Ordinanza cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 17 maggio 2024
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04507/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4507 del 2023, proposto da
SA CI OP, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ricciardi Federico, Michele Di Francesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte Matese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo, Riccardo Schinina', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) della determinazione prot. n.15971 del 5.7.2023, notificata il 26.7.2023, con la quale il responsabile comunale si esprimeva negativamente, nell’ambito del procedimento di cui alla richiesta di sanatoria del 11.12.2019 (prot. n.18939); in uno alla nota prot. n.21389 del 28.12.2021, recante preavviso di rigetto ed alla nota prot. n.16381 del 10.7.2023;
nonché ove e per quanto occorrer possa
B) del regolamento edilizio comunale e, in particolare, dell’art. 29 qualora interpretabile in danno del ricorrente;
nonché avverso e per l'annullamento
C) dell’ordinanza di demolizione n. 9 del 9.8.2023, successivamente notificata, con la quale veniva intimato il ripristino dello stato dei luoghi;
unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Matese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. UC CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determinazione prot. n. 15971 del 5 luglio 2023, notificata il 26 luglio 2023, con la quale il responsabile del Settore Territorio del Comune di Piedimonte Matese ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 11 dicembre 2019 (prot. n. 18939), unitamente alla nota prot. n. 21389 del 28 dicembre 2021, recante preavviso di rigetto, e alla nota prot. n. 16381 del 10 luglio 2023. Con il medesimo gravame sono stati altresì impugnati, ove occorra, il regolamento edilizio comunale, ed in particolare l’art. 29, nonché l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 9 del 9 agosto 2023, successivamente notificata, con cui l’Amministrazione ha ingiunto la rimozione delle opere abusive, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
1.2.1. In punto di fatto, il ricorrente espone di essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Piedimonte Matese, identificato al foglio 10, mappale n. 5011, nel quale la società Ristocatering s.r.l., operante nel settore ristorazione-cerimonie, svolge la propria attività in virtù di un contratto preliminare di compravendita del 3 maggio 2021.
La società utilizzatrice, al fine di arredare il giardino antistante il locale ristorante e rendere più fruibili gli spazi esterni a servizio dell’attività di ristorazione, ha realizzato n. 2 tettoie e una vasca ornamentale, inizialmente nella convinzione che per tali interventi, ritenuti minori, non fosse necessario alcun titolo edilizio.
A seguito di consultazione di tecnici di fiducia, veniva ritenuto opportuno attivare un procedimento di sanatoria. In data 11 dicembre 2019 veniva pertanto presentata istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, protocollata al n. 18939.
1.2.2. Come emerge anche dalla descrizione dei fatti operata dall’amministrazione nelle proprie difese, con nota del 20 agosto 2020, l’Ufficio Territorio e Ambiente del Comune indirizzava al ricorrente e al tecnico incaricato una richiesta di integrazioni documentali, avvertendo che, in assenza di quanto richiesto, la pratica e il conseguente titolo non si sarebbero formati, che i lavori oggetto dell’istanza non avrebbero potuto essere iniziati fino al definitivo compimento del titolo abilitativo.
Con successiva comunicazione prot. n. 12774 del 22 settembre 2020, il ricorrente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione.
In data 28 dicembre 2021, prot. n. 21389, il Comune adottava il preavviso di diniego del permesso di costruire in sanatoria, motivando, in sintesi, nel senso che: mancava la dimostrazione della legittimità di tutti i manufatti esistenti; nel calcolo plano-volumetrico era stato omesso il computo del volume sia della tettoia realizzata che dei corpi di fabbrica esistenti sulla particella, da sommarsi alla tettoia da sanare ai fini della volumetria e della superficie coperta; per i manufatti esistenti il volume e la superficie coperta superavano i limiti di zona del vigente Programma di Fabbricazione; le opere oggetto di sanatoria non rientravano tra i casi in cui è possibile accertare la compatibilità paesaggistica, in quanto comportanti incremento di superficie utile e di volume, con conseguente contrasto con l’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 e con la circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009. Il preavviso indicava, altresì, un termine di quindici giorni per la presentazione di memorie e documenti e rappresentava che il procedimento si sarebbe concluso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto.
Con comunicazione dell’11 febbraio 2022, prot. n. 2917, il ricorrente, in riscontro al preavviso, chiedeva una proroga di venti giorni rispetto ai termini indicati per la chiusura del procedimento, al fine di consentire il reperimento della documentazione ritenuta necessaria a giustificare l’intervento realizzato e le opere esistenti, rappresentando di avere ricevuto il preavviso soltanto in data 20 gennaio 2022. L’Amministrazione, nella successiva memoria difensiva, ha evidenziato che, anche a voler reputare veritiera tale data di ricezione, il termine di quindici giorni per le osservazioni risultava comunque già spirato alla data dell’11 febbraio 2022.
1.2.3. Con successiva nota del 28 maggio 2022, prot. n. 11936, il ricorrente, dopo aver premesso che le tettoie realizzate e oggetto di accertamento di conformità costituivano volume e superficie coperta, come rappresentato nella comunicazione di parere non favorevole, e che, per tale motivo, la sanatoria risultava difficilmente perseguibile per insufficienza della superficie agricola di proprietà, comunicava che le strutture esistenti, mediante lo smontaggio degli elementi di copertura, assolvevano al compito di un pergolato con telo mobile in PVC, dichiarando la necessità di creare una pergola ombreggiante per un migliore utilizzo degli spazi esterni nel periodo estivo. Chiedeva quindi che l’accertamento di conformità fosse riferito ad un “ pergolato ombreggiante realizzato in ferro e legno con telo mobile in PVC di copertura ”.
Il Comune, nella memoria difensiva, ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, con la predetta nota del 28 maggio 2022 il ricorrente non avrebbe comunicato l’avvenuta rimozione della tettoia antistante l’ingresso, ma si sarebbe limitato a dichiarare di avere apportato “piccole modifiche” alle strutture esistenti, consistenti nella sostituzione degli originari elementi di copertura con un telo mobile in PVC.
1.2.4. Con determinazione prot. n. 15971 del 5 luglio 2023, notificata il 26 luglio 2023, il responsabile comunale respingeva l’istanza di sanatoria, dando atto: che, alla luce della nota prot. n. 11936 del 22 giugno 2022 e della documentazione allegata, solo in parte risultavano superati i motivi ostativi già evidenziati nel preavviso; che la tettoia originariamente realizzata in assenza di titolo, successivamente trasformata in pergola ombreggiante, aveva comportato incremento di superficie utile, come definita al punto 7) dell’art. 29 del regolamento edilizio comunale, e, conseguentemente, di volume, come definito al punto 10 del medesimo articolo; che, per tale manufatto, non era possibile accertare la compatibilità paesaggistica, in quanto l’intervento, comportando aumento di superficie utile e volume, risultava in contrasto con l’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 e con la citata circolare ministeriale n. 33/2009; che, infine, l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 costituiva atto autonomo e presupposto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Sulla base del diniego di sanatoria, il Comune adottava l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 9 del 9 agosto 2023, con la quale veniva ingiunto al ricorrente il ripristino dello stato originario, con assegnazione di un termine per l’adempimento, sotto comminatoria delle conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina edilizia.
1.3. Avverso i suddetti atti il ricorrente ha proposto il presente gravame, deducendo in sintesi l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione dai vizi del diniego di sanatoria e l’erroneità dell’interpretazione seguita dall’Amministrazione in ordine alla natura giuridica del manufatto (pergolato) e ai conseguenti effetti in punto di volumetria, superficie utile e compatibilità paesaggistica. Di seguito sono riportate le censure del ricorrente.
I) VIOLAZIONE D.P.R. N. 380/01 – VIOLAZIONE D.P.R. N. 31/2017 – VIOLAZIONE D.lgs. n. 222 del 2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COM.LE – ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA” .
Il ricorrente rileva che i tecnici comunali avrebbero qualificato il manufatto come pergola, consistente in una struttura metallica aperta su tutti i lati, scoperta, bullonata a terra, posta a servizio del giardino, e dunque riconducibile agli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. n. 380/2001. Pertanto, ai sensi del d.lgs. n. 222/2016 (cd. S.C.I.A. 2) e del relativo allegato (Tabella A, Sez. II, attività n. 29, 34 e 41), nonché del glossario di cui al D.M. 2 marzo 2018, i pergolati e, in generale, le opere di arredo delle aree pertinenziali rientrerebbero, a seconda dei casi, nell’edilizia libera o, comunque, tra gli interventi assoggettati a C.I.L.A. ex art. 6-bis o a S.C.I.A. ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, con conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria, e non già della misura ripristinatoria.
Inoltre, il richiamato art. 29 del regolamento edilizio comunale, nel definire “superficie utile” e “volume”, escluderebbe dal computo le opere non abitabili e, a fortiori, i manufatti pertinenziali quali il pergolato, sicché l’intervento non avrebbe determinato incrementi di superficie utile e di volume.
Riguardo al profilo paesaggistico, le opere in contestazione rientrerebbero nell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 e sarebbero comunque suscettibili di sanatoria, in quanto qualificabili come volumi tecnici pertinenziali non comportanti aumento di volume e superfici utili, alla luce della circolare M.I.B.A.C. n. 33 del 26 giugno 2009, che escluderebbe dai volumi i manufatti costituiti da parti chiuse e dalle superfici persino i porticati. In ogni caso, l’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 31/2017 imporrebbe, in via prioritaria, la ricerca della compatibilità paesaggistica mediante prescrizioni, limitando la rimessione in pristino ai soli casi in cui non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni idonee a garantire la compatibilità dell’intervento.
La motivazione del diniego, poi, sarebbe apodittica e stereotipata, priva di un concreto confronto con le caratteristiche del manufatto, con conseguente carenza di istruttoria e sviamento.
II) STESSI MOTIVI – VIZI PROPRI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COM.LE”.
Il ricorrente censura l’art. 29 del regolamento edilizio comunale in quanto, se interpretato nel senso seguito dall’Amministrazione, si porrebbe in contrasto con la normativa primaria in materia di liberalizzazione dell’attività edilizia (d.lgs. n. 222/2016, d.P.R. n. 380/2001, d.P.R. n. 31/2017, legge regionale Campania n. 13/2022), dalla quale discenderebbe l’esclusione dei pergolati di natura pertinenziale dal computo di superficie utile e volume. Sostiene che, nel conflitto tra norme regolamentari e norme di legge, il giudice debba disapplicare la fonte secondaria non conforme, richiamando giurisprudenza amministrativa sul potere-dovere di disapplicazione dei regolamenti illegittimi.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ – IRRAGIONEVOLEZZA – SPROPORZIONE – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA”.
Si censura, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità secondo cui le singole situazioni di carattere privato non possano essere sacrificate al di là di quanto strettamente necessario per il soddisfacimento dell’interesse primario perseguito in concreto, imponendosi alla P.A. di effettuare un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta.
Tali parametri che non avrebbero formato oggetto di considerazione alcuna, da parte del Comune, per la sanabilità delle opere.
IV) STESSI MOTIVI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI: GIUSTO PROCEDIMENTO E CLARE LOQUI – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA”.
Il ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, assumendo che la motivazione dei provvedimenti impugnati non consentirebbe di ricostruire in modo chiaro l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. Difatti, non sarebbe stato esplicitato il percorso valutativo che ha condotto a ritenere l’intervento insuscettibile di compatibilità paesaggistica e a disporre la rimessione in pristino. Sarebbero, inoltre, stati disattesi i principi del giusto procedimento e dell’obbligo di “clare loqui”, nonché l’obbligo di una motivazione rafforzata in presenza di interessi contrapposti e di soluzioni alternative meno gravose.
A ulteriore conferma della carenza istruttoria, il ricorrente rileva che in ogni caso, le opere sono suscettibili di sanatoria secondo le indicazioni desumibili dalla Circolare M.I.B.A.C. n. 33 del 26.6.2009, richiamata nell’impugnato parere negativo, che esclude dai volumi qualsiasi “manufatto costituito da parti chiuse” e dalle superfici persino i porticati.
1.4. Si è costituito in giudizio il Comune di Piedimonte Matese, che ha ricostruito il procedimento amministrativo nei termini già riferiti, precisando, tra l’altro, che le opere insistono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
In relazione al primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza delle censure, richiamando la nozione di “pergolato” elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui esso è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera (di legno o altro materiale di minimo peso), privo di fondamenta e quindi facilmente amovibile, destinato al sostegno di piante rampicanti per assicurare ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; e specificando che, qualora il pergolato sia coperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, esso è assoggettato alla disciplina delle tettoie. A tal fine il Comune richiama, tra l’altro, Cons. Stato, sez. VI, n. 8475/2023, TAR Sardegna, sez. II, n. 355/2021 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5008/2018.
Sulla base di tale premessa, la difesa comunale evidenzia che, per espressa ammissione del ricorrente e sulla scorta della documentazione fotografica e della consulenza tecnica di parte, la struttura in esame è “bullonata al suolo”, realizzata in ferro e legno, di dimensioni non limitate (circa 208,60 mq, con altezza utile di m 2,80), coperta mediante fasce ombreggianti in tessuto o telo in PVC, e assolve alla funzione di ampliamento degli spazi fruibili dall’attività di ristorazione. Ne deduce che si tratti di un’opera fissa, stabilmente ancorata al suolo e di notevole impatto, non qualificabile come pergolato di edilizia libera, bensì come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica.
Con riferimento al profilo paesaggistico, la difesa comunale afferma che il richiamo alla circolare M.I.B.A.C. n. 33/2009, relativo ai “ volumi tecnici ”, risulta inconferente, in quanto nel caso di specie non ricorrerebbe alcun volume tecnico, ma un manufatto destinato alla fruizione commerciale degli spazi esterni. Ritiene, inoltre, inapplicabile il punto 17 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica talune installazioni esterne a corredo di attività economiche, atteso che tali strutture devono essere costituite da elementi facilmente amovibili e privi di parti stabilmente ancorate al suolo, mentre nel caso di specie la struttura è bullonata al suolo. Ne deriva, secondo il Comune, l’assoggettamento dell’opera all’obbligo di autorizzazione paesaggistica e la non sanabilità dell’intervento ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004.
In merito al secondo motivo, il Comune deduce l’inammissibilità della censura per genericità e aspecificità, non emergendo dal ricorso quali siano le disposizioni del regolamento edilizio effettivamente contrastanti con la normativa primaria, e ribadisce, nel merito, la conformità dell’art. 29 del regolamento all’ordinamento sovraordinato. In merito, il Comune sostiene che la definizione di “superficie utile” (comma 7) e di “volume” (comma 10) implica l’inclusione, nel computo, delle superfici lorde e della volumetria derivante anche da strutture come quella oggetto di causa non ascrivibili ai servizi tecnici del fabbricato come preteso dalla parte ricorrente, e che la clausola finale (“ et cetera ”) è stata utilizzata, semmai, al fine di esplicitare che l’elencazione dei servizi tecnici del fabbricato fosse esclusivamente esemplificativa e non piuttosto, tassativa. Da ciò desume la correttezza del rilievo comunale circa l’incremento di superficie utile e di volume determinato dall’intervento.
In ordine al terzo e al quarto motivo, la parte resistente contesta la dedotta carenza di motivazione, osservando che sia il preavviso di diniego sia il provvedimento finale espongono puntualmente le ragioni dell’impossibilità di accogliere l’istanza di sanatoria, con specifico riferimento ai profili urbanistici e paesaggistici (superamento dei limiti di zona, incremento di superficie utile e volume, insussistenza dei presupposti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica). Evidenzia, inoltre, che l’Amministrazione ha tenuto conto delle note del ricorrente, ma che le “modifiche” dichiarate non hanno mutato la sostanza e le dimensioni del manufatto, restando integra la rilevanza edilizia e paesaggistica dell’intervento.
L’ente locale ha, quindi, chiesto rigettarsi il ricorso.
1.5.1. Con ordinanza n. 1911 del 30 ottobre 2023, adottata all’esito della camera di consiglio del 26 ottobre 2023, la Sezione, ritenuto che, sulla base delle allegazioni del ricorrente, quest’ultimo, al fine di rendere più attrattivo il locale di ristorazione, aveva realizzato due piccole tettoie e una vasca ornamentale e aveva poi chiesto l’accertamento di conformità in relazione a un pergolato (in luogo della originaria tettoia rimossa, come dedotto anche con perizia tecnica di parte), ha ravvisato, prima facie , la sussistenza del fumus boni iuris . Con la stessa ordinanza il Collegio, avuto riguardo alla natura dell’ordinanza di demolizione quale atto consequenziale al diniego di sanatoria e al pregiudizio dedotto, ha ritenuto necessario, nelle more della definizione del merito, sospendere l’efficacia sia del diniego di sanatoria che dell’ordinanza di demolizione, al fine di consentire una decisione re adhuc integra , fissando la trattazione del merito per udienza pubblica del 9 maggio 2024 e riservando al definitivo le spese della fase cautelare.
1.5.2. All’udienza pubblica del 9 maggio 2024 la causa non è stata definita nel merito, in quanto, con ordinanza n. 3246 del 17 maggio 2024, la Sezione ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., in contraddittorio tra le parti, affidando l’incarico al Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” dell’Università degli Studi della Campania, con facoltà di delega a un docente competente.
Con ordinanza n. 1743 del 3 marzo 2025, all’esito dell’udienza del 19 febbraio 2025, preso atto che la verificazione non era stata ancora depositata e che la delega al docente verificatore era stata conferita solo in data 17 gennaio 2025, la Sezione ha concesso una proroga di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza stessa, per il deposito della relazione conclusiva, confermando i restanti termini già stabiliti e rinviando la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
1.6.1. In adempimento dell’ordinanza istruttoria, il Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale ha delegato quale verificatore il prof. arch. Gianluca Cioffi, il quale, studiati gli atti di causa e svolto sopralluogo in loco (come da verbale del 18 luglio 2025), ha depositato relazione tecnica, formulando risposte ai quesiti indicati dal Collegio.
1.6.2. Quanto al primo quesito (“ sulla base della normativa applicabile, se l’intervento oggetto di accertamento di conformità abbia comportato incremento di superficie utile e di volume e se sia possibile accertarne la compatibilità paesaggistica” ), il verificatore, dopo aver richiamato il regolamento edilizio comunale e lo strumento urbanistico vigente (piano di fabbricazione), riferisce che la tipologia di intervento in esame, alla luce delle definizioni regolamentari, non comporta un aumento di superficie utile né di volume. Il rapporto di verificazione dà inoltre atto che interventi di tal genere risultano oggi ricompresi tra quelli considerati ammissibili dal decreto-legge n. 69/2024 (cd. “salva casa”).
1.6.3. Con riferimento al secondo quesito (“ se, sulla base della normativa applicabile, l’intervento, secondo le caratteristiche sue proprie, rientri nell’attività di edilizia libera ovvero nel novero delle opere suscettibili di realizzazione mediante C.I.L.A. ex art. 6 bis, d.P.R. n. 380/01, ovvero in quelle assoggettate a S.C.I.A. ex art. 22, d.P.R. n. 380/2001, ovvero ancora tra “le opere fisse di arredo” ), il verificatore, richiamando la disciplina di cui all’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 e alla Tabella A del d.lgs. n. 222/2016, ritiene che l’intervento, per caratteristiche strutturali e funzionali, sia riconducibile al novero delle opere realizzabili mediante C.I.L.A., ai sensi della lettera b-ter del citato art. 6-bis, concernente gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere minori su edifici esistenti.
1.6.4. In relazione al terzo quesito (“ se, sulla base della normativa applicabile, l’intervento, sotto il profilo paesaggistico, rientri o meno nell’ambito delle opere suscettibili di sanatoria siccome volumi tecnici pertinenziali (non comportanti aumento di volume e superfici utili) ”), il verificatore, richiamando la circolare MIBAC n. 33/2009 e le definizioni ivi contenute di “superficie utile” e “volume”, osserva che strutture del tipo di quella oggetto di causa, per caratteristiche costruttive, materiali impiegati (legno e/o metallo) e modalità di fissaggio al suolo (solitamente non stabile), non costituiscono realizzazione di nuovi volumi o nuove superfici utili e possono essere completate con elementi tessili o plastici amovibili. Conclude che, nello specifico, i manufatti oggetto di controversia possono essere considerati strutture che non incidono sull’aumento di superficie utile e di volume e, pertanto, rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria come volumi tecnici pertinenziali.
1.7. La causa era, quindi, trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
DIRITTO
2. Assume una rilevanza preliminare dal punto di vista logico, oltre che cronologico, l’esame della legittimità del provvedimento impugnato sub A) ossia della determinazione prot. n.15971 del 5.7.2023 con cui si è respinta l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 presentata l’11.12.2019.
3.1. A tal fine, è opportuno riportare la descrizione delle opere come riportata nella perizia tecnica di parte del perito agrario AR PP depositata unitamente al ricorso (doc. 6):
a) « pergolato delle dimensioni di 208,60 mq costituito da una struttura leggera in ferro composta da elementi portanti verticali in ferro ancorati al suolo con staffe e bulloni. Superiormente la stessa presenta una copertura con fasce ombreggianti in tessuto acrilico effetto laccato bianco. La pergola realizzata in aderenza al fabbricato ha un’altezza utile di metri 2,80;
b) piccola pergola antistante l’ingresso della sala ristorazione avente una superficie di mq 11,64 realizzata da pilastrini e travi di copertura in legno lamellare, fissata al suolo con viti e bulloni. La stessa ha un’altezza di metri 3,40 al colmo e un’altezza di metri 2,85 alla gronda;
c) fontana ornamentale avente una superficie di circa mq 80,00 … antistante la sala di ristorazione. È completamente interrata con una profondità di metri 1,00… composta da pareti laterali in conglomerato cementizio ed è rifinita con telo impermeabile. La fontana ha uno scopo ornamentale e viene utilizzata come specchio d’acqua per servizi fotografici durante gli eventi ».
La perizia – così come anche la successiva relazione di verificazione - è corredata da documentazione fotografica che ben rende l’idea dell’impatto anche visivo delle opere in contestazione.
3.2. Sempre in punto di fatto, va precisato che, nel corso dell’interlocuzione procedimentale relativa all’istanza di accertamento di conformità richiesto ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (di seguito anche “T.U.E.”) presentata l’11 dicembre 2019, la parte ricorrente ha apportato delle ‘piccole modifiche’ (nota depositata dalla parte ricorrente il 28.05.2022, prot. n. 11936), in pratica, trasformando le tettoie in “pergolati”.
Nell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza (prot. 15971 del 5.7.23), il Comune – pur dando atto dell’intervenuta trasformazione delle tettoie in pergolati – si pronuncia, per quanto si dirà correttamente, sulle opere così come rappresentate nell’originaria istanza considerandole, quindi, delle tettoie.
4. Ebbene, è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che, nel richiedere la doppia conformità, l’art. 36 del T.U.E. richiede un’analisi di tipo statico nel senso che il manufatto si presenti « conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ».
In altre parole, il “momento” dell’istanza cristallizza quello in cui va operata la valutazione di conformità. Sono, quindi, inammissibili istanze “condizionate” all’effettuazione di determinate modifiche alle opere già realizzate (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 12/10/2022, n. 8713; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, n. 22/07/2025, n. 1252), e, a maggior ragione, istanze che, per stessa ammissione dell’istante, richiedono che le opere siano modificate al fine di poter essere accolte. In tal senso, va ribadito che l’ammissione della necessità di simili modifiche assume un valore confessorio della mancata conformità delle opere alla normativa edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, Sent., 17.01.2022, n. 347).
5. Corretto e, anzi, vincolato è, quindi, il provvedimento di rigetto dell’istanza rispetto alle tettoie così come descritte nell’istanza presentata l’11 dicembre 2019, ma anche rispetto alla fontana come meglio si dirà nel prosieguo.
6. Anche al fine di delibare la fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento sub C) (ordinanza di demolizione), è necessario, ora, qualificare le opere sopra descritte e il relativo regime urbanistico-edilizio e tanto consentirà di prendere posizione sulle risultanze della verificazione disposta con ordinanza n. 3246 del 17 maggio 2024.
7. Quanto alla fontana di 80 mq, profonda un metro, essa integra, senza dubbio, una nuova costruzione, con conseguente applicazione del regime del permesso di costruire, nonché un aumento di volume, dovendosi applicare i principi più volte affermati dalla giurisprudenza in relazione alle realizzazioni di altri invasi riempiti di acqua (quali, ad esempio, le piscine; v. Consiglio di Stato sez. II, 21/06/2024, n. 5538; T.A.R. Salerno Campania sez. I, 2/10/2023, n. 2174). Del resto, il mero scavo con conseguente sbancamento richiede il permesso di costruire integrando una durevole trasformazione del territorio con creazione di nuova volumetria ( ex multis , v. Cassazione penale sez. III, 16/03/2023, n. 26804; T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 6/04/2023, n. 1186; T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 3/11/2020, n. 5004).
Non v’è dubbio, quindi, che, rispetto all’invaso-fontana di cui si parla, la motivazione del provvedimento di diniego della sanatoria sia ineccepibile anche dal punto di vista dell’impossibilità della cd. ‘sanatoria paesaggistica’ ai sensi dell’art. 167 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004.
8.1. Passando alle tettoie, poi trasformate in “pergolati”, occorre un maggiore approfondimento interpretativo.
8.2. In primo luogo, va escluso che i due manufatti, sub a) e sub b) rientrino nella disposizione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (edilizia libera) in quanto non costituiscono né opere stagionali - infatti le opere sono fissate al suolo e non sono destinate a essere rimosse (art. 6 co. 1 lett. e-bis) - né opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui “ struttura principale ” sia costituita da “ tende, tende da sole, tende a pergola…” ( cd. pergotenda ) . Riguardo a quest’ultimo aspetto, va rilevato che entrambe le opere sono costituite da un impalcato di travi verticali e orizzontali che assume indubbiamente una connotazione “principale” come emerge sia dalle dimensioni dell’impalcato che dalle caratteristiche costruttive delle strutture, quale è apprezzabile anche dalle foto allegate alla relazione di verificazione.
In tal senso, vanno disattese le conclusioni, del resto più giuridiche che tecniche, a cui giunge il verificatore nel senso che le opere possano rientrare nella categoria delle cd. ‘pergotende’ per il rilievo evidentemente preponderante della struttura rispetto ai materiali coprenti (tende o vegetazione) che potranno essere installati.
8.3. In secondo luogo, neppure può darsi corso alla qualificazione dei manufatti quali meri “pergolati”, qualificazione che parimenti consentirebbe secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di applicare il regime della cd. edilizia libera (art. 6 T.U.E.). Difatti, con il termine "pergolato", si intende una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno (Consiglio di Stato sez. VII, 02/05/2025, n.3733).
Nel caso di specie, non sono riscontrabili né la realizzazione con materiali leggeri (tanto gli elementi verticali quanto quelli orizzontali e inclinati presentano uno spessore notevole come chiaramente emerge dalle fotografie allegate alla verificazione) né la “modestia” delle dimensioni (secondo quanto emerge dalla descrizione dei manufatti).
Inoltre, è stato escluso che possa essere definito mero “pergolato” un manufatto che sia stabilmente infisso al suolo poiché bullonato, com’è nel caso di specie (Cassazione penale sez. III, 12/09/2024, n.42371).
8.4. Dovendo individuare il regime edilizio delle opere in questione, alla luce delle considerazioni che precedono, è corretto applicare a simili installazioni, i principi affermati dalla giurisprudenza in relazione alle tettoie in quanto l’assenza di una totale copertura non ne diminuisce apprezzabilmente l’impatto urbanistico e visivo – e, quindi, l’idoneità a modificare lo stato dei luoghi - in presenza delle altre caratteristiche sopra descritte.
8.5. In merito, va anche precisato, in uno al costante orientamento giurisprudenziale, che l’entità di entrambi i ‘pergolati’, oltre che della ‘fontana’, esclude che essi possano rientrare nella nozione di pertinenza edilizia in quanto, da un lato, la fontana e il ‘pergolato’ sub a (di 208 mq) presentano dimensioni ed entità tali da non poter essere qualificate come meramente accessorie e prive di valore autonomo rispetto al manufatto principale e, dall’altro, anche il ‘pergolato’ sub b), pur aderente a un corpo di fabbrica, presenta dimensioni rilevanti e, in ogni caso, modifica apprezzabilmente la sagoma dell’edificio (v., tra le altre, T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 29/04/2025, n. 913; Consiglio di Stato sez. VI, 12/11/2024, n. 9054).
9. Ad ogni buon conto, le due strutture non rientrano tra le opere per cui è esclusa l’autorizzazione paesaggistica. Difatti, il D.P.R. n. 31/2017, al punto A.17, esclude dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica solo « le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche … costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo ». Ebbene, le strutture di cui si discute non sono né ‘ leggere ’ né ‘ facilmente amovibili ’ e sono stabilmente ancorate al suolo di tal che non è dubitabile che necessitino di autorizzazione paesaggistica.
10. Ferma, quindi, la legittimità del diniego dell’istanza di accertamento di conformità (art. 36 T.U.E.) per quanto sopra esposto, deve ritenersi che il provvedimento demolitorio è immune da censure in quanto si tratta di manufatti non rientranti nell’edilizia libera (art. 6 T.U.E.) e soggetti, per il rilevante impatto visivo, all’obbligo di autorizzazione paesistica.
11. In conclusione, senza che rilevi l’interpretazione dell’art. 29 del regolamento comunale, anche il provvedimento demolitorio risulta immune da censure e adeguatamente motivato in relazione alla necessità che le opere in commento fossero realizzate previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesistiche mentre è pacifico che esse siano state realizzate in mancanza tanto di titolo edilizio quanto di autorizzazione paesistica.
In presenza di simili circostanze, l’ordine di rimessione in pristino è senz’altro da intendersi come provvedimento doveroso. L’abusività delle opere – come sopra acclarata – rende, infatti, l’ordine di demolizione rigidamente vincolato ragion per cui, persino in rapporto alla tutela dell’affidamento, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati non essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (ex multis, v. T.A.R. Napoli Campania, sez. IV, n. 03614/2016 e sez. VI n. 2441/2011; Consiglio di Stato sez. IV 16 aprile 2012 n. 2185). Neppure è richiesta una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione in rapporto all’effettivo danno all’ambiente o al paesaggio e al già elevato grado di urbanizzazione dell’area; l’interesse pubblico alla demolizione è, infatti, ‘in re ipsa’, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (fra le tante: cfr. C.d.S. sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470, C.d.S., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 14 febbraio 2011, n. 922; T.A.R. Campania, sez. IV, n. 5236/2015; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 dicembre 2018, n. 7395/2018).
Al fine di disporre la demolizione è, quindi, sufficiente il richiamo dell’abusività dell’opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra, per la piana applicazione della normativa di settore, alcuna altra precisazione
12. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto siccome infondato. Il contegno delle parti nel presente processo e la complessità della materia inducono alla integrale compensazione delle spese di lite con suddivisione in parti uguali anche delle spese di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
I) lo respinge;
II) compensa le spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di verificazione – da liquidarsi con successivo provvedimento all’esito dell’istanza presentata dal verificatore - che sono poste in parti uguali a carico delle parti;
III) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL UL, Presidente
UC CE, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC CE | OL UL |
IL SEGRETARIO