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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8793 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. RE LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 61788/22 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Bongianni, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello, e dall'avv. Teresa Ciriaco, in virtù di procura posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, nonché elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, in piazza Pio XI n.13.
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: appello- spedizione – trasporto aereo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione in data 27 marzo 2025 con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 6498/22 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Roma nel procedimento n. R.G. 69053/19, depositata in data 11 aprile 2022, con la quale era rigettata la domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
rimasta contumace, con compensazione delle spese. Controparte_1
La domanda era volta ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea per il mancato imbarco sul volo VY6295 con partenza da Amsterdam (Schipol) e arrivo a
Roma (Fiumicino) il 30 settembre 2018 e per la mancata successiva assistenza, nonché ad ottenere la condanna della al risarcimento di complessivi euro 1.544,57, oltre interessi dal Controparte_1 sorgere del credito al saldo, di cui: complessivi euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 del Regolamento
CE 261/2004; complessivi euro 563,96 a titolo di danni patrimoniali ai sensi degli artt. 5 8 e 9 del
Regolamento CE 261/2004, 19-29 della Convenzione di Montreal, 949-bis del codice della navigazione e 1681 c.c.; complessivi euro 301,96 a titolo di rimborso per l'acquisto di due nuovi biglietti aerei per il giorno successivo e ad euro 178,65 a titolo di rimborso per il pernotto in hotel.
In particolare, si tratterebbe, come dedotto dalle parti attrici/appellanti, del caso del loro inspiegabile negato imbarco sul predetto volo di ritorno Amsterdam-Roma dopo che gli stessi avevano già effettuato il check-in e della mancata successiva assistenza agli stessi per l'imbarco su un volo alternativo.
In particolare, la sentenza impugnata rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite non ritenendo assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; nonché assumendo la mancata allegazione delle prove documentali all'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Gli odierni appellanti e chiedevano l'integrale Parte_1 Parte_2 riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado e con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado.
Motivi di appello erano l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 215, co.1, n. 1 c.p.c. da parte del giudice di primo grado;
la falsa ed erronea indicazione della data di deposito della documentazione allegata;
la non corretta determinazione dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c.,
1218 c.c. ed ex art. 1455 c.c.; la ritenuta nullità della sentenza per anomalia motivazionale.
Venivano sostanzialmente ribadite le motivazioni di fatto e diritto del primo grado. La come già in primo grado, non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del giorno 15/06/2023.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
L'appello deve ritenersi infondato.
Va considerato, in primo luogo, l'applicabilità al caso di specie, del regolamento n. 261/04/CE che, ai sensi dell'art. 4, in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, prevede che il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.
Nel caso sottoposto all'esame trova quindi integrale applicazione la disciplina di questo regolamento, il quale all'art. 3 fa riferimento “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”.
Ciò premesso, il Tribunale, rilevato, preliminarmente, che la contumacia della controparte non equivale a non contestazione dei fatti dedotti rileva come il richiamo all'art. 215, co. 1, n.1 c.p.c. sia inconferente in quanto non è stata allegata dagli attori una scrittura privata sottoscritta dalle parti di cui poteva essere disconosciuta la firma, ma è stata allegata, al di là delle carte di imbarco, la corrispondenza intercorsa tra le parti via mail in cui gli attori contestavano la condotta degli addetti della compagnia aerea e quest'ultima riteneva la correttezza del suo operato sottolineando che una volta chiuse le operazioni di imbarco queste non possono essere riaperte per motivi di sicurezza ed operativi. Irrilevante è, poi, la data di allegazione della documentazione prodotta in primo grado.
Riguardo al merito della questione circa il contestato inadempimento della compagnia aerea e del relativo onere della prova, va considerato, preliminarmente che nel caso di specie l'inadempimento del vettore contestato non riguarda l'obiettivo ritardo del volo ovvero la cancellazione dello stesso o il negato imbarco per overbooking, ma di un rifiuto ingiustificato degli operatori della compagnia aerea a far partire gli attori nonostante il check-in effettuato (cfr.mail allegate).
Sul punto, va premesso che, quindi, gli attori/appellanti, avrebbero dovuto provare oltre sussistenza del contratto di trasporto, avvenuto con l'allegazione della carta di imbarco effettuata telematicamente, la circostanza che gli stessi si erano recati tempestivamente all'aeroporto per effettuare l'imbarco e che in detta occasione gli operatori, come sostenuto, senza alcuna giustificazione gli impedivano la partenza.
Si rileva, però che il loro tempestivo arrivo all'aeroporto non è stato provato, non essendo a tal fine sufficiente né la mera carta telematica di imbarco che può farsi anche giorni prima della partenza, né la prova del successivo acquisto di un altro volo il giorno successivo. Si ritine, infatti, che solo dopo la prova di detta circostanza si ritengono integrati i presupposti per i, quali, a fronte dell'obiettivo inadempimento del vettore questi debba dimostrare che il mancato imbarco sia stata dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
In ordine, infine, alla dedotta nullità della sentenza per anomalia motivazionale, va osservato che non sussiste nel caso di specie alcuna delle situazioni denunziate da parte attorea, la quale richiama le Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014, non trattandosi nel caso di specie di
“motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Orbene nel caso della sentenza impugnata, pur contestabile in punto di diritto e di supporto motivazionale alla decisione, non può asserirsi di essere in presenza di una decisione incomprensibile, consistente in argomentazioni inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene di rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza impugnata, senza dover provvedere sulle spese di lite in favore della parte appellata non soccombente in quanto non costituita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R.115/2002, le parti appellanti, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, vanno dichiarate tenute a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R.115/2002, dichiara tenute le parti appellanti, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
Roma, lì 07.06.2025 Il Giudice
RE LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. RE LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 61788/22 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Bongianni, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello, e dall'avv. Teresa Ciriaco, in virtù di procura posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, nonché elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, in piazza Pio XI n.13.
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: appello- spedizione – trasporto aereo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione in data 27 marzo 2025 con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 6498/22 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Roma nel procedimento n. R.G. 69053/19, depositata in data 11 aprile 2022, con la quale era rigettata la domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
rimasta contumace, con compensazione delle spese. Controparte_1
La domanda era volta ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea per il mancato imbarco sul volo VY6295 con partenza da Amsterdam (Schipol) e arrivo a
Roma (Fiumicino) il 30 settembre 2018 e per la mancata successiva assistenza, nonché ad ottenere la condanna della al risarcimento di complessivi euro 1.544,57, oltre interessi dal Controparte_1 sorgere del credito al saldo, di cui: complessivi euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 del Regolamento
CE 261/2004; complessivi euro 563,96 a titolo di danni patrimoniali ai sensi degli artt. 5 8 e 9 del
Regolamento CE 261/2004, 19-29 della Convenzione di Montreal, 949-bis del codice della navigazione e 1681 c.c.; complessivi euro 301,96 a titolo di rimborso per l'acquisto di due nuovi biglietti aerei per il giorno successivo e ad euro 178,65 a titolo di rimborso per il pernotto in hotel.
In particolare, si tratterebbe, come dedotto dalle parti attrici/appellanti, del caso del loro inspiegabile negato imbarco sul predetto volo di ritorno Amsterdam-Roma dopo che gli stessi avevano già effettuato il check-in e della mancata successiva assistenza agli stessi per l'imbarco su un volo alternativo.
In particolare, la sentenza impugnata rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite non ritenendo assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; nonché assumendo la mancata allegazione delle prove documentali all'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Gli odierni appellanti e chiedevano l'integrale Parte_1 Parte_2 riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado e con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado.
Motivi di appello erano l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 215, co.1, n. 1 c.p.c. da parte del giudice di primo grado;
la falsa ed erronea indicazione della data di deposito della documentazione allegata;
la non corretta determinazione dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c.,
1218 c.c. ed ex art. 1455 c.c.; la ritenuta nullità della sentenza per anomalia motivazionale.
Venivano sostanzialmente ribadite le motivazioni di fatto e diritto del primo grado. La come già in primo grado, non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del giorno 15/06/2023.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
L'appello deve ritenersi infondato.
Va considerato, in primo luogo, l'applicabilità al caso di specie, del regolamento n. 261/04/CE che, ai sensi dell'art. 4, in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, prevede che il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.
Nel caso sottoposto all'esame trova quindi integrale applicazione la disciplina di questo regolamento, il quale all'art. 3 fa riferimento “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”.
Ciò premesso, il Tribunale, rilevato, preliminarmente, che la contumacia della controparte non equivale a non contestazione dei fatti dedotti rileva come il richiamo all'art. 215, co. 1, n.1 c.p.c. sia inconferente in quanto non è stata allegata dagli attori una scrittura privata sottoscritta dalle parti di cui poteva essere disconosciuta la firma, ma è stata allegata, al di là delle carte di imbarco, la corrispondenza intercorsa tra le parti via mail in cui gli attori contestavano la condotta degli addetti della compagnia aerea e quest'ultima riteneva la correttezza del suo operato sottolineando che una volta chiuse le operazioni di imbarco queste non possono essere riaperte per motivi di sicurezza ed operativi. Irrilevante è, poi, la data di allegazione della documentazione prodotta in primo grado.
Riguardo al merito della questione circa il contestato inadempimento della compagnia aerea e del relativo onere della prova, va considerato, preliminarmente che nel caso di specie l'inadempimento del vettore contestato non riguarda l'obiettivo ritardo del volo ovvero la cancellazione dello stesso o il negato imbarco per overbooking, ma di un rifiuto ingiustificato degli operatori della compagnia aerea a far partire gli attori nonostante il check-in effettuato (cfr.mail allegate).
Sul punto, va premesso che, quindi, gli attori/appellanti, avrebbero dovuto provare oltre sussistenza del contratto di trasporto, avvenuto con l'allegazione della carta di imbarco effettuata telematicamente, la circostanza che gli stessi si erano recati tempestivamente all'aeroporto per effettuare l'imbarco e che in detta occasione gli operatori, come sostenuto, senza alcuna giustificazione gli impedivano la partenza.
Si rileva, però che il loro tempestivo arrivo all'aeroporto non è stato provato, non essendo a tal fine sufficiente né la mera carta telematica di imbarco che può farsi anche giorni prima della partenza, né la prova del successivo acquisto di un altro volo il giorno successivo. Si ritine, infatti, che solo dopo la prova di detta circostanza si ritengono integrati i presupposti per i, quali, a fronte dell'obiettivo inadempimento del vettore questi debba dimostrare che il mancato imbarco sia stata dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
In ordine, infine, alla dedotta nullità della sentenza per anomalia motivazionale, va osservato che non sussiste nel caso di specie alcuna delle situazioni denunziate da parte attorea, la quale richiama le Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014, non trattandosi nel caso di specie di
“motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Orbene nel caso della sentenza impugnata, pur contestabile in punto di diritto e di supporto motivazionale alla decisione, non può asserirsi di essere in presenza di una decisione incomprensibile, consistente in argomentazioni inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene di rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza impugnata, senza dover provvedere sulle spese di lite in favore della parte appellata non soccombente in quanto non costituita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R.115/2002, le parti appellanti, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, vanno dichiarate tenute a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R.115/2002, dichiara tenute le parti appellanti, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
Roma, lì 07.06.2025 Il Giudice
RE LA