TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1906 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1906 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LEONI Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.04.2023, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere stata riconosciuta dall' inabile al CP_1
100%, ex art. 12 L.118/1971, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.02.2015, con revisione al mese di marzo 2016 - ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 13.04.2022, avente ad CP_1 oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione di invalidità civile nel periodo dal 01/01/2016 al 31/10/2021, per l'importo di
€.19.020,26.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto la genericità del provvedimento impugnato, precisando, comunque, di non essere mai venuta a conoscenza della convocazione a visita di revisione, nonché evidenziando, per tale motivo, la propria totale mancanza di dolo, tale da giustificare l'irripetibilità della somma contestata.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Nel provvedimento di recupero dell'indebito di cui la ricorrente lamenta l'illegittimità si legge: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/10/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV 07396565 per un importo complessivo di euro 19.020,26 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca per la perdita del diritto”.
Giova premettere premettere che la legge n. 114/2014, in sede di conversione del
D.L. 90/2014, ha introdotto, con il comma 6 bis dell'art. 25, importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, prevedendo che
“nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”. Controparte_1
Nell'attuare detta disposizione, l' , con messaggio n.1835 del 6 maggio CP_1
2021, ha dettato le istruzioni operative per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie, prevedendo una specifica disciplina delle assenze a visita di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Tale disciplina prevede che l'assenza a visita di revisione determini la sospensione cautelativa della prestazione economica in favore dell'interessato, sospensione che deve essere a questi comunicata, con invito a presentare, entro
90 giorni, alla sede territorialmente competente, idonea giustificazione CP_1 dell'assenza.
Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, viene stabilita una nuova data per la visita di revisione e, nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda visita, si provvede alla revoca della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione, revoca da formalizzarsi mediante una seconda comunicazione.
Nella fattispecie in esame, l' , pur avendo fornito prova documentale della CP_1
regolare convocazione della ricorrente per la visita di revisione del 20.09.2016 - mediante raccomandata del 26.04.2016, ritualmente notificata presso l'indirizzo di residenza della e restituita al mittente per compiuta giacenza - non ha Pt_1
dimostrato di aver provveduto a comunicare all'interessata la sospensione della prestazione.
Occorre considerare che tale comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di far pervenire all'ente previdenziale, entro 90 giorni, le proprie eventuali giustificazioni in ordine alla mancata presentazione alla visita di revisione, con conseguente fissazione di una nuova visita.
Pertanto, in mancanza di prova in ordine alla notifica alla ricorrente del provvedimento di sospensione della pensione di invalidità civile (di cui l' CP_1 non ha, peraltro, nemmeno dedotto l'esistenza), la procedura di revoca del beneficio deve ritenersi viziata, con conseguente illegittimità della revoca stessa
(della cui comunicazione alla ricorrente, parimenti, non vi è alcuna prova), nonché del provvedimento di recupero dell'indebito impugnato in questa sede, il quale, come ivi espressamente indicato, trae origine dalla revoca suddetta.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve in questa sede dichiararsi l'illegittimità dell'indebito comunicato alla ricorrente dall' con lettera del CP_1
13.04.2022, con conseguente irripetibilità dell'importo di € 19.020,26 ivi indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e sono liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito comunicato alla ricorrente dall' con lettera del 13.04.2022, con conseguente irripetibilità CP_1 dell'importo di €. 19.020,26 ivi indicato;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 10/07/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1906 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LEONI Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.04.2023, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere stata riconosciuta dall' inabile al CP_1
100%, ex art. 12 L.118/1971, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.02.2015, con revisione al mese di marzo 2016 - ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 13.04.2022, avente ad CP_1 oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione di invalidità civile nel periodo dal 01/01/2016 al 31/10/2021, per l'importo di
€.19.020,26.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto la genericità del provvedimento impugnato, precisando, comunque, di non essere mai venuta a conoscenza della convocazione a visita di revisione, nonché evidenziando, per tale motivo, la propria totale mancanza di dolo, tale da giustificare l'irripetibilità della somma contestata.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Nel provvedimento di recupero dell'indebito di cui la ricorrente lamenta l'illegittimità si legge: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/10/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV 07396565 per un importo complessivo di euro 19.020,26 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca per la perdita del diritto”.
Giova premettere premettere che la legge n. 114/2014, in sede di conversione del
D.L. 90/2014, ha introdotto, con il comma 6 bis dell'art. 25, importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, prevedendo che
“nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”. Controparte_1
Nell'attuare detta disposizione, l' , con messaggio n.1835 del 6 maggio CP_1
2021, ha dettato le istruzioni operative per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie, prevedendo una specifica disciplina delle assenze a visita di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Tale disciplina prevede che l'assenza a visita di revisione determini la sospensione cautelativa della prestazione economica in favore dell'interessato, sospensione che deve essere a questi comunicata, con invito a presentare, entro
90 giorni, alla sede territorialmente competente, idonea giustificazione CP_1 dell'assenza.
Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, viene stabilita una nuova data per la visita di revisione e, nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda visita, si provvede alla revoca della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione, revoca da formalizzarsi mediante una seconda comunicazione.
Nella fattispecie in esame, l' , pur avendo fornito prova documentale della CP_1
regolare convocazione della ricorrente per la visita di revisione del 20.09.2016 - mediante raccomandata del 26.04.2016, ritualmente notificata presso l'indirizzo di residenza della e restituita al mittente per compiuta giacenza - non ha Pt_1
dimostrato di aver provveduto a comunicare all'interessata la sospensione della prestazione.
Occorre considerare che tale comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di far pervenire all'ente previdenziale, entro 90 giorni, le proprie eventuali giustificazioni in ordine alla mancata presentazione alla visita di revisione, con conseguente fissazione di una nuova visita.
Pertanto, in mancanza di prova in ordine alla notifica alla ricorrente del provvedimento di sospensione della pensione di invalidità civile (di cui l' CP_1 non ha, peraltro, nemmeno dedotto l'esistenza), la procedura di revoca del beneficio deve ritenersi viziata, con conseguente illegittimità della revoca stessa
(della cui comunicazione alla ricorrente, parimenti, non vi è alcuna prova), nonché del provvedimento di recupero dell'indebito impugnato in questa sede, il quale, come ivi espressamente indicato, trae origine dalla revoca suddetta.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve in questa sede dichiararsi l'illegittimità dell'indebito comunicato alla ricorrente dall' con lettera del CP_1
13.04.2022, con conseguente irripetibilità dell'importo di € 19.020,26 ivi indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e sono liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito comunicato alla ricorrente dall' con lettera del 13.04.2022, con conseguente irripetibilità CP_1 dell'importo di €. 19.020,26 ivi indicato;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 10/07/2025
Il Giudice
IO Busoli