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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4277 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14176/16/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale il Comune di NETTUNO richiedeva il pagamento della TASI relativa all'anno di imposta 2019.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva il Comune di NETTUNO sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio il Comune di NETTUNO chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al pagamento della Tasi per l'immobile di sua proprietà, ubicato in Nettuno alla Indirizzo_1, sostenendo la infondatezza della pretesa tributaria.
il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le tesi del contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Appaiono privi di fondamento i motivi di appello relativi alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo ed alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto in materia di tributi locali non è previsto alcun contraddittorio preventivo e l'atto impositivo appare congruamente motivato.
Quanto al merito della questione, deve ribadirsi in sede di appello la insussistenza del diritto all'esenzione dell'immobile in quanto abitazione principale. Come è noto, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, la abitazione principale di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo e quindi dell'elemento oggettivo della permanenza e dell'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente.
Pertanto, quando la residenza anagrafica non corrisponde a quella di fatto, bisogna tener conto della residenza effettiva, come si desume dall'articolo 43 del Codice civile.
Dall'esame degli atti emerge chiaramente l'assenza dell'elemento della dimora abituale di Ricorrente_1
nel Comune di Nettuno.
Occorre considerare che l'appellante svolge l'attività di medico presso il Policlinico Gemelli, che si trova a circa 80 km di distanza da Nettuno, che nessuno dei suoi figli ha frequentato o frequenta le scuole del
Comune di Nettuno, e che la dimora abituale del nucleo familiare appare essere quella sita in Roma alla Indirizzo_2, dove risulta residente la moglie di Ricorrente_1.
Da ultimo si osserva che nell'immobile del Comune di Nettuno appaiono irrisori i consumi energetici rilevati e che è stata documentata l'assenza del medico di famiglia nel Comune di Nettuno.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4277 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14176/16/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale il Comune di NETTUNO richiedeva il pagamento della TASI relativa all'anno di imposta 2019.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva il Comune di NETTUNO sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio il Comune di NETTUNO chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al pagamento della Tasi per l'immobile di sua proprietà, ubicato in Nettuno alla Indirizzo_1, sostenendo la infondatezza della pretesa tributaria.
il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le tesi del contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Appaiono privi di fondamento i motivi di appello relativi alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo ed alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto in materia di tributi locali non è previsto alcun contraddittorio preventivo e l'atto impositivo appare congruamente motivato.
Quanto al merito della questione, deve ribadirsi in sede di appello la insussistenza del diritto all'esenzione dell'immobile in quanto abitazione principale. Come è noto, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, la abitazione principale di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo e quindi dell'elemento oggettivo della permanenza e dell'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente.
Pertanto, quando la residenza anagrafica non corrisponde a quella di fatto, bisogna tener conto della residenza effettiva, come si desume dall'articolo 43 del Codice civile.
Dall'esame degli atti emerge chiaramente l'assenza dell'elemento della dimora abituale di Ricorrente_1
nel Comune di Nettuno.
Occorre considerare che l'appellante svolge l'attività di medico presso il Policlinico Gemelli, che si trova a circa 80 km di distanza da Nettuno, che nessuno dei suoi figli ha frequentato o frequenta le scuole del
Comune di Nettuno, e che la dimora abituale del nucleo familiare appare essere quella sita in Roma alla Indirizzo_2, dove risulta residente la moglie di Ricorrente_1.
Da ultimo si osserva che nell'immobile del Comune di Nettuno appaiono irrisori i consumi energetici rilevati e che è stata documentata l'assenza del medico di famiglia nel Comune di Nettuno.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.