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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1470/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6333/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta - Piazza Europa Sn 95037 San Giovanni La Punta CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 459 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 459 del 2025 con il quale il Comune di San Giovanni La Punta ha chiesto il pagamento della somma di Euro 20.217,00 a titolo di TA.R.I. per l'anno 2020: l'imposta è stata richiesta per alcune unità immobiliari ubicate all'interno del centro commerciale "Società_1" di proprietà di Società_2 s.p.a., gestore del centro, che la stessa s.r.l. Ricorrente_1 ha preso in godimento giusta distinti contratti di affitto d'azienda salvo poi averli subaffittato a terzi;
a detta della società ricorrente essa non aveva mai occupato i locali avendo traslato, a seguito dei subaffitti, il presupposto d'imposta ai soggetti che le erano subentrati.
La s.r.l. Ricorrente_1 ha pertanto fatto leva sulla mancanza del presupposto impositivo e sulla conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 in tema di TA.R.I. e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento Comunale del Comune di San Giovanni La Punta.
Nessuno si è costituito per il Comune di San Giovanni La Punta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere il ricorso azionato dalla s.r.l. Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
L'art. 4 del regolamento TA.R.I. del Comune di San Giovanni La Punta concernente i soggetti passivi di imposta prevede che "E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte": soggetti passivi di imposta sono in via solidale sia il proprietario ente gestore del centro commerciale, soggetto che è possessore dei locali, che gli occupanti a titolo di conduttori o di titolari di rami d'azienda quali meri detentori dei cespiti all'interno dei quali svolgono la porpria attività d'impresa, come del resto affermato dall'art. 1, commi 641 e 642, della legge n. 147 del 2013 istitutiva del tributo a mente della quale "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".
Da tali disposizioni consegue che devono pagare il tributo sia il possessore proprietario dei locali che gli attuali ed effettivi occupanti detentori di essi, e cioè sia la Società_2 s.p.a. gestore del centro che i soggetti cui la s.r.l. Ricorrente_1 ha subaffittato i locali, dovendosi al contrario escludere la s.r.l. Ricorrente_1 per non essere quest'ultima nè possessore nè detentore dei cespiti: difetta in capo alla s.r.l. Ricorrente_1 il presupposto impositivo della TA.R.I., con la conseguenza che quest'ultima non deve essere condannata a corrispondere alcunchè al Comune a titolo di tale imposta;
il ricorso si palesa in definitiva meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate al Comune di San Giovanni La Punta nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso azionato dalla s.r.l. Ricorrente_1, annulla l'avviso di accertamento n. 459/2025; 2) Condanna il Comune di San Giovanni La Punta al pagamento, in favore della s.r.l. Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore del dott. Difensore_1
. Catania, 10 febbraio 2026 Il Presidente Dott. Giacomo Rota
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6333/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta - Piazza Europa Sn 95037 San Giovanni La Punta CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 459 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 459 del 2025 con il quale il Comune di San Giovanni La Punta ha chiesto il pagamento della somma di Euro 20.217,00 a titolo di TA.R.I. per l'anno 2020: l'imposta è stata richiesta per alcune unità immobiliari ubicate all'interno del centro commerciale "Società_1" di proprietà di Società_2 s.p.a., gestore del centro, che la stessa s.r.l. Ricorrente_1 ha preso in godimento giusta distinti contratti di affitto d'azienda salvo poi averli subaffittato a terzi;
a detta della società ricorrente essa non aveva mai occupato i locali avendo traslato, a seguito dei subaffitti, il presupposto d'imposta ai soggetti che le erano subentrati.
La s.r.l. Ricorrente_1 ha pertanto fatto leva sulla mancanza del presupposto impositivo e sulla conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 in tema di TA.R.I. e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento Comunale del Comune di San Giovanni La Punta.
Nessuno si è costituito per il Comune di San Giovanni La Punta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere il ricorso azionato dalla s.r.l. Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
L'art. 4 del regolamento TA.R.I. del Comune di San Giovanni La Punta concernente i soggetti passivi di imposta prevede che "E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte": soggetti passivi di imposta sono in via solidale sia il proprietario ente gestore del centro commerciale, soggetto che è possessore dei locali, che gli occupanti a titolo di conduttori o di titolari di rami d'azienda quali meri detentori dei cespiti all'interno dei quali svolgono la porpria attività d'impresa, come del resto affermato dall'art. 1, commi 641 e 642, della legge n. 147 del 2013 istitutiva del tributo a mente della quale "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".
Da tali disposizioni consegue che devono pagare il tributo sia il possessore proprietario dei locali che gli attuali ed effettivi occupanti detentori di essi, e cioè sia la Società_2 s.p.a. gestore del centro che i soggetti cui la s.r.l. Ricorrente_1 ha subaffittato i locali, dovendosi al contrario escludere la s.r.l. Ricorrente_1 per non essere quest'ultima nè possessore nè detentore dei cespiti: difetta in capo alla s.r.l. Ricorrente_1 il presupposto impositivo della TA.R.I., con la conseguenza che quest'ultima non deve essere condannata a corrispondere alcunchè al Comune a titolo di tale imposta;
il ricorso si palesa in definitiva meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate al Comune di San Giovanni La Punta nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso azionato dalla s.r.l. Ricorrente_1, annulla l'avviso di accertamento n. 459/2025; 2) Condanna il Comune di San Giovanni La Punta al pagamento, in favore della s.r.l. Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore del dott. Difensore_1
. Catania, 10 febbraio 2026 Il Presidente Dott. Giacomo Rota