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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/06/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.11.2024 al n. 5945 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: richiesta risarcimento danni da inadempimento
TRA
(c.f. nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco alla via Pratola Ponte n. 10 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Feliciana Sodano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento al pagamento del mantenimento mensile dovuto dal resistente in favore della prole accertato con sentenza penale di condanna n. 1724/2024 resa dal tribunale di Nola. All'udienza del 28 maggio 2025 il giudice riservava al collegio la decisione. Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto.
Nel merito, è noto che ai sensi dell'articolo 651 codice di procedura penale, affinché i fatti accertati in un processo penale possono rilevare in sede civile al fine del vittorioso espletamento di un'azione risarcitoria., è necessario che la sentenza di condanna emessa a seguito del dibattimento sia divenuta irrevocabile.
Orbene, nel caso di specie non vi è prova che la sentenza di condanna invocata da parte ricorrente a sostegno delle proprie richieste risarcitorie sia diventava irrevocabile. Ne deriva che non è stata fornita tranquillante prova del fatto ingiusto.
Né può essere utilmente richiamato il provvedimento reso in data 1 giugno 2023 numero 825/2022 dal tribunale di Nola che, nello statuire l'obbligo a carico degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti, nulla ci dice in merito alla misura dell'inadempimento (ammontare degli importi non corrisposti).
In ogni caso parte ricorrente ben può far valere al fine del recupero del dovuto i titoli esecutivi di cui
è in possesso.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste stante l'esito della lite e la contumacia del resistente vanno integralmente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) rigetta la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.11.2024 al n. 5945 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: richiesta risarcimento danni da inadempimento
TRA
(c.f. nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco alla via Pratola Ponte n. 10 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Feliciana Sodano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento al pagamento del mantenimento mensile dovuto dal resistente in favore della prole accertato con sentenza penale di condanna n. 1724/2024 resa dal tribunale di Nola. All'udienza del 28 maggio 2025 il giudice riservava al collegio la decisione. Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto.
Nel merito, è noto che ai sensi dell'articolo 651 codice di procedura penale, affinché i fatti accertati in un processo penale possono rilevare in sede civile al fine del vittorioso espletamento di un'azione risarcitoria., è necessario che la sentenza di condanna emessa a seguito del dibattimento sia divenuta irrevocabile.
Orbene, nel caso di specie non vi è prova che la sentenza di condanna invocata da parte ricorrente a sostegno delle proprie richieste risarcitorie sia diventava irrevocabile. Ne deriva che non è stata fornita tranquillante prova del fatto ingiusto.
Né può essere utilmente richiamato il provvedimento reso in data 1 giugno 2023 numero 825/2022 dal tribunale di Nola che, nello statuire l'obbligo a carico degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti, nulla ci dice in merito alla misura dell'inadempimento (ammontare degli importi non corrisposti).
In ogni caso parte ricorrente ben può far valere al fine del recupero del dovuto i titoli esecutivi di cui
è in possesso.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste stante l'esito della lite e la contumacia del resistente vanno integralmente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) rigetta la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)