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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 3218/2018 promossa da:
), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Chieffi, presso il cui studio in Terlizzi al viale
Roma n 105 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
( ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di mandato in atti, dagli avvocati dall'avv. Oronzo e Marta Amato, presso il cui studio in Molfetta alla via Cavour n. 25 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 4 giugno 2018, conveniva in Parte_1 giudizio , premettendo che: Controparte_1
- era proprietario del fondo rustico sito in agro di Terlizzi, avente accesso sia dalla
Contrada “Dietro la Stella” sia dalla SP 107 Terlizzi-Giovinazzo, censito in catasto al foglio 17, particelle 140, 141, 255, 257, 260, 307, 308, 311, 316, 318, 327, 434, 435,
485, 542 e 542, confinante con il fondo di proprietà di;
Controparte_1
- in prossimità del confine con la sua proprietà, il convenuto aveva edificato alcuni manufatti a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme codicistiche e urbanistiche, nonché in violazione con il permesso di costruire n. , rilasciato Nume_1 dal Comune di Terlizzi in data 14 settembre 2009 a per lavori di CP_1 miglioramento e adeguamento degli immobili, così come accertato dal proprio consulente di parte, geom. ; CP_2
- con missiva del 2 novembre 2017, aveva invitato il convenuto a rimuovere i cennati manufatti, in quanto realizzati in violazione delle distanze legali, nonché il Comune di
Terlizzi a svolgere i necessari accertamenti, ma tali richieste erano rimaste inevase;
- la violazione delle norme in materia di distanze legali aveva determinato un'illegittima compressione del proprio diritto di proprietà, con conseguente diritto al ripristino dello stato dei luoghi;
- vani erano risultati i bonari inviti all'esatto e puntuale adempimento del tentativo di mediazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illeceità delle costruzioni di cui è causa e, per l'effetto, che il convenuto fosse condannato a ripristinare le distanze legali delle serre realizzate rispetto al confine con la sua proprietà, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27 settembre 2018, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità Controparte_1
pagina 2 di 13 dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, posto che l'attore non aveva fornito né allegato la prova documentale richiesta a fondamento del proprio diritto ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; nel merito, deduceva che:
- era proprietario del fondo rustico sito in agro di Terlizzi alla Contrada Pozzo Omero, censito in catasto al foglio 17, particelle 256,312,314,315, ricevuto in donazione dal padre con atto del 20 febbraio 2006; Persona_1
- le serre esistenti sul fondo, confinanti con la proprietà dell'attore, erano state realizzate dai suoi danti causa sin dal 1990 in forza della concessione edilizia n. 64/89, rilasciata su istanza della madre comproprietaria del medesimo Persona_2 fondo, ed espressamente indicata nell'atto di donazione del 2006, con conseguente trasferimento della proprietà nello stesso stato di fatto e di diritto;
- il permesso di costruire n. 62/2007 non aveva alcuna rilevanza rispetto alle distanze delle serre di cui è causa, poiché riguardava esclusivamente lavori di miglioramento e adeguamento degli immobili esistenti e non autorizzava alcuna deroga alle distanze previste dalla legge;
- i detti manufatti erano stati realizzati da oltre venti anni, sicché il diritto dell'attore di agire per il ripristino delle distanze legali era oramai prescritto;
- per effetto del decorso del termine ventennale, era altresì maturato, in suo favore,
l'acquisto per usucapione della servitù di mantenere le serre a distanza inferiore a quella legale.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 3 e 4, c.p.c.; nel merito, che fosse accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al rispetto delle distanze legali;
in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere le serre a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 13 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
30 gennaio 2019, evidenziava che: Parte_1
- l'oggetto del giudizio e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda erano stati individuati in modo chiaro e preciso, tanto da consentire al convenuto di proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'intervenuta usucapione dell'area compresa tra le serre e i confini della sua proprietà;
- la rimodulazione delle serre, prevista dal permesso di costruire n. 62/2007, rilasciato dal Comune di Terlizzi a per lavori di miglioramento e Controparte_1 adeguamento dell'azienda agricola, aveva interrotto eventuali termini per l'usucapione, incidendo sul rispetto delle distanze legali e determinando una limitazione concreta del suo diritto di godimento.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di Parte_1
l'audizione dei testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, e e l'espletamento di Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 una CTU tecnica e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14 settembre 2023.
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, riaperta la fase istruttoria, invitava il CTU a fornire i chiarimenti sul periodo presumibile di realizzazione delle serre e la normativa applicabile al tempo della costruzione e delle successive modifiche.
Con ordinanza del 10 febbraio 2024, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte convenuta.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 settembre
2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 13 Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è infondata e non merita, pertanto, Parte_1 accoglimento.
Nella fattispecie in esame, ha chiesto che fosse accertata l'illeceità Parte_1 delle serre realizzate da lungo i confini dei rispettivi fondi rustici Controparte_1
e la condanna di quest'ultimo al ripristino delle distanze legali, deducendo che i detti manufatti erano stati edificati in violazione delle disposizioni codicistiche e urbanistiche, nonché in difformità del permesso di costruire n. 62/2007, con conseguente indebita compressione del proprio diritto di proprietà e del pieno godimento del fondo confinante.
Orbene, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, nelle controversie aventi ad oggetto la violazione delle distanze legali tra costruzioni, grava sull'attore l'obbligo di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa che intende far valere, ossia: a) la titolarità del diritto di proprietà sul fondo vicino;
b) l'esistenza della costruzione realizzata dal vicino;
c) la collocazione della stessa in rapporto al confine, in modo da evidenziarne la concreta violazione rispetto alle distanze prescritte dagli artt. 873 e ss. c.c. ovvero da eventuali norme urbanistiche locali di carattere integrativo e più restrittivo.
Sul convenuto, invece, incombe l'onere di provare e allegare l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto azionato, quali la legittimità dell'opera in forza di valido titolo edilizio, il rispetto delle distanze ovvero l'acquisto del diritto a mantenere le opere per usucapione.
Il giudice deve quindi accertare, sulla base delle allegazioni e delle risultanze istruttorie, se l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio e, solo in caso positivo, se il convenuto abbia a sua volta fornito elementi idonei a paralizzare la pretesa.
pagina 5 di 13 Applicando i detti principi alla fattispecie in esame, deve osservarsi che Parte_1 non ha adempiuto correttamente all'onere probatorio su sé gravante, posto
[...] che non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare, per un verso, che le serre edificate sul fondo del convenuto siano state costruite in violazione delle distanze legali, per altro verso, l'incompatibilità delle cennate opere con i titoli originari.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti, nonché dalle risultanze istruttorie, è dato evincere che le serre di cui è causa sono state realizzate negli anni Novanta in forza della concessione edilizia n. 64/1989, rilasciata dal Comune di Terlizzi il 2 maggio
1990, come espressamente statuito nell'atto di donazione del 20 febbraio 2006, richiamato dallo stesso attore, ove si dà atto della preesistenza delle serre, unitamente al deposito e alla vasca irrigua, e si menziona la predetta concessione edilizia quale titolo abilitativo per la loro edificazione (v. doc. allegato all'atto di citazione, art. 5
“[…] il deposito, la vasca irrigua e le serre in contratto sono stati costruiti in virtù della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Terlizzi in data 2 maggio 1990 n.
64/1989 di protocollo, e che successivamente non sono state effettuate opere abusive”).
Tale circostanza è stata confermata dal CTU, ing. nei chiarimenti alla Per_3 relazione tecnica del 27 dicembre 2023, il quale ha accertato che “le serre sono state realizzate negli anni novanta in seguito a Concessione Edilizia n. 64/89 rilasciata in data 02/05/1990 come riportato nell'atto di donazione Rep. n. 6042 Racc. n.2394 del
20/02/2006 a firma del Notaio ”, precisando inoltre che “la Persona_4 suddetta Concessione Edilizia autorizzava la realizzazione del deposito, della vasca irrigua e delle serre, così come rappresentato negli elaborati grafici ad esso allegati”
(v. pag. 2 dei chiarimenti del CTU depositati il 27 dicembre 2023).
Tali risultanze trovano altresì riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Tes_2 all'udienza del 3 dicembre 2019, il quale ha riferito che “tutte le serre
[...] esistenti nel fondo del sig. , lungo il confine tra detto fondo Controparte_1
pagina 6 di 13 ubicato in agro di Terlizzi al foglio 17 particelle 316-291, sono state costruite dalla sig.ra nell'anno 1990”, precisando che “il settore retrostante fu Persona_2 montato tre o quattro mesi prima di quello anteriore” e dal teste Testimone_6 all'udienza del 6 luglio 2021, il quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa poiché sin dal 1991/92 si recava sul fondo del sig. per svolgere CP_1 attività di manutenzione, aggiungendo di avere potuto constatare, anche da documenti che gli erano stati mostrati, che le serre ivi esistenti erano state realizzate dalla sig.ra
(v. verbali di udienza). Persona_2
Sul punto, appare dirimente richiamare l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, secondo cui le disposizioni in materia di distanze legali tra costruzioni
(art. 873 c.c. e ss.) non hanno efficacia retroattiva e la loro eventuale violazione deve essere verificata con riferimento alla disciplina vigente ed alla situazione di fatto esistente al momento della costruzione, sicché manufatti legittimamente realizzati in forza di un valido titolo edilizio antecedente - come nel caso di specie, ove le serre risultano costruite in base a concessione edilizia del 1990 - non possono essere censurati sulla base di prescrizioni sopravvenute né di titoli edilizi rilasciati per finalità diverse, quale il permesso di costruire n. 62/2007 richiamato dall'attore; in tale prospettiva, lo jus superveniens che introduca distanze più restrittive non si applica a manufatti che, al momento della sua entrata in vigore, possano considerarsi già sorti per effetto della realizzazione delle cd. strutture organiche, che costituiscono il parametro di riferimento per la misurazione delle distanze stesse (cfr. Cass. n.
26886/2018; Cass. n. 20038/2010).
A ciò si aggiunga che il permesso di costruire n. 62/2007, richiamato dall'attore a fondamento della propria domanda, non riguarda la realizzazione di nuove costruzioni né la modifica della sagoma o della collocazione planimetrica delle serre, bensì interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento funzionale di manufatti già
pagina 7 di 13 esistenti, i quali non hanno comportato alcun incremento volumetrico né alterazioni tali da incidere sulle distanze legali.
Deve, quindi, escludersi che detto titolo edilizio possa incidere sulla legittimità delle opere originariamente assentite con concessione edilizia n. 64/1989, la cui collocazione planimetrica risulta consolidata nello stato di fatto trasferito con atto pubblico (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 3 dicembre 2019 dal teste Tes_2
“è vero che le attuali serre si trovano nella medesima posizione fisica di
[...] quando sono state costruite dalla sig.ra . Conosco i fatti di causa in Persona_2 quanto sono stato costruttore di serre ed avevo una società specializzata in detti lavori, quindi le serre sono state costruite dalla società della quale facevo parte denominato SUD SERRE”; “ho partecipato attivamente alla costruzione di dette serre”; “in seguito a delle nevicate le serre furono danneggiate, in quanto il peso della neve le aveva dislivellate e nel 2002 furono eseguite riparazioni dei montanti o dei pilastri, rispristinando le serre danneggiate lungo il confine - CP_1 Pt_1 senza rimuovere la base dei manufatti”; dichiarazioni rese all'udienza del 6 luglio
2021 dal teste : “Non mi risulta che la posizione di queste serre sia Testimone_6 mai stata modificata. È vero che nel 2007 dopo abbondanti nevicate il sig.
, senza rimuovere la base dei montanti, ma solo con riparazioni dei CP_1 montanti e dei pilastrini, ripristinò le serre danneggiate lungo il confine CP_1
– ; tanto so perché ho seguito quei lavori di manutenzione”; “preciso che Pt_1 sono a conoscenza dei fatti di causa perché svolgo l'attività di elettricista e mi occupo della manutenzione di impianti elettrici”; “preciso che svolgevo questa attività sin dal
1991/92, sebbene all'epoca non avessi formalizzato l'esistenza di alcuna attività artigianale”. Tali dichiarazioni, precise e circostanziate, non sono state in alcun modo inficiate dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'uno febbraio 2022 dal teste Tes_5
fratello dell'attore, il quale ha genericamente riferito che “fino a quando ho
[...] condotto l'azienda (con il padre) le serre del sono state presenti, ma non CP_1
pagina 8 di 13 so se abbiano subito modifiche”, né da quelle del teste rese Testimone_3 all'udienza del 3 marzo 2020, che ha dichiarato di “non essere in grado di riferire se le predette serre siano state modificate come posizionamento sul terreno”, trattandosi di dichiarazioni intrinsecamente incerte e prive di specificità, incapaci di contrastare la puntuale ricostruzione offerta dai testi di parte convenuta).
Tale circostanza è stata, altresì, confermata dal CTU, il quale ha evidenziato che ai manufatti in questione si applica la disciplina dettata dalla L.R. n. 19/1986, come modificata dall'art. 59 L.R. n. 1/2005 e recepita dalla Delibera del Consiglio
Comunale n. 90/1988, rilevando che negli anni non sono intervenute ulteriori modifiche alla normativa previgente (v. pagg. 3 e 4 dei cennati chiarimenti).
Da ciò consegue che la rimodulazione autorizzata con il permesso di costruire n.
62/2007 è intervenuta in un contesto normativo già consolidato e non ha determinato nuovi obblighi di arretramento né ulteriori vincoli in materia di distanze, dovendosi pertanto escludere che tale titolo edilizio possa costituire elemento idoneo a fondare la pretesa attorea.
Per le ragioni testé esposte, la domanda proposta da deve, quindi, Parte_1 essere rigettata.
Merita, di contro, accoglimento la domanda riconvenzionale con cui CP_1
ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto a mantenere
[...] le proprie serre a distanza non regolamentare.
Come noto, in materia di distanze legali tra costruzioni, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dal codice civile o dalla normativa urbanistica locale;
tale usucapibilità, tuttavia, non costituisce una deroga convenzionale al regime legale delle distanze, ma risponde all'esigenza di assicurare la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo.
pagina 9 di 13 Ne consegue che, pur dovendosi riconoscere il diritto del proprietario confinante ad esigere l'osservanza delle distanze legali, la realizzazione di opere permanenti, visibili e mantenute per oltre venti anni comporta l'acquisto per usucapione, a favore del vicino, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale, previa verifica dei requisiti di legge per l'acquisto a titolo originario (Cass. n. 25843/2023).
Segnatamente, il proprietario che contesti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo deve fornire la prova dell'edificazione e della violazione delle distanze legali, mentre chi affermi di aver acquisito il diritto a mantenere il fabbricato a distanza inferiore deve dimostrare il proprio titolo e, in caso di usucapione, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il possesso continuo e ininterrotto per oltre venti anni e l'identità del manufatto nel tempo (cfr. con riguardo al riparto dell'onere probatorio Cass. n. 14275/2019).
Ciò premesso, dal complesso delle risultanze istruttorie e in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio e di non contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c., deve ritenersi che abbia assolto all'onere di Controparte_1 dimostrare i presupposti dell'usucapione.
Le prove raccolte (dichiarazioni testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio) indicano che le serre sono state realizzate nella prima metà degli anni Novanta: tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della decorrenza del termine ventennale di cui agli artt. 1158 e ss. c.c., individuando in tale epoca il dies a quo dell'usucapione, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con
l'esercizio di un diritto reale di servitù” (cfr. da ultimo Cass. n. 12733/2024; conformi:
Cass. n. 11052/2016; Cass. n. 28784/2005; Cass. 3699/1993; Cass. n. 6265/1987).
pagina 10 di 13 A ciò si aggiunga che le opere realizzate dal convenuto sono rimaste sostanzialmente immutate fino alla contestazione proposta dall'attore in data 15 novembre 2017, comprovando l'esercizio continuato, pacifico e pubblico del possesso utile ad usucapionem per oltre vent'anni.
Parimenti, l'animus possidendi può desumersi in via presuntiva dalle caratteristiche del corpus, quando risulti lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto reale di cui si invoca l'usucapione (tra le altre: Cass. civ., sez. II, n. 28892/2018;
Cass. civ., sez. II, n. 22667/2017), come avvenuto nel caso di specie, in cui ha edificato e mantenuto nel tempo il manufatto oggetto di causa Controparte_1 sul proprio terreno, a distanza inferiore a quella legalmente prescritta, esercitando così un possesso corrispondente al contenuto del diritto reale di servitù.
Né può assumere rilevanza, quale fatto impeditivo dell'acquisto per usucapione, la circostanza, invocata dalla parte attrice, secondo la quale la costruzione oggetto di controversia sarebbe abusiva e priva di concessione edilizia, atteso che “il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico
(riservato alla vigilanza e ai poteri repressivi della pubblica amministrazione), senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (Cass. n. 1395/2017; conformi, tra le tante: Cass. n. 9386/2019; Cass. n. 25136/2015; Cass. 3979/2013; Cass. n.
4240/2010; Cass. n. 13170/2001; Cass. n. 594/11990).
Diversamente opinando, si attribuirebbe al proprietario confinante una tutela perpetua ed imprescrittibile, consentendogli di agire in ogni momento per il ripristino delle distanze legali, in spregio ai principi di certezza dei rapporti giuridici sottesi all'istituto dell'usucapione.
È evidente, quindi, che la prova offerta da dimostra, per un Controparte_1 verso, l'originaria edificazione delle serre nella prima metà degli anni Novanta, per altro verso, la loro permanenza stabile e incontestata nel corso degli anni, circostanze che consentono di ritenere integrati i presupposti dell'usucapione del diritto di pagina 11 di 13 mantenere le serre nella loro attuale collocazione, seppur in deroga alle distanze prescritte dalla legge.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda spiegata in via riconvenzionale da deve essere accolta, con conseguente declaratoria di intervenuta Controparte_1 usucapione, in suo favore, della servitù consistente nel diritto di mantenere le serre esistenti nel fondo sito in agro di Terlizzi alla Contrada Pozzo Omero, censito in catasto al foglio 17, particella 312 e confinanti con le particelle n. 140, 141, 543 e 528 del foglio 17, di proprietà del sig. , nello stato di fatto e di diritto in Parte_1 cui si trovano, ancorché in violazione delle distanze legali.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione comporta l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , Parte_1 liquidate in favore degli avvocati Marta Amato e Oronzo Amato, dichiaratisi anticipatari, e quantificate in € 98,00 per spese borsuali e in € 3.830,00 per compensi
(applicati i valori massimi in ragione della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate dello scaglione relativo al valore della domanda riconvenzionale compreso tra € 1.101,00 e tra € 5.200,00 ex
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di con Parte_1 diritto di di ripetere direttamente nei confronti dell'attore quanto Controparte_1
a tale titolo eventualmente già versato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3218/2018 introdotto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione, notificato il 4 giugno 2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 12 di 13 1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di , del diritto di mantenere le serre Controparte_1 esistenti sul fondo sito in agro di Terlizzi alla Contrada Pozzo Omero, censito in catasto al foglio 17, particella 312 e confinanti con le particelle n. 140, 141, 543 e 528 del foglio 17, di proprietà del sig. nello stato di fatto e di diritto Parte_1 attuale;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli Parte_1 avvocati Marta Amato e Oronzo Amato, dichiaratisi anticipatari, che si quantificano in
€ 98,00 per spese borsuali e in € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP;
4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di , con diritto di Parte_1
di ripetere direttamente nei confronti dell'attore quanto a tale Controparte_1 titolo eventualmente già versato.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Trani, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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