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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1125/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7048/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AT Spa 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00345465 36 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00345465 36 000 notificata in data 23/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 948,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012 per conto di AT IN 1.
Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT IN 1.
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 290543 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 05/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente AT assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e della relativa busta con annotazione da parte dell'Banca_1 dell'avvenuta formale notifica mediante rifiuto di consegna da parte del destinatario, rifiuto che determina il perfezionamento della notifica..
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In proposito deve ritenersi che la consegna di un plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, compatibile, come nella specie, con l'atto che si dice notificato, implica presunzione – ai sensi dell'art. 1335 c.c. e conformemente al principio di c.d. vicinanza della prova – dell'avvenuta notifica dell'atto indicato dal notificante, con conseguente onere in capo al destinatario di provare che il contenuto del plico fosse diverso da quello indicato dal notificante (cfr. Cass. V, 22/6/2018, 16528; Cass. 17/6/2021, 17289).
Nel caso di specie l'appellata assume che il plico ricevuto dall'appellato contenesse l'atto menzionato in cartella. In mancanza di prova di un diverso contenuto dell'atto – che può essere fornita solo dal destinatario – deve ritenersi provata la notifica dell'intimazione in questione.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da AT IN 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da AT IN 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. AT IN 1 non ha documentato la notifica delle fatture o dell'avviso di accertamento presupposti, né altro atto avente efficacia interruttiva della prescrizione. Ne deriva che la pretesa, risalente ad epoca anteriore al 2013, deve ritenersi prescritta alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Avuto riguardo alla natura tutt'altro che pacifica dell'intimazione presupposta alla cartella, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7048/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AT Spa 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00345465 36 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00345465 36 000 notificata in data 23/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 948,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012 per conto di AT IN 1.
Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT IN 1.
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 290543 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 05/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente AT assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e della relativa busta con annotazione da parte dell'Banca_1 dell'avvenuta formale notifica mediante rifiuto di consegna da parte del destinatario, rifiuto che determina il perfezionamento della notifica..
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In proposito deve ritenersi che la consegna di un plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, compatibile, come nella specie, con l'atto che si dice notificato, implica presunzione – ai sensi dell'art. 1335 c.c. e conformemente al principio di c.d. vicinanza della prova – dell'avvenuta notifica dell'atto indicato dal notificante, con conseguente onere in capo al destinatario di provare che il contenuto del plico fosse diverso da quello indicato dal notificante (cfr. Cass. V, 22/6/2018, 16528; Cass. 17/6/2021, 17289).
Nel caso di specie l'appellata assume che il plico ricevuto dall'appellato contenesse l'atto menzionato in cartella. In mancanza di prova di un diverso contenuto dell'atto – che può essere fornita solo dal destinatario – deve ritenersi provata la notifica dell'intimazione in questione.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da AT IN 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da AT IN 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. AT IN 1 non ha documentato la notifica delle fatture o dell'avviso di accertamento presupposti, né altro atto avente efficacia interruttiva della prescrizione. Ne deriva che la pretesa, risalente ad epoca anteriore al 2013, deve ritenersi prescritta alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Avuto riguardo alla natura tutt'altro che pacifica dell'intimazione presupposta alla cartella, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.