CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2022
PROMOSSA DA
(c.f. ): Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ), chiamati all'eredità del de cuius n. q. di Parte_5 C.F._5 coniuge la prima e di figli tutti gli altri, di , tutti rappresentati e difesi Controparte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Sara Carmela Denaro nonché dall' Avv. Agatino Luigi
Di Stallo per procura alle liti ex art. 83 III comma, c.p.c., in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
APPELLANTI
pagina 1 di 4 CONTRO
(codice fiscale, partita IVA n. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Andrea Fioretti (cod. fisc. ) in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_6 liti del 14.10.2011 e autenticata per atto Notaio in Roma, rep. 169801 – racc. 38080 Persona_1
(All. A) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DI
(n. di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. Controparte_3 P.IVA_2
Partita IVA di Gruppo iscritta al numero 35734.3 nell'elenco delle società veicolo per la P.IVA_3 cartolarizzazione dei crediti ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7.06.2017), e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale – giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio
Dr. di Pordenone (PN) del 30 ottobre 2020 rep. 57224/42290, registrata presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate di Pordenone (PN) in data 4 novembre 2020 al n. 14170 serie 1T
[...]
[(già , codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_4 Controparte_5
Registro delle Imprese di Roma , Partita IVA di gruppo n. R.E.A. di Roma P.IVA_4 P.IVA_3
1120356, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide SARTI del Foro di Roma (C.F.
) in virtù di mandato alle liti in atti C.F._7
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.11.2022 , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 chiamati all'eredità del de cuius n. q. di coniuge la prima e di figli tutti gli altri, di CP_1
, proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 541/2022 del
[...]
28.4.2022 - Tribunale di Ragusa.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_6 dell'appello e chiedendone il rigetto, a pari della interveniente cessionaria del credito.
Con ordinanza in data 29.10.2024 la Corte disponeva CTU.
All'udienza del 26.3.2025 le parti congiuntamente chiedevano rinvio stante la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 9.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 24.9.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del
9.7.2025 e pure alla successiva udienza del 24.9.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la elativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1598/22 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 24 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2022
PROMOSSA DA
(c.f. ): Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ), chiamati all'eredità del de cuius n. q. di Parte_5 C.F._5 coniuge la prima e di figli tutti gli altri, di , tutti rappresentati e difesi Controparte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Sara Carmela Denaro nonché dall' Avv. Agatino Luigi
Di Stallo per procura alle liti ex art. 83 III comma, c.p.c., in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
APPELLANTI
pagina 1 di 4 CONTRO
(codice fiscale, partita IVA n. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Andrea Fioretti (cod. fisc. ) in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_6 liti del 14.10.2011 e autenticata per atto Notaio in Roma, rep. 169801 – racc. 38080 Persona_1
(All. A) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DI
(n. di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. Controparte_3 P.IVA_2
Partita IVA di Gruppo iscritta al numero 35734.3 nell'elenco delle società veicolo per la P.IVA_3 cartolarizzazione dei crediti ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7.06.2017), e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale – giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio
Dr. di Pordenone (PN) del 30 ottobre 2020 rep. 57224/42290, registrata presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate di Pordenone (PN) in data 4 novembre 2020 al n. 14170 serie 1T
[...]
[(già , codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_4 Controparte_5
Registro delle Imprese di Roma , Partita IVA di gruppo n. R.E.A. di Roma P.IVA_4 P.IVA_3
1120356, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide SARTI del Foro di Roma (C.F.
) in virtù di mandato alle liti in atti C.F._7
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.11.2022 , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 chiamati all'eredità del de cuius n. q. di coniuge la prima e di figli tutti gli altri, di CP_1
, proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 541/2022 del
[...]
28.4.2022 - Tribunale di Ragusa.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_6 dell'appello e chiedendone il rigetto, a pari della interveniente cessionaria del credito.
Con ordinanza in data 29.10.2024 la Corte disponeva CTU.
All'udienza del 26.3.2025 le parti congiuntamente chiedevano rinvio stante la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 9.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 24.9.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del
9.7.2025 e pure alla successiva udienza del 24.9.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la elativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1598/22 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 24 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4