Art. 5.
Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine il collegio degli infermieri professionali da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine il collegio degli infermieri professionali da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.