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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3655/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGIA ROSSI Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari necessari ai fini di un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm.
1 Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1 ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 3 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte ricorrente e l' depositavano le note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza in data 30.10.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, emesso e notificato il 23.07.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 06.08.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 02.09.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Nel caso di specie il CTU, dott. (nominato in sede di ATPO) Persona_1 con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “artrosi generalizzata, sedi multiple;
gozzo specificato come semplice;
cardiopatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca;
colecistite acuta”. Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità tale da determinare una invalidità complessiva pari al 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (con decorrenza dalla data della visita peritale del 08.05.2025) non danno luogo, tuttavia, una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente. In particolare, l'Ausiliare, rispondendo alle osservazioni della parte, ha rilevato che “Presenta una
3 compromissione delle capacità di autodeterminazione nella deambulazione e nello svolgimento delle attività della vita quotidiana con modesto aiuto. L'interpretazione degli Items dell'indice di RT (50/100) esprimono indicazioni da cui emerge che
è in grado di compiere elementi di autonomia personale nella conduzione degli atti essenziali della vita quotidiana”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Dal paragrafo relativo all'esame obiettivo risulta inoltre: “Condizioni generali soddisfacenti, vigile, collaborante, orientata. Nessi associativi con modesto rallentamento ideomotorio. Atteggiamento scoliotico dx concavo-lombare.
Deambulazione con appoggio monolaterale, stazione eretta e passaggi posturali possibili ed aiuto al bisogno”.
Non vi è dunque una dipendenza “permanente” da terzi. Le conclusioni del CTU sono conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis,
Sez. L. n. 15882/2015). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione, non risultando da
4 ulteriore documentazione un aggravamento tale da rendere “impossibile” la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della documentazione da ultimo prodotta, relativa alla sola incontinenza urinaria, ma non all'eventualità che questa determini la necessità di una assistenza continua.
La domanda, pertanto, deve essere respinta. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i soli requisiti sanitari prescritti per fruire dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, con decorrenza dal 08.05.2025. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 04/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3655/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGIA ROSSI Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari necessari ai fini di un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm.
1 Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1 ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 3 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte ricorrente e l' depositavano le note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza in data 30.10.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, emesso e notificato il 23.07.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 06.08.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 02.09.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Nel caso di specie il CTU, dott. (nominato in sede di ATPO) Persona_1 con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “artrosi generalizzata, sedi multiple;
gozzo specificato come semplice;
cardiopatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca;
colecistite acuta”. Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità tale da determinare una invalidità complessiva pari al 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (con decorrenza dalla data della visita peritale del 08.05.2025) non danno luogo, tuttavia, una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente. In particolare, l'Ausiliare, rispondendo alle osservazioni della parte, ha rilevato che “Presenta una
3 compromissione delle capacità di autodeterminazione nella deambulazione e nello svolgimento delle attività della vita quotidiana con modesto aiuto. L'interpretazione degli Items dell'indice di RT (50/100) esprimono indicazioni da cui emerge che
è in grado di compiere elementi di autonomia personale nella conduzione degli atti essenziali della vita quotidiana”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Dal paragrafo relativo all'esame obiettivo risulta inoltre: “Condizioni generali soddisfacenti, vigile, collaborante, orientata. Nessi associativi con modesto rallentamento ideomotorio. Atteggiamento scoliotico dx concavo-lombare.
Deambulazione con appoggio monolaterale, stazione eretta e passaggi posturali possibili ed aiuto al bisogno”.
Non vi è dunque una dipendenza “permanente” da terzi. Le conclusioni del CTU sono conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis,
Sez. L. n. 15882/2015). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione, non risultando da
4 ulteriore documentazione un aggravamento tale da rendere “impossibile” la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della documentazione da ultimo prodotta, relativa alla sola incontinenza urinaria, ma non all'eventualità che questa determini la necessità di una assistenza continua.
La domanda, pertanto, deve essere respinta. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i soli requisiti sanitari prescritti per fruire dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, con decorrenza dal 08.05.2025. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 04/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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