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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4151/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Celona;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento e condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.07.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 26.02.2021 aveva presentato domanda al Centro Medico Legale dell' al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per l'aggravamento dei propri status invalidanti, al fine di ottenere i benefici alla stessa spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alle minorazioni riconosciute;
- che a seguito della visita medica la ricorrente veniva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%” con decorrenza dal 26.02.2021. Inoltre, aveva riconosciuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della L. n.
104/92;
- che, avverso tali valutazioni, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 63/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.02.2021) o da altra data ritenuta idonea nel corso del giudizio;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva riconosciuto alla ricorrente la condizione di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 ma non il diritto all'indennità di accompagnamento;
- che in data 29.06.2023 era stata depositata da parte del procuratore della ricorrente dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento, in capo alla ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento e dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L n. 104/92; per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità CP_1 di accompagnamento al ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa 26.02.2021 o da altra data accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi del giudizio di accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 63/2022) e del presente giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 27.02.2024 contestando il fondamento del ricorso CP_1 ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 19.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 63/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, affermava che la ricorrente era affetta da: “poliartrosi con protrusioni ed ernie discali cervicali ed esiti di protesizzazione di anca sinistra (2018), osteopenia, a marcata incidenza funzionale e deambulatoria;
cerebrovasculopatia ischemica cronica con disturbo ansioso depressivo reattivo ed iniziale declino cognitivo mnesico e sindrome vertiginosa;
ipoacusia mista bilaterale;
cardiopatia ipertensiva, aterosclerosi polidistrettuale, dislipidemia;
gozzo nodulare” e concludeva che le suddette patologie, seppur di indubbia gravità, non presentavano caratteri tali da poter configurare nella ricorrente una condizione di impossibilità a deambulare né di incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita tipici della propria età senza l'aiuto costante di un accompagnatore, requisiti necessari ai sensi delle L. 18/80 e 508/88 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Tuttavia, riteneva che in capo alla ricorrente sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
2 6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione della ctu e il consulente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Cerebrovasculopatia cronica. Cardiopatia ipertensiva. Esiti di frattura femore sx operata. Artrosi polidistrettuale. Cronica instabilità posturale statico-dinamica con necessità di doppio appoggio e di assistenza. Soggetto con decadimento cognitivo: ADL: 2/6 – IADL: delegate a terzi correlabili a compromessa autonomia personale con marcato deficit statico-deambulatorio ad elevata incidenza funzionale”.
Il consulente ha precisato che “L'attuale quadro clinico-funzionale evidenzia un apparato locomotore che, sia dal punto di vista osteo-articolare che con riferimento al complesso muscolare, non garantisce una sufficiente capacità di deambulazione autonoma, caratterizzata da instabilità statico-deambulatoria. Siamo inoltre in presenza di un soggetto con declino neurocognitivo con compromissione delle funzioni ed incapacità a svolgere le normali attività quotidiane, comprovata dai test di valutazione effettuati: ADL: 2/6 – IADL: delegate a terzi. Si evidenzia la ridotta autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo”.
Ha, pertanto, concluso che il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale CP_1 presentava già una situazione di gravità e le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente e celermente aggravate tanto da riconoscere il beneficio assistenziale richiesto (l'indennità di accompagnamento) a decorrere dal mese di Luglio 2023.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta Parte_1 le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 con decorrenza da luglio 2023.
3 7.- Atteso l'esito della lite vanno interamente compensate le spese relative alla fase di atp mentre le spese del presente giudizio vanno compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell CP_1 in favore della ricorrente, così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con decorrenza dal mese di luglio 2023;
- compensa tra le parti le spese della fase di atp;
- compensa in ragione di due terzi le spese del presente giudizio e condanna l al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida – già ridotta - in euro 1168,05 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Celona;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 19.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4151/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Celona;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento e condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.07.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 26.02.2021 aveva presentato domanda al Centro Medico Legale dell' al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per l'aggravamento dei propri status invalidanti, al fine di ottenere i benefici alla stessa spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alle minorazioni riconosciute;
- che a seguito della visita medica la ricorrente veniva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%” con decorrenza dal 26.02.2021. Inoltre, aveva riconosciuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della L. n.
104/92;
- che, avverso tali valutazioni, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 63/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.02.2021) o da altra data ritenuta idonea nel corso del giudizio;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva riconosciuto alla ricorrente la condizione di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 ma non il diritto all'indennità di accompagnamento;
- che in data 29.06.2023 era stata depositata da parte del procuratore della ricorrente dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento, in capo alla ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento e dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L n. 104/92; per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità CP_1 di accompagnamento al ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa 26.02.2021 o da altra data accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi del giudizio di accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 63/2022) e del presente giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 27.02.2024 contestando il fondamento del ricorso CP_1 ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 19.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 63/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, affermava che la ricorrente era affetta da: “poliartrosi con protrusioni ed ernie discali cervicali ed esiti di protesizzazione di anca sinistra (2018), osteopenia, a marcata incidenza funzionale e deambulatoria;
cerebrovasculopatia ischemica cronica con disturbo ansioso depressivo reattivo ed iniziale declino cognitivo mnesico e sindrome vertiginosa;
ipoacusia mista bilaterale;
cardiopatia ipertensiva, aterosclerosi polidistrettuale, dislipidemia;
gozzo nodulare” e concludeva che le suddette patologie, seppur di indubbia gravità, non presentavano caratteri tali da poter configurare nella ricorrente una condizione di impossibilità a deambulare né di incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita tipici della propria età senza l'aiuto costante di un accompagnatore, requisiti necessari ai sensi delle L. 18/80 e 508/88 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Tuttavia, riteneva che in capo alla ricorrente sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
2 6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione della ctu e il consulente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Cerebrovasculopatia cronica. Cardiopatia ipertensiva. Esiti di frattura femore sx operata. Artrosi polidistrettuale. Cronica instabilità posturale statico-dinamica con necessità di doppio appoggio e di assistenza. Soggetto con decadimento cognitivo: ADL: 2/6 – IADL: delegate a terzi correlabili a compromessa autonomia personale con marcato deficit statico-deambulatorio ad elevata incidenza funzionale”.
Il consulente ha precisato che “L'attuale quadro clinico-funzionale evidenzia un apparato locomotore che, sia dal punto di vista osteo-articolare che con riferimento al complesso muscolare, non garantisce una sufficiente capacità di deambulazione autonoma, caratterizzata da instabilità statico-deambulatoria. Siamo inoltre in presenza di un soggetto con declino neurocognitivo con compromissione delle funzioni ed incapacità a svolgere le normali attività quotidiane, comprovata dai test di valutazione effettuati: ADL: 2/6 – IADL: delegate a terzi. Si evidenzia la ridotta autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo”.
Ha, pertanto, concluso che il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale CP_1 presentava già una situazione di gravità e le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente e celermente aggravate tanto da riconoscere il beneficio assistenziale richiesto (l'indennità di accompagnamento) a decorrere dal mese di Luglio 2023.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta Parte_1 le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 con decorrenza da luglio 2023.
3 7.- Atteso l'esito della lite vanno interamente compensate le spese relative alla fase di atp mentre le spese del presente giudizio vanno compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell CP_1 in favore della ricorrente, così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con decorrenza dal mese di luglio 2023;
- compensa tra le parti le spese della fase di atp;
- compensa in ragione di due terzi le spese del presente giudizio e condanna l al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida – già ridotta - in euro 1168,05 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Celona;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 19.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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