TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Patrizia Pompei, in funzione di Giudice di rinvio in Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 8408/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé medesima unitamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente all'avv. Medaglia Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in
Firenze, via Bonifacio Lupi n. 29,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Zamperini Antonella CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze via Torcicoda n. 54
APPELLATO
Conclusioni delle parti:
Per : Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Firenze quale Giudice d'Appello, in accoglimento della domanda dell'attore appellante, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
- condannare il sig. alle spese legali del primo e del secondo grado, oltre a quelle del CP_1
giudizio di Cassazione,
pagina 1 di 9 - in subordine compensare le spese di lite ANCHE del giudizio di primo grado. Condannando in ogni caso il Sig. alla restituzione della somma di € 940 (di cui 800 per competenze e 140 esborsi) CP_1
oltre CPA ed IVA, liquidata quale condanna a carico della esponente;
- condannare inoltre il Sig. al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in cui il CP_1
è rimasto contumace, come da decisione della S.C. la quale in sentenza dispone: CP_1
“La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri due.
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente CP_2
giudizio, al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato.
Così deciso…””
Per CP_1
“Si conclude affinché il Tribunale di Firenze, quale Giudice di rinvio in Appello nella causa in epigrafe, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, riformando le sentenze di primo grado e di appello in punto di regolamentazione di spese e rigettando ogni richiesta di condanna estranea al thema decidendum, dichiarare IN VIA PRINCIPALE la compensazione integrale tra le parti di tutte le spese di causa per tutti i gradi di giudizio;
in via subordinata, provvedere alla regolamentazione delle spese come ritenuto di giustizia.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello n. 2080/2020 del Tribunale di Firenze, riassumeva davanti a questo Tribunale il Parte_1 presente giudizio, per chiedere l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, e la condanna di al pagamento delle spese legali del primo e del secondo grado, oltre che del CP_1
giudizio di Cassazione, nel quale era rimasto contumace, ovvero, in subordine, la CP_1
compensazione delle spese legali anche del primo grado, con conseguente condanna del alla CP_1
restituzione di quanto corrisposto da essa a tale titolo. Pt_1
Al riguardo osserva il Giudicante che il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1382/2024, pubblicata il 17/05/2024, è il seguente: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
(come erroneamente ritenuto nel caso di specie dal Tribunale fiorentino), configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
pagina 2 di 9 consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non trascurandosi, peraltro, la necessità dell'applicazione del correlato principio secondo cui il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale incorrendo, altrimenti, nella violazione dell'art. 91 c.p.c”.
Al fine di una corretta applicazione del principio in questione, quindi, è indispensabile ricostruire nella sua interezza la vicenda processuale, per giungere ad una corretta valutazione dell'esito complessivo della lite.
In data 21/02/2017, il Tribunale di Firenze, definendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emetteva un'ordinanza di condanna del al pagamento dei compensi dovuti all'Avv. per la CP_1 Pt_1 somma complessiva di 7.772,22 € oltre IVA e CPA ed interessi dalla notifica al saldo.
L'ordinanza condannava l'opponente, altresì “a rimborsare in favore dell'opposta, previa compensazione nella misura di un quinto, le spese del procedimento che liquida in complessivi
1.955,00”.
Detratti i pagamenti effettuati nel frattempo dall'ingiunto, la creditrice notificava l'ordinanza di condanna unitamente a pedissequo atto di precetto, per un totale di € 1.609,59 oltre interessi maturati e maturandi come per legge.
Il proponeva, quindi, opposizione a precetto dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, deducendo CP_1
che la somma liquidata dal Collegio per le spese legali andasse decurtata di ⅕ in quanto nel dispositivo era disposta, appunto, la previa compensazione in tale misura.
Il Giudice di Pace, nella sentenza n. 1410/2019, accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inefficacia del precetto, e disponendo la compensazione delle spese nella misura della metà, con accollo della residua metà a carico dell'opposta.
Nonostante la declaratoria d'inefficacia totale del precetto, nella motivazione il Giudice di prime cure riconosceva essere ancora dovuta dal la somma di € 520,96, debito da questi peraltro CP_1
riconosciuto nel ricorso in opposizione.
Avverso la sentenza di primo grado, la proponeva appello di fronte al Tribunale di Firenze, Pt_1 deducendo l'erroneità ed inammissibilità dell'interpretazione che il Giudice di Pace aveva dato al titolo pagina 3 di 9 esecutivo, laddove aveva stabilito che la somma di € 1.955,00 dovesse essere ricalcolata previa compensazione mentre, a detta dell'appellante, tale importo doveva intendersi già decurtato del quinto.
In via gradata, l'appellante deduceva la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in quanto, visto il riconoscimento da parte del della debenza di € 521,37, quantomeno per tale importo, il CP_1
precetto avrebbe dovuto essere ritenuto valido ed efficace.
Chiedeva, inoltre, la riforma della sentenza in punto di spese, da porsi a carico dell'opponente o, in subordine, da compensare.
L'appellato si costituiva, deducendo la correttezza dell'interpretazione del titolo fornita dal Giudice di primo grado, ed il difetto d'interesse di controparte all'appello, insistendo, pertanto, fino alla precisazione delle conclusioni, per il rigetto dello stesso.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2080/2020 pubblicata il 30/09/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva che l'appellante aveva diritto di agire esecutivamente per la minor somma di € 520,96 oltre interessi dalla notificazione del precetto al saldo, con compensazione integrale delle spese del grado.
A sostegno di tale decisione, il Giudice dell'appello rilevava, in limine litis, l'irritualità della comparsa denominata “conclusionale di replica” depositata dalla nell'arco del periodo demandato al solo Pt_1 deposito delle comparse di replica, con le quali non era consentito espletare l'attività illustrativa finale propria della comparsa conclusionale.
Nel merito, respingeva il primo motivo di gravame, ritenendo che il Giudice di Pace avesse correttamente interpretato il titolo esecutivo per quanto riguardava l'importo delle spese di lite riconosciute all'appellante.
Riteneva, invece, fondato il motivo di appello formulato in via gradata, con il quale era stata dedotta l'erroneità della sentenza impugnata, laddove affermava la totale inefficacia del precetto impugnato, invece di dichiarare il diritto della creditrice di procedere per la minor somma, con il conseguente parziale accoglimento dell'opposizione a precetto.
Respingeva, infine, la richiesta di riforma della condanna alle spese del giudizio di primo grado, ritenendo che il Giudice di Pace, sebbene avesse errato nell'accogliere interamente l'opposizione, nel condannare l'opposta alla refusione del solo 50% delle spese di lite, aveva, in ogni caso, valorizzato la circostanza che residuavano importi ancora dovuti, sebbene in misura sensibilmente inferiore a quanto precettato, riconoscendo, in sostanza, la parziale soccombenza di parte creditrice.
Avverso la sentenza n. 2080/2020, l'appellante proponeva ricorso per cassazione, relativamente a tre motivi.
pagina 4 di 9 Con il primo motivo, la censurava la decisione del Giudice di secondo grado di confermare Pt_1
l'interpretazione del dispositivo del titolo esecutivo fornita dal Giudice di Pace.
Con il secondo motivo, deduceva l'erroneità della conferma della propria condanna al pagamento della metà delle spese del giudizio di primo grado, malgrado fosse stato riconosciuto ancora sussistente un credito residuo in suo favore, ed illegittimamente dichiarata l'inefficacia del precetto nella sua interezza, dolendosi della disposta compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado.
Con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 190 c.p.c. laddove la sentenza impugnata aveva considerato irrituale il deposito di una “comparsa conclusionale di replica” nel termine per il deposito delle comparse di replica, senza tener conto che non esiste norma processuale che subordini il diritto di replica al previo deposito della comparsa conclusionale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13827/2024, pubblicata il 17/05/2024, accoglieva solamente il secondo motivo di ricorso, in ossequio al principio affermato con la sopravvenuta sentenza delle
Sezioni Unite n. 32061/2022, in attesa della quale la causa era stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 13895/2022 della VI Sezione Civile.
Affermavano, invero, gli che, dal momento che il parziale accoglimento dell'appello, anche Parte_2
se in una ridimensionata misura economica, non avrebbe mai potuto determinare una situazione processuale di reciproca soccombenza, il Giudice del gravame non avrebbe potuto disporre l'integrale compensazione delle spese, a meno che non fossero state ritenute sussistenti le altre ipotesi previste dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c., e cioè in “caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, tali da giustificare la compensazione parziale o per intero delle spese stesse.
La Corte rinviava pertanto la causa davanti al Tribunale di Firenze, ordinando al Giudice del rinvio di conformarsi al principio di diritto affermato, e di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così ricostruiti i tre gradi del procedimento, occorre procedersi a riesaminare la vicenda processuale, alla stregua dei principi dettati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, per poi riformulare la condanna alle spese, in conformità al principio in detta pronuncia contenuto.
Nella sentenza n. 32061/2022, le Sezioni Unite richiamano tre distinti orientamenti in tema di condanna alle spese processuali, dando seguito all'orientamento più “datato”, secondo il quale la nozione di soccombenza che, ai sensi dello art. 91 cod. proc. civ., costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto totale della domanda, e non risulta pertanto integrata ove con la sentenza venga liquidata una somma, anche sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte: la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, in quanto eccessiva o solo parzialmente fondata, anche quando trova consenso nella statuizione del giudice che accolga soltanto in parte la pagina 5 di 9 domanda, non si trasforma, infatti, in domanda riconvenzionale e non può quindi dar luogo alla soccombenza reciproca, la quale presuppone, invece, una pluralità di pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate dal giudice, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi rispettivamente a favore ed a carico di entrambe le parti.
In particolare, nella sentenza in commento, le sezioni Unite richiamano proprio una pronuncia in tema di opposizione all'esecuzione in questi termini: “in riferimento ad una fattispecie analoga a quella che costituisce oggetto del presente giudizio,… ove si accerti che il creditore abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese sostenute dalla parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2016, n. 20374)”.
Alla luce di questo orientamento, la Suprema Corte ritiene che non possa condividersi quell'opinione giurisprudenziale che, propugnando un'ampia applicazione del principio di causalità, secondo il quale i costi del processo devono essere sopportati dalla parte che, con il suo comportamento, ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento, arriva fino ad ammettere la possibilità della condanna alle spese processuali della parte vittoriosa, nonostante il parziale accoglimento della domanda.
Questo orientamento, infatti, potrebbe comportare il rischio che il cittadino, nella prospettiva di una possibile condanna alle spese anche in caso di vittoria, possa rinunciare a far valere i suoi diritti in giudizio e, inoltre, viene ritenuto dalla Corte foriero di difficoltà applicative di non scarso rilievo, a detrimento del principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione.
Il favore del Supremo Collegio si indirizza, quindi, alla tesi che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ma escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.
Tale orientamento, infatti, secondo la Suprema Corte, propone una regola maggiormente conforme alla disciplina dettata dal codice di rito, specialmente alla luce delle ultime modifiche che vanno nella direzione di ridurre il più possibile il margine di discrezionalità del giudicante, oltre ad essere un principio di facile e pronta applicazione idoneo a garantire la piena tutela del diritto alla tutela giurisdizionale e al giusto processo.
pagina 6 di 9 Quindi, la sentenza delle Sezioni Unite si conclude con la cassazione della sentenza impugnata che, come nel caso di specie, tratta un'opposizione a precetto “nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo, e ponendo altresì in risalto l'accoglimento parziale dell'appello proposto dagl'intimanti, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni svolte in precedenza, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto di aver commesso un errore nell'indicazione della somma dovuta, non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale”.
Similmente, anche nel presente procedimento l'opposizione ex art. 615 cpc, in primo grado, si è conclusa con una riduzione della pretesa contenuta nel precetto, riconosciuta, comunque, per la restante parte, come confermata nei successivi gradi di giudizio.
Il giudizio di rinvio non è disciplinato dalle norme sul giudizio di appello, trovando applicazione allo stesso le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, ex art. 394 c.p.c.
In applicazione del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte, va, pertanto, disposta la compensazione delle spese di lite inter partes nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Firenze sub n.
3163/2018, atteso che la parte comunque vittoriosa non avrebbe potuto essere condannata alla Pt_1
refusione, anche in parte qua, delle spese di lite a favore del CP_1
Va, altresì, disposta la compensazione delle spese nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze sub n.
11733/2019, essendo condivisibile quanto osservato dal Giudicante sulla conferma della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui, alla luce dell'opposizione a precetto, aveva provveduto ad una corretta interpretazione del titolo esecutivo per quanto atteneva all'importo delle spese legali riconosciute all'avv.
. Pt_1
Correttamente, invero, il Tribunale ha evidenziato che risultava, dal tenore letterale del titolo esecutivo che, con tale ordinanza, erano state liquidate le spese del procedimento in euro 1.955,00, di cui euro 1.700,00 per compensi ed euro 255,00 per spese generali, disponendosi la compensazione nella misura di un quinto in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, onde la somma ritenuta dovuta da parte dell'appellante, ed indicata in precetto, era stata erroneamente calcolata per eccesso, non essendo stata pagina 7 di 9 applicata, come invece chiaramente indicato nel titolo, la compensazione per un quinto espressamente disposta.
Invero, sempre secondo quanto evidenziato dal Giudice dell'appello, dal tenore letterale del titolo si evince che, in motivazione, il Tribunale ha “ritenuto di liquidare le spese del procedimento in euro 1.955,00 di cui euro 1.700,00 per compenso ed euro 255,00 per spese generali e di compensarle nella misura di un quinto per il parziale accoglimento della opposizione”: in altri termini, e rilevato che il dispositivo non dispone in contrasto, il Tribunale ha prima quantificato e liquidato le spese del giudizio, quindi ha adottato la disposizione della compensazione nella misura di un quinto;
la posposizione della disposizione della compensazione deve infatti condurre alla ricostruzione del contenuto dispositivo nel senso della quantificazione dei compensi nella loro totalità e nella indicazione della necessità, per giungere al quantum dell'obbligo di rimborso, della applicazione della decurtazione del quinto.
Pacificamente, poi, all'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione formulato dall'odierno ricorrente deve conseguire la condanna alle spese del relativo giudizio, liquidate come da dispositivo (comprensive di spese generali, Cass. ord. N. 17076/2020), essendo stata, appunto, cassata la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2080/2020.
Va, altresì, pronunciata condanna del alla refusione delle spese del giudizio di rinvio, liquidate come CP_1 da dispositivo, posto che lo stesso si è costituito ed ha contrastato l'avversa pretesa, nonostante la pronuncia della Suprema Corte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Dichiara compensate le spese di lite inter partes nella causa davanti Giudice di Pace di Firenze iscritta sub n. 1410/2019;
2) dichiara compensate le spese di lite inter partes nella causa davanti al Tribunale di Firenze iscritta sub n. 11733/2019;
3) condanna alla refusione, a favore di , delle spese del giudizio davanti CP_1 Parte_1
alla Corte di Cassazione, liquidate in complessive euro 1875,00 per compenso, oltre 15% spese generali, euro 296,00 per spese vive, IVA e CAP come per legge;
4) condanna alla refusione, a favore di delle spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, liquidate in complessive euro 2.915,00 per compenso, oltre 15% spese generali, euro
209,84 per spese vive, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 26.4.2025
Il Giudice Dr.ssa Patrizia Pompei
pagina 8 di 9
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Patrizia Pompei, in funzione di Giudice di rinvio in Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 8408/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé medesima unitamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente all'avv. Medaglia Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in
Firenze, via Bonifacio Lupi n. 29,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Zamperini Antonella CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze via Torcicoda n. 54
APPELLATO
Conclusioni delle parti:
Per : Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Firenze quale Giudice d'Appello, in accoglimento della domanda dell'attore appellante, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
- condannare il sig. alle spese legali del primo e del secondo grado, oltre a quelle del CP_1
giudizio di Cassazione,
pagina 1 di 9 - in subordine compensare le spese di lite ANCHE del giudizio di primo grado. Condannando in ogni caso il Sig. alla restituzione della somma di € 940 (di cui 800 per competenze e 140 esborsi) CP_1
oltre CPA ed IVA, liquidata quale condanna a carico della esponente;
- condannare inoltre il Sig. al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in cui il CP_1
è rimasto contumace, come da decisione della S.C. la quale in sentenza dispone: CP_1
“La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri due.
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente CP_2
giudizio, al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato.
Così deciso…””
Per CP_1
“Si conclude affinché il Tribunale di Firenze, quale Giudice di rinvio in Appello nella causa in epigrafe, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, riformando le sentenze di primo grado e di appello in punto di regolamentazione di spese e rigettando ogni richiesta di condanna estranea al thema decidendum, dichiarare IN VIA PRINCIPALE la compensazione integrale tra le parti di tutte le spese di causa per tutti i gradi di giudizio;
in via subordinata, provvedere alla regolamentazione delle spese come ritenuto di giustizia.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello n. 2080/2020 del Tribunale di Firenze, riassumeva davanti a questo Tribunale il Parte_1 presente giudizio, per chiedere l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, e la condanna di al pagamento delle spese legali del primo e del secondo grado, oltre che del CP_1
giudizio di Cassazione, nel quale era rimasto contumace, ovvero, in subordine, la CP_1
compensazione delle spese legali anche del primo grado, con conseguente condanna del alla CP_1
restituzione di quanto corrisposto da essa a tale titolo. Pt_1
Al riguardo osserva il Giudicante che il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1382/2024, pubblicata il 17/05/2024, è il seguente: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
(come erroneamente ritenuto nel caso di specie dal Tribunale fiorentino), configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
pagina 2 di 9 consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non trascurandosi, peraltro, la necessità dell'applicazione del correlato principio secondo cui il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale incorrendo, altrimenti, nella violazione dell'art. 91 c.p.c”.
Al fine di una corretta applicazione del principio in questione, quindi, è indispensabile ricostruire nella sua interezza la vicenda processuale, per giungere ad una corretta valutazione dell'esito complessivo della lite.
In data 21/02/2017, il Tribunale di Firenze, definendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emetteva un'ordinanza di condanna del al pagamento dei compensi dovuti all'Avv. per la CP_1 Pt_1 somma complessiva di 7.772,22 € oltre IVA e CPA ed interessi dalla notifica al saldo.
L'ordinanza condannava l'opponente, altresì “a rimborsare in favore dell'opposta, previa compensazione nella misura di un quinto, le spese del procedimento che liquida in complessivi
1.955,00”.
Detratti i pagamenti effettuati nel frattempo dall'ingiunto, la creditrice notificava l'ordinanza di condanna unitamente a pedissequo atto di precetto, per un totale di € 1.609,59 oltre interessi maturati e maturandi come per legge.
Il proponeva, quindi, opposizione a precetto dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, deducendo CP_1
che la somma liquidata dal Collegio per le spese legali andasse decurtata di ⅕ in quanto nel dispositivo era disposta, appunto, la previa compensazione in tale misura.
Il Giudice di Pace, nella sentenza n. 1410/2019, accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inefficacia del precetto, e disponendo la compensazione delle spese nella misura della metà, con accollo della residua metà a carico dell'opposta.
Nonostante la declaratoria d'inefficacia totale del precetto, nella motivazione il Giudice di prime cure riconosceva essere ancora dovuta dal la somma di € 520,96, debito da questi peraltro CP_1
riconosciuto nel ricorso in opposizione.
Avverso la sentenza di primo grado, la proponeva appello di fronte al Tribunale di Firenze, Pt_1 deducendo l'erroneità ed inammissibilità dell'interpretazione che il Giudice di Pace aveva dato al titolo pagina 3 di 9 esecutivo, laddove aveva stabilito che la somma di € 1.955,00 dovesse essere ricalcolata previa compensazione mentre, a detta dell'appellante, tale importo doveva intendersi già decurtato del quinto.
In via gradata, l'appellante deduceva la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in quanto, visto il riconoscimento da parte del della debenza di € 521,37, quantomeno per tale importo, il CP_1
precetto avrebbe dovuto essere ritenuto valido ed efficace.
Chiedeva, inoltre, la riforma della sentenza in punto di spese, da porsi a carico dell'opponente o, in subordine, da compensare.
L'appellato si costituiva, deducendo la correttezza dell'interpretazione del titolo fornita dal Giudice di primo grado, ed il difetto d'interesse di controparte all'appello, insistendo, pertanto, fino alla precisazione delle conclusioni, per il rigetto dello stesso.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2080/2020 pubblicata il 30/09/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva che l'appellante aveva diritto di agire esecutivamente per la minor somma di € 520,96 oltre interessi dalla notificazione del precetto al saldo, con compensazione integrale delle spese del grado.
A sostegno di tale decisione, il Giudice dell'appello rilevava, in limine litis, l'irritualità della comparsa denominata “conclusionale di replica” depositata dalla nell'arco del periodo demandato al solo Pt_1 deposito delle comparse di replica, con le quali non era consentito espletare l'attività illustrativa finale propria della comparsa conclusionale.
Nel merito, respingeva il primo motivo di gravame, ritenendo che il Giudice di Pace avesse correttamente interpretato il titolo esecutivo per quanto riguardava l'importo delle spese di lite riconosciute all'appellante.
Riteneva, invece, fondato il motivo di appello formulato in via gradata, con il quale era stata dedotta l'erroneità della sentenza impugnata, laddove affermava la totale inefficacia del precetto impugnato, invece di dichiarare il diritto della creditrice di procedere per la minor somma, con il conseguente parziale accoglimento dell'opposizione a precetto.
Respingeva, infine, la richiesta di riforma della condanna alle spese del giudizio di primo grado, ritenendo che il Giudice di Pace, sebbene avesse errato nell'accogliere interamente l'opposizione, nel condannare l'opposta alla refusione del solo 50% delle spese di lite, aveva, in ogni caso, valorizzato la circostanza che residuavano importi ancora dovuti, sebbene in misura sensibilmente inferiore a quanto precettato, riconoscendo, in sostanza, la parziale soccombenza di parte creditrice.
Avverso la sentenza n. 2080/2020, l'appellante proponeva ricorso per cassazione, relativamente a tre motivi.
pagina 4 di 9 Con il primo motivo, la censurava la decisione del Giudice di secondo grado di confermare Pt_1
l'interpretazione del dispositivo del titolo esecutivo fornita dal Giudice di Pace.
Con il secondo motivo, deduceva l'erroneità della conferma della propria condanna al pagamento della metà delle spese del giudizio di primo grado, malgrado fosse stato riconosciuto ancora sussistente un credito residuo in suo favore, ed illegittimamente dichiarata l'inefficacia del precetto nella sua interezza, dolendosi della disposta compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado.
Con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 190 c.p.c. laddove la sentenza impugnata aveva considerato irrituale il deposito di una “comparsa conclusionale di replica” nel termine per il deposito delle comparse di replica, senza tener conto che non esiste norma processuale che subordini il diritto di replica al previo deposito della comparsa conclusionale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13827/2024, pubblicata il 17/05/2024, accoglieva solamente il secondo motivo di ricorso, in ossequio al principio affermato con la sopravvenuta sentenza delle
Sezioni Unite n. 32061/2022, in attesa della quale la causa era stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 13895/2022 della VI Sezione Civile.
Affermavano, invero, gli che, dal momento che il parziale accoglimento dell'appello, anche Parte_2
se in una ridimensionata misura economica, non avrebbe mai potuto determinare una situazione processuale di reciproca soccombenza, il Giudice del gravame non avrebbe potuto disporre l'integrale compensazione delle spese, a meno che non fossero state ritenute sussistenti le altre ipotesi previste dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c., e cioè in “caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, tali da giustificare la compensazione parziale o per intero delle spese stesse.
La Corte rinviava pertanto la causa davanti al Tribunale di Firenze, ordinando al Giudice del rinvio di conformarsi al principio di diritto affermato, e di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così ricostruiti i tre gradi del procedimento, occorre procedersi a riesaminare la vicenda processuale, alla stregua dei principi dettati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, per poi riformulare la condanna alle spese, in conformità al principio in detta pronuncia contenuto.
Nella sentenza n. 32061/2022, le Sezioni Unite richiamano tre distinti orientamenti in tema di condanna alle spese processuali, dando seguito all'orientamento più “datato”, secondo il quale la nozione di soccombenza che, ai sensi dello art. 91 cod. proc. civ., costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto totale della domanda, e non risulta pertanto integrata ove con la sentenza venga liquidata una somma, anche sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte: la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, in quanto eccessiva o solo parzialmente fondata, anche quando trova consenso nella statuizione del giudice che accolga soltanto in parte la pagina 5 di 9 domanda, non si trasforma, infatti, in domanda riconvenzionale e non può quindi dar luogo alla soccombenza reciproca, la quale presuppone, invece, una pluralità di pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate dal giudice, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi rispettivamente a favore ed a carico di entrambe le parti.
In particolare, nella sentenza in commento, le sezioni Unite richiamano proprio una pronuncia in tema di opposizione all'esecuzione in questi termini: “in riferimento ad una fattispecie analoga a quella che costituisce oggetto del presente giudizio,… ove si accerti che il creditore abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese sostenute dalla parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2016, n. 20374)”.
Alla luce di questo orientamento, la Suprema Corte ritiene che non possa condividersi quell'opinione giurisprudenziale che, propugnando un'ampia applicazione del principio di causalità, secondo il quale i costi del processo devono essere sopportati dalla parte che, con il suo comportamento, ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento, arriva fino ad ammettere la possibilità della condanna alle spese processuali della parte vittoriosa, nonostante il parziale accoglimento della domanda.
Questo orientamento, infatti, potrebbe comportare il rischio che il cittadino, nella prospettiva di una possibile condanna alle spese anche in caso di vittoria, possa rinunciare a far valere i suoi diritti in giudizio e, inoltre, viene ritenuto dalla Corte foriero di difficoltà applicative di non scarso rilievo, a detrimento del principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione.
Il favore del Supremo Collegio si indirizza, quindi, alla tesi che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ma escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.
Tale orientamento, infatti, secondo la Suprema Corte, propone una regola maggiormente conforme alla disciplina dettata dal codice di rito, specialmente alla luce delle ultime modifiche che vanno nella direzione di ridurre il più possibile il margine di discrezionalità del giudicante, oltre ad essere un principio di facile e pronta applicazione idoneo a garantire la piena tutela del diritto alla tutela giurisdizionale e al giusto processo.
pagina 6 di 9 Quindi, la sentenza delle Sezioni Unite si conclude con la cassazione della sentenza impugnata che, come nel caso di specie, tratta un'opposizione a precetto “nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo, e ponendo altresì in risalto l'accoglimento parziale dell'appello proposto dagl'intimanti, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni svolte in precedenza, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto di aver commesso un errore nell'indicazione della somma dovuta, non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale”.
Similmente, anche nel presente procedimento l'opposizione ex art. 615 cpc, in primo grado, si è conclusa con una riduzione della pretesa contenuta nel precetto, riconosciuta, comunque, per la restante parte, come confermata nei successivi gradi di giudizio.
Il giudizio di rinvio non è disciplinato dalle norme sul giudizio di appello, trovando applicazione allo stesso le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, ex art. 394 c.p.c.
In applicazione del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte, va, pertanto, disposta la compensazione delle spese di lite inter partes nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Firenze sub n.
3163/2018, atteso che la parte comunque vittoriosa non avrebbe potuto essere condannata alla Pt_1
refusione, anche in parte qua, delle spese di lite a favore del CP_1
Va, altresì, disposta la compensazione delle spese nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze sub n.
11733/2019, essendo condivisibile quanto osservato dal Giudicante sulla conferma della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui, alla luce dell'opposizione a precetto, aveva provveduto ad una corretta interpretazione del titolo esecutivo per quanto atteneva all'importo delle spese legali riconosciute all'avv.
. Pt_1
Correttamente, invero, il Tribunale ha evidenziato che risultava, dal tenore letterale del titolo esecutivo che, con tale ordinanza, erano state liquidate le spese del procedimento in euro 1.955,00, di cui euro 1.700,00 per compensi ed euro 255,00 per spese generali, disponendosi la compensazione nella misura di un quinto in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, onde la somma ritenuta dovuta da parte dell'appellante, ed indicata in precetto, era stata erroneamente calcolata per eccesso, non essendo stata pagina 7 di 9 applicata, come invece chiaramente indicato nel titolo, la compensazione per un quinto espressamente disposta.
Invero, sempre secondo quanto evidenziato dal Giudice dell'appello, dal tenore letterale del titolo si evince che, in motivazione, il Tribunale ha “ritenuto di liquidare le spese del procedimento in euro 1.955,00 di cui euro 1.700,00 per compenso ed euro 255,00 per spese generali e di compensarle nella misura di un quinto per il parziale accoglimento della opposizione”: in altri termini, e rilevato che il dispositivo non dispone in contrasto, il Tribunale ha prima quantificato e liquidato le spese del giudizio, quindi ha adottato la disposizione della compensazione nella misura di un quinto;
la posposizione della disposizione della compensazione deve infatti condurre alla ricostruzione del contenuto dispositivo nel senso della quantificazione dei compensi nella loro totalità e nella indicazione della necessità, per giungere al quantum dell'obbligo di rimborso, della applicazione della decurtazione del quinto.
Pacificamente, poi, all'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione formulato dall'odierno ricorrente deve conseguire la condanna alle spese del relativo giudizio, liquidate come da dispositivo (comprensive di spese generali, Cass. ord. N. 17076/2020), essendo stata, appunto, cassata la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2080/2020.
Va, altresì, pronunciata condanna del alla refusione delle spese del giudizio di rinvio, liquidate come CP_1 da dispositivo, posto che lo stesso si è costituito ed ha contrastato l'avversa pretesa, nonostante la pronuncia della Suprema Corte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Dichiara compensate le spese di lite inter partes nella causa davanti Giudice di Pace di Firenze iscritta sub n. 1410/2019;
2) dichiara compensate le spese di lite inter partes nella causa davanti al Tribunale di Firenze iscritta sub n. 11733/2019;
3) condanna alla refusione, a favore di , delle spese del giudizio davanti CP_1 Parte_1
alla Corte di Cassazione, liquidate in complessive euro 1875,00 per compenso, oltre 15% spese generali, euro 296,00 per spese vive, IVA e CAP come per legge;
4) condanna alla refusione, a favore di delle spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, liquidate in complessive euro 2.915,00 per compenso, oltre 15% spese generali, euro
209,84 per spese vive, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 26.4.2025
Il Giudice Dr.ssa Patrizia Pompei
pagina 8 di 9
pagina 9 di 9