Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1020
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata attivazione del contraddittorio preventivo

    In materia di tributi locali, non è previsto alcun contraddittorio preventivo.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impositivo appare congruamente motivato.

  • Rigettato
    Insussistenza del diritto all'esenzione per abitazione principale

    La dimora abituale del nucleo familiare risulta essere in Roma, come desumibile dalla residenza della moglie, dalla distanza del luogo di lavoro dell'appellante da Nettuno, dalla mancata frequentazione delle scuole a Nettuno da parte dei figli e dai bassi consumi energetici nell'immobile di Nettuno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1020
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1020
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo