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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
ON AS, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2670 del ruolo generale per l'anno 2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sarno n. 1179/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Massimo Meo ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via Cupa Ospedale n.20;
-parte appellante-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ferrara ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Sarno alla Via Michele Squitieri n.22;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.05.2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.1179/2021 depositata in data 06.04.2021 dal Giudice di Pace di Sarno, chiedendone la riforma atteso che il giudice di prime cure era incorso in un errore nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'autorizzazione del proprietario del muro all'installazione del contatore. Inoltre, ha chiesto rivedersi la statuizione sulle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2021, CP_1
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto. La presente controversia è stata decisa sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado depositati da parte appellante, atteso che – con note depositate rispettivamente in data 18.04.2025 ed in data 16.10.2025– la cancelleria ha rappresentato il mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado, ritualmente trasmesso dalla cancelleria del giudice di pace.
Posto ciò, occorre evidenziare che la aveva espressamente richiesto Parte_1
l'autorizzazione resa dal proprietario del muro per l'installazione del contatore che, nel caso di specie, era il signor;
al contrario, Controparte_2 CP_1
ha prodotto l'autorizzazione da sé medesimo rilasciata nella qualità di
[...] conduttore dell'immobile (cfr. doc. 3, fascicolo primo grado di parte appellante depositato in data 02.02.2023).
Orbene, è chiaro che l'autorizzazione rilasciata dal conduttore non ha alcun valore rispetto alla realizzazione di opere (peraltro permanenti) consistite nell'installazione di un contatore dell'acqua sul muro di confine.
Ne deriva che, ad avviso di questo giudice, l'appello va senz'altro accolto.
Ogni altra questione (ivi compresa quella relativa al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla parte appellata) deve intendersi assorbita, attesa che – in assenza della summenzionata autorizzazione da parte del proprietario – non può ritenersi esistente un comportamento inadempiente della Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal DM 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00).
Pertanto, l'appello va accolto, con conseguente restituzione della somma versata dalla l in virtù della sentenza del giudice di pace. Parte_1 CP_1
Parimenti, le spese del giudizio di primo grado seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal DM
55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00) per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace;
le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal
DM 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
I) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dispone che restituisca alla la somma di €. Controparte_1 Parte_1
1.200,00 oltre ad interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
II) condanna a corrispondere alla la somma di €. Controparte_1 Parte_1
1.300,00 (oltre accessori di legge) a titolo di compensi professionali del giudizio di primo grado;
III) condanna a corrispondere alla la somma di €. Controparte_1 Parte_1
147,00 a titolo di esborsi nonché la somma di €.1.800,00 (oltre ad accessori di legge) a titolo di compensi professionali del presente grado di giudizio.
Così deciso in data 23.12.2025 Il Giudice dott.ssa ON AS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
ON AS, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2670 del ruolo generale per l'anno 2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sarno n. 1179/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Massimo Meo ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via Cupa Ospedale n.20;
-parte appellante-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ferrara ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Sarno alla Via Michele Squitieri n.22;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.05.2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.1179/2021 depositata in data 06.04.2021 dal Giudice di Pace di Sarno, chiedendone la riforma atteso che il giudice di prime cure era incorso in un errore nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'autorizzazione del proprietario del muro all'installazione del contatore. Inoltre, ha chiesto rivedersi la statuizione sulle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2021, CP_1
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto. La presente controversia è stata decisa sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado depositati da parte appellante, atteso che – con note depositate rispettivamente in data 18.04.2025 ed in data 16.10.2025– la cancelleria ha rappresentato il mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado, ritualmente trasmesso dalla cancelleria del giudice di pace.
Posto ciò, occorre evidenziare che la aveva espressamente richiesto Parte_1
l'autorizzazione resa dal proprietario del muro per l'installazione del contatore che, nel caso di specie, era il signor;
al contrario, Controparte_2 CP_1
ha prodotto l'autorizzazione da sé medesimo rilasciata nella qualità di
[...] conduttore dell'immobile (cfr. doc. 3, fascicolo primo grado di parte appellante depositato in data 02.02.2023).
Orbene, è chiaro che l'autorizzazione rilasciata dal conduttore non ha alcun valore rispetto alla realizzazione di opere (peraltro permanenti) consistite nell'installazione di un contatore dell'acqua sul muro di confine.
Ne deriva che, ad avviso di questo giudice, l'appello va senz'altro accolto.
Ogni altra questione (ivi compresa quella relativa al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla parte appellata) deve intendersi assorbita, attesa che – in assenza della summenzionata autorizzazione da parte del proprietario – non può ritenersi esistente un comportamento inadempiente della Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal DM 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00).
Pertanto, l'appello va accolto, con conseguente restituzione della somma versata dalla l in virtù della sentenza del giudice di pace. Parte_1 CP_1
Parimenti, le spese del giudizio di primo grado seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal DM
55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00) per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace;
le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal
DM 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
I) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dispone che restituisca alla la somma di €. Controparte_1 Parte_1
1.200,00 oltre ad interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
II) condanna a corrispondere alla la somma di €. Controparte_1 Parte_1
1.300,00 (oltre accessori di legge) a titolo di compensi professionali del giudizio di primo grado;
III) condanna a corrispondere alla la somma di €. Controparte_1 Parte_1
147,00 a titolo di esborsi nonché la somma di €.1.800,00 (oltre ad accessori di legge) a titolo di compensi professionali del presente grado di giudizio.
Così deciso in data 23.12.2025 Il Giudice dott.ssa ON AS