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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2608/2024
Udienza “cartolare” del 20.10.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. IA TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2608/2024 avente ad oggetto fideiussione, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Martina Ferrari Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, Via C.F._2
Guidiccioni n. 188, come da procura rilasciata su foglio separato firmato digitalmente ed allegato in via telematica all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Controparte_1 C.F._3
Peri (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lucca, C.F._4
Viale Giuseppe Giusti n. 403, come da procura rilasciata su foglio separato firmato digitalmente ed allegato in via telematica alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 dall'avv. Nicola Barsotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._6 studio sito in Lucca, Via Alcide De Gasperi n. 83, come da procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa e respinta ogni contraria istanza e / o eccezione anche in via preliminare sollevata da controparte, - in via principale: accertata
l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione per cui è causa rilascia dalla SI.ra Parte_1 all'interno del contratto di locazione sottoscritto in data 3 luglio 2020 tra la SI.ra CP_1
e la SI.ra all'art. 12, per mancata indicazione dell'importo massimo
[...] Controparte_2 garantito previsto a norma dell'art. 1938 c.c., dichiarare la nullità della fideiussione sopradetta;
- in via gradata: accertato che parte locatrice-creditrice SI.ra ha provveduto a Controparte_1 fare credito alla conduttrice-debitrice SI.ra senza preventiva autorizzazione del Controparte_2 fideiussore SI.ra pur essendo a conoscenza di un peggioramento delle condizioni Parte_1 economiche della stessa SI.ra , dichiarare ai sensi dell'art. 1956 c.c. l'estinzione Controparte_2 della garanzia fideiussoria per cui è causa;
- in via ulteriormente gradata: accertato che parte locatrice-creditrice SI.ra non ha provveduto a proporre nel termine di sei mesi Controparte_1 dal manifestarsi della prima morosità (relativa al canone di agosto 2023) nessuna azione nei confronti della conduttrice-debitrice SI.ra dichiarare ai sensi dell'art. 1957 c.c. Controparte_2 la decadenza del locatore-creditore SI.ra dal diritto di escutere la fideiussione Controparte_1 per cui è causa e dunque di agire nei confronti del fideiussore SI.ra per effetto della Pt_1 mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale SI.ra CP_2
; In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali del presente
[...] giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale di Lucca, disattesa ogni CP_1 contraria istanza per i motivi sopra esposti: - in via principale di merito rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, ed in ogni caso indimostrate;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, aumentati ex art. 4 del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M.n.37/2018 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano una migliore e più veloce consultazione dell'atto e dei documenti”; per la convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: preliminarmente, CP_2 estromettere dal giudizio la sig.ra in quanto priva di titolarità passiva del rapporto CP_2 fideiussorio bilaterale tra la sig.ra e la sig.ra dedotto in giudizio;
nel merito, per tutti i Pt_1 CP_1 motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge, a favore del sottoscritto difensore e procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il presente giudizio nei confronti Parte_1 di e di , esponendo di essersi resa fideiussore nell'ambito del Controparte_1 Controparte_2 contratto di locazione abitativo stipulato tra le convenute il 3.7.2020, al fine di garantire alla un alloggio per sé e per il figlio minorenne e che, a metà aprile 2024, aveva ricevuto dalla CP_2 locatrice intimazione di pagamento di tre canoni di locazione (relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile), senza che fosse mai stata informata delle morosità della conduttrice nell'anno 2024.
Lamentava che la aveva provveduto a “fare credito” alla , senza essere a ciò CP_1 CP_2 autorizzata dal fideiussore e senza attivare alcuna procedura di sfratto per morosità nei confronti della conduttrice inadempiente sebbene a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della conduttrice;
lamentava, inoltre, un aggravamento della propria posizione di garanzia di fideiussore omnibus in ragione della presenza di animali domestici presso l'abitazione, nonostante il divieto contrattualmente previsto, con conseguente probabile verificarsi di danni all'immobile.
Rappresentati i fatti, eccepiva la nullità della fideiussione omnibus prestata dal momento che non presentava l'indicazione dell'importo massimo garantito, così risultando indeterminata;
in secondo luogo, eccepiva l'estinzione della garanzia fideiussoria in ragione del ricorrere nel caso di specie della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.; infine, invocava la decadenza ex art. 1957 c.c. della locatrice dall'obbligazione fideiussoria per mancata tempestiva proposizione di azioni contro il debitore principale.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto quanto riportato CP_1 dall'attrice; in particolare, forniva una diversa ricostruzione della vicenda, producendo la corrispondenza e-mail intervenuta tra le parti, e qualificava come contratto autonomo di garanzia la garanzia prestata dall'attrice, così deducendo l'impossibilità di applicare la disciplina della fideiussione nonché di sollevare eccezioni. Chiedeva, dunque, di rigettare le domande attoree poiché infondate.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta , eccependo il difetto di titolarità passiva del CP_2 rapporto oggetto di causa, non essendo parte contrattuale del contratto contrastando le Parte_2 argomentazioni di parte attrice, chiedendo, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto delle pretese attoree.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. ed esclusa la possibilità di conciliare la causa, nonostante la proposta di parte attrice, la causa veniva istruita con produzioni documentali. All'udienza del 28.4.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione l'udienza del 20.10.2025, da tenersi con modalità “cartolari” con termine per memorie e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea muove dalla richiesta della locatrice di pagamento dei canoni di febbraio- aprile
2024, che però sono stati successivamente pagati ratealmente dalla conduttrice . CP_2
Con riguardo alle morosità relative all'anno 2023 (ammontanti a €. 1188,00), la garante ha pagato quanto richiesto il 2.5.2024, scaduto, dunque, il termine semestrale ex art. 1957 c.c., senza eccepire alcunché.
Non essendovi ulteriori morosità, la domanda attorea va pertanto qualificata come di mero accertamento della validità della garanzia prestata.
Sulla qualificazione del contratto stipulato tra la e la Pt_1 CP_1
Poiché le convenute sostengono la natura di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione del rapporto, è necessario procedere anzitutto alla sua qualificazione giuridica.
Per costante giurisprudenza: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha
l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso” (Cass.
16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 4717/2019).
Peraltro, “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti” (Cass. n. 14945/2025).
Dirimente per la qualificazione di un accordo nei termini di contratto autonomo di garanzia è la sussistenza di clausole incompatibili con l'accessorietà che tipicamente lega la fideiussione con il rapporto principale, quali le formule di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni”. Nel caso di specie, si è impegnata a prestare la propria garanzia “solidalmente e senza Parte_1 condizioni” per le obbligazioni assunte col contratto di locazione dalla conduttrice . CP_2
È evidente che le clausole sopra invocate difettano nel contratto richiamato.
Inoltre, il riferimento al carattere solidale dell'obbligazione del garante denota che le parti, con la stipulazione in oggetto, hanno inteso tutelare l'interesse all'esatto adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione principale, costruendo, così, un vincolo di accessorietà tra il rapporto di garanzia e il rapporto garantito.
Alla luce di quanto sopra, l'accordo deve essere qualificato come fideiussione.
Per l'effetto, risulta assorbita l'exceptio doli formulata dall'attrice per l'eventualità in cui il rapporto fosse qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Sulla richiesta di estromissione dal giudizio della convenuta (conduttrice) CP_2
La qualificazione del contratto in termini di fideiussione comporta un rapporto di accessorietà rispetto al contratto di locazione nel quale la garantita riveste la qualità di conduttrice. CP_2
Tale rapporto fa sì che le contestazioni avverso l'accordo accessorio si riverberino, seppur indirettamente e in diversa misura, su quello principale, nella misura in cui mirano a modificare l'assetto esistente, così determinando un interesse in causa in capo a tutti i soggetti parte degli accordi.
La presenza di un interesse della nella presente causa si ricava, in altre parole, CP_2 dall'esigenza di conservare una garanzia in capo alla Pt_1
A conferma dell'interdipendenza delle posizioni contrattuali richiamate e della necessità che anche la conduttrice garantita sia parte del giudizio, si osserva che, nel caso di specie, la possibilità di comporre la lite si è materializzata solo attraverso il coinvolgimento diretto di questa.
Di conseguenza, la richiesta di estromissione avanzata dalla va rigettata. CP_2
Sulle contestazioni mosse avverso il rapporto di fideiussione
Venendo al merito di quanto oggetto del presente giudizio, l'attrice lamenta, in primo luogo, la nullità della “fideiussione omnibus” prestata per indeterminatezza, stante la mancata indicazione contrattuale di un importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. ma la doglianza non è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 1938 c.c., rubricato “Fideiussione per obbligazioni future o condizionali”: “La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”.
Presupposto di applicazione della norma è la prestazione della garanzia per obbligazioni future. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligazione futura è quella che “assume come oggetto una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante”; ancora, ha precisato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già esistente al momento della stipula del contratto” (Cass. civ., sez. 3, 18 febbraio 2022, n. 5423).
In passato, relativamente a una fattispecie simile a quella in oggetto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che nel caso di fideiussione prestata per garantire l'adempimento di un contratto di locazione non è possibile parlare di fideiussione per operazioni future, posto che deve farsi riferimento al rapporto garantito e alle obbligazioni dallo stesso nascenti che non sorgono da nuove operazioni realizzate dal debitore principale, ma sono determinate e individuate, quanto alla loro fonte, nella fideiussione prestata ed il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali (Cass. civ., sez. 3, 30 ottobre 2008, n. 26064).
Nel caso di specie, si evidenzia che la garanzia è prestata per obbligazioni già determinate o determinabili, facendo riferimento al contratto di locazione e, in ogni caso, originate da eventi riconducibili all'attività del debitore di svolgimento delle obbligazioni inizialmente assunte.
Il pagamento del canone di locazione, degli oneri accessori, degli interessi e delle penalità per ritardati pagamenti, così come pure dell'indennità di occupazione e del risarcimento danni rappresentano obbligazioni ricavabili per relationem sulla base di quanto previsto nel contratto principale o, comunque, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni già presenti al momento della stipula.
In particolare, l'obbligazione di pagare l'indennità di occupazione e il risarcimento del danno sorgono sulla base dell'inadempimento degli obblighi di restituire il bene alla scadenza della locazione e di servirsi della cosa locata con diligenza assunti dal debitore principale ed esistenti al momento della prestazione della garanzia. Correlandosi, quindi, a obbligazioni già presenti alla stipulazione della fideiussione, quelle richiamate non possono qualificarsi come obbligazioni future;
di conseguenza, non è invocabile il disposto di cui all'art. 1938 c.c.
Per analoghe ragioni non può essere accolta neppure la seconda domanda di merito avanzata dall'attrice e, cioè, la dichiarazione di estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c.
Come ricavabile dalla lettura della norma, il suo presupposto applicativo è che la garanzia prestata sia una fideiussione per obbligazioni future ma, nel caso di specie, come già dedotto, la garanzia offerta non è qualificabile come tale.
Anche a prescindere dall'impossibilità di invocare la disciplina richiamata, dalla corrispondenza prodotta è emerso che la garante, sapendo delle dimissioni della conduttrice (a differenza della locatrice), era perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali in cui la stessa versava, che
è sempre stata tempestivamente informata delle morosità della conduttrice garantita e che ha partecipato attivamente alla gestione della situazione debitoria, anche contattando direttamente la garantita;
quindi, in ogni caso, ben poteva ritenersi implicitamente concessa l'autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c. in assenza di una revoca della garanzia prestata.
Infine, l'attrice domanda la dichiarazione di decadenza dal diritto della locatrice sulla base di CP_1 quanto disposto dall'art. 1957 c.c. Lamenta, in particolare, che pur a fronte di una prima morosità riscontrata relativamente al canone di agosto 2023 e, poi, di nuovo, da febbraio 2024 ad aprile 2024, la locatrice non ha attivato alcuna azione giudiziale contro la conduttrice.
L'art. 1957 c.c., al primo comma, prevede che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Per il contratto di locazione, la suprema corte ha stabilito che: “qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni” (tra le altre, Cass. civ. sez. 3, 11 luglio 2014, n. 15902); deve, quindi, aversi riguardo a ognuno dei canoni non versati per indagare la decadenza del creditore dal diritto di azionare la garanzia.
Nel caso di specie le obbligazioni scadute evidenziate dall'attrice sono due: quella relativa al pagamento del canone di locazione di agosto 2023, oneri accessori 22-23 e imposta di registro riferiti all'anno 2023 e quella del pagamento dei canoni di locazione di febbraio-aprile 2024. Con riguardo alle morosità relative all'anno 2023 (ammontanti a €. 1188,00), come già evidenziato la garante ha provveduto a pagare quanto richiesto in data 2.5.2024, scaduto, dunque, il termine semestrale ex art. 1957 c.c. senza eccepire alcunché.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la fideiussione deve ritenersi valida ed efficace, e la domanda attorea deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i parametri minimi con riguardo alla fase istruttoria, attesa la ridotta attività espletata, seguono la soccombenza tra l'attrice e la convenuta vanno invece compensate tra l'attrice e la convenuta CP_1
attesa l'infondatezza della richiesta estromissione, ed atteso che la fideiussione è stata CP_2 prestata dalla a titolo gratuito per scopi solidaristici. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta la domanda attorea.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in € Parte_1 CP_1
2.905,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
compensa le spese tra l'attrice e la convenuta . CP_2
Il Giudice
IA TE