Sentenza breve 20 marzo 2026
Ordinanza cautelare 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 20/03/2026, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02051/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2026, proposto da ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8D2F40C1F, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Archilletti, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anziano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria 29;
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Selexi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Tommaso Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto 14;
Merito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;
Power Giob S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dell’Amministrazione n. RS 30/70/2026 del 3 febbraio 2026, pubblicata in pari data sul sito ufficiale dell’INPS (d’ora in avanti, “Provvedimento”, “Determina” o “Annullamento parziale in autotutela ”; Doc. 1), mediante la quale è stato disposto l’annullamento parziale in autotutela “ dell’aggiudicazione disposta con determinazione RS 30/2025/777 del 12/12/2025 nei confronti dell’operatore ER S.r.l. ” (d’ora in avanti, anche “Aggiudicazione”; Doc. 2), della “ Procedura aperta telematica, indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per l’affidamento di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, di durata pari a 12 mesi, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto i «Servizi per l’espletamento delle attività relative ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nei ruoli dell'INPS»” (d’ora in avanti, “Gara” o “Procedura”), oltre che l’esclusione di ER dalla Procedura;
- della nota dell’INPS del 19 gennaio 2026, inviata a ER in pari data con messaggio PEC prot. INPS.0017.19/01/2026.0019051, avente come oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio in autotutela dell’Aggiudicazione (Doc. 3);
- dell’eventuale nuovo provvedimento dell’INPS, di aggiudicazione della Gara;
- ove occorrer possa, in quanto atto istruttorio, della nota di Consip S.p.A. a socio unico (d’ora in avanti, “Consip”) prot. n. 0061570 del 19 dicembre 2025, con cui è stato fornito riscontro alla richiesta dell’INPS di dare evidenza di eventuali malfunzionamenti della piattaforma di Gara (d’ora in avanti, “Piattaforma” o “Sistema”) che possano aver impedito la corretta partecipazione di ER alla Procedura (Doc. 4);
- in via subordinata, ossia nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la censura prospettata con il primo motivo del presente ricorso, del Bando e del paragrafo 13.6 del Disciplinare e, comunque, di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di Gara – ai fini della sua eventuale riedizione – limitatamente alle parti in cui è stato imposto agli operatori economici interessati a prendervi parte di procedere con l’invio telematico delle proprie offerte, a pena di irricevibilità delle stesse, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29 novembre 2025, ossia entro un periodo di tempo inferiore al termine minimo di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del bando – nel caso di specie avvenuta il 30 ottobre 2025 – stabilito dagli artt. 71, 84 e 85 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “d.lgs. n. 36/2023” o “Codice”);
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto;
e per il subentro di ER nell’Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato, previa declaratoria d’inefficacia dello stesso;
nonché del risarcimento dei danni subiti e subendi da parte di ER.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Selexi S.r.l., di Consip S.p.A. e di Power Giob S.r.l., nonché di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.1. Con l’odierno gravame parte ricorrente chiede l’annullamento della determinazione mediante la quale l’Istituto previdenziale ha disposto l'annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della stessa nell'ambito di una procedura aperta telematica per l'affidamento di un accordo quadro di durata dodici mesi, ai sensi degli artt. 59, co. 4, e 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto i servizi per l'espletamento dei concorsi pubblici nei ruoli dell'Istituto, per un importo massimo stimato di € 5.500.000,00, IVA inclusa.
1.2. La ricorrente, classificatasi al primo posto nella graduatoria finale con un punteggio complessivo di 96/100, non era riuscita a completare il caricamento della propria offerta entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 29 novembre 2025, fissato dal par. 13.6 del disciplinare, avendo trasmesso il documento di offerta economica firmato digitalmente alle ore 10:00:03, con uno sforamento di 63 secondi rispetto alla scadenza. Dedotta l'esistenza di malfunzionamenti e rallentamenti della piattaforma telematica Acquisti in rete di Consip, la ricorrente aveva presentato in pari data istanza di riapertura dei termini, accolta dall'Istituto in data 1° dicembre 2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, co. 2, e 92, co. 2, lett. c), del Codice, con fissazione del nuovo termine alle ore 12:00 del 2 dicembre 2025. A seguito di tale riapertura, ER aveva regolarmente presentato la propria offerta ed era risultata aggiudicataria della quota prevalente (35% – € 1.925.000,00).
1.3. Avendo l'Istituto contestualmente richiesto a Consip S.p.A. (per brevità Consip) una verifica tecnica dei log di sistema al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei lamentati malfunzionamenti, con nota prot. n. 0061570 del 19 dicembre 2025, Consip aveva comunicato al primo che « dalle verifiche effettuate non si riscontrano malfunzionamenti del Sistema che abbiano potuto impedire la corretta partecipazione del citato OE». Sulla base di tale esito istruttorio, previo avvio del contraddittorio con la ricorrente (nota del 19 gennaio 2026), l'Istituto ha adottato la determina gravata in questa sede, con la quale ha annullato in autotutela l'aggiudicazione di ER e ne ha disposto l'esclusione dalla procedura.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'annullamento in autotutela per assenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, prospettando:
- che la riapertura del termine fosse legittima in quanto fondata su comprovati malfunzionamenti della piattaforma verificatisi nell'intero arco temporale della gara;
- che la nota Consip avesse svolto una verifica parziale, limitata ai soli log del 29 novembre 2025 in prossimità della scadenza, omettendo di valorizzare le interruzioni documentate del 15 novembre (ore 9:00-15:00) e del periodo 21-25 novembre 2025 (ore 8:00-8:00);
- che i log di sistema comprovassero autonomamente un rallentamento nell'operazione di salvataggio dell'offerta economica, durata circa 5 minuti anziché i fisiologici 30 secondi;
- che l'Istituto non avesse motivato la sussistenza di ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità.
2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente impugna la lex specialis nella parte in cui ha fissato il termine di presentazione delle offerte in un arco temporale inferiore ai trenta giorni previsti dagli artt. 71, 84 e 85 del Codice (29 giorni e 10 ore tra il 30 ottobre e le ore 10:00 del 29 novembre 2025), ulteriormente ridotto dai malfunzionamenti della piattaforma.
3.1. Si sono costituiti in giudizio l’Istituto previdenziale, Consip S.p.A., Selexi S.r.l. e Power Giob S.r.l., tutti concludendo per l'infondatezza e, in parte, l'inammissibilità e/o l’irricevibilità per tardività del ricorso.
4.1. Le parti resistenti prospettano che i log di sistema escludano qualunque malfunzionamento impeditivo nella giornata del 29 novembre 2025 e, segnatamente, che il salvataggio dell'offerta economica sia stato completato dal sistema in un secondo (dalle ore 09:58:34 alle ore 09:58:35), laddove il menzionato arco di cinque minuti corrisponde alle operazioni di compilazione dell'offerta, non al salvataggio; le stesse aggiungono, altresì, che le interruzioni del 15 e del periodo 21-25 novembre 2025 costituiscono interventi di manutenzione programmata, previamente comunicati agli utenti, non causalmente connessi al ritardo di ER, la quale aveva avviato la procedura di partecipazione solo il 25 novembre 2025 (ore 12:35:25), quando le manutenzioni erano già completate, a differenza dei tre concorrenti ammessi, i quali avevano presentato la propria offerta rispettivamente il 26, 27 e 28 novembre 2025 senza riscontrare anomalie, con la conseguenza che la tardiva trasmissione dell'offerta risulterebbe imputabile esclusivamente alla condotta dell'operatore economico, il quale ha avviato le operazioni di compilazione e generazione dell'offerta economica solo pochi minuti prima della scadenza.
4. All’udienza camerale dell’11 marzo 2026, sentite le parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il gravame è stata trattenuto per la decisione.
5.1. In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione di irricevibilità del secondo motivo di ricorso sollevata da Selexi S.r.l., Power Giob S.r.l. e Consip S.p.A., per avere la ricorrente omesso di impugnare in via immediata le clausole della lex specialis incidenti sul termine di presentazione delle offerte.
5.2. L'eccezione è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le clausole del bando di gara immediatamente lesive – ovvero quelle che incidono direttamente sulle condizioni di partecipazione e sono idonee a determinare l'esclusione o la limitazione della concorrenza – devono essere impugnate contestualmente alla loro conoscenza, senza attendere l'esito della procedura: « la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l'esclusione o la mancata aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale i requisiti di partecipazione sono stati assunti come regole per l'amministrazione » (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; id., 26 aprile 2018, n. 4).
5.3. Nel caso di specie, il par. 13.6 del disciplinare – che fissava il termine di presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 29 novembre 2025 – era immediatamente conoscibile sin dalla pubblicazione del bando, avvenuta in data 30 ottobre 2025; la sua asserita difformità rispetto al termine minimo di trenta giorni stabilito dall'art. 71 d.lgs. n. 36/2023 costituiva, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, un vizio originario della lex specialis , direttamente rilevabile alla lettura del bando. La ricorrente ha nondimeno partecipato alla procedura senza formulare alcuna censura avverso detto termine, cimentandosi anzi nell'upload dell'offerta fino all'ultimo istante utile, con ciò manifestando piena acquiescenza alla disciplina di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924; TAR Lazio, sez. III quater, 15 gennaio 2026, n. 827).
5.4. La tardiva impugnazione in via subordinata, proposta solo a seguito dell'adozione del provvedimento di autotutela, è pertanto irricevibile.
6.1. Nel merito, il primo motivo di ricorso non è fondato.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 25, co. 2, terzo periodo, e 92, co. 2, lett. c), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L'art. 25, co. 2, terzo periodo, stabilisce che « le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento ». L'art. 92, co. 2, lett. c), integra tale previsione con riferimento specifico alla proroga del termine di partecipazione in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche.
6.2. La norma configura un obbligo condizionato: l'attivazione del meccanismo di rimessione in termini presuppone il «comprovato malfunzionamento» della piattaforma, non la mera asserzione di disservizi da parte del concorrente. La giurisprudenza ha chiarito che il meccanismo in questione « opera soltanto se ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme che risulti imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell'offerta »; per converso, esso « non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell'operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis – non si è invece attivato per tempo » (TAR Lazio, sez. III quater, 15 gennaio 2026, n. 827; TAR Lazio, sez. II, 4 agosto 2023, n. 13137, trattasi di orientamento consolidato, seppur intervenuto sotto la vigenza del codice previgente).
6.3. Alla stregua di tali principi, il Collegio rileva che la Consip ha accertato l'insussistenza di un malfunzionamento impeditivo della piattaforma imputabile al gestore nella giornata del 29 novembre 2025.
La tesi centrale di ER – per cui i log di sistema dimostrerebbero un rallentamento di circa cinque minuti nell'operazione di «salvataggio dell'offerta economica», rispetto a un tempo fisiologico di trenta secondi – è smentita dalla ricostruzione tecnica offerta da Consip, la quale emerge incontestata nei suoi profili fattuali.
6.4. Secondo l'analisi dei log (Allegato 2 alla nota Consip prot. n. 0061570/2025), l'intervallo temporale compreso tra le ore 09:53:42 e le ore 09:58:33 corrisponde alle operazioni di compilazione dell'offerta economica, non al suo salvataggio. Quest'ultimo è avvenuto alle ore 09:58:34, con risposta del sistema alle ore 09:58:35, ossia in un secondo, circostanza che comprova il regolare e performante funzionamento della piattaforma in quel momento. La ricorrente ha dunque equivocato – o comunque assimilato – due operazioni distinte, addebitando alla piattaforma i tempi impiegati per l'attività di compilazione lato utente.
6.5. Sul piano sistematico, è principio consolidato che « non è possibile determinare in modo assoluto e prestabilito il tempo necessario al completamento della procedura di partecipazione », in quanto le tempistiche dipendono da una pluralità di fattori esogeni all'infrastruttura del Sistema – qualità e stabilità della connessione di rete dell'utente, configurazione del browser, caratteristiche hardware del dispositivo, dimensione dei file caricati – che non consentono di imputare al gestore eventuali rallentamenti percepiti dall'utente (così, in termini, la memoria difensiva di Consip S.p.A.).
La valutazione è ulteriormente corroborata dalla circostanza – pacifica in atti – che tre dei quattro operatori partecipanti (Selexi in data 27 novembre 2025, Merito il 26 novembre, Power Giob il 28 novembre) hanno presentato la propria offerta entro il termine stabilito, senza segnalare alcun malfunzionamento della piattaforma. Tale dato costituisce un indice presuntivo di regolare funzionamento del sistema, valorizzato dall’orientamento giurisprudenziale come elemento dirimente: « non vi è motivo di dubitare della bontà dell'attestazione in ordine all'assenza di malfunzionamenti solo perché essa proviene dal gestore della procedura telematica, trattandosi di attestazione fondata sui dati, oggettivamente verificabili, desunti dal "file log" » (TAR Lazio, sez. III quater, 15 gennaio 2026, n. 827).
7.1. Neppure le interruzioni del 15 novembre 2025 (ore 9:00-15:00) e del periodo 21-25 novembre 2025 (ore 8:00-8:00) valgono a fondare il vizio dedotto.
7.2. Per un verso, dette interruzioni non costituivano malfunzionamenti in senso tecnico, bensì interventi di manutenzione straordinaria programmata della Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, previamente comunicati agli operatori economici con invito a pianificare le attività in conformità.
Il disciplinare (art. 1.1, par. 7) distingue espressamente le ipotesi di «mancato funzionamento» e «malfunzionamento» non imputabili all'operatore economico, che attivano l'obbligo di sospensione/proroga dei termini, da quelle riconducibili a «difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico» o comunque non causalmente connessi alla mancata presentazione dell'offerta. Gli interventi di manutenzione programmata, previamente pubblicizzati, ricadono al di fuori dell'ambito applicativo della clausola di rimessione in termini.
7.3. Per altro verso – e in modo assorbente – sussiste un insuperabile difetto di nesso causale tra i lamentati disservizi e il ritardo di ER. Dall'analisi dei log emerge che la ricorrente ha avviato la procedura di partecipazione alle ore 12:35:25 del 25 novembre 2025, ossia in un momento successivo al completamento delle manutenzioni, residuando un margine temporale di quasi quattro giorni per completare le operazioni di caricamento dell'offerta. Non risultano accessi al Sistema da parte di ER nel periodo compreso tra la fine della manutenzione e le ore 09:56:16 del 29 novembre 2025, quando l'operatore ha generato e scaricato il documento di offerta economica.
7.4. Ne discende che, anche a voler qualificare dette interruzioni come malfunzionamenti rilevanti ai sensi dell'art. 25, co. 2, d.lgs. n. 36/2023, esse non sarebbero state causalmente decisive rispetto al tardivo invio dell'offerta, imputabile esclusivamente alla condotta dell'operatore.
La giurisprudenza ha del resto chiarito che « anche qualora si ammettesse un rallentamento del sistema che avesse ritardato le operazioni, nell'ambito delle procedure informatiche tali rallentamenti, fisiologici in tale tipo di trasmissioni, costituiscono un'evenienza che resta a carico del soggetto partecipante, il quale deve premunirsi e porre in essere le dovute attività in tempo utile » (TAR Lazio, sez. I, 16 giugno 2022, n. 8038, confermato da Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 574). Il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, applicato alle procedure telematiche, implica che il rischio connesso ai tempi tecnici necessari per il perfezionamento dell'upload gravi sul concorrente che si sia attivato nell'imminenza della scadenza: « a nulla vale obiettare che si tratta di uno sforamento irrisorio, poiché proprio l'esiguità del ritardo dimostra ex post che se l'operatore avesse avuto l'accortezza di iniziare con congruo anticipo le operazioni di partecipazione, senz'altro sarebbe riuscito nel suo intento » (Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352).
8. Accertata l'insussistenza di un malfunzionamento impeditivo, la questione si sposta sulla legittimità dell'esercizio del potere di annullamento in autotutela esercitato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La ricorrente sostiene che difetti il presupposto dell'illegittimità del provvedimento annullato (il provvedimento di riapertura del termine del 1° dicembre 2025) e che l'Istituto non abbia motivato le ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità.
8.1. Entrambe le censure sono infondate.
8.2. Sul primo aspetto: la riapertura del termine è stata disposta dall'Istituto in via cautelare, in attesa della verifica tecnica di Consip, e con espressa riserva di adottare «i conseguenti provvedimenti che riterrà opportuni all'esito dell'esame tecnico richiesto a Consip S.p.A. nei confronti dell'operatore economico ER S.r.l.» (det. n. RS30/2025/777 del 12 dicembre 2025). Il provvedimento di aggiudicazione – che ricomprendeva ER – era dunque condizionato nel suo consolidamento all'esito istruttorio: la riapertura del termine, essendo priva del presupposto del malfunzionamento (come accertato dalla verifica tecnica), è risultata ab origine priva di base giuridica, sicché l'annullamento in autotutela ha correttamente rimosso un provvedimento illegittimo.
8.3. Sul secondo aspetto, l'obiezione che l'Istituto si sia limitato a invocare il mero ripristino della legalità non coglie nel segno. La determinazione impugnata richiama espressamente i «principi della fiducia, dell'accesso al mercato, nonché del principio di risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, volti a tutelare l'esigenza di garantire il corretto confronto competitivo » e il «principio di parità di trattamento, in virtù del quale tutti gli offerenti devono disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte ».
8.4. Tali richiami definiscono con sufficienza l'interesse pubblico concreto sotteso all'annullamento, che risiede non già nell'astratta reintegrazione dell'ordine giuridico violato, ma nella tutela della par condicio tra i concorrenti che avevano rispettato il termine perentorio e nella correttezza della procedura di evidenza pubblica.
Il principio per cui l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela non può ridursi al mero ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2691; Tar Veneto, sez. III, 3 dicembre 2024, n. 2878) non osta a ritenere sufficiente la motivazione in esame, in quanto l'Istituto ha esplicitato un interesse pubblico distinto e autonomo – la parità di trattamento tra operatori economici in una procedura concorrenziale – che trova specifica tutela nell'ordinamento dei contratti pubblici (artt. 1, 3 e 10 d.lgs. n. 36/2023). In tale contesto, non può richiedersi alla stazione appaltante di sopportare il rischio che un operatore che si è tardivamente attivato tragga indebito vantaggio dalla propria condotta negligente, a discapito dei concorrenti che hanno operato diligentemente.
9. Priva di pregio è altresì la deduzione che la nota Consip prot. n. 0061570/2025 costituisca atto illegittimo per aver svolto una verifica parziale, limitata alla finestra temporale del 29 novembre 2025. Il mandato conferito dall'Istituto resistente a Consip era finalizzato ad accertare « eventuali malfunzionamenti della piattaforma di gara che possano aver impedito la corretta partecipazione di ER alla Procedura »: l'analisi si è quindi concentrata sui log rilevanti ai fini della risposta a tale quesito, comprensivi dell'intera sequenza delle operazioni dell'operatore a partire dalla propria attivazione sulla piattaforma (25 novembre 2025). La nota Consip ha correttamente concluso che le interruzioni del 15 e del 21-25 novembre 2025 non erano causalmente rilevanti rispetto al ritardo di ER, come sopra illustrato.
10. In conclusione, ricorrono i presupposti dell'annullamento in autotutela, i quali si rinvengono nell’illegittimità del provvedimento rimosso e nell’interesse pubblico concreto all'annullamento, distinto dal mero ripristino della legalità.
11. Le spese possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile (secondo motivo), in parte lo respinge (primo motivo).
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | RI IA |
IL SEGRETARIO