fiscali rimarrebbe inferiore al guadagno conseguito dagli attori per non aver versato l'imposta dovuta, già per tutti gli anni per i quali l'Agenzia delle Entrate non poteva più esercitare alcuna azione di recupero in quanto prescritta.
[...]
chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione del quantum CP_2
debeatur anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con condanna alla manleva di
[...]
da chiamarsi in causa. Controparte_3
Si costituiva quindi in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza n. Controparte_3
40068212000074 in quanto né al momento della sua sottoscrizione in data 27.2.2013 né in occasione dei successivi rinnovi annuali, e quindi anche dopo che i clienti avevano ricevuto gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, l'assicurato aveva comunicato la circostanza per cui è lite, da cui poteva scaturire una richiesta risarcitoria e che era all'epoca a lui già nota. Eccepiva inoltre la decadenza dell'assicurato dal diritto di richiedere l'indennizzo in quanto la denuncia del sinistro era avvenuta in data 22.12.2022 e dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dalla clausola A.33 della polizza. Aderiva comunque nel merito alle difese del convenuto, aggiungendo: che l'orientamento definitivo dell'Amministrazione Fiscale sul tema in questione era stato espresso solo nel 2020, per cui la prestazione di consulenza contestata dagli attori doveva considerarsi di particolare complessità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c.; che gli attori non avevano dimostrato di aver effettuato i pagamenti costituenti in tesi il danno da risarcire;
che l'art. 1284, c. 4, c.c. non trovava applicazione in relazione alle obbligazioni da fatto illecito;
che la polizza prevedeva una franchigia di € 1.000,00 e un pagina 5 di 9 massimale di € 250.000,00. Chiedeva dunque il rigetto della domanda del convenuto in garanzia, il rigetto della domanda risarcitoria degli attori e, in subordine, la riduzione dell'indennizzo secondo le condizioni di polizza.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e a seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., nonché stante la conclusione negativa del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa. Rigettate le restanti istanze istruttorie, venivano poi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nelle quali in particolare il convenuto chiedeva la condanna degli attori anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e la causa veniva così rimessa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo precisato che il rapporto contrattuale tra le parti è iniziato nel 2006
(e non nel 2000), come ammesso sia da sia da in sede di interrogatorio Parte_1 Parte_2
formale (cfr. verbale di udienza dell'11.2.2025). L'incarico aveva ad oggetto, come si desume dall'atto di citazione, una generica attività di consulenza tributaria e, soprattutto, la tenuta della contabilità e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali.
Gli attori inizialmente hanno contestato l'inadempimento della controparte in quanto la stessa avrebbe
“fornito istruzioni … per emettere le fatture per le attività … svolte dai propri collaboratori su prescrizione medica in regime di esenzione i.v.a.” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione). Tale circostanza è stata però smentita dalle prove testimoniali assunte in corso di causa, in quanto - da un lato - il regime di esenzione i.v.a. risulta essere stato applicato dagli attori, su loro iniziativa, già prima dell'instaurarsi del rapporto professionale con l'odierno convenuto, quando gli stessi gestivano in autonomia l'emissione delle fatture, consegnandole al commercialista solo per la tenuta della contabilità e per i conseguenti adempimenti fiscali (cfr. deposizione testimoniale di e di ). Dall'altro Testimone_1 Testimone_2
lato, al momento del mutamento della figura professionale di riferimento, quando cioè il precedente commercialista Dott. è stato sostituito dal Dott. , non risulta che siano Testimone_1 CP_2
state fornite indicazioni o istruzioni su tale specifico profilo (le deposizioni testimoniali di Testimone_3
e di in proposito sono risultate infatti imprecise e legate a ricordi generici). Da Testimone_4
questo punto di vista, non è dato dunque ravvisare un inadempimento commissivo dell'odierno pagina 6 di 9 convenuto rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti degli attori.
Su gravava però un altro obbligo professionale (oltre all'onere processuale di dimostrare di CP_2
avervi adempiuto, ex Cass. n. 13533/2001), vale a dire quello di informare i clienti – per quanto qui di rilievo – circa l'esatto regime i.v.a. da applicare nello svolgimento della loro attività imprenditoriale.
Ebbene, è stato dimostrato in causa che all'epoca dei fatti la questione era nota alle parti e oggetto di discussione tra le stesse, in quanto il teste ha affermato che: “dal 2006 sino al Testimone_4
CP_ 2009 il dott. , anche dopo essersi confrontato con il dott. , mi chiedeva se avevo informazioni Pt_1
utili da parte dell'associazione di massofisioterapia, di cui facevo parte, in ordine alla corretta emissione delle fatture per le prestazioni di massofisioterapia;
allora, infatti, non era chiaro neppure ai componenti dell'associazione quale fosse la corretta modalità di emissione delle fatture con riferimento all'i.v.a.” (cfr. verbale di udienza del 27.3.2025).
Rimane dunque da accertare se costituisce un inadempimento contrattuale, da parte del commercialista,
l'aver mancato di dissuadere i propri clienti dall'applicare il regime di esenzione i.v.a. alle prestazioni di massoterapia. Fermo restando che tale omissione viene ammessa dallo stesso convenuto, il quale afferma nei propri atti difensivi di aver manifestato la propria contrarietà rispetto all'applicazione del regime di esenzione dall'i.v.a. solo dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 17.10.2012
(cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta): escluso pertanto, come detto, che in epoca antecedente lo stesso avesse espressamente indicato di non applicare l'i.v.a. in fattura, si deve concludere che dal 2006 al 2012 non siano state fornite istruzioni precise e motivate.
Per verificare la sussistenza dell'inadempimento in questione occorre osservare quanto segue.
Le coordinate normative di riferimento constavano all'epoca, da un lato, di una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la n. 70 del 13.4.2007, dove si affermava che i massoterapisti non potevano beneficiare dell'esenzione fiscale in questione, e dall'altro lato contavano, per contro, almeno tre pronunce della
Corte di Cassazione, anche coeve alla predetta risoluzione, secondo cui: “Le attività di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrano gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S., il cui secondo comma prevede l'arte ausiliaria del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del R.D. n. 1334/1928, e sono, pertanto, esenti da IVA ai sensi dell'art.
10, n. 18, D.P.R. 633/1972, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni
pagina 7 di 9 medesime siano fornite in assenza di prescrizione mediche ovvero in mancanza, presso il contribuente, delle apparecchiature necessarie per le relative indagini” (Cass. n. 4403/2001; Cass. n. 8137/2002; Cass.
n. 680/2007).
Dinanzi a tale incertezza interpretativa, alimentata dalle non perspicue risoluzioni dell'Agenzia delle
Entrate che si sono dovute succedere a cadenza quasi biennale (cfr. doc. 12 conv.), la consulenza richiesta al convenuto circa il regime i.v.a. da applicare implicava, a parere del giudicante, la risoluzione di un problema tecnico di speciale difficoltà, ossia esulante dalle ordinarie competenze del professionista convenuti, per quanto qualificato. Entrambi gli indirizzi diametralmente contrapposti constavano infatti di validi argomenti a supporto, a fronte di un dato normativo non univocamente interpretabile, con l'effetto che all'epoca non era di certo agevole prevedere come si sarebbe evoluta l'interpretazione prevalente e formulare di conseguenza una solida consulenza tributaria sul tema in questione.
D'altronde non è difficile immaginare che, se avesse consigliato agli attori di applicare l'i.v.a. CP_2
e se l'Agenzia delle Entrate nelle sue successive risoluzioni avesse poi invece condiviso il diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte, allora gli attori avrebbero presumibilmente esperito nei suoi confronti un'azione risarcitoria per recuperare l'imposta indebitamente versata (laddove in ipotesi non più recuperabile dall'Agenzia delle Entrate per decorso dei termini).
Trova dunque applicazione nella presente fattispecie l'art. 2236 c.c., secondo cui le prestazioni professionali implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ingenerano responsabilità risarcitoria solo qualora siano state poste in essere con dolo o colpa grave. Ma nel caso de quo non è dato ravvisare alcuno di tali presupposti soggettivi.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria esperita dagli attori non può trovare accoglimento. Né con riguardo al danno conseguito per l'addebito di interessi e sanzioni nell'avviso di accertamento relativo agli anni di imposta 2008 e 2009, quando era ancora irrisolta l'incertezza interpretativa del complesso normativo sopra richiamato, né con riguardo alle contestazioni di analogo tenore ricevute dagli attori in relazione all'anno di imposta 2016. Relativamente a tale secondo profilo, peraltro, è dirimente osservare che ancora nel 2016 gli attori avevano continuato ad emettere fatture per prestazioni di massoterapia in regime di esenzione i.v.a., nonostante già sapessero che l'Agenzia delle Entrate censurava siffatta condotta, nonostante fossero a conoscenza della risoluzione della medesima Agenzia delle Entrate n.
96/2012 e nonostante avessero ottenuto l'annullamento dei precedenti avvisi di accertamento da parte pagina 8 di 9 della Commissione Tributaria Provinciale solo in forza di ragioni formali, e dunque senza l'attestazione nel merito della corretta applicazione del beneficio fiscale in questione (sul quale non risulta che abbiano interpellato il parere di ulteriori commercialisti). Tale perdurante condotta integra, a parere del giudicante, gli estremi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., con l'effetto che il risarcimento richiesto non è dovuto perché gli attori, “usando l'ordinaria diligenza”, avrebbero potuto evitare i maggiori esborsi legati all'anno di imposta 2016.
Le domande attoree vanno pertanto respinte, con conseguente assorbimento della domanda di manleva dispiegata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
Va rigettata altresì la domanda svolta da di condanna delle controparti al risarcimento del CP_2
danno da lite temeraria, in quanto non sussistono i presupposti normativi di cui all'art. 96 c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli attori, anche in favore della compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa è causalmente dipendente dalla proposizione in giudizio della pretesa attorea, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000
a € 260.000), con riduzione ai minimi tariffari per quanto riguarda che non ha Controparte_3
formulato istanze istruttorie e la cui posizione processuale è rimasta di entità marginale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da da e da;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2. condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 CP_2
le spese di lite, liquidate in € 759,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre 15% per spese Controparte_3
generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL GA
pagina 9 di 9