Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21265 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07782/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7782 del 2025, proposto da AN AR, rappresentata e difesa dall'avvocato NArita Marasco, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente sul procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento su sostegno conseguito all’estero (Romania) il 5.7.2021, successivamente all’adozione del provvedimento dell’11.7.2022 (D.D.G. AOODPIT 1684) di riconoscimento condizionato del titolo al superamento di misure compensative;
- dell’obbligo dell’amministrazione stessa di definire il procedimento con un provvedimento esplicito che prenda atto del superamento della prova per le misure compensative;
nonché
per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il cons. NA AR NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con ricorso notificato il 26.6.2025 (dep. il 4.7) l’istante in epigrafe, nel premettere: di aver presentato in data 22.7.2021 domanda ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania; di avere ottenuto il provvedimento prot. 1684 dell’11.7.2022, di riconoscimento condizionato del titolo, a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 2760/2022 recante accoglimento dell’impugnazione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione; di aver superato le previste “misure compensative”, come da nota dell’U.s.r. Puglia in data 23.12.2022 (prot. 53975); di avere però in seguito ricevuto, con nota del 26.1.2023 (prot. 2777), comunicazione di avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio del menzionato provvedimento dell’11.7.2022; di avere infine diffidato il Ministero, con atto del 24.4.2025, a provvedere alla conclusione dell’iter di riconoscimento; tanto premesso, ha formulato le domande riportate in epigrafe;
- che, costituitasi in resistenza l’amministrazione con comparsa di stile, all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
- che con la sentenza del 10 marzo 2022, n. 2760, richiamata dalla parte ricorrente, questo Tribunale, accertata l’inerzia mantenuta dal(l’allora) Ministero dell’istruzione sull’istanza del 22.7.2021 di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento, ha “ordina[to] all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione […]”, nominando al contempo “quale Commissario ad acta il Direttore generale degli ordinamenti scolastici del Ministero dell’istruzione con facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell’ulteriore termine di tre mesi”;
- che a dire di parte ricorrente l’amministrazione verserebbe tuttora in situazione di inerzia nella definizione dell’iter di riconoscimento;
- che, con ordinanza n. 17977 del 17 ottobre 2025, il Tribunale ha chiesto “al Ministero dell’istruzione e del merito chiarimenti circa lo stato del procedimento (anche con riguardo all’eventuale attività del già nominato commissario ad acta o del delegato di questi);
- che alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, verificata l’inottemperanza alla citata ordinanza 17977/25, il Tribunale, con ordinanza n. 20102 del 12 novembre 2025, ha reiterato l’incombente;
- che il 21 dicembre 2025 il Ministero ha depositato il decreto, adottato in pari data, con cui ha riconosciuto alla ricorrente il titolo estero;
- che la ricorrente ha presentato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Considerato:
- che il Ministero ha concluso il procedimento con il provvedimento richiesto ma con un ritardo (a distanza di quasi tre anni dalla comunicazione del 23 dicembre 2022 sull’esito della misura compensativa svolta dalla ricorrente) che ha costretto la dott.ssa AR a presentare il ricorso di cui si tratta;
- che va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale nella misura indicata in dispositivo ed a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre iva e cpa come per legge a favore dell’avv. NArita Marasco dichiaratasi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AR NG, Presidente FF, Estensore
NAlisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA AR NG |
IL SEGRETARIO