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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2025 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Giuseppe Terrana del Foro di Enna;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis del c.p.c., dott. CP_3
[...]
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 5.04.2025, , Parte_1 premettendo di essere docente della scuola pubblica, con ultima sede di servizio presso l'I. C. “Carlo Levi” di Maniace (CT), ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
-di avere lavorato quale insegnante per gli anni scolastici indicati in ricorso alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, con incarichi di supplenza breve e saltuaria, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
1 -che ciò ha creato un'ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato;
-che anche la giurisprudenza comunitaria, recentemente pronunciatasi sulla questione, ha riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico in oggetto;
-che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale, delineatosi in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, deve esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
-che, secondo la Corte di Giustizia Europea, la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e da ciò discende l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
-che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche a tutto il personale a tempo determinato, ivi compreso quello con incarichi a carattere breve e saltuario, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto/dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1. accertare, ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, e 2024/2025; 2. per l'effetto, conseguentemente, condannare il all'adempimento Controparte_1 in forma specifica del beneficio stesso per complessivi € 1500,00, nelle medesime modalità previste e disciplinate dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici, ponendo in essere tutte le azioni necessarie, oltre interessi e rivalutazione dal diritto all'effettivo adempimento di accredito in piattaforma elettronica;
3. Condannare il resistente al pagamento CP_1 delle spese e compensi del presente giudizio in favore di parte ricorrente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara ex art. 93 c.p.c. di non averli riscossi”.
1.1. Con memoria difensiva depositata in data 17/10/2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il , formulando le seguenti conclusioni: “Dichiarare Controparte_1 inammissibile il ricorso;
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e
2 saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Ove documentato in atti, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente già agito in giudizio per il medesimo rapporto di servizio dedotto in causa. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
1.2. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1.3. L'udienza del 28.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§§§
2. Preliminarmente, va disattesa l'istanza d'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita violazione dell'art. 2909 c.c., formulata dal resistente, poiché CP_1 infondata, atteso che essa viene genericamente prospettata nelle conclusioni della propria memoria difensiva, depositata il 17/10/2025, senza la specifica indicazione dei procedimenti in relazione ai quali si invoca.
2.1. Sempre in via preliminare, altresì, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal convenuto nella memoria depositata il 17/10/2025, che appare anch'essa CP_1 infondata, stante il fatto che l'amministrazione non specifica i procedimenti in relazione ai quali richiede l'applicazione dell'istituto.
2.2. Sempre in via preliminare va parzialmente accolta, invece, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, formulata dall'amministrazione scolastica nella propria memoria difensiva del 17/10/2025, poiché la stessa appare fondata con riferimento all'a.
s. 2019/20.
Risulta dalla documentazione allegata in atti dallo stesso ricorrente (v. all. 2A - “Contrato
Giarre dal 19-12-19 all'11-03-20.pdf.p7m” – fascicolo ricorrente), infatti, che l'incarico di docenza per l'a. s. 2019/20 è stato conferito alla ricorrente in data 19/12/2019, senza che vi sia prova di avvenuta interruzione della prescrizione estintiva prima del
15/04/2025, data della notifica del ricorso introduttivo (primo atto interruttivo).
3. Nel merito, poi, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione e nei limiti seguenti.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n.
3 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G., sentenza n. 4800/2023 emessa nel proc. n. 6901/2023 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino).
<<dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia cgue
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez.
VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n.
32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, l'Ufficio ribadisce le argomentazioni e le motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
<<...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia
dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility,
C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego
5 di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno
2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
6 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…».
……..
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 Persona_1 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C- Per_2
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, Persona_3
e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui <<...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co.
121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente
7 a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma
121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...>> (cfr. sentenza n.
3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
2.1.Nella fattispecie in esame, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, la natura del lavoro svolto dalla ricorrente negli anni indicati è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di
Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto - dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali, dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
2.2.Come altresì evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde,
“…4.3. Vero è, quanto agli incarichi di docente fino al termine delle attività didattiche, che la evidenziata assimilabilità alla situazione lavorativa di un docente assunto a tempo indeterminato trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023, emessa il 27 ottobre 2023, sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363 - bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Va rilevato, tuttavia, che la Corte ha enunciato il principio ora riportato, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui esso non è stato affrontato.
8 2.3.Deve ritenersi, nondimeno, avendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della
Carta docente, che anche le supplenze brevi e saltuarie siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione.
3.1.Sul punto, da ultimo, è sopraggiunta la sentenza della CGUE del 3/07/2025 nella causa C-268/2024, secondo cui “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Stante quanto sopra e in difetto di ulteriori e più documentate deduzioni contrarie di parte resistente, in definitiva, va accertato il conseguente diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio dalla stessa prestato negli anni indicati in ricorso e documentati – nella fattispecie in relazione all'a. s. 2021/22, avendo la stessa espletato il proprio servizio di insegnamento dal 18/10/2021 al 22/10/2021, presso la scuola media statale “F. De Roberto” di Zafferana Etnea (CT); dal 09/11/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dall'01/04/2022 al 10/06/2022, presso l'I. C.
“XX Settembre” di Catania, e in relazione all'a. s. 2024/25, avendo espletato la medesima il proprio servizio di docenza dal 30/09/2024 al 21/12/2024, dal 22/12/2024 al 21/03/2025
e dal 26/03/2025 al 31/05/2025, presso l'I. C. “Carlo Levi” di Maniace (CT), con esclusione, invece, dell'a. s. 2019/20, il quale risulta ormai prescritto ai sensi dell'art. 2948 del cc, come sopra già evidenziato -, e dunque per complessivi € 1.000,00, con la corrispondente condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere CP_1 fruibile alla parte ricorrente – nei predetti termini – la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in considerazione del parziale accoglimento della domanda relativa all'accertamento della carta docenti, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal
9 D.M. 147/2022, poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto di di fruire Parte_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e 2024/25
- conseguentemente e per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione della carta elettronica in
[...] favore di , nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore Parte_1 complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, altresì, alla rifusione in favore di dei 2/3 delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'intero in complessivi € 515,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, compensandone il restante terzo.
Così deciso in Catania, in data 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Luisa Maria Cutrona
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'isc a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze CP_ professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea aster universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del CP_ Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di CP_ formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria»
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2025 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Giuseppe Terrana del Foro di Enna;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis del c.p.c., dott. CP_3
[...]
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 5.04.2025, , Parte_1 premettendo di essere docente della scuola pubblica, con ultima sede di servizio presso l'I. C. “Carlo Levi” di Maniace (CT), ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
-di avere lavorato quale insegnante per gli anni scolastici indicati in ricorso alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, con incarichi di supplenza breve e saltuaria, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
1 -che ciò ha creato un'ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato;
-che anche la giurisprudenza comunitaria, recentemente pronunciatasi sulla questione, ha riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico in oggetto;
-che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale, delineatosi in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, deve esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
-che, secondo la Corte di Giustizia Europea, la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e da ciò discende l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
-che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche a tutto il personale a tempo determinato, ivi compreso quello con incarichi a carattere breve e saltuario, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto/dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1. accertare, ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, e 2024/2025; 2. per l'effetto, conseguentemente, condannare il all'adempimento Controparte_1 in forma specifica del beneficio stesso per complessivi € 1500,00, nelle medesime modalità previste e disciplinate dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici, ponendo in essere tutte le azioni necessarie, oltre interessi e rivalutazione dal diritto all'effettivo adempimento di accredito in piattaforma elettronica;
3. Condannare il resistente al pagamento CP_1 delle spese e compensi del presente giudizio in favore di parte ricorrente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara ex art. 93 c.p.c. di non averli riscossi”.
1.1. Con memoria difensiva depositata in data 17/10/2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il , formulando le seguenti conclusioni: “Dichiarare Controparte_1 inammissibile il ricorso;
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e
2 saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Ove documentato in atti, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente già agito in giudizio per il medesimo rapporto di servizio dedotto in causa. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
1.2. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1.3. L'udienza del 28.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§§§
2. Preliminarmente, va disattesa l'istanza d'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita violazione dell'art. 2909 c.c., formulata dal resistente, poiché CP_1 infondata, atteso che essa viene genericamente prospettata nelle conclusioni della propria memoria difensiva, depositata il 17/10/2025, senza la specifica indicazione dei procedimenti in relazione ai quali si invoca.
2.1. Sempre in via preliminare, altresì, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal convenuto nella memoria depositata il 17/10/2025, che appare anch'essa CP_1 infondata, stante il fatto che l'amministrazione non specifica i procedimenti in relazione ai quali richiede l'applicazione dell'istituto.
2.2. Sempre in via preliminare va parzialmente accolta, invece, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, formulata dall'amministrazione scolastica nella propria memoria difensiva del 17/10/2025, poiché la stessa appare fondata con riferimento all'a.
s. 2019/20.
Risulta dalla documentazione allegata in atti dallo stesso ricorrente (v. all. 2A - “Contrato
Giarre dal 19-12-19 all'11-03-20.pdf.p7m” – fascicolo ricorrente), infatti, che l'incarico di docenza per l'a. s. 2019/20 è stato conferito alla ricorrente in data 19/12/2019, senza che vi sia prova di avvenuta interruzione della prescrizione estintiva prima del
15/04/2025, data della notifica del ricorso introduttivo (primo atto interruttivo).
3. Nel merito, poi, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione e nei limiti seguenti.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n.
3 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G., sentenza n. 4800/2023 emessa nel proc. n. 6901/2023 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino).
<<dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia cgue
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez.
VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n.
32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, l'Ufficio ribadisce le argomentazioni e le motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
<<...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia
dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility,
C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego
5 di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno
2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
6 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…».
……..
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 Persona_1 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C- Per_2
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, Persona_3
e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui <<...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co.
121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente
7 a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma
121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...>> (cfr. sentenza n.
3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
2.1.Nella fattispecie in esame, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, la natura del lavoro svolto dalla ricorrente negli anni indicati è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di
Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto - dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali, dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
2.2.Come altresì evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde,
“…4.3. Vero è, quanto agli incarichi di docente fino al termine delle attività didattiche, che la evidenziata assimilabilità alla situazione lavorativa di un docente assunto a tempo indeterminato trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023, emessa il 27 ottobre 2023, sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363 - bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Va rilevato, tuttavia, che la Corte ha enunciato il principio ora riportato, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui esso non è stato affrontato.
8 2.3.Deve ritenersi, nondimeno, avendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della
Carta docente, che anche le supplenze brevi e saltuarie siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione.
3.1.Sul punto, da ultimo, è sopraggiunta la sentenza della CGUE del 3/07/2025 nella causa C-268/2024, secondo cui “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Stante quanto sopra e in difetto di ulteriori e più documentate deduzioni contrarie di parte resistente, in definitiva, va accertato il conseguente diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio dalla stessa prestato negli anni indicati in ricorso e documentati – nella fattispecie in relazione all'a. s. 2021/22, avendo la stessa espletato il proprio servizio di insegnamento dal 18/10/2021 al 22/10/2021, presso la scuola media statale “F. De Roberto” di Zafferana Etnea (CT); dal 09/11/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dall'01/04/2022 al 10/06/2022, presso l'I. C.
“XX Settembre” di Catania, e in relazione all'a. s. 2024/25, avendo espletato la medesima il proprio servizio di docenza dal 30/09/2024 al 21/12/2024, dal 22/12/2024 al 21/03/2025
e dal 26/03/2025 al 31/05/2025, presso l'I. C. “Carlo Levi” di Maniace (CT), con esclusione, invece, dell'a. s. 2019/20, il quale risulta ormai prescritto ai sensi dell'art. 2948 del cc, come sopra già evidenziato -, e dunque per complessivi € 1.000,00, con la corrispondente condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere CP_1 fruibile alla parte ricorrente – nei predetti termini – la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in considerazione del parziale accoglimento della domanda relativa all'accertamento della carta docenti, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal
9 D.M. 147/2022, poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto di di fruire Parte_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e 2024/25
- conseguentemente e per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione della carta elettronica in
[...] favore di , nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore Parte_1 complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, altresì, alla rifusione in favore di dei 2/3 delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'intero in complessivi € 515,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, compensandone il restante terzo.
Così deciso in Catania, in data 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Luisa Maria Cutrona
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'isc a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze CP_ professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea aster universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del CP_ Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di CP_ formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria»
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